N. 152 ORDINANZA 5 - 7 aprile 2006
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. Ambiente - Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di conferma dell'incarico del commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione delle attribuzioni regionali in mancanza di trattative fra il Ministro e il Presidente della Regione, lesione del principio di leale collaborazione - Richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato - Sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora - Sospensione, in pendenza del giudizio, dell'esecuzione dell'atto impugnato. - Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 novembre 2005 DEC/DPN 2399. - Costituzione, artt. 5, 117 e 118; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 40.(GU n.15 del 12-4-2006 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 novembre 2005 DEC/DPN 2399, di conferma dell'incarico del commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano, promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 2 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 9 febbraio 2006 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2006. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 5 aprile 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro; Udito l'avvocato Lucia Bora per la Regione Toscana. Ritenuto che, con ricorso notificato il 2 febbraio 2006, e depositato il 9 febbraio 2006 la Regione Toscana ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del 24 novembre 2005 DEC/DPN 2399, di conferma dell'incarico del commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano; che la Regione ricorrente ha impugnato il predetto decreto ministeriale ritenendolo lesivo delle attribuzioni regionali in mancanza di trattative fra Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Presidente della Regione Toscana (nel cui territorio ricade il Parco) per raggiungere l'intesa prevista dall'art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e assumendo che tale intesa e' posta dal legislatore a salvaguardia delle potesta' regionali costituzionalmente garantite nelle materie del governo del territorio e dell'edilizia, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, dell'agricoltura, del turismo, della caccia e della pesca, sicche' la nomina costituirebbe menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate alle Regioni per violazione degli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione, e del principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni; che la ricorrente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato che, relativamente al fumus boni iuris, risulta l'assenza di una apprezzabile attivita' per addivenire all'intesa, da un lato, mancando reiterate ed effettive trattative a cio' indirizzate (sentenza n. 339 del 2005) e, dall'altro, essendosi provveduto a confermare quale commissario straordinario per la durata di sei mesi la stessa persona la cui nomina era stata gia' annullata in precedenza da questa Corte (sentenze n. 21 del 2006 e n. 27 del 2004); che, con riferimento al periculum in mora, la perdurante operativita' del decreto impugnato comporta una situazione di patente illegittimita' dell'attivita' dell'attuale commissario; che sussistono, pertanto, le gravi ragioni che giustificano la sospensione, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'esecuzione dell'atto che ha dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione, in pendenza del relativo giudizio. Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 28 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Sospende l'esecuzione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 novembre 2005 DEC/DPN 2399, di conferma dell'incarico del commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano, impugnato dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006. Il Presidente: Marini Il redattore: Finocchiaro Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 7 aprile 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C0321