N. 167 SENTENZA 5 - 21 aprile 2006

Giudizio su ricorso per conflitto di attribuzioni tra Enti.

Consiglio  regionale  - Pari opportunita' - Bando ministeriale per la
  nomina  diretta  dei  consiglieri  di parita' nelle regioni e nelle
  province  ancora  sprovviste - Ricorsi della Regione Friuli-Venezia
  Giulia e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione
  della   competenza   legislativa   e   amministrativa  regionale  e
  provinciale  e  del principio di leale collaborazione - Inidoneita'
  dell'atto   impugnato   a   ledere   la  sfera  delle  attribuzioni
  costituzionali delle ricorrenti - Inammissibilita' dei conflitti di
  attribuzione.
- Decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di
  concerto  con  il  Ministro  per  le pari opportunita', 30 dicembre
  2002.
- Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia, artt. 4,
  numeri 1 e 1-bis, e 8; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
  artt. 8,  numero  1  e  numero  23,  9,  numero 4 e numero 5, e 16;
  decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4.
Consiglio  regionale  - Pari opportunita' - Bando ministeriale per la
  nomina  diretta  dei  consiglieri  di parita' nelle regioni e nelle
  province  ancora  sprovviste  - Ricorso della Provincia autonoma di
  Bolzano  -  Denunciata  violazione  della  competenza legislativa e
  amministrativa  provinciale e del principio di leale collaborazione
  -  Rinuncia al ricorso in assenza di costituzione della controparte
  - Estinzione del processo.
- Decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di
  concerto  con  il  Ministro  per  le pari opportunita', 30 dicembre
  2002.
- Costituzione,  artt.  117,  comma  sesto,  in  relazione alla legge
  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3, art. 10 e 120, ultimo comma;
  statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numero 1, 9,
  numero 4 e numero 5, 10 e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280, artt. 2
  e 3; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, artt. 3 e 4; norme integrative
  per  i  giudizi  davanti alla Corte costituzionale, art. 27, ultimo
  comma.
(GU n.17 del 26-4-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria
Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito del decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  per  le  pari  opportunita',  del 30 dicembre 2002 recante:
«Bando  per  la  nomina  diretta, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del
decreto  legislativo  23 maggio 2000, n. 196, delle/dei consigliere/i
di  parita'  nelle  regioni  e  nelle  province  ancora  sprovviste»,
promossi  con  ricorsi  della  Provincia  autonoma  di  Trento, della
Provincia  autonoma di Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia,
i primi due notificati il 18 marzo 2003, depositati in cancelleria il
26 marzo  2003 ed iscritti ai numeri 8 e 9 del registro conflitti del
2003; il terzo notificato il 17 marzo 2003, depositato in cancelleria
il  28 marzo 2003 ed iscritto al numero 11 del registro conflitti del
2003.
    Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2006 il giudice relatore
Sabino Cassese;
    Udito l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di
Trento e per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con tre distinti ricorsi, la Regione Friuli-Venezia Giulia e
le  Province autonome di Trento e di Bolzano hanno promosso conflitto
di  attribuzione  nei  confronti  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri,  chiedendo  che sia dichiarato che non spetta allo Stato e,
per  esso,  al  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro per le pari opportunita', emanare il decreto
30 dicembre  2002 (Bando per la nomina diretta, ai sensi dell'art. 2,
comma 4,  del  decreto  legislativo 23 maggio 2000, n. 196, delle/dei
consigliere/i  di  parita'  nelle  regioni  e  nelle  province ancora
sprovviste),  con  riferimento  alla  Regione Friuli-Venezia Giulia e
alle  Province  comprese  nella Regione, nonche' con riferimento alle
Province  autonome  di Bolzano e Trento, con conseguente annullamento
dell'atto.
    1.1.  -  La Regione Friuli-Venezia Giulia prospetta la violazione
degli  artt. 4,  numeri  1  e  1-bis,  e 8 della legge costituzionale
31 gennaio  1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia).
    1.2. - La Provincia autonoma di Trento lamenta la violazione:
        a) degli artt. 8, numero 1 e numero 23, 9, numero 4 e znumero
5,  e  16 del d.P.R n. 670 del 31 agosto 1972 (Approvazione del testo
unico  delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige);
        b) degli  artt. 2  e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992,
n. 266   (Norme   di   attuazione   dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi
statali  e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale
di indirizzo e coordinamento).
    1.3. - La Provincia autonoma di Bolzano prospetta la violazione:
        a)   dell'art. 117,   comma  sesto,  della  Costituzione,  in
relazione  all'art. 10  della  legge  costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);
        b) dell'art. 120, ultimo comma, della Costituzione;
        c)  degli  artt. 8, numero 1, 9, numero 4 e numero 5, 10 e 16
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige);
        d)  degli artt. 2 e 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280 (Norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale per la Regione Trentino-Alto
Adige   in   materia  di  disciplina  delle  commissioni  comunali  e
provinciali per il collocamento al lavoro);
        e)  degli  artt. 3  e  4  del  d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197
(Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale per il Trentino-Alto
Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di
igiene e sanita' approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474).
    1.4.  -  Tutte le ricorrenti deducono la violazione del principio
di leale collaborazione.
    2.  -  Le ricorrenti espongono che l'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo  23 maggio  2000, n. 196 (Disciplina dell'attivita' delle
consigliere e dei consiglieri di parita' e disposizioni in materia di
azioni  positive,  a  norma  dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999,
n. 144),   stabilisce  che  i  consiglieri  di  parita'  regionali  e
provinciali,  effettivi  e  supplenti, sono nominati, con decreto del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per le pari opportunita', su designazione degli organi a tal
fine  individuati  dalle Regioni e dalle Province. Secondo il comma 4
della  stessa  disposizione,  in  caso  di  mancata  designazione dei
consiglieri di parita' entro sessanta giorni successivi alla scadenza
del  mandato,  o  di designazione effettuata in assenza dei requisiti
richiesti,  il  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, di
concerto   con   il  Ministro  per  le  pari  opportunita',  provvede
direttamente alla nomina.
    Inoltre  precisano  che  l'art. 10, comma 4, dello stesso decreto
prevede  che  le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento  e  Bolzano  adeguano  la  propria  legislazione  ai  principi
desumibili  dal  decreto  con  le  modalita'  previste dai rispettivi
statuti   e  che,  fino  all'emanazione  delle  leggi  regionali,  le
disposizioni  del medesimo trovano piena applicazione nelle Regioni a
statuto  speciale.  La  stessa  norma  dispone  che,  per le Province
autonome  di Trento e Bolzano, resta fermo l'art. 2 del d.lgs. n. 266
del  1992.  Quest'ultimo  stabilisce, al comma 1, che la legislazione
regionale  e  provinciale  deve  essere  adeguata ai principi e norme
costituenti  limiti indicati negli artt. 4 e 5 dello statuto speciale
e  recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi
alla  pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel
piu'   ampio  termine  da  esso  stabilito,  restando  nel  frattempo
applicabili  le disposizioni regionali e provinciali preesistenti. Lo
stesso  articolo,  nei  commi 2  e  3, prevede un meccanismo volto ad
assicurare   il  rispetto  del  dovere  di  adeguamento  delle  leggi
regionali  e  provinciali,  stabilendo  che,  decorso  il  termine di
pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale,  le  disposizioni legislative
regionali e provinciali non adeguate possono essere impugnate davanti
alla  Corte  costituzionale  ai sensi dell'art. 97 dello statuto reg.
speciale.
    2.1  -  Secondo  tutte le ricorrenti, lo Stato, mediante il bando
impugnato, avrebbe violato la competenza legislativa e amministrativa
regionale  e  provinciale  in  materia  di  nomina del consigliere di
parita'.
    2.2  -  La  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  sottolinea  di  aver
dettato,  con  legge  regionale 2 febbraio 2001, n. 2 (Comparto unico
del   pubblico   impiego   della   regione  e  degli  enti  locali  e
organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale
-A.Re.Ra.N.-. Disposizioni concernenti il consigliere di parita), una
propria  disciplina  del  consigliere  di  parita', in attuazione del
d.lgs.   n. 196   del  2000.  Pertanto,  lo  Stato,  mediante  l'atto
impugnato,  avrebbe  violato  la  propria  competenza  legislativa  e
amministrativa   in   materia   di   organizzazione  regionale  e  di
ordinamento degli enti locali.
    2.3   -   La   Provincia   autonoma  di  Trento  deduce  di  aver
disciplinato,   con   legge   provinciale   10 dicembre  1993,  n. 41
(Interventi  per  la realizzazione delle pari opportunita' tra uomo e
donna),  la  figura  del  consigliere di parita'. Pertanto, lo Stato,
mediante  l'atto  impugnato,  avrebbe  violato  la propria competenza
legislativa e amministrativa.
    2.4  -  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  assume di aver gia'
disciplinato  la  materia,  avendo provveduto - con legge provinciale
10 agosto  1989,  n. 4  (Interventi  per  la realizzazione delle pari
opportunita'  tra  uomo  e donna), modificata dalla legge provinciale
26 luglio  2002,  n. 11  - alla nomina del consigliere di parita', e,
quindi,  di  aver  dato attuazione a quanto dettato dal d.lgs. n. 196
del  2000.  Pertanto,  lo  Stato,  nell'emanare il decreto oggetto di
gravame,   avrebbe   violato  la  propria  competenza  legislativa  e
amministrativa  in materia di nomina del consigliere di parita' e, in
particolare,  le  competenze  in  materia  di lavoro e di ordinamento
degli  uffici  provinciali  e  del relativo personale, previste dallo
statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle leggi provinciali in
materia,  nonche'  quelle concernenti la rimozione degli ostacoli che
impediscono la piena parita' tra uomini e donne, previste dal settimo
comma dell'art. 117 Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost.
n. 3 del 2001.
    3.  - Inoltre, ad avviso di tutte le ricorrenti, il comportamento
dell'amministrazione  statale  avrebbe  violato anche il principio di
leale collaborazione sotto un duplice profilo:
        a) nell'aver  emanato il bando senza aver mai contestato, ne'
attraverso il meccanismo rituale previsto dal d.lgs. n. 266 del 1992,
ne'  in altro modo, la vigenza e la legittimita' costituzionale delle
leggi regionali e provinciali che regolano la materia;
        b) nel  non  aver neppure risposto alle comunicazioni con cui
la Regione e le Province segnalavano quello che ritenevano un errore.
    4.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  non  si  e'
costituito in nessuno dei tre giudizi.
    5. - In prossimita' della data fissata per l'udienza pubblica, la
Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  la  Provincia autonoma di Trento,
hanno   depositato   memorie  illustrative  di  contenuto  pressoche'
identico,  con le quali insistono nell'accoglimento del ricorso e, in
subordine,  chiedono  la dichiarazione della cessazione della materia
del  contendere  in  considerazione della natura dell'atto oggetto di
gravame «lesivo sostanzialmente, ma non formalmente abbandonato».
    La  Provincia  autonoma di Bolzano ha depositato atto di rinuncia
al  ricorso ritenendo soddisfatte le pretese da essa fatte valere con
la decisione statale di non dar seguito al bando impugnato.

                       Considerato in diritto

    1.  - I conflitti promossi con tre distinti ricorsi dalla Regione
Friuli-Venezia  Giulia  e  dalle  Province  autonome  di  Trento e di
Bolzano  hanno  ad oggetto il decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche   sociali,   di  concerto  con  il  Ministro  per  le  pari
opportunita',  del  30 dicembre 2002 (Bando per la nomina diretta, ai
sensi  dell'art. 2,  comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 196  delle/dei  consigliere/i  di  parita'  nelle  regioni e nelle
province ancora sprovviste).
    2.   -   Tutti   e   tre  i  ricorsi  riguardano,  sotto  profili
sostanzialmente  identici,  il medesimo atto, sicche' vanno riuniti i
relativi giudizi per essere decisi con unica sentenza.
    3. - I ricorsi della Provincia autonoma di Trento e della Regione
Friuli-Venezia  Giulia  sono inammissibili per inidoneita' del bando,
oggetto   di   gravame,   a   ledere   la  sfera  delle  attribuzioni
costituzionali  delle  ricorrenti  (sentenze  n. 72 e n. 73 del 2005,
sentenza n. 97 del 2003, sentenza n. 163 del 1997).
    Il bando, la cui emanazione non e' ne' prevista, ne' disciplinata
dal  d.lgs.  n. 196  del  2000, da un lato, elenca gli enti dai quali
l'amministrazione   statale   non   aveva   ricevuto   le  prescritte
designazioni al fine di effettuare l'ordinaria nomina dei consiglieri
di   parita',   o  aveva  ricevuto  designazioni  con  documentazione
incompleta;  dall'altro,  ricerca candidati per tali cariche, dovendo
procedere   alla   nomina   diretta  in  via  surrogatoria,  a  norma
dell'art. 2, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 196 del 2000. In sostanza, il
bando  e' un atto preliminare emanato dall'amministrazione statale al
fine   di  poter  procedere  alla  nomina  in  via  surrogatoria  dei
consiglieri  di  parita'. Esso e' privo di effetti autonomi sul piano
del  riparto  costituzionale  delle  competenze. Ad esso non e' stato
dato seguito.
    La  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  la  Provincia autonoma di
Trento hanno riconosciuto che l'amministrazione statale, pur avendole
comprese  nell'elenco,  non  ha  nominato  i  consiglieri,  ne' si e'
opposta  alla  nomina  da  parte  dei  due enti; ha, anzi, inserito i
consiglieri  nominati  dai due enti all'interno della Rete nazionale,
erogando i relativi fondi.
    4.  - La rinuncia al ricorso da parte della Provincia autonoma di
Bolzano (motivata dalla comunicazione ministeriale della decisione di
non  nominare  i  consiglieri  di parita), in assenza di costituzione
della controparte, estingue il processo ai sensi dell'art. 27, ultimo
comma,  delle  norme  integrative  per  i  giudizi davanti alla Corte
costituzionale (ordinanza n. 217 del 2005).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione promossi dalla
Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e dalla Provincia autonoma di Trento
avverso il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  il  Ministro per le pari opportunita', 30 dicembre
2002 (Bando per la nomina diretta, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
del   decreto   legislativo   23 maggio   2000,   n. 196,   delle/dei
consigliere/i  di  parita'  nelle  regioni  e  nelle  province ancora
sprovviste), con i ricorsi in epigrafe;
    Dichiara  estinto  il  processo  nei  confronti  della  Provincia
autonoma di Bolzano.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.
                        Il Presidente: Marini
                        Il redattore: Cassese
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 21 aprile 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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