N. 114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 2005
Ordinanza del 10 maggio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 aprile 2006) emessa dal giudice di pace di Milano nel procedimento civile vertente tra Nonnis Marzano Alighiero contro comune di Milano Circolazione stradale - Inosservanza dei divieti di accesso nelle zone a traffico limitato - Trattamento sanzionatorio in caso di piu' violazioni della stessa disposizione - Potere del giudice di irrogare una sola sanzione sia pure «aumentata fino al triplo» - Esclusione - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di proporzionalita' delle sanzioni alle infrazioni commesse. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 198, comma 2. - Costituzione, art. 3, primo comma.(GU n.17 del 26-4-2006 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunziato la seguente ordinanza nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative promosso da Nonnis Marzano Alighiero, residente in via dei Carafa n. 14, MIlano, (opponente); Contro comune di Milano - in persona del sindaco pro-tempore rappresentato e difeso da propri funzionari delegati del Corpo di Polizia municipale, (opposta). Nonnis Marzano Alighiero in data 23 giugno 2004 proponeva tempestiva opposizione contro due processi verbali di accertamento di infrazione della disposizione di cui all'art 7,comma 14, del Codice della Strada - d.lgs 30 aprile 1992, n.285 - (Circolava nella zona a traffico limitato benche' negli accessi fossero esposti i segnali indicanti il divieto - autovettura tg. MI7N6447 in Milano, in data 29 febbraio 2004, alle ore 16,56 in Corso Garibaldi in prossimita' di via Tessa Deio, p.v. n. 00354221/2004/1/1/1, e alle ore 16,56 in Corso Garibaldi numero civico 79, p.v. n. 00354220/2004/1/1/1). L'opponente chiedeva l'annullamento «almeno» di uno dei due anzidetti processi verbali riconoscendo di aver percorso la zona a traffico limitato e, nel corso della prima udienza, assente l'amministrazione opposta, chiedeva l'applicazione della sanzione pecuniaria eventualmente dovuta nella misura minima prevista dalla legge. Il comune di Milano si costituiva in cancelleria in data 15 aprile 2005 con comparsa nella quale affermava che «...si ritiene che le violazioni, anche se della stessa natura, scaturiscono da due distinti accertamenti di infrazione rilevati il giorno 29 febbraio 2004 (rispettivamente alle ore 16:56:06 e 16:56:37) e quindi non facciano parte ne' di un'unica fattispecie ne' di un'unica condotta» e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza del 22 aprile 2005 il giudice, dopo la precisazione delle conclusioni, rinviava, ai sensi dell'art. 23, comma 7, della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'udienza odierna la discussione e la pronuncia della sentenza. Questo giudice, pero', melius re perpensa, ritiene che la decisione della causa debba essere preceduta dalla soluzione di una quistione di legittimita' costituzionale. Le. violazioni accertate a carico dell'opponente, come ha ulteriormente, chiarito l'amministrazione opposta con la sua comparsa, sono state due: entrambe riferite al 29 febbraio 2004, la prima alle ore 16:56:06 e la seconda, dopo un «considerevole» lasso di tempo, alle ore 16:56:37 ... (quindi dopo 31 secondi!). In base alla normativa vigente questo giudice ritiene largamente fondata l'eccezione dell'amministrazione opposta, la quale, pur senza farne espressa menzione, ha richiamato la disposizione di cui all'art. 198, comma 2, del Codice della Strada (applicabile nei caso in esame) la quale prevede che il trasgressore, pur avendo commesso piu' violazioni (due violazioni) della, stessa disposizione, debba soggiacere alle sanzioni previste per ogni violazione e non, come prevede invece la disposizione di cui al comma 1 dello stesso articolo, alla sanzione prevista «aumentata fino al triplo». Stabilisce, infatti, la citata disposizione che «In deroga a quanto' disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione». L'accoglimento dell'eccezione dell'amministrazione opposta comporterebbe il rigetto del ricorso e la sostanziale convalida dei due procesi verbali oggetto dell'opposizione, pur in presenza, a parere di questo giudice, di un'unica «azione». Tra la prima e la seconda violazione sono infatti trascorsi soltanto trentuno secondi! Al rigetto del ricorso dovrebbe accompagnarsi la determinazione di due sanzioni (dello stesso importo o di importo diverso), ovviamente in misura non inferiore al minimo edittale, cosi' come prevedono le disposizioni di cui all'art. 204-bis, commi 5 e 7, C.d.s., per le due accertate violazioni. Invece, se potesse trovare applicazione, la disposizione di cui al primo comma dell'art. 198, comma 1, del Codice della strada la sanzione complessiva potrebbe essere notevolmente inferiore. questo giudice ritiene che la disposizione di cui all'art. 198, comma 2 del Codice della Strada, in quanto deroga al disposto di cui al primo comma e quindi in quanto non consente al giudice, come nel caso de quo, di applicare, per piu' violazioni di una stessa disposizione, la sanzione prevista dalla legge, sia pure «aumentata fino al triplo», sia di dubbia legittimita' costituzionale per violazione del principio costituzionale di ragionevolezza (art. 3, comma 1 Cost.). Inoltre appare opportuno evidenziare che non di rado a carico dei trasgressori al divieto di accesso nelle zone a traffico limitato vengono accertate, nell'arco di pochi minuti e con separati processi verbali anche tre violazioni e che le pronunce dei giudici, forse per evidenti ragioni di equita', sono diverse e contestanti e spesso di annullamento di tutti i processi verbali successivi al primo. La disposizione censurata (art. 198, comma 2, C.d.s.) contrasta con il principio di proporzionalita' tra le sanzioni da applicare e l'entita' e la gravita' delle violazioni commesse. Da cio' deriva l'irrazionalita' e l'ingiustizia dell'anzidetta disposizione. Della citata norma, a parere di questo giudice, non sono possibili diverse inteipretazioni e, comunque, non e' possibile un'interpretazione conforme ai principi costituzionali che possa escludere il difetto di ragionevolezza. Trattasi di questione non solo «non manifestamente infondata», ma anche «rilevante» ai fini' della definizione della presente causa, perche' dovendo il giudice rigettare il ricorso e dovendo determinare anche la sanzione, la decisione del giudice potrebbe e dovrebbe essere diversa. Sulla base della normativa vigente questo giudice dovrebbe rigettare l'opposizione e irrogare due sanzioni dello stesso importo o di importo diverso (da Euro 68,25 aEuro 275,10) ma se la norma in questione (art. 198, comma 2) dovesse essere illegittima, questo giudice, pur rigettando l'opposizione, dovrebbe irrogare una sola sanzione, per le due violazioni della stessa disposizione, «aumentata fino al triplo. Ed in concreto il trattamento sanzionatorio del ricorrente potrebbe essere ed apparire piu' equo.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953; Dichiara, d'ufficio, «non manifestamente infondata» e «rilevante», ai fini della definizione della presente causa, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 198, comma 2, del d.lgs 30 aprile 1992, a 285 (Codice della strada) in quanto l'anzidetta norma per le violazioni nelle zone a traffico limitato non consente al giudice, in caso di piu' violazioni della stessa disposizione, di irrogare una sola sanzione sia pure «aumentata fino al triplo», in relazione al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3, comma 1, Costituzione; Ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti (ricorrente e comune di Milano), nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere Milano, addi' 6 maggio 2005 Il giudice di pace: Piscitello 06C0355