N. 147 ORDINANZA 3 - 7 aprile 2006
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Norme della Regione siciliana - Incremento degli emolumenti percepiti dagli ex dipendenti Italter e Sirap in servizio presso gli uffici regionali - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana - Denunciata mancanza di copertura dell'onere economico - Successiva promulgazione e pubblicazione dell'atto impugnato con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura - Cessazione della materia del contendere. - Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio 2005, art. 7. - Costituzione, art. 81, quarto comma. Sanita' pubblica - Norme della Regione siciliana - Requisiti per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario delle AUSL - Introduzione, accanto ai requisiti di specifica professionalita' medica e tecnico-sanitaria, dei requisiti genericamente prescritti per gli aspiranti alla nomina di direttore generale - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana - Denunciata compromissione del servizio sanitario, irragionevolezza, lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Successiva promulgazione e pubblicazione dell'atto impugnato con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura - Cessazione della materia del contendere. - Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio 2005, art. 11, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 3, 32 e 97.(GU n.15 del 12-4-2006 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 11, commi 1 e 2, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio 2005 (disegno di legge n. 151), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 12 maggio 2005, depositato in cancelleria il successivo 18 maggio ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2005. Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta. Ritenuto che, con ricorso notificato il 12 maggio 2005 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 18 maggio, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio 2005 (disegno di legge n. 151), recante «Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attivita' amministrativa», censurando tanto l'art. 7, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, quanto l'art. 11, commi 1 e 2, in relazione, invece, agli artt. 3, 32 e 97 della Carta fondamentale; che l'applicazione del suddetto art. 7, deduce il ricorrente, «comporta un incremento degli emolumenti, in aggiunta a quelli in atto percepiti, agli ex dipendenti Italter e Sirap», in servizio presso gli uffici regionali, emolumenti ai medesimi dovuti ai sensi dell'art. 7 della legge della Regione siciliana 10 ottobre 1994, n. 38 (Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia) e dell'art. 48 della legge della Regione siciliana 10 febbraio 2001, n. 21 (Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001); che il legislatore regionale ha approntato, pero', una copertura finanziaria per tali maggiori oneri finanziari facendo riferimento ai fondi statali di cui all'art. 7 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali), convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365; che, tuttavia, tali fondi - «secondo quanto comunicato dai competenti Uffici regionali», interpellati ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 4 giugno 1969, n. 488 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana, integrative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, concernente il Commissario dello Stato) - «risultano «pressoche' esauriti» e pertanto insufficienti a fornire adeguata e puntuale copertura all'onere economico derivante dalla previsione legislativa in esame, in relazione alla percentuale del 4% dei fondi medesimi che in base alla normativa nazionale puo' essere destinata alle spese per il personale»; che, pertanto, l'impugnato art. 7 della delibera legislativa in esame viola l'art. 81, quarto comma, della Costituzione; che il ricorrente, inoltre, censura - per contrasto con gli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione - anche l'art. 11 della medesima delibera legislativa; che, difatti, esso prevede, al comma 1, la persistente applicazione nel territorio regionale del comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), aggiungendo pero', nel testo del suddetto articolo, dopo le parole «o grande dimensione» quelle «oppure in possesso dei requisiti di cui al comma 3, dell'articolo 3-bis»; che per effetto di tale intervento normativo - tale e' la doglianza del ricorrente - il suddetto art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992 non richiede piu', «quali requisiti imprescindibili per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario» delle AUSL, «il possesso della laurea in medicina e l'aver svolto «per almeno 5 anni qualificata attivita' di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione»», giacche' «introduce l'alternativita' dei suddetti requisiti con quelli prescritti dall'art. 3-bis del medesimo decreto legislativo per gli aspiranti alla nomina a direttore generale», e cioe' «il possesso di un generico diploma di laurea e l'esperienza «almeno quinquennale di attivita' di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolte nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso»; che da cio' deriverebbe, quindi, «l'apertura della titolarita' nell'incarico di direttore sanitario verso professionalita' che potrebbero essere totalmente estranee al settore della sanita' seppure ricche di esperienza in quello manageriale», con conseguente «possibile compromissione dei livelli essenziali di erogazione del servizio sanitario», atteso che «il compito peculiare della direzione sanitaria potrebbe essere affidato nella preminente considerazione degli aspetti tecnico-gestionali dei servizi piuttosto che di quelli medici», donde l'ipotizzato contrasto tra il comma 1 dell'art. 11 e l'art. 32 della Costituzione; che il comma 2 del medesimo art. 11 sarebbe in contrasto, invece, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, posto che per la nomina a direttore amministrativo ammette anche gli iscritti nell'elenco regionale redatto ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unita' sanitarie locali), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 1994, n. 590; che, tuttavia, prosegue il ricorrente, «tale norma eccezionale e transitoria si riferiva ai requisiti richiesti, anche in questo caso, per l'accesso alla carica di direttore generale delle AUSL» (e consistenti nel «possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attivita' professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni»), di talche', «in assenza di adeguate motivazioni», non appare comprensibile «il riferimento ad un elenco redatto da quasi dieci anni per professionalita' diverse da quella specifica del direttore amministrativo», il quale - secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 502 del 1992 - deve essere «un laureato in discipline giuridiche o economiche» e deve aver svolto «per almeno 5 anni una qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione»; che anche in questo caso, dunque, la scelta di individuare «requisiti alternativi a quelli espressamente prescritti» per la nomina a direttore amministrativo «potrebbe ingenerare refluenze negative sul buon andamento delle strutture sanitarie, stante l'assenza di professionalita' ed esperienza specifica nel settore sanitario» negli aspiranti alla carica, donde l'ipotizzato contrasto tra la disposizione in esame e gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio 2005 (disegno di legge n. 151), recante «Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attivita' amministrativa», censurando tanto l'art. 7, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, quanto l'art. 11, commi 1 e 2, in relazione, invece, agli artt. 3, 32 e 97 della Carta fondamentale; che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa e' stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 5 maggio 2005, n. 5, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura; che l'intervenuto esaurimento del potere di promulgazione, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate e poi omesse acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando cosi' di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale (sentenza n. 351 del 2003); che pertanto, in conformita' alla giurisprudenza di questa Corte (ex multis: ordinanze n. 403, n. 293 e n. 169 del 2005), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006. Il Presidente: Marini Il redattore: Quaranta Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 7 aprile 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C0316