N. 4 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 6 aprile 2006

Ricorso  per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 6 aprile
2006 (della Regione Toscana)

Istruzione  pubblica  -  Introduzione  di innovazioni riguardanti gli
  ordinamenti  liceali  e  l'articolazione  dei  relativi percorsi di
  studio, come previsti dal decreto legislativo n. 226/2005 - Ricorso
  per  conflitto  di  attribuzioni della Regione Toscana - Denunciata
  violazione  della  sfera  di  competenza  regionale  in  materia di
  offerta  formativa  e  programmazione annuale della rete scolastica
  per  l'anticipazione  della  sperimentazione  rispetto  al  termine
  dell'anno  scolastico  2007-2008  stabilito  dal d.lgs. n. 226/2005
  (art. 27,   quarto   comma)   -  Lesione  del  principio  di  leale
  collaborazione,  per  la mancata acquisizione del prescritto parere
  della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali.
- Decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
  ricerca 31 gennaio 2006, n. 775.
- Costituzione, artt. 117 e 118.
(GU n.16 del 19-4-2006 )
    Ricorso  per  la  Regione  Toscana, in persona del presidente pro
tempore  della giunta regionale, autorizzato con deliberazione n. 215
del  27  marzo 2006, rappresentato e difeso, come da mandato in calce
al  presente  atto, dall'avv. Lucia Bora e dall'avv. Fabio Lorenzoni,
presso  il  cui  studio  in  Roma,  Via  del  Viminale  n. 43, elegge
domicilio;

    Contro  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
presidente pro tempore; il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e  della  ricerca pro tempore, per l'annullamento del d.m. n. 775 del
31  gennaio  2006  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della   ricerca   avente   ad   oggetto  il  «Progetto  nazionale  di
innovazione»;

                              F a t t o

    Con  il  decreto  ministeriale oggetto del presente ricorso (doc.
n. 1)  e'  stata  disposta  la  promozione, ai sensi dell'art. 11 del
d.P.R.  n. 275/1999,  di  un progetto in ambito nazionale concernente
l'introduzione  di  innovazioni riguardanti gli ordinamenti liceali e
l'articolazione  dei  relativi  percorsi di studio, come previsti dal
decreto legislativo n. 226/2005.
    In   pratica   gli   artt. 1   e   2   consentono  l'avvio  della
sperimentazione   del   nuovo   ordinamento   del  ciclo  secondario,
introdotto   dal  decreto  legislativo  n. 226/2005,  a  partire  dal
prossimo  anno  scolastico 2006-2007, limitatamente alle prime classi
per gli ordinamenti liceali.
    A  tal  fine gli istituti scolastici, che intendono procedere con
la  sperimentazione del nuovo sistema, elaborano il progetto che deve
essere  autorizzato  dal  direttore  generale dell'ufficio scolastico
regionale,  secondo  quanto  stabilito  dagli  artt. 3  e 5; l'art. 4
prevede che sia assicurato al personale l'apposita formazione.
    Gli   artt. 5  e  6  prevedono  poi  che  il  direttore  generale
dell'ufficio  scolastico  regionale  rediga  il piano regionale delle
scuole  aderenti  alla sperimentazione e l'istituzione di osservatori
nazionali e regionali preposti al monitoraggio del progetto.
    La  sperimentazione  introdotta  e' motivata con le richieste che
sarebbero  state  avanzate da «numerose istituzioni scolastiche» (non
meglio  specificate) di poter attuare percorsi di studio coerenti con
le  nuove  previsioni ordinamentali dei licei (cosi' decimo capoverso
delle premesse del decreto impugnato).
    Il  decreto  in esame, ancora non pubblicato sulla G.U., e' stato
portato  a  conoscenza  di  alcuni  soggetti  - peraltro non e' stato
trasmesso  alle  regioni  -  attraverso  la circolare del Ministero -
Dipartimento  per l'istruzione Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici  n. 11  del  1°  febbraio  2006,  (doc. 2) che a sua volta
contiene  in  allegato anche i due decreti dello stesso Ministero del
28 dicembre 2005;
        1)  Confluenza  dei  percorsi  di  istruzione  secondaria  di
secondo  grado  dell'ordinamento  previgente nei percorsi liceali del
secondo  ciclo  del sistema formativo di istruzione e formazione (con
allegate   la  tabella  di  confluenza  dei  percorsi  di  istruzione
secondaria  superiore  e  la  tabella di corrispondenza dei titoli di
studio  in  uscita  dai  percorsi di istruzione secondaria di secondo
grado  dell'ordinamento  previgente  con i titoli di studio in uscita
dai  percorsi  liceali  di  cui  al  capo  II del decreto legislativo
n. 226/2005) (doc. 3);
        2)   quota  oraria  del  monte  ore  annuale  riservata  alle
istituzioni scolastiche (doc. 4).
    I  due  decreti  del 28 dicembre non erano, prima, mai stati resi
noti.  Il  provvedimento  impugnato e' gravemente pregiudizievole per
gli  interessi  dell'Amministrazione  regionale in quanto viola, come
meglio   si   dira'  in  seguito,  le  competenze  costituzionalmente
garantite   alla   regione  nelle  materie  dell'istruzione  e  della
formazione professionale.
    La  regione  intende,  quindi, proporre conflitto di attribuzione
avverso  tale  decreto.  A conforto della ammissibilita' del presente
ricorso, e' possibile svolgere le seguenti considerazioni.
    Secondo  il  costante orientamento di codesta Corte, il conflitto
di  attribuzione  puo' essere proposto anche per la difesa di proprie
competenze  di  natura  costituzionale  che  si suppongono menomate o
impedite  in  seguito  all'esercizio illegittimo di poteri altrui. E'
stato  infatti  ammesso  anche  il  conflitto  c.d.  da  menomazione,
consentendo  cioe'  di  ricorrere  allo strumento del conflitto anche
quando  si  lamenta  il  cattivo  uso  del  potere  da  parte del suo
legittimo  titolare  che  viene  ad incidere o a creare turbativa nei
confronti  di  poteri o competenze costituzionalmente riconosciute al
ricorrente.
    La  Corte  costituzionale,  in  piu' occasioni e in termini assai
precisi,  ha  affermato che: «la figura dei conflitti di attribuzione
non   si   restringe   alla   sola  ipotesi  di  contestazione  circa
l'appartenenza   del  medesimo  potere,  che  ciascuno  dei  soggetti
contendenti rivendichi a se' ma si estende a comprendere ogni ipotesi
in  cui  dall'illegittimo  esercizio  di un potere altrui consegua la
menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate
all'altro soggetto» (Corte cost. n. 432/1994; si vedano, altresi', le
sentenze  nn. 444  e  126 del 1994, 132 del 1993, 473 e 245 del 1992,
204 del 1991).
    Situazione,  questa,  che  ricorre  pienamente  in relazione alla
domanda  prospettata  con  il ricorso in esame, dove la lesione della
sfera  di  autonomia  costituzionalmente garantita alle regioni nelle
materie  summenzionate  consegue  al fatto che la sperimentazione del
nuovo  sistema  liceale  introdotta  in  tutta  fretta,  senza  alcun
coinvolgimento  delle  regioni e degli enti locali, scardina tutta la
programmazione  dell'offerta  formativa e della rete scolastica, gia'
deliberata, come si dira', a livello regionale per l'anno 2006-2007.
    Il  provvedimento,  pertanto,  lede  le competenze costituzionali
garantite alle regioni per i seguenti motivi di

                            D i r i t t o

    Violazione degli articoli 117 e 118 Cost.
    Violazione  del  principio  di  leale  cooperazione  tra  Stato e
regioni.
    In  attuazione  della  legge  28  marzo  2003,  n. 53, il decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ha disciplinato il secondo ciclo
del  sistema  educativo  di  istruzione  e formazione, prevedendo che
questo  sia  costituito  da  due  sistemi:  quello dei licei e quello
dell'istruzione e formazione professionale.
    I percorsi liceali hanno tutti durata quinquennale, si sviluppano
in  due  periodi  biennali  e  in un quinto anno di completamento, si
concludono  con  un esame di Stato, danno accesso all'universita'; vi
sono  compresi  i  licei artistico, classico, economico, linguistico,
musicale e coreutica, scientifico, tecnologico e delle scienze umane.
    La   disciplina   dei   percorsi   di   istruzione  e  formazione
professionale,   di  durata  almeno  quadriennale,  e'  rimessa  alle
regioni,  nel  rispetto  degli  indirizzi  stabiliti  agli artt. 16 e
seguenti del decreto.
    Il   progetto   in  esame,  che  anticipa  il  nuovo  ordinamento
scolastico, non e' un'operazione di mera trasposizione dell'esistente
nel  nuovo  ordinamento  senza  mutare  i contenuti, perche' le nuove
tipologie liceali non sono sovrapponibili ai percorsi dell'istruzione
secondaria  superiore  del  vigente  ordinamento:  la riforma infatti
prevede  un  sistema  educativo di istruzione molto diverso da quello
oggi  esistente, impostato su scuole, contenuti didattici e titoli di
studio  differenti  rispetto  a  quelli  che caratterizzano l'attuale
sistema scolastico superiore.
    L'attuazione  di  una  cosi' radicale riforma incide sull'offerta
formativa  e  sulla programmazione della rete scolastica: pertanto e'
necessario  non  improvvisare  la  sperimentazione, ma partire con la
riforma  avendo  preventivamente organizzato la rete scolastica e per
questo  il  decreto legislativo n. 226/2005 ha previsto l'avvio della
riforma solo a partire dall'anno 2007-2008 (art. 27).
    E'  indubbio  che la liberta' della sperimentazione educativa sia
parte  essenziale  del  concetto  di  autonomia  che ha ogni Istituto
scolastico;  occorre  pero'  distinguere  la sperimentazione di nuovi
metodi  e  contenuti  didattici ed educativi dalla sperimentazione di
carattere   ordinamentale  che  deve  svilupparsi  in  un  quadro  di
compatibilita'   di   sistema.  Un'istituzione  scolastica  non  puo'
decidere   in   modo   assolutamente   autarchico  una  modificazione
ordinamentale  di  tipologia  e natura, prevedendo in modo isolato la
trasformazione  dei  suoi  attuali indirizzi in percorsi liceali o di
istruzione  e  formazione  professionale;  e'  necessario il concorso
anche  delle  Amministrazioni  che,  in  base  al decreto legislativo
n. 112/1998, devono programmare l'offerta formativa integrata.
    Ed e' noto che in tale ambito un ruolo essenziale e' riconosciuto
alle regioni.
    La Corte costituzionale a tale proposito ha affermato:
        «L'ampio    decentramento   delle   funzioni   amministrative
delineato  dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 ed attuato con il decreto
legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, ha visto delegare importanti e
nuove   funzioni   alle   regioni,   fra   cui  anzitutto  quelle  di
programmazione  dell'offerta  formativa  integrata  tra  istruzione e
formazione  professionale  (art.  138,  comma  1,  lettera  a)  e  di
programmazione  della  rete scolastica (art. 138, comma 1, lettera b)
.....  Sicche',  proprio  alla  luce  del fatto che gia' la normativa
antecedente  alla  riforma  del  Titolo  V  prevedeva  la  competenza
regionale   in   materia   di   dimensionamento   delle   istituzioni
scolastiche,  e  quindi  postulava la competenza sulla programmazione
scolastica  di  cui  all'art. 138  del decreto legislativo n. 112 del
1998,  e'  da  escludersi  che il legislatore costituzionale del 2001
abbia  voluto  spogliare  le  regioni di una funzione che era gia' ad
esse  conferita»  (sentenza  n. 34/2005  che richiama la precedente e
conforme sentenza n. 13 del 2004).
    La  regione  Toscana  con  la legge regionale n. 32 del 26 luglio
2002,  poi  modificata  dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 5, e
con  il  regolamento regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, modificato con
il successivo regolamento 3 gennaio 2005, n. 12/R, ha disciplinato le
suddette  proprie  competenze in materia di programmazione della rete
scolastica;   in   attuazione  di  tale  normativa  la  regione,  con
deliberazione  della giunta regionale n. 839 dell'8 agosto 2005 (doc.
n. 5),  ha approvato la circolare sulle procedure di programmazione e
sui  connessi  criteri  interpretativi  dei  requisiti di efficacia e
delle  condizioni  strutturali ed organizzative ottimali del servizio
scolastico,  nonche',  con deliberazione della giunta regionale n. 21
del 16 gennaio 2006 (doc. n. 6), la programmazione annuale della rete
scolastica regionale per l'anno 2006-2007.
    Per   consentire  l'attuazione  del  nuovo  ordinamento  in  modo
rispettoso delle competenze regionali e locali e in modo attento alle
esigenze   degli   studenti,   l'art. 27   del   decreto  legislativo
n. 226/2005  ha  disciplinato  il  passaggio  dal  vecchio  al  nuovo
ordinamento.
    In tale contesto il primo comma della norma citata dispone che il
primo  anno  dei  percorsi  liceali e' avviato previa definizione con
decreto  del Ministro, sentita la Conferenza unificata, delle tabelle
di  confluenza dei percorsi di istruzione superiore gia' previsti nei
percorsi  liceali  introdotti dal presente decreto, da assumere quale
riferimento di massima per la programmazione della rete scolastica di
cui  all'art. 138,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto  legislativo
n. 112/1998;  delle  tabelle  di corrispondenza dei titoli di studio;
dell'incremento  fino  al 20% della quota dei piani di studio rimessa
alle istituzioni scolastiche.
    Quindi  prima  di  avviare i nuovi percorsi liceali e' necessario
deliberare  i  suddetti passaggi normativi, da elaborare con decreti,
sentita la Conferenza unificata.
    Nel   caso  in  esame,  invece,  i  decreti  che  determinano  la
confluenza  dei  percorsi,  la  corrispondenza dei titoli di studio e
l'incremento  del  20%,  come  pure  il  decreto  n. 775 che avvia la
sperimentazione,  sono  stati  deliberati  senza  l'acquisizione  del
prescritto  parere  della Conferenza unificata Stato, regioni ed enti
locali,  come  e'  attestato  dall'ordine  del  giorno adottato dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 9 febbraio
2006 (doc. n. 7), ove si rileva, tra l'altro, che:
        su  questi  ultimi tre decreti la Conferenza unificata non ha
espresso  il  parere che invece i testi dei decreti richiamano; e che
«tale  iniziativa  del  Ministro  rappresenta  un  grave  vulnus  nel
rapporto  istituzionale  con  le  regioni,  province  autonome  e  le
Autonomie locali e mortfica il ruolo della Conferenza unificata».
    Inoltre l'art. 27, quarto comma, del medesimo decreto n. 226/2005
prevede  che  le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di
quelli   di   istruzione  e  formazione  professionale  sono  avviati
contestualmente  a  decorrere  dall'anno scolastico 2007-2008, previa
definizione  di  tutti  gli adempimenti normativi previsti e che sino
alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio
del secondo ciclo non puo' essere promossa la sperimentazione.
    La  norma  quindi  pone  chiaramente  un punto fermo: l'avvio del
nuovo  sistema non puo' iniziare prima dell'anno scolastico 2007-2008
subordinatamente  alla  definizione  dei  previsti  presupposti. Tali
presupposti  sono  quelli  previsti  dal  primo  e  secondo  comma  e
riguardano  per  un  verso  i licei (la confluenza di oltre 40 vecchi
indirizzi  nei nuovi 17, i titoli e gli sbocchi professionali, il 20%
di  orario  a  disposizione di regioni e scuole) e per un altro verso
l'istruzione  e  la formazione professionale (le figure professionali
di  differente  livello  da collocarvi, gli standard minimi formativi
relativi  alle competenze di base dello studente, gli standard minimi
di strutture e servizi).
    Tutti  tali  elementi  devono  essere definiti perche' la riforma
deve essere attuata contestualmente per il sistema dei licei e per il
sistema dell'istruzione e formazione professionale.
    Il suddetto termine dell'anno scolastico e formativo 2007-2008 e'
stato  posto  proprio perche' il nuovo sistema di istruzione richiede
un'adeguata modificazione e riorganizzazione dell'offerta formativa e
della  programmazione  della  rete  scolastica.  Per procedere a tale
modificazione  deve  seguirsi  il  procedimento stabilito dalla legge
regionale:  cosi' in Toscana le variazioni dell'offerta di istruzione
del  secondo  ciclo  sono  integralmente  riconducibili  e sottoposte
all'approvazione  delle  province,  ai  sensi dell'art. 39 del citato
regolamento   regionale  n. 47/R  dell'8  agosto  2003  e  successive
modificazioni, attuativo della l.r. n. 32/2002.
    L'attuazione  sperimentale  delle nuove tipologie dei percorsi di
studio  previste  dal  decreto  n. 775  impugnato,  data  la profonda
modifica  del  modello  ordinamentale  del secondo ciclo a cui queste
fanno  riferimento, induce una modificazione sostanziale dell'offerta
di  istruzione  presente  nella  rete  scolastica  regionale e quindi
richiede  che  tale  modifica  venga  prima  deliberata,  secondo  il
procedimento stabilito dalla legge regionale.
    Stante  dunque la finalita' del termine previsto dal quarto comma
(consentire   le   dovute  modifiche  all'offerta  formativa  e  alla
programmazione  della rete scolastica, modifiche indispensabili anche
per  la  sperimentazione),  il  medesimo termine vale come decorrenza
anche  per  la sperimentazione che, quindi, non avrebbe potuto essere
anticipata rispetto all'anno 2007-2008.
    Il  decreto  impugnato,  invece, ha ignorato del tutto il termine
suddetto  ed  ha  anticipato  la sperimentazione nei licei, non dando
alle  regioni  il  tempo per adeguare e modificare la propria offerta
formativa  al  nuovo  sistema  ed  anzi vanificando la programmazione
annuale  della  rete scolastica regionale per l'anno 2006-2007 che la
Toscana (doc. 6) ha gia' deliberato all'inizio dell'anno, sapendo che
nel  2006  non  sarebbe  stata attivata la sperimentazione, secondo i
tempi stabiliti dall'art. 27 del citato decreto n. 226/2005.
    Inoltre  il decreto in esame e' stato emanato il 31 gennaio 2006,
quando  erano  gia'  scaduti  i  termini  per  l'iscrizione  all'anno
scolastico 2006-2007.
    Quindi  i  ragazzi  ed  i  rispettivi  familiari hanno effettuato
un'iscrizione in base al piano dell'offerta formativa approvato dalla
regione  e  si  ritrovano  a  frequentare  una  scuola che si basa su
programmi  didattici  e  che  rilascia  titoli  differenti rispetto a
quelli  scelti  e  che  non  sono stati definiti ed approvati secondo
l'iter  definito  dalla  legge  regionale, fonte invece legittimata a
disciplinare detti profili.
    Tale  rilievo  evidenzia  come  il  decreto  leda le attribuzioni
regionali  in  materia  di  istruzione  e  formazione  professionale,
perche'  nel  caso  in  esame non si tratta di sperimentare, come nel
passato,  singoli  nuovi  indirizzi  o  particolari  articolazioni di
specifici  programmi, ma di attivare un nuovo ordinamento dell'intero
secondo ciclo.
    E'  del  tutto  evidente  che  l'attivazione  parziale di singoli
segmenti  o  percorsi del nuovo ordinamento non solo contrasta in via
generale   con  una  logica  attuativa  della  riforma  che  pretende
necessariamente  la totalita' e la contestualita' della sostituzione,
a partire dai primi anni, del vecchio con il nuovo ordinamento, ma in
particolare  con  il criterio della garanzia di assicurare un'offerta
di istruzione sul territorio regionale qualitativamente equivalente.
    Attivare  singoli  percorsi,  di  tipo  solo  liceale,  senza  le
contestuali  interconnessioni  con tutti gli altri percorsi liceali e
di istruzione e formazione professionale contrasta palesemente con il
criterio   dell'equivalenza  territoriale  dell'offerta  negando  nel
contempo  il  principio  fondamentale,  sancito  dalla  stessa  legge
n. 53/2003, art. 2, comma primo, lettera i), inerente la possibilita'
di «cambiare di indirizzo nell'interno del sistema dei licei, nonche'
di  passare  dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della
formazione professionale».
    I   giovani   frequentanti   spezzoni   sperimentali   del  nuovo
ordinamento,  qualora  volessero  modificare la loro scelta, non solo
non   potrebbero   trovare   l'intera  nuova  gamma  dell'offerta  di
istruzione riformata ma si troverebbero nella situazione estremamente
negativa di dovere rientrare nel vecchio ordinamento.
    Per  i rilevati motivi il decreto contestato lede le attribuzioni
costituzionali  in  materia  di istruzione e formazione professionale
attribuite alla regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost.
    Ma   il  decreto  e'  altresi'  illegittimo  per  violazione  del
principio della leale collaborazione tra Stato e regioni.
    Infatti,  in coerenza con la finalita' sopra esposta - consentire
cioe'  alle  regioni  di  strutturare  la  propria  offerta formativa
secondo  le  linee  del nuovo sistema - lo Stato aveva garantito alle
regioni,  province  autonome  ed autonomie locali, nella seduta della
Conferenza  unificata del 15 settembre 2005 (doc. n. 8, pag. 11), che
non si sarebbero promosse sperimentazioni del nuovo ordinamento.
    Contravvenendo  a  tale  impegno,  senza alcuna comunicazione, il
Ministro  ha  invece  attivato  la  sperimentazione del nuovo sistema
liceale,   e   cio'   e'   grave  perche',  come  gia'  rilevato,  la
sperimentazione   in   esame  incide  pesantemente  sulle  competenze
regionali,  in quanto viene modificata l'offerta formativa senza aver
permesso  alle  regioni  di  disporre  del  tempo  per  le necessarie
modifiche  e  per  la  conseguente  programmazione  della  nuova rete
scolastica.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  l'ecc.ma  Corte  costituzionale dichiari che non
spetta  al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
anticipare  all'anno  scolastico  2006-2007 l'innovazione del sistema
liceale,  ai  sensi  del  decreto legislativo n. 226/2005, senza aver
preventivamente  consentito alle regioni di adeguare al nuovo sistema
la  propria  offerta formativa e la programmazione annuale della rete
scolastica  e  per conseguenza annulli il decreto ministeriale n. 775
del  31 gennaio  2006  per  violazione  degli  artt. 117  e 118 della
Costituzione.
    Si depositano i seguenti documenti:
        1) d.m. n. 775 del 31.01.2006;
        2) circolare ministeriale n. 11/2006;
        3) decreti ministeriali del 28 dicembre 2005;
        4) decreto  ministeriale  del  28 dicembre  2005  sulla quota
oraria del monte ore annuale;
        5) delibera della giunta regionale n. 839 dell'8 agosto 2005;
        6) delibera della giunta regionale n. 21 del 16 gennaio 2006;
        7) ordine  del  giorno  della  Conferenza  delle  regioni del
9 febbraio 2006;
        8) verbale della Conferenza unificata del 15 settembre 2005.
    Si  deposita  altresi'  la  delibera di autorizzazione a stare in
giudizio n. 215 del 27 marzo 2006.
        Firenze, addi' 29 marzo 2006
              Avv.: Lucia Bora - Avv.: Fabio Lorenzoni
06C0323