N. 148 ORDINANZA 3 - 7 aprile 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte  e  tasse  - Addizionale regionale all'IRPEF - Autorizzazione
  per  l'anno 2002  alle  Regioni  a  maggiorare l'aliquota in misura
  superiore  allo  0,5%  del  reddito  imponibile  senza alcun limite
  massimo  - Denunciata lesione del principio del coordinamento della
  finanza   pubblica   e   del   sistema  tributario,  disparita'  di
  trattamento  fiscale tra i cittadini - Questione priva di rilevanza
  nei  giudizi principali per inapplicabilita' ratione temporis della
  norma censurata - Manifesta inammissibilita' delle questioni.
- D.l.  18 settembre  2001,  n. 347  (convertito,  con modificazioni,
  dalla legge statale 16 novembre 2001, n. 405), art. 4, comma 3-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 119.
Imposte  e  tasse  - Addizionale regionale all'IRPEF - Autorizzazione
  per  l'anno 2002  alle  Regioni  a  maggiorare l'aliquota in misura
  superiore  allo  0,5%  del  reddito  imponibile  senza alcun limite
  massimo  - Denunciata lesione del principio del coordinamento della
  finanza   pubblica   e   del   sistema  tributario,  disparita'  di
  trattamento  fiscale  tra  i  cittadini  -  Evocazione di parametro
  inconferente - Manifesta infondatezza della questione.
- D.l.  18 settembre  2001,  n. 347  (convertito,  con modificazioni,
  dalla legge statale 16 novembre 2001, n. 405), art. 4, comma 3-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 119.
Imposte  e tasse - Norme della Regione Marche - Addizionale regionale
  all'IRPEF  -  Determinazione  della  misura  non gia' in ragione di
  un'aliquota  unica,  ma  di quattro aliquote progressive, crescenti
  per  scaglioni  di  reddito,  nonche' previsione per l'anno 2003 di
  un'addizionale  della medesima entita' dell'anno 2002, ma superiore
  all'1,4%  del  reddito  imponibile e, pertanto, superiore al limite
  massimo fissato dal d.lgs. n. 446 del 1997 - Denunciata lesione del
  principio  contenuto  nella legge statale interposta, disparita' di
  trattamento  fiscale tra i cittadini - Manifesta infondatezza delle
  questioni.
- Legge  Regione  Marche  19 dicembre 2001, n. 35, art. 1, comma 7, e
  tabella A annessa, in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 3 e 119.
(GU n.15 del 12-4-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3-bis,
del  decreto-legge  18 settembre  2001, n. 347 (Interventi urgenti in
materia  di  spesa  sanitaria),  convertito, con modificazioni, dalla
legge  16 novembre  2001, n. 405, e dell'art. 1, comma 7, della legge
della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari
in   materia   di   addizionale   regionale   all'IRPEF,   di   tasse
automobilistiche  e di imposta regionale sulle attivita' produttive),
e  della  tabella  A annessa a tale legge, promossi con tre ordinanze
del 9 maggio 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Pesaro,
rispettivamente  iscritte  ai  numeri  447,  448  e  449 del registro
ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.
    Visti  gli  atti di costituzione della Regione Marche nonche' gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 22 marzo 2006 il giudice
relatore Franco Gallo.
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  tre  giudizi  promossi  da alcuni
contribuenti nei confronti della Regione Marche e dell'ufficio locale
dell'Agenzia  delle  entrate  avverso  il  silenzio-rifiuto formatosi
sulla richiesta di rimborso di quanto versato a titolo di addizionale
regionale  all'IRPEF per l'anno 2002, con riguardo al primo giudizio,
e   per   l'anno 2003,  con  riguardo  agli  altri  due  giudizi,  la
Commissione   tributaria   provinciale   di   Pesaro,  con  ordinanze
sostanzialmente   identiche,  datate  21 marzo  2005,  depositate  il
9 maggio  2005  e  iscritte  ai  numeri  447,  448 e 449 del registro
ordinanze  del 2005, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 119
della  Costituzione  -  tre questioni di legittimita' costituzionale:
una   concernente   l'art. 4,   comma 3-bis,   della  «legge  statale
16 novembre 2001 n. 405» (recte: del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347,   relativo   a   «Interventi  urgenti  in  materia  di  spesa
sanitaria»,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001,  n. 405)  e  le  altre  due  concernenti  il combinato disposto
dell'art. 1,  comma 7,  della  legge della Regione Marche 19 dicembre
2001,  n. 35  (Provvedimenti  tributari  in  materia  di  addizionale
regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale
sulle  attivita'  produttive),  e della tabella A annessa alla stessa
legge regionale;
        che  la  prima  questione  e'  sollevata  dal  rimettente con
riguardo  a tutti e tre i giudizi principali e poggia sul rilievo che
il  censurato  art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 347 del 2001
«sembra    [...]    autorizzare»   la   maggiorazione   dell'aliquota
dell'addizionale  regionale  all'IRPEF  senza  alcun  limite massimo,
laddove  consente  alle  Regioni,  limitatamente  all'anno 2002  e in
deroga  ai  termini  e  alle  modalita'  previste  dal  vigente testo
dell'art. 50,  comma 3,  secondo  periodo,  del  decreto  legislativo
15 dicembre  1997,  n. 446  (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni, delle aliquote e
delle   detrazioni   dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della disciplina dei
tributi   locali),  di  maggiorare  con  legge  regionale  l'aliquota
dell'addizionale   in   misura  superiore  allo  0,5  %  del  reddito
imponibile ai fini dell'IRPEF;
        che,   per   il   rimettente,   questa   interpretazione  del
comma 3-bis  dell'art. 4  del  decreto-legge  n. 347  del 2001, fatta
propria   dalla   Regione   Marche,   contrasterebbe   con  l'attuale
formulazione  dell'art. 119  Cost., perche' la rinuncia dello Stato a
fissare  il  limite  massimo  di un'imposta regionale «parassitaria»,
come l'addizionale regionale ad un tributo statale quale l'IRPEF, «fa
venir  meno  qualunque  possibilita'  di  [...]  coordinamento  della
finanza  pubblica  e del sistema tributario» ed espone al pericolo di
un  carico tributario eccessivo, con conseguente stimolo all'evasione
del tributo erariale;
        che la medesima interpretazione sarebbe in contrasto, secondo
il giudice a quo, anche con l'art. 3 Cost., perche' potrebbe condurre
a legislazioni regionali assai diverse sulla misura dell'addizionale,
con disparita' di trattamento fiscale tra i cittadini italiani;
        che  la seconda questione - anch'essa riguardante tutti e tre
i  giudizi principali - concerne l'art. 1, comma 7, della legge della
Regione  Marche  n. 35  del  2001,  con l'annessa tabella A, e poggia
sull'assunto per cui il citato art. 50 del decreto legislativo n. 446
del  1997,  consentendo  alle  Regioni  di  determinare l'addizionale
regionale   all'IRPEF   mediante   la  fissazione  di  un'«aliquota»,
escluderebbe  la  possibilita' di fissare piu' aliquote differenziate
per  fasce  di  reddito,  come ha invece stabilito la censurata norma
regionale;
        che,  per  la  Commissione  tributaria  provinciale, la norma
denunciata, prevedendo per l'addizionale regionale una progressivita'
aggiuntiva  rispetto  a  quella  dell'IRPEF, provocherebbe un effetto
«scardinante»  del  sistema,  perche'  creerebbe  una  disparita'  di
trattamento tributario a carico dei cittadini residenti nella Regione
Marche,  in violazione non solo della citata norma statale interposta
(art. 50   del  decreto  legislativo  n. 446  del  1997)  e,  quindi,
dell'art. 119  Cost.,  ma  anche del principio di uguaglianza sancito
dall'art. 3 Cost.;
        che  la  terza  questione  -  sollevata  dal  rimettente  con
riguardo  soltanto  ai  giudizi  iscritti  ai  numeri  448  e 449 del
registro  del  2005 - concerne le stesse disposizioni regionali sopra
denunciate  e  muove  dal  preliminare  rilievo  che,  in  forza  del
menzionato art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 347 del 2001, le
Regioni   possono   derogare   i  termini  e  le  modalita'  previste
dall'art. 50,  comma 3,  secondo  periodo,  del  decreto  legislativo
n. 446  del  1997  (e,  quindi,  anche maggiorare con legge regionale
l'aliquota  dell'addizionale  oltre  l'1,4% del reddito imponibile ai
fini dell'IRPEF), «limitatamente all'anno 2002»;
        che,  per  il  giudice  a quo, il denunciato art. 1, comma 7,
della  citata  legge  della  Regione  Marche  n. 35  del  2001, nello
stabilire  che  l'addizionale  regionale  all'IRPEF e' determinata «a
decorrere  dall'anno 2002»  (e  non  «limitatamente  all'anno 2002»),
secondo  aliquote  fissate  in deroga a quanto previsto dall'indicato
art. 50,  comma 3,  del  decreto  legislativo  n. 446 del 1997 (quale
modificato  dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale,
a  norma  dell'art. 10  della legge 13 maggio 1999, n. 133»), avrebbe
illegittimamente  esteso  agli anni 2003 e seguenti l'operativita' di
tale  deroga,  con  cio'  violando il citato art. 4, comma 3-bis, del
decreto-legge n. 347 del 2001 e, conseguentemente, l'art. 119 Cost.;
        che  in  particolare,  sempre ad avviso del giudice a quo, il
sopravvenuto   art. 3,   comma 1,  lettera a),  della  legge  statale
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  - legge finanziaria 2003), non
legittimerebbe le Regioni a mantenere per gli anni successivi al 2002
le   suddette   maggiorazioni   dell'aliquota   superiori   all'1,4%,
eccezionalmente  consentite per il solo 2002; e cio' sia perche' tale
norma  sopravvenuta  - allo scopo di contenere i livelli tributari di
derivazione  locale  e  regionale  fino  al  completamento  dell'iter
propedeutico   alla   definizione   dei  meccanismi  strutturali  del
federalismo  fiscale  -  si  limiterebbe  a  disporre  la  temporanea
sospensione  degli  aumenti  dell'addizionale regionale all'IRPEF non
confermativi  delle  aliquote in vigore nel 2002 e deliberati dopo il
29 settembre  2002,  sia perche', nella specie, la medesima norma non
sarebbe  comunque  applicabile,  avendo la Regione Marche disposto in
materia  solo  con  la  legge  regionale  n. 35  del 2001, senza aver
assunto,  percio',  alcuna  determinazione  in materia di addizionale
regionale all'IRPEF nel corso del 2002;
        che   il   rimettente,   infine,   riconosciuta  la  regolare
presentazione  da  parte  dei  contribuenti delle istanze di rimborso
dell'imposta  e la valida instaurazione dei giudizi a quibus, afferma
la  rilevanza  delle  sollevate  questioni,  ritenendo il giudizio di
legittimita'   costituzionale   pregiudiziale   ai  predetti  giudizi
principali;
        che  la  Regione  Marche, con memorie depositate il 3 ottobre
2005,  si  e'  costituita  in  ciascuno  dei  giudizi di legittimita'
costituzionale,  chiedendo  dichiararsi  la manifesta infondatezza di
tutte le questioni;
        che,  quanto  alla  prima questione, la Regione deduce che e'
del  tutto  inconferente  il richiamo del giudice a quo all'art. 119,
secondo  comma,  Cost.,  il  quale  riguarda  i  tributi propri delle
Regioni  e  degli  enti  locali  e non anche i tributi erariali, come
l'addizionale regionale all'IRPEF;
        che  comunque,  secondo  la medesima parte pubblica, la norma
denunciata  non  sarebbe  in  contrasto  neppure  con  i  non evocati
artt. 23,  53 e 3 Cost., perche': a) il limite del potere legislativo
delle  Regioni  di incrementare l'aliquota dell'addizionale regionale
all'IRPEF   si   desume  dai  commi 2  e  3  del  citato  art. 4  del
decreto-legge   n. 347  del  2001  e  consiste  nella  copertura  dei
disavanzi  di gestione relativi alla spesa sanitaria; b) anche ove si
potesse ritenere che la suddetta addizionale rientri nella materia di
legislazione  concorrente  di cui agli artt. 117, terzo comma, e 119,
secondo  comma,  Cost.,  neppure  in tal caso lo Stato, nel dettare i
principi  fondamentali  di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema  tributario  (diretti  ad  assicurare  la  razionalita'  e la
coerenza  dei singoli istituti tributari e del sistema tributario nel
suo  complesso),  potrebbe fissare la misura massima dei prelievi dei
tributi  propri  delle  Regioni, che la Costituzione riserva, invece,
all'autonomia  delle  Regioni;  c)  la norma denunciata e' diretta ad
assicurare  l'aderenza  del  prelievo  alla capacita' contributiva e,
quindi, ad attuare l'eguaglianza sostanziale, posto che l'entita' del
gettito,  destinato  a  coprire  il disavanzo di gestione delle spese
sanitarie,  corrisponde  alle diverse scelte delle Regioni in materia
di  finanza pubblica e, dunque, alla diversa situazione dei residenti
nelle varie Regioni;
        che,  quanto alla seconda questione, la Regione deduce che la
denunciata  progressivita'  delle aliquote dell'addizionale regionale
all'IRPEF   non   viola   ne'   l'indicata   norma   interposta  ne',
conseguentemente,  gli  evocati parametri costituzionali, perche': a)
il  termine  «aliquota»,  al  singolare,  utilizzato  dal legislatore
nell'art. 50  del d.lgs. n. 446 del 1997, non esclude la facolta' per
le  Regioni  di  fissare una pluralita' di aliquote per l'addizionale
regionale   all'IRPEF;   b)   la   progressivita'  (od  una  maggiore
progressivita) di un tributo, valorizzando la differenza di capacita'
contributiva  del  soggetto  passivo  d'imposta, comporta soltanto un
trattamento  diseguale di situazioni diseguali, maggiormente aderente
al  dettato  costituzionale (artt. 3 e 53 Cost.); c) nella specie, le
aliquote   della   denunciata   tabella   A   della  legge  regionale
riproducono,  nella  sostanza,  quelle dell'IRPEF (con l'accorpamento
del   3°   e   del   4°   scaglione)  e  riflettono  pertanto,  senza
incrementarla,  la  progressivita' del tributo di base; d) l'eccepita
differenza  di prelievo tra contribuenti residenti in Regioni diverse
non  discende  dalla legge regionale impugnata, ma dalla stessa legge
statale  che  rimette  alle  Regioni la determinazione dell'aliquota,
secondo  la  capacita'  contributiva  dei  contribuenti e, dunque, in
attuazione del principio di uguaglianza;
        che,  quanto alla terza questione (concernente solo i giudizi
iscritti  ai  numeri  448  e 449 del registro ordinanze del 2005), la
Regione  deduce  che la norma denunciata non sarebbe in contrasto con
la  normativa  statale  in  materia  e  non avrebbe, percio', violato
l'evocato   parametro  costituzionale,  perche':  a)  il  legislatore
statale,  dopo  aver  conferito  alle Regioni - con il citato art. 4,
comma 3-bis,  del  decreto-legge  n. 347  del  2001  - la facolta' di
disporre   con   legge  regionale,  limitatamente  al  2002,  aumenti
dell'addizionale  regionale  all'IRPEF superiori all'1,4%, allo scopo
di consentire la copertura dell'eventuale disavanzo di gestione della
spesa  sanitaria,  ha  ritenuto,  con  l'art. 3, comma 1, lettera a),
della  legge  n. 289  del  2002,  di dover salvaguardare le misure di
copertura  del  disavanzo gia' adottate dalle Regioni nel 2002 ed ha,
percio',  autorizzato  il  mantenimento per gli anni successivi delle
stesse  aliquote relative all'addizionale regionale all'IRPEF fissate
per   l'anno 2002,  anche  se  superiori  all'1,4%,  escludendo,  nel
contempo,  ulteriori  aumenti  di  tale  addizionale;  b) tale ultima
disposizione contiene, infatti, due distinte norme: una - esplicita -
secondo cui sono temporaneamente sospesi (sino alla definizione di un
quadro  generale  di  coordinamento  tra  finanza  statale  e finanza
regionale)   gli   aumenti   dell'addizionale   regionale   all'IRPEF
deliberati successivamente al 29 settembre 2002 ed ulteriori rispetto
a  quelli  disposti per il 2002; l'altra - implicita - secondo cui e'
legittima  ed  efficace  la  conferma  per  l'anno 2003  delle stesse
aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF vigenti nel 2002; c) la
legge   statale,   nel  prevedere  che  i  provvedimenti  di  aumento
dell'addizionale  regionale  siano  pubblicati  entro  una certa data
«dell'anno  precedente  a quello cui l'addizionale si riferisce», non
impone affatto una cadenza annuale delle deliberazioni, ma fissa solo
il  termine  massimo entro il quale il provvedimento puo' intervenire
e,  pertanto, non vieta alla legge regionale di disporre - come nella
specie  -  un  aumento  dell'addizionale  regionale  «valevole per la
pluralita' degli anni a venire»;
        che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale   dello   Stato,   concludendo   per   la  dichiarazione  di
inammissibilita'  della  prima  questione  e per l'accoglimento della
questione  concernente  le  denunciate norme regionali nella parte in
cui queste si pongono in contrasto con la «legge statale che fissa un
tetto alla potesta' attribuita alle Regioni di introdurre una propria
addizionale»;
        che   per  la  difesa  erariale,  in  particolare,  la  prima
questione  sarebbe  irrilevante  e, dunque, inammissibile, perche' la
norma   denunciata  riguarderebbe  soltanto  l'anno 2002,  mentre  il
giudice  rimettente,  nei  tre giudizi principali, sarebbe chiamato a
decidere   «unicamente  l'applicazione  dell'aliquota  regionale  per
l'anno 2003»;
        che  l'Avvocatura  generale dello Stato ritiene, poi, fondate
le  questioni concernenti le disposizioni regionali denunciate, nella
parte in cui determinano l'addizionale relativa al 2003 in una misura
eccedente  il  «tetto»  fissato dalla legge statale, essendo preclusa
alle  Regioni, se non nei limiti riconosciuti dalla legge statale, la
potesta'  di  legiferare sui tributi istituiti e regolati dalle leggi
statali.
    Considerato  che la Commissione tributaria provinciale di Pesaro,
con distinte ordinanze iscritte ai numeri 447, 448 e 449 del registro
ordinanze   2005,   dubita   della  legittimita'  costituzionale:  a)
dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347
(Interventi  urgenti  in materia di spesa sanitaria), convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 16 novembre 2001, n. 405, nella parte in
cui  -  limitatamente  all'anno 2002  e  in  deroga ai termini e alle
modalita'   previste  dall'art. 50,  comma 3,  secondo  periodo,  del
decreto    legislativo    15 dicembre   1997,   n. 446   (Istituzione
dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di  una  addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della
disciplina  dei  tributi  locali) - autorizza le Regioni a maggiorare
con  propria legge l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF in
misura  superiore  allo  0,5%  del reddito imponibile ai fini di tale
imposta  e,  quindi,  senza  alcun  limite  massimo; b) del combinato
disposto  dell'art. 1,  comma 7,  della  legge  della  Regione Marche
19 dicembre  2001,  n. 35  (Provvedimenti  tributari  in  materia  di
addizionale  regionale  all'IRPEF,  di  tasse  automobilistiche  e di
imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive)  e  della tabella A
annessa  alla  stessa  legge,  nella parte in cui determina la misura
dell'addizionale   regionale   all'IRPEF   non  gia'  in  ragione  di
un'aliquota  unica, ma di quattro aliquote progressive, crescenti per
scaglioni  di  reddito;  c) del combinato disposto dei citati art. 1,
comma 7,   della   legge  della  Regione  Marche  n. 35  del  2001  e
dell'annessa  tabella  A,  nella parte in cui prevede per l'anno 2003
(«a  decorrere  dall'anno 2002»)  un'addizionale  regionale all'IRPEF
della  medesima  entita'  dell'anno 2002,  ma  superiore all'1,4% del
reddito  imponibile ai fini di tale imposta e, pertanto, superiore al
limite  massimo  fissato  dall'art. 50, comma 3, secondo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997;
        che,  in  particolare, il rimettente solleva la prima di tali
questioni con riguardo a tutti i giudizi principali ed afferma che il
censurato  art. 4,  comma 3-bis,  del  decreto-legge  n. 347 del 2001
violerebbe  gli  artt. 119  e  3 della Costituzione: l'art. 119 Cost.
(rectius:  il secondo comma dell'art. 119 Cost.), perche' la rinuncia
dello  Stato  a  fissare  il  limite  massimo di un'imposta regionale
«parassitaria»,  come  l'addizionale  regionale ad un tributo statale
quale  l'IRPEF,  «fa  venir  meno  qualunque  possibilita'  di  [...]
coordinamento  della  finanza  pubblica  e del sistema tributario» ed
espone al pericolo di un carico tributario eccessivo, con conseguente
stimolo   all'evasione   del   tributo   erariale;   l'art. 3   della
Costituzione,  perche'  la  mancanza di detto limite massimo potrebbe
portare   a   normative   regionali   assai   diverse   sulla  misura
dell'addizionale,   con  disparita'  di  trattamento  fiscale  tra  i
cittadini italiani;
        che  lo  stesso  rimettente  solleva  anche  la seconda delle
suddette  questioni  con  riguardo  a  tutti  i giudizi principali ed
afferma  che  il combinato disposto dell'art. 1, comma 7, della legge
della  Regione  Marche  n. 35 del 2001 e della tabella A annessa alla
medesima  legge,  nella parte in cui prevede aliquote progressive per
l'addizionale   regionale,   violerebbe  gli  artt. 119  e  3  Cost.:
l'art. 119  Cost.,  perche'  tale  pluralita'  di  aliquote, oltre ad
essere in contrasto con il riferimento ad un'unica aliquota contenuto
nella  norma  statale  interposta costituita dall'art. 50 del decreto
legislativo  n. 446  del 1997, provocherebbe un effetto «scardinante»
del  sistema, a causa di una doppia progressivita' (per l'IRPEF e per
la  sua  addizionale)  che  non  sarebbe  consentita da alcuna norma;
l'art. 3  Cost.,  perche'  creerebbe una ingiustificata disparita' di
trattamento tributario a carico dei cittadini residenti nella Regione
Marche rispetto a quelli residenti in Regioni che non hanno stabilito
siffatta progressivita' dell'aliquota dell'addizionale;
        che la Commissione tributaria provinciale, infine, solleva la
terza  questione  con riguardo solo ai giudizi principali di cui alle
ordinanze  iscritte  ai  numeri  448  e  449 del registro del 2005 ed
afferma  che  il  predetto  combinato  disposto della legge regionale
n. 35  del  2001 e dell'annessa tabella A, nella parte in cui prevede
per l'anno 2003 (e non «limitatamente all'anno 2002», come consentito
in  via eccezionale dal citato art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge
n. 347  del  2001)  un'addizionale regionale all'IRPEF della medesima
entita'  dell'anno 2002, ma superiore all'1,4% del reddito imponibile
ai  fini  di  tale  imposta, violerebbe l'art. 119 Cost., sia perche'
tale  previsione sarebbe in contrasto con l'art. 50, comma 3, secondo
periodo,  del  decreto legislativo n. 446 del 1997 (quale modificato,
con   effetto   dall'anno 2000,  dall'art. 3,  comma 1,  del  decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante «Disposizioni in materia
di  federalismo  fiscale,  a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio
1999,  n. 133»),  che  pone  il  divieto di superare tale limite; sia
perche',  nella  specie, il sopravvenuto art. 3, comma 1, lettera a),
della  legge  statale  27 dicembre  2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2003)  -  secondo  cui  «gli  aumenti  delle addizionali
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  per i comuni e le
regioni  [...], deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che
non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono
sospesi  fino  a  quando  non  si  raggiunga  un accordo ai sensi del
decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, in sede di conferenza
unificata   tra   Stato,   regioni  ed  enti  locali  sui  meccanismi
strutturali  del federalismo fiscale» - non legittimerebbe le Regioni
a  mantenere  anche  per  gli  anni  successivi al 2002 maggiorazioni
dell'aliquota  in  deroga  al  citato art. 50 del decreto legislativo
n. 446 del 1997;
        che   le   ordinanze   di  rimessione  prospettano  questioni
coincidenti   o  connesse  e,  pertanto,  i  correlativi  giudizi  di
legittimita'  costituzionale  vanno riuniti per essere congiuntamente
decisi;
        che  le  sollevate  questioni  sono  in  parte manifestamente
inammissibili ed in parte manifestamente infondate;
        che  le  questioni  concernenti  l'art. 4,  comma 3-bis,  del
decreto-legge n. 347 del 2001, sollevate con le ordinanze iscritte ai
numeri  448  e  449 del registro del 2005, sono prive di rilevanza e,
percio',  manifestamente  inammissibili,  perche'  la norma censurata
consente    il   superamento   del   limite   massimo   dell'aliquota
dell'addizionale   regionale  solo  per  l'anno 2002  («Limitatamente
all'anno 2002»)  e,  dunque,  non e' applicabile ratione temporis nei
giudizi  principali,  aventi  invece  ad  oggetto il silenzio-rifiuto
formatosi su istanze di rimborso dell'addizionale regionale all'IRPEF
corrisposta per l'anno 2003;
        che  la  medesima  questione,  attinente  al predetto art. 4,
comma 3-bis,   del  decreto-legge  n. 347  del  2001,  sollevata  con
l'ordinanza  iscritta  al numero 447 del registro del 2005 e relativa
all'anno  di imposta 2002, e' manifestamente infondata in riferimento
ad entrambi i parametri evocati;
        che,  infatti,  il  rimettente  -  affermando  che la mancata
previsione,  nella  denunciata  norma  statale,  di un limite massimo
dell'addizionale   regionale   all'IRPEF   dell'anno 2002  renderebbe
impossibile  il  coordinamento  della  finanza pubblica e del sistema
tributario  -  evoca  evidentemente  il  secondo  comma  del  vigente
art. 119  Cost.  e,  dunque, un parametro costituzionale inconferente
perche' relativo al coordinamento dei tributi «propri» della Regione,
cioe'  dei  tributi  stabiliti  e  applicati  dalla  Regione  (v., in
particolare,  la  sentenza  n. 37  del  2004),  mentre  l'addizionale
regionale   in   questione,   in   quanto  istituita  e  disciplinata
dall'art. 50   del   decreto  legislativo  n. 446  del  1997,  e'  da
considerarsi tributo statale, rientrante nella competenza legislativa
esclusiva   dello   Stato  ai  sensi  dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera e),  Cost.,  e non tributo «proprio» della Regione, senza che
in  contrario rilevino ne' l'attribuzione del gettito alle Regioni ed
alle  Province,  ne'  le determinazioni espressamente attribuite alla
legge  regionale  dal  citato  decreto  legislativo (v., ex plurimis,
sentenze n. 2 del 2006, n. 37 e n. 381 del 2004);
        che la rilevata non pertinenza del predetto parametro assorbe
il  rilievo,  prospettato  dalla  costituita  parte  pubblica, che il
rimettente  non  avrebbe  neppure  esperito  il  doveroso tentativo -
richiesto  da questa Corte a pena di inammissibilita' della questione
-  di  fornire  un'interpretazione costituzionalmente orientata della
norma   denunciata,  valutando,  nella  specie,  la  possibilita'  di
rinvenire    nella   stessa   legge   statale   un   limite   massimo
dell'addizionale regionale relativa all'anno 2002, nel rispetto della
riserva di legge di cui al non evocato art. 23 Cost;
        che  anche  in  riferimento  all'art. 3 Cost. la questione e'
manifestamente   infondata,  perche'  la  diversita'  di  trattamento
fiscale   tra   contribuenti  aventi  lo  stesso  reddito  imponibile
costituisce  la  necessaria  conseguenza  non  gia'  della  affermata
mancanza  di  un  limite  massimo  posto  dalla normativa statale per
l'addizionale  regionale  relativa  all'anno 2002,  ma dell'esercizio
dell'autonomo  e  non  censurato  potere  delle  Regioni di prevedere
aliquote  dell'addizionale  stessa  che  possono  risultare  tra loro
diverse  e  giustificarsi in funzione delle diverse situazioni in cui
versano gli enti territoriali;
        che   le   questioni   concernenti   il   combinato  disposto
dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche n. 35 del 2001
e  della  tabella  A  annessa  alla  medesima  legge  sono state gia'
esaminate  e  dichiarate  non fondate da questa Corte con la sentenza
n. 2 del 2006;
        che  con  tale  sentenza si e', in particolare, precisato: a)
che  la norma statale istitutiva dell'addizionale (art. 50, commi 2 e
3,  secondo  periodo,  del  decreto  legislativo  n. 446  del  1997),
nell'impiegare   il   termine   «aliquota»   al   singolare   per  la
determinazione degli aumenti dell'addizionale medesima, non impedisce
che  tali  aumenti  siano  improntati  a  criteri  di progressivita',
perche'  la  parola  «aliquota»,  usata  al  singolare  e senza altra
specificazione,   ben   puo'   essere   interpretata,  secondo  l'uso
linguistico generale e specialistico del settore tributario, in senso
neutrale,  e cioe' sia nel senso di «aliquota proporzionale», sia nel
senso  di «aliquota progressiva», con la conseguenza che - essendo la
progressivita'  principio informatore dell'intero sistema tributario,
ai  sensi  dell'art. 53,  secondo  comma,  Cost.  - anche le Regioni,
nell'esercizio  del  loro  autonomo  potere  di  imposizione, possono
legittimamente  improntare il prelievo a criteri di progressivita' in
funzione  delle politiche economiche e fiscali da esse perseguite; b)
che  la  progressivita'  dell'aliquota dell'addizionale regionale non
viola  l'art. 3  Cost.,  perche' la disparita' di trattamento fiscale
dei contribuenti costituisce la necessaria conseguenza non gia' della
progressivita'  dell'aliquota,  ma  dell'esercizio  del  potere delle
Regioni  di  prevedere  aliquote  fra  loro diverse; c) che l'aumento
dell'addizionale  all'IRPEF  per l'anno 2003, disposto nel 2001 dalla
Regione  Marche  in  misura  identica  a  quella  vigente  nel 2002 -
comportante  l'applicazione  di un'addizionale superiore all'1,4% del
reddito  imponibile,  come  consentito  per  l'anno 2002 dall'art. 4,
comma 3-bis,  del  decreto-legge n. 347 del 2001 - e' legittimato dal
citato  art. 3,  comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002, il
quale,  al  fine  di  evitare la maggiore pressione fiscale derivante
dall'ulteriore  aumento  delle  addizionali  all'IRPEF e all'IRAP, ha
stabilito  la  sospensione  dei  soli  aumenti  di  tali  addizionali
«deliberati  successivamente  al  29 settembre  2002  e che non siano
confermativi  delle  aliquote  in vigore per l'anno 2002», mantenendo
cosi' per gli anni successivi il medesimo livello delle addizionali;
        che  il  rimettente  non  prospetta  profili nuovi rispetto a
quelli gia' valutati nella citata sentenza n. 2 del 2006;
        che,  pertanto,  le  relative  questioni  debbono dichiararsi
manifestamente infondate.
    Visti  gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'    costituzionale    dell'art. 4,    comma 3-bis,    del
decreto-legge   18 settembre  2001,  n. 347  (Interventi  urgenti  in
materia  di  spesa  sanitaria),  convertito, con modificazioni, dalla
legge  statale  16 novembre  2001, n. 405, sollevate - in riferimento
agli  artt. 3 e 119 della Costituzione - dalla Commissione tributaria
provinciale  di Pesaro con le ordinanze indicate in epigrafe iscritte
ai numeri 448 e 449 del registro del 2005;
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'    costituzionale    dell'art. 4,    comma 3-bis,    del
decreto-legge    18 settembre    2001,    n. 347,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge   statale  16 novembre  2001,  n. 405,
sollevata  -  in  riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzione -
dalla  Commissione  tributaria  provinciale di Pesaro con l'ordinanza
indicata in epigrafe, iscritta al numero 447 del registro del 2005;
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita'   costituzionale  del  combinato  disposto  dell'art. 1,
comma 7,  della  legge  della  Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35
(Provvedimenti   tributari   in   materia  di  addizionale  regionale
all'IRPEF,  di  tasse  automobilistiche  e di imposta regionale sulle
attivita'  produttive),  e  della  tabella  A  annessa  a tale legge,
sollevate  -  in  riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzione -
dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di  Pesaro  con  le  tre
ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.
                        Il Presidente: Marini
                         Il redattore: Gallo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 7 aprile 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
06C0317