N. 114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 2005

Ordinanza  del 10 maggio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il
7  aprile 2006) emessa dal giudice di pace di Milano nel procedimento
civile vertente tra Nonnis Marzano Alighiero contro comune di Milano

Circolazione  stradale  -  Inosservanza  dei divieti di accesso nelle
  zone  a  traffico  limitato  - Trattamento sanzionatorio in caso di
  piu'  violazioni  della stessa disposizione - Potere del giudice di
  irrogare  una  sola  sanzione sia pure «aumentata fino al triplo» -
  Esclusione - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto
  con il principio di proporzionalita' delle sanzioni alle infrazioni
  commesse.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 198,
  comma 2.
- Costituzione, art. 3, primo comma.
(GU n.17 del 26-4-2006 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunziato la seguente ordinanza nel giudizio di opposizione
a  sanzioni  amministrative  promosso  da  Nonnis  Marzano Alighiero,
residente in via dei Carafa n. 14, MIlano, (opponente);
    Contro  comune  di  Milano  -  in persona del sindaco pro-tempore
rappresentato  e  difeso  da  propri funzionari delegati del Corpo di
Polizia municipale, (opposta).
    Nonnis  Marzano  Alighiero  in  data  23  giugno  2004  proponeva
tempestiva opposizione contro due processi verbali di accertamento di
infrazione  della  disposizione di cui all'art 7,comma 14, del Codice
della  Strada - d.lgs 30 aprile 1992, n.285 - (Circolava nella zona a
traffico  limitato  benche'  negli  accessi fossero esposti i segnali
indicanti il divieto - autovettura tg. MI7N6447 in Milano, in data 29
febbraio  2004,  alle  ore 16,56 in Corso Garibaldi in prossimita' di
via  Tessa  Deio,  p.v.  n. 00354221/2004/1/1/1,  e alle ore 16,56 in
Corso Garibaldi numero civico 79, p.v. n. 00354220/2004/1/1/1).
    L'opponente  chiedeva  l'annullamento  «almeno»  di  uno  dei due
anzidetti  processi  verbali  riconoscendo di aver percorso la zona a
traffico   limitato   e,  nel  corso  della  prima  udienza,  assente
l'amministrazione  opposta,  chiedeva  l'applicazione  della sanzione
pecuniaria  eventualmente  dovuta  nella misura minima prevista dalla
legge.
    Il  comune  di  Milano  si  costituiva  in cancelleria in data 15
aprile 2005 con comparsa nella quale affermava che «...si ritiene che
le  violazioni,  anche  se  della  stessa natura, scaturiscono da due
distinti  accertamenti  di  infrazione rilevati il giorno 29 febbraio
2004  (rispettivamente  alle  ore  16:56:06  e 16:56:37) e quindi non
facciano  parte ne' di un'unica fattispecie ne' di un'unica condotta»
e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
    All'udienza  del  22 aprile 2005 il giudice, dopo la precisazione
delle  conclusioni,  rinviava,  ai sensi dell'art. 23, comma 7, della
legge  24 novembre 1981, n. 689, all'udienza odierna la discussione e
la pronuncia della sentenza.
    Questo  giudice,  pero',  melius  re  perpensa,  ritiene  che  la
decisione  della  causa debba essere preceduta dalla soluzione di una
quistione di legittimita' costituzionale.
    Le.   violazioni  accertate  a  carico  dell'opponente,  come  ha
ulteriormente,   chiarito   l'amministrazione   opposta  con  la  sua
comparsa,  sono  state due: entrambe riferite al 29 febbraio 2004, la
prima  alle  ore 16:56:06 e la seconda, dopo un «considerevole» lasso
di tempo, alle ore 16:56:37 ... (quindi dopo 31 secondi!).
    In  base alla normativa vigente questo giudice ritiene largamente
fondata l'eccezione dell'amministrazione opposta, la quale, pur senza
farne  espressa  menzione,  ha  richiamato  la  disposizione  di  cui
all'art.  198, comma 2, del Codice della Strada (applicabile nei caso
in  esame)  la quale prevede che il trasgressore, pur avendo commesso
piu'  violazioni  (due  violazioni) della, stessa disposizione, debba
soggiacere  alle  sanzioni  previste  per ogni violazione e non, come
prevede  invece  la  disposizione  di  cui  al  comma  1 dello stesso
articolo, alla sanzione prevista «aumentata fino al triplo».
    Stabilisce,  infatti,  la  citata  disposizione  che «In deroga a
quanto'  disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane
e  nelle  zone  a  traffico  limitato,  il trasgressore ai divieti di
accesso  e  agli  altri  singoli  obblighi  e  divieti  o limitazioni
soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione».
    L'accoglimento    dell'eccezione   dell'amministrazione   opposta
comporterebbe  il  rigetto del ricorso e la sostanziale convalida dei
due  procesi  verbali  oggetto  dell'opposizione,  pur in presenza, a
parere  di  questo  giudice,  di un'unica «azione». Tra la prima e la
seconda violazione sono infatti trascorsi soltanto trentuno secondi!
    Al  rigetto  del ricorso dovrebbe accompagnarsi la determinazione
di  due  sanzioni  (dello  stesso  importo  o  di  importo  diverso),
ovviamente  in  misura  non  inferiore al minimo edittale, cosi' come
prevedono  le  disposizioni  di  cui  all'art.  204-bis, commi 5 e 7,
C.d.s.,  per  le due accertate violazioni. Invece, se potesse trovare
applicazione,  la  disposizione  di cui al primo comma dell'art. 198,
comma  1,  del  Codice  della strada la sanzione complessiva potrebbe
essere notevolmente inferiore.
      questo giudice ritiene che la disposizione di cui all'art. 198,
comma  2 del Codice della Strada, in quanto deroga al disposto di cui
al  primo  comma e quindi in quanto non consente al giudice, come nel
caso  de  quo,  di  applicare,  per  piu'  violazioni  di  una stessa
disposizione,  la  sanzione prevista dalla legge, sia pure «aumentata
fino  al  triplo»,  sia  di  dubbia  legittimita'  costituzionale per
violazione  del  principio  costituzionale di ragionevolezza (art. 3,
comma 1 Cost.).
    Inoltre appare opportuno evidenziare che non di rado a carico dei
trasgressori  al  divieto  di  accesso nelle zone a traffico limitato
vengono  accertate, nell'arco di pochi minuti e con separati processi
verbali anche tre violazioni e che le pronunce dei giudici, forse per
evidenti  ragioni  di equita', sono diverse e contestanti e spesso di
annullamento di tutti i processi verbali successivi al primo.
    La  disposizione  censurata (art. 198, comma 2, C.d.s.) contrasta
con  il  principio di proporzionalita' tra le sanzioni da applicare e
l'entita'  e  la  gravita'  delle violazioni commesse. Da cio' deriva
l'irrazionalita' e l'ingiustizia dell'anzidetta disposizione.
    Della  citata  norma,  a  parere  di  questo  giudice,  non  sono
possibili  diverse  inteipretazioni  e,  comunque,  non  e' possibile
un'interpretazione  conforme  ai  principi  costituzionali  che possa
escludere il difetto di ragionevolezza.
    Trattasi di questione non solo «non manifestamente infondata», ma
anche  «rilevante»  ai  fini' della definizione della presente causa,
perche' dovendo il giudice rigettare il ricorso e dovendo determinare
anche  la  sanzione,  la  decisione  del  giudice potrebbe e dovrebbe
essere  diversa.  Sulla  base  della normativa vigente questo giudice
dovrebbe rigettare l'opposizione e irrogare due sanzioni dello stesso
importo  o  di  importo diverso (da Euro 68,25 aEuro 275,10) ma se la
norma  in  questione  (art. 198, comma 2) dovesse essere illegittima,
questo  giudice,  pur rigettando l'opposizione, dovrebbe irrogare una
sola  sanzione,  per  le  due  violazioni  della stessa disposizione,
«aumentata   fino   al   triplo.   Ed   in  concreto  il  trattamento
sanzionatorio del ricorrente potrebbe essere ed apparire piu' equo.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953;
    Dichiara,    d'ufficio,    «non   manifestamente   infondata»   e
«rilevante»,  ai  fini  della  definizione  della  presente causa, la
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 198, comma 2, del
d.lgs  30  aprile  1992,  a  285  (Codice  della  strada)  in  quanto
l'anzidetta  norma  per  le violazioni nelle zone a traffico limitato
non  consente  al  giudice,  in  caso di piu' violazioni della stessa
disposizione,  di irrogare una sola sanzione sia pure «aumentata fino
al  triplo»,  in  relazione  al  principio  di  ragionevolezza di cui
all'art. 3, comma 1, Costituzione;
    Ordina  che  gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e
sospende il giudizio in corso;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza sia notificata a cura della
cancelleria  alle  parti  (ricorrente e comune di Milano), nonche' al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e comunicata ai Presidenti
delle Camere
      Milano, addi' 6 maggio 2005
                   Il giudice di pace: Piscitello
06C0355