N. 4 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 6 aprile 2006
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 6 aprile 2006 (della Regione Toscana) Istruzione pubblica - Introduzione di innovazioni riguardanti gli ordinamenti liceali e l'articolazione dei relativi percorsi di studio, come previsti dal decreto legislativo n. 226/2005 - Ricorso per conflitto di attribuzioni della Regione Toscana - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di offerta formativa e programmazione annuale della rete scolastica per l'anticipazione della sperimentazione rispetto al termine dell'anno scolastico 2007-2008 stabilito dal d.lgs. n. 226/2005 (art. 27, quarto comma) - Lesione del principio di leale collaborazione, per la mancata acquisizione del prescritto parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali. - Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 31 gennaio 2006, n. 775. - Costituzione, artt. 117 e 118.(GU n.16 del 19-4-2006 )
Ricorso per la Regione Toscana, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, autorizzato con deliberazione n. 215 del 27 marzo 2006, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora e dall'avv. Fabio Lorenzoni, presso il cui studio in Roma, Via del Viminale n. 43, elegge domicilio; Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro tempore; il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca pro tempore, per l'annullamento del d.m. n. 775 del 31 gennaio 2006 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca avente ad oggetto il «Progetto nazionale di innovazione»; F a t t o Con il decreto ministeriale oggetto del presente ricorso (doc. n. 1) e' stata disposta la promozione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 275/1999, di un progetto in ambito nazionale concernente l'introduzione di innovazioni riguardanti gli ordinamenti liceali e l'articolazione dei relativi percorsi di studio, come previsti dal decreto legislativo n. 226/2005. In pratica gli artt. 1 e 2 consentono l'avvio della sperimentazione del nuovo ordinamento del ciclo secondario, introdotto dal decreto legislativo n. 226/2005, a partire dal prossimo anno scolastico 2006-2007, limitatamente alle prime classi per gli ordinamenti liceali. A tal fine gli istituti scolastici, che intendono procedere con la sperimentazione del nuovo sistema, elaborano il progetto che deve essere autorizzato dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, secondo quanto stabilito dagli artt. 3 e 5; l'art. 4 prevede che sia assicurato al personale l'apposita formazione. Gli artt. 5 e 6 prevedono poi che il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale rediga il piano regionale delle scuole aderenti alla sperimentazione e l'istituzione di osservatori nazionali e regionali preposti al monitoraggio del progetto. La sperimentazione introdotta e' motivata con le richieste che sarebbero state avanzate da «numerose istituzioni scolastiche» (non meglio specificate) di poter attuare percorsi di studio coerenti con le nuove previsioni ordinamentali dei licei (cosi' decimo capoverso delle premesse del decreto impugnato). Il decreto in esame, ancora non pubblicato sulla G.U., e' stato portato a conoscenza di alcuni soggetti - peraltro non e' stato trasmesso alle regioni - attraverso la circolare del Ministero - Dipartimento per l'istruzione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici n. 11 del 1° febbraio 2006, (doc. 2) che a sua volta contiene in allegato anche i due decreti dello stesso Ministero del 28 dicembre 2005; 1) Confluenza dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente nei percorsi liceali del secondo ciclo del sistema formativo di istruzione e formazione (con allegate la tabella di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore e la tabella di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al capo II del decreto legislativo n. 226/2005) (doc. 3); 2) quota oraria del monte ore annuale riservata alle istituzioni scolastiche (doc. 4). I due decreti del 28 dicembre non erano, prima, mai stati resi noti. Il provvedimento impugnato e' gravemente pregiudizievole per gli interessi dell'Amministrazione regionale in quanto viola, come meglio si dira' in seguito, le competenze costituzionalmente garantite alla regione nelle materie dell'istruzione e della formazione professionale. La regione intende, quindi, proporre conflitto di attribuzione avverso tale decreto. A conforto della ammissibilita' del presente ricorso, e' possibile svolgere le seguenti considerazioni. Secondo il costante orientamento di codesta Corte, il conflitto di attribuzione puo' essere proposto anche per la difesa di proprie competenze di natura costituzionale che si suppongono menomate o impedite in seguito all'esercizio illegittimo di poteri altrui. E' stato infatti ammesso anche il conflitto c.d. da menomazione, consentendo cioe' di ricorrere allo strumento del conflitto anche quando si lamenta il cattivo uso del potere da parte del suo legittimo titolare che viene ad incidere o a creare turbativa nei confronti di poteri o competenze costituzionalmente riconosciute al ricorrente. La Corte costituzionale, in piu' occasioni e in termini assai precisi, ha affermato che: «la figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi a se' ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto» (Corte cost. n. 432/1994; si vedano, altresi', le sentenze nn. 444 e 126 del 1994, 132 del 1993, 473 e 245 del 1992, 204 del 1991). Situazione, questa, che ricorre pienamente in relazione alla domanda prospettata con il ricorso in esame, dove la lesione della sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle regioni nelle materie summenzionate consegue al fatto che la sperimentazione del nuovo sistema liceale introdotta in tutta fretta, senza alcun coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, scardina tutta la programmazione dell'offerta formativa e della rete scolastica, gia' deliberata, come si dira', a livello regionale per l'anno 2006-2007. Il provvedimento, pertanto, lede le competenze costituzionali garantite alle regioni per i seguenti motivi di D i r i t t o Violazione degli articoli 117 e 118 Cost. Violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni. In attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ha disciplinato il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, prevedendo che questo sia costituito da due sistemi: quello dei licei e quello dell'istruzione e formazione professionale. I percorsi liceali hanno tutti durata quinquennale, si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno di completamento, si concludono con un esame di Stato, danno accesso all'universita'; vi sono compresi i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutica, scientifico, tecnologico e delle scienze umane. La disciplina dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di durata almeno quadriennale, e' rimessa alle regioni, nel rispetto degli indirizzi stabiliti agli artt. 16 e seguenti del decreto. Il progetto in esame, che anticipa il nuovo ordinamento scolastico, non e' un'operazione di mera trasposizione dell'esistente nel nuovo ordinamento senza mutare i contenuti, perche' le nuove tipologie liceali non sono sovrapponibili ai percorsi dell'istruzione secondaria superiore del vigente ordinamento: la riforma infatti prevede un sistema educativo di istruzione molto diverso da quello oggi esistente, impostato su scuole, contenuti didattici e titoli di studio differenti rispetto a quelli che caratterizzano l'attuale sistema scolastico superiore. L'attuazione di una cosi' radicale riforma incide sull'offerta formativa e sulla programmazione della rete scolastica: pertanto e' necessario non improvvisare la sperimentazione, ma partire con la riforma avendo preventivamente organizzato la rete scolastica e per questo il decreto legislativo n. 226/2005 ha previsto l'avvio della riforma solo a partire dall'anno 2007-2008 (art. 27). E' indubbio che la liberta' della sperimentazione educativa sia parte essenziale del concetto di autonomia che ha ogni Istituto scolastico; occorre pero' distinguere la sperimentazione di nuovi metodi e contenuti didattici ed educativi dalla sperimentazione di carattere ordinamentale che deve svilupparsi in un quadro di compatibilita' di sistema. Un'istituzione scolastica non puo' decidere in modo assolutamente autarchico una modificazione ordinamentale di tipologia e natura, prevedendo in modo isolato la trasformazione dei suoi attuali indirizzi in percorsi liceali o di istruzione e formazione professionale; e' necessario il concorso anche delle Amministrazioni che, in base al decreto legislativo n. 112/1998, devono programmare l'offerta formativa integrata. Ed e' noto che in tale ambito un ruolo essenziale e' riconosciuto alle regioni. La Corte costituzionale a tale proposito ha affermato: «L'ampio decentramento delle funzioni amministrative delineato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 ed attuato con il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, ha visto delegare importanti e nuove funzioni alle regioni, fra cui anzitutto quelle di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale (art. 138, comma 1, lettera a) e di programmazione della rete scolastica (art. 138, comma 1, lettera b) ..... Sicche', proprio alla luce del fatto che gia' la normativa antecedente alla riforma del Titolo V prevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e quindi postulava la competenza sulla programmazione scolastica di cui all'art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e' da escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare le regioni di una funzione che era gia' ad esse conferita» (sentenza n. 34/2005 che richiama la precedente e conforme sentenza n. 13 del 2004). La regione Toscana con la legge regionale n. 32 del 26 luglio 2002, poi modificata dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 5, e con il regolamento regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, modificato con il successivo regolamento 3 gennaio 2005, n. 12/R, ha disciplinato le suddette proprie competenze in materia di programmazione della rete scolastica; in attuazione di tale normativa la regione, con deliberazione della giunta regionale n. 839 dell'8 agosto 2005 (doc. n. 5), ha approvato la circolare sulle procedure di programmazione e sui connessi criteri interpretativi dei requisiti di efficacia e delle condizioni strutturali ed organizzative ottimali del servizio scolastico, nonche', con deliberazione della giunta regionale n. 21 del 16 gennaio 2006 (doc. n. 6), la programmazione annuale della rete scolastica regionale per l'anno 2006-2007. Per consentire l'attuazione del nuovo ordinamento in modo rispettoso delle competenze regionali e locali e in modo attento alle esigenze degli studenti, l'art. 27 del decreto legislativo n. 226/2005 ha disciplinato il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. In tale contesto il primo comma della norma citata dispone che il primo anno dei percorsi liceali e' avviato previa definizione con decreto del Ministro, sentita la Conferenza unificata, delle tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione superiore gia' previsti nei percorsi liceali introdotti dal presente decreto, da assumere quale riferimento di massima per la programmazione della rete scolastica di cui all'art. 138, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112/1998; delle tabelle di corrispondenza dei titoli di studio; dell'incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche. Quindi prima di avviare i nuovi percorsi liceali e' necessario deliberare i suddetti passaggi normativi, da elaborare con decreti, sentita la Conferenza unificata. Nel caso in esame, invece, i decreti che determinano la confluenza dei percorsi, la corrispondenza dei titoli di studio e l'incremento del 20%, come pure il decreto n. 775 che avvia la sperimentazione, sono stati deliberati senza l'acquisizione del prescritto parere della Conferenza unificata Stato, regioni ed enti locali, come e' attestato dall'ordine del giorno adottato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 9 febbraio 2006 (doc. n. 7), ove si rileva, tra l'altro, che: su questi ultimi tre decreti la Conferenza unificata non ha espresso il parere che invece i testi dei decreti richiamano; e che «tale iniziativa del Ministro rappresenta un grave vulnus nel rapporto istituzionale con le regioni, province autonome e le Autonomie locali e mortfica il ruolo della Conferenza unificata». Inoltre l'art. 27, quarto comma, del medesimo decreto n. 226/2005 prevede che le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti e che sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo non puo' essere promossa la sperimentazione. La norma quindi pone chiaramente un punto fermo: l'avvio del nuovo sistema non puo' iniziare prima dell'anno scolastico 2007-2008 subordinatamente alla definizione dei previsti presupposti. Tali presupposti sono quelli previsti dal primo e secondo comma e riguardano per un verso i licei (la confluenza di oltre 40 vecchi indirizzi nei nuovi 17, i titoli e gli sbocchi professionali, il 20% di orario a disposizione di regioni e scuole) e per un altro verso l'istruzione e la formazione professionale (le figure professionali di differente livello da collocarvi, gli standard minimi formativi relativi alle competenze di base dello studente, gli standard minimi di strutture e servizi). Tutti tali elementi devono essere definiti perche' la riforma deve essere attuata contestualmente per il sistema dei licei e per il sistema dell'istruzione e formazione professionale. Il suddetto termine dell'anno scolastico e formativo 2007-2008 e' stato posto proprio perche' il nuovo sistema di istruzione richiede un'adeguata modificazione e riorganizzazione dell'offerta formativa e della programmazione della rete scolastica. Per procedere a tale modificazione deve seguirsi il procedimento stabilito dalla legge regionale: cosi' in Toscana le variazioni dell'offerta di istruzione del secondo ciclo sono integralmente riconducibili e sottoposte all'approvazione delle province, ai sensi dell'art. 39 del citato regolamento regionale n. 47/R dell'8 agosto 2003 e successive modificazioni, attuativo della l.r. n. 32/2002. L'attuazione sperimentale delle nuove tipologie dei percorsi di studio previste dal decreto n. 775 impugnato, data la profonda modifica del modello ordinamentale del secondo ciclo a cui queste fanno riferimento, induce una modificazione sostanziale dell'offerta di istruzione presente nella rete scolastica regionale e quindi richiede che tale modifica venga prima deliberata, secondo il procedimento stabilito dalla legge regionale. Stante dunque la finalita' del termine previsto dal quarto comma (consentire le dovute modifiche all'offerta formativa e alla programmazione della rete scolastica, modifiche indispensabili anche per la sperimentazione), il medesimo termine vale come decorrenza anche per la sperimentazione che, quindi, non avrebbe potuto essere anticipata rispetto all'anno 2007-2008. Il decreto impugnato, invece, ha ignorato del tutto il termine suddetto ed ha anticipato la sperimentazione nei licei, non dando alle regioni il tempo per adeguare e modificare la propria offerta formativa al nuovo sistema ed anzi vanificando la programmazione annuale della rete scolastica regionale per l'anno 2006-2007 che la Toscana (doc. 6) ha gia' deliberato all'inizio dell'anno, sapendo che nel 2006 non sarebbe stata attivata la sperimentazione, secondo i tempi stabiliti dall'art. 27 del citato decreto n. 226/2005. Inoltre il decreto in esame e' stato emanato il 31 gennaio 2006, quando erano gia' scaduti i termini per l'iscrizione all'anno scolastico 2006-2007. Quindi i ragazzi ed i rispettivi familiari hanno effettuato un'iscrizione in base al piano dell'offerta formativa approvato dalla regione e si ritrovano a frequentare una scuola che si basa su programmi didattici e che rilascia titoli differenti rispetto a quelli scelti e che non sono stati definiti ed approvati secondo l'iter definito dalla legge regionale, fonte invece legittimata a disciplinare detti profili. Tale rilievo evidenzia come il decreto leda le attribuzioni regionali in materia di istruzione e formazione professionale, perche' nel caso in esame non si tratta di sperimentare, come nel passato, singoli nuovi indirizzi o particolari articolazioni di specifici programmi, ma di attivare un nuovo ordinamento dell'intero secondo ciclo. E' del tutto evidente che l'attivazione parziale di singoli segmenti o percorsi del nuovo ordinamento non solo contrasta in via generale con una logica attuativa della riforma che pretende necessariamente la totalita' e la contestualita' della sostituzione, a partire dai primi anni, del vecchio con il nuovo ordinamento, ma in particolare con il criterio della garanzia di assicurare un'offerta di istruzione sul territorio regionale qualitativamente equivalente. Attivare singoli percorsi, di tipo solo liceale, senza le contestuali interconnessioni con tutti gli altri percorsi liceali e di istruzione e formazione professionale contrasta palesemente con il criterio dell'equivalenza territoriale dell'offerta negando nel contempo il principio fondamentale, sancito dalla stessa legge n. 53/2003, art. 2, comma primo, lettera i), inerente la possibilita' di «cambiare di indirizzo nell'interno del sistema dei licei, nonche' di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale». I giovani frequentanti spezzoni sperimentali del nuovo ordinamento, qualora volessero modificare la loro scelta, non solo non potrebbero trovare l'intera nuova gamma dell'offerta di istruzione riformata ma si troverebbero nella situazione estremamente negativa di dovere rientrare nel vecchio ordinamento. Per i rilevati motivi il decreto contestato lede le attribuzioni costituzionali in materia di istruzione e formazione professionale attribuite alla regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. Ma il decreto e' altresi' illegittimo per violazione del principio della leale collaborazione tra Stato e regioni. Infatti, in coerenza con la finalita' sopra esposta - consentire cioe' alle regioni di strutturare la propria offerta formativa secondo le linee del nuovo sistema - lo Stato aveva garantito alle regioni, province autonome ed autonomie locali, nella seduta della Conferenza unificata del 15 settembre 2005 (doc. n. 8, pag. 11), che non si sarebbero promosse sperimentazioni del nuovo ordinamento. Contravvenendo a tale impegno, senza alcuna comunicazione, il Ministro ha invece attivato la sperimentazione del nuovo sistema liceale, e cio' e' grave perche', come gia' rilevato, la sperimentazione in esame incide pesantemente sulle competenze regionali, in quanto viene modificata l'offerta formativa senza aver permesso alle regioni di disporre del tempo per le necessarie modifiche e per la conseguente programmazione della nuova rete scolastica.
P. Q. M. Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale dichiari che non spetta al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca anticipare all'anno scolastico 2006-2007 l'innovazione del sistema liceale, ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005, senza aver preventivamente consentito alle regioni di adeguare al nuovo sistema la propria offerta formativa e la programmazione annuale della rete scolastica e per conseguenza annulli il decreto ministeriale n. 775 del 31 gennaio 2006 per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione. Si depositano i seguenti documenti: 1) d.m. n. 775 del 31.01.2006; 2) circolare ministeriale n. 11/2006; 3) decreti ministeriali del 28 dicembre 2005; 4) decreto ministeriale del 28 dicembre 2005 sulla quota oraria del monte ore annuale; 5) delibera della giunta regionale n. 839 dell'8 agosto 2005; 6) delibera della giunta regionale n. 21 del 16 gennaio 2006; 7) ordine del giorno della Conferenza delle regioni del 9 febbraio 2006; 8) verbale della Conferenza unificata del 15 settembre 2005. Si deposita altresi' la delibera di autorizzazione a stare in giudizio n. 215 del 27 marzo 2006. Firenze, addi' 29 marzo 2006 Avv.: Lucia Bora - Avv.: Fabio Lorenzoni 06C0323