N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 marzo 2006

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  30  marzo  2006  (del  Presidente  del Consiglio dei
ministri)

Imposte  e  tasse  -  Regione  Basilicata  -  Tributo speciale per il
  deposito  in  discarica dei rifiuti solidi - Rideterminazione degli
  importi  per  tutti  i  rifiuti  dei  settori estrattivo, edilizio,
  lapideo, minerario e metallurgico in base a dati quantitativi e per
  gli  altri  tipi  di  rifiuti in funzione della natura degli stessi
  (rifiuti  speciali  non  pericolosi,  pericolosi,  solidi urbani) -
  Ricorso  del Governo della Repubblica - Denunciata violazione della
  normativa  statale  che  prevede  la determinazione del tributo con
  riguardo  ai necessari requisiti di conferibilita' dei rifiuti e di
  ammissibilita'  - Esorbitanza dai limiti dell'autonomia finanziaria
  regionale - Riferimento alle sentenze nn. 335 e 397/2005.
- Legge  della  Regione  Basilicata  2 febbraio  2006,  n. 1, art. 2,
  comma 1.
- Costituzione,   artt. 117,  comma  secondo,  lett. e),  e  119,  in
  relazione   all'art. 3   della   legge  18 dicembre  1995,  n. 549,
  modificato dall'art. 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
(GU n.18 del 3-5-2006 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato;

    Contro  Regione Basilicata in persona del presidente della giunta
regionale   pro   tempore   per  la  declaratoria  di  illegittimita'
dell'art. 2,  comma  1,  dellla l.r. Basilicata 2 febbraio 2006 n. 1,
pubblicata nel B.U.R. 2 febbraio 2006 n. 7.
    La  legge  regionale  Basilicata 2 febbraio 2006 n. l (pubbl. nel
B.U.R.  2  febbraio  2006  n. 7) - Disposizioni per la formazione del
bilancio   di   previsione   annuale   e  pluriennale  della  regione
Basilicata.   Legge  finanziaria  2006  -  ha  all'art. 2,  comma  1,
sostituito il comma 6 dell'art. 4 della l.r. 27 gennaio 2005 n. 5, ed
ha  provveduto  a determinare l'ammontare del tributo speciale per il
deposito  in  discarica  dei  rifiuti  solidi  nelle seguenti misure:
«L'ammontare   dell'imposta  e'  determinato  in:  a)  euro  2,00  la
tonnellata  per  i rifiuti del settore estrattivo, edilizio, lapideo,
minerario  e  metallurgico; b) euro 10,00 la tonnellata per i rifiuti
speciali  no  pericolosi;  c)  euro 20,00 la tonnellata per i rifiuti
speciali pericolosi; d) euro 25,00 la tonnellata per i rifiuti solidi
urbani  smaltiti  tal  quali  in  discariche  ubicate  in comprensori
servizi  da impianti di gestione integrata: euro 7,00 se trattati; e)
euro  15,00  la  tonnellata  per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal
quali  in discariche ubicate in comprensori sprovvisti di impianti di
gestione integrata....».
    La  or  richiamata  disposizione  della legge regionale n. 1/2006
appare  costituzionalmente illegittima in riferimento ai parametri in
appresso  indicati  e  pertanto, ex art. 127 Cost. e sulla base della
delibera  del  Consiglio  dei  ministri  23 marzo 2006 che si produce
sub-1  con  la  richiamata  relazione, il Governo propone il presente
ricorso deducendo i seguenti

                             M o t i v i

    Violazione  degli  artt. 117  comma  2  lett.  e) e 119 Cost., in
relazione  all'art. 3  comma  29 della legge 18 dicembre 1995 n. 549,
mod. dalla legge n. 62 del 2005, art. 26.
    1.  -  L'art. 3  della  legge statale 18 dicembre 1995 n. 549, al
comma  24  ha istituito con decorrenza dal 1° gennaio 1996 il tributo
speciale  per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, cosi' come
definiti dall'art. 2 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.
    Lo  stesso  articolo,  ai  comma  25,  26  e  28 rispettivamente,
definisce il presupposto dell'imposta, individua il relativo soggetto
passivo e determina la base imponibile del tributo che e' dovuto alle
regioni,  salva una quota spettante alle province, ed e' destinato ad
affluire  in apposito fondo regionale finalizzato agli scopi indicati
nel comma 27.
    Il  comma  29 dell'art. 3 cit., nel testo parzialmente modificato
dall'art. 26   della   legge   18  aprile  2005  n. 62,  prevede  che
«l'ammontare dell'imposta e' fissato con legge della regione entro il
31  luglio  di  ogni  anno  per  l'anno successivo per chilogrammo di
rifiuti  conferiti  in  misura  non  inferiore  ad  euro  0,001 e non
superiore  a  euro  0,01  per  rifiuti ammissibili al conferimento in
discarica per rifiuti inerti; in misura non inferiore ad euro 0,00517
e  non  superiore  ad  euro  0,02582  per  i  rifiuti  ammissibili al
conferimento    in   discarica   per   rifiuti   non   pericolosi   e
pericolosi....», con richiamo rispettivamente agli artt. 2, 3 e 4 del
d.m. 13 marzo 2003.
    2. - Non pare discutibile che il tributo speciale per il deposito
in  discarica  di  rifiuti  solidi  e'  da  qualificare  come tributo
statale,in  quanto  istituito e sostanzialmente disciplinato nei suoi
elementi  fondamentali(presupposto,soggetti passivi, base imponibile,
limiti   minimo   e   massimo   dell'imposta,   in   funzione   della
conferibilita' dei rifiuti nelle diverse discariche, sanzioni, ecc.),
con legge dello Stato, sia pure con destinazione del relativo gettito
alle  regioni,  alle quali sono attribuite solo specifiche competenze
attuative  nei  limiti  e  termini e secondo le forme precisate nella
norma  statale  (ed  in specie per quanto attiene alla determinazione
dell'ammontare del tributo, con la prevista decorrenza).
    Va,  pertanto  escluso - sulla scorta del resto del piu' generale
indirizzo  interpretativo  della  Corte e specificamente, delle sent.
335  e 397 del 2005 - che trattisi di tributo «proprio» della regione
nel  senso  di  cui  al  vigente  art. 119 Cost.,a nulla rilevando in
contrario,al  fine  qui  in rilievo, la prevista destinazione del suo
gettito;   correlativamente  deve  ritenersi  tuttora  precluso  alla
regione  modificare  la relativa disciplina - cio' competendo tuttora
esclusivamente  allo  Stato  -  in  difformita'  ed  al  di fuori dei
«limiti»  attribuiti  alla potesta' legislativa regionale dall'art. 3
della  legge n. 549/1995, ponendosi altrimenti la relativa disciplina
regionale  in  contrasto con l'art. 117 comma 2 lett. e) e con l'art.
119  Cost.:  violazione che, nella specie, e' stata realizzata con la
introduzione della sopra specificata norme della l.r. n. l/2006.
    3.  - con l'art. 2 della impugnata, l.r. n. 1 del 2006 - articolo
ricompreso  nella  legge  finanziaria  2006,  dichiarata  urgente  ed
entrata  in  vigore  il  2  febbraio 2006 (cfr. art. 41) - la regione
Basilicata,  ha  sostituito  il previgente comma 6 dell' art. 4 della
propria  legge  n. 5  del 2005 ed ha provveduto alla rideterminazione
dell'ammontare  del  tributo  speciale  de quo, nei termini cui si e'
fatto  cenno  in precedenza. Senonche' cosi' provvedendo - se pur sia
da  ritenere,  nonostante  l'assenza  di esplicita precisazione della
decorrenza,  che  i  nuovi ammontari della imposta siano destinati ad
avere  applicazione  solo dal 2007,anno successivo alla promulgazione
della  legge  regionale  n. 1/2006  che  la contiene - il legislatore
regionale, nel modulare la misura del tributo in relazione alle varie
categorie   di   rifiuti   assoggettati   ad   imposizione,   si   e'
illegittimamente  discostato in modo inequivoco da quanto al riguardo
vincolativamente   disposto   dal   predetto   comma  29,  nel  testo
vigente,dell'art. 3  della  richiamata  legge  statale n. 549: in tal
modo  incappando  nella  denunciata  violazione dell'art. 117 comma 2
lett. e), in relazione al successivo art. 119, Cost.
    Invero,  nel testo del cit. comma 29 come modificato dall'art. 26
della legge n. 62 del 2005, i diversi limiti, minimi e massimi, entro
i  quali  puo'  esercitarsi la competenza legislativa regionale nella
determinazione  della  imposta  sono fissati - diversamente da quanto
previsto nell'originario testo del medesimo comma 29 - esclusivamente
in  funzione  della  loro consentita conferibilita' in «discarica per
rifiuti  inerti di cui all'art. 2 del 13 marzo 2003». (mm. euro 0,001
-  max 0,01 per kg) ovvero in «discarica per rifiuti non pericolosi e
pericolosi ai sensi degli artt. 3 e 4 del medesimo decreto (min. euro
0,00517; max 0,2582 per kg).
    All'incontro,  con  il  comma  2  dell'art.  2 della legge qui in
discussione,    il   legislatore   regionale   della   Basilicata   -
evidentemente  dimentico  delle modifiche introdotte al cit. comma 29
dell'art. 3 della legge n. 549 e sostanzialmente ªripetendo», pur con
qualche  variazione,  le  categorie  di  rifiuti  gia'  indicate  nel
previgente  e  sostituito  comma  6  dell'art. 4  della propria legge
n. 5/2005 - ha determinato e differenziato l'ammontare del tributo in
esame  con  esclusivo  e diretto riferimento alla provenienza ed alla
natura  dei  rifiuti  stessi,  anziche'  -  come  doveva  - alla loro
consentita   conferibilita'   in   una   o   nelle  altre  discariche
sopraindicate  (per  rifiuti  inerti;  per  rifiuti  non pericolosi e
pericolosi) secondo quanto previsto rispettivamente negli artt. 2 e 3
e  4  del  cit.  d.m.  13 marzo 2003 (ora abrogato e sostituito dal 3
agosto   2005),   adottando   pertanto   criteri   «qualitativi»   di
determinazione  differenziata  dell'ammontare  del  tributo  che  non
corrispondono  a  quelli  fissati  dalla  norma statale. Di tal modo,
ignorando  completamente  la  categoria  dei  rifiuti  conferibili in
discarica  per  inerti  (secondo  la  definizione  che  puo' trarsene
dall'art. 3 comma 1 lett. e) del d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36) giusta
quanto  previsto  dall'art. 2 del 13 marzo 2003 cit. (cui corrisponde
l'art. 5  del  d.m.  3  agosto  2005), il legislatore regionale, alla
lett.  a)  del comma 1 dell'articolo in contestazione, ha determinato
l'ammontare  del tributo per tutti i «rifiuti dei settori estrattivo,
edilizio,  lapideo,  minerario e metallurgico», quale che sia la loro
classificazione e a prescindere dai requisiti di conferibilita' in un
tipo  o  in  altro  tipo di discarica; e, anche per gli altri rifiuti
considerati  nelle altre lettere da b) ad e) del comma, ha provveduto
alla loro differenziata «tassazione» in funzione esclusivamente della
natura  degli  stessi  (rifiuti  speciali non pericolosi, pericolosi,
solidi  urbani,  a seconda del loro smaltimento in discariche ubicate
in   comprensori   serviti  o  sprovvisti  di  impianti  di  gestione
integrata),  anziche'  con  riguardo  ai  necessari requisiti di loro
conferibilita'  e  quindi di ammissibilita' in discariche per rifiuti
pericolosi  e  non  pericolosi,  quali indicati negli artt. 3 e 4 del
cit.  d.m.  del  2003 (cui corrispondono gli artt. 6 e 8 del d.m. del
2005)
                              P. Q. M.
    Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente
ricorso,  dichiarare  la  illegittimita'  costituzionale dell'art. 2,
comma 1, della l.r. Basilicata 2 febbraio 2006, n. 1.
    Si produrra' per estratto la delibera 23 marzo 2006 del Consiglio
dei ministri, con la richiamata relazione.
        Roma, addi' 24 marzo 2006
              L'Avvocato dello Stato: Giancarlo Mando'
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