N. 128 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile 2005
Ordinanza emessa il 2 aprile 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 aprile 2006) dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa sul ricorso proposto da Floriddia Maria contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Siracusa ed altro. Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione (ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973) delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Mancata fissazione - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di eguaglianza e del principio della certezza nell'adempimento degli obblighi tributari - Contrasto con il principio di capacita' contributiva. - Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193. - Costituzione, artt. 3, 23, 24 e 53.(GU n.18 del 3-5-2006 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 930/04 depositato il 9 giugno 2004 avverso Cartella di pagamento n. 298 2003 10105620 24 S.S.N. 1997; Contro Agenzia delle entrate ufficio Siracusa proposto dal ricorrente: Floriddia Maria c.so Gelone n. 88 - 96100 Siracusa proposto da: rag. Giddio Giuseppe via Mascalucia n. 21 - 96100 Siracusa SR altre parti coinvolte: conc.rio Montepaschi SE.RI.T SR viale Scala Greca 33 - 96100 Siracusa SR. Sciogliendo la riserva del 18 dicembre 2004, ha pronunziato la seguente ordinanza nella controversia iscritta al n. 930/04, promossa da Floriddia Maria con ricorso del 19 maggio 2004 nei confronti della Agenzia delle entrate - ufficio di Siracusa - e della Montepaschi Se.ri.t. - Concessionaria servizio riscossione tributi - S.p.a. I n f a t t o Con ricorso del 19 maggio 2004, depositato il 9 giugno 2004, Maria Floriddia chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento notificata in data 24 marzo 2004, recante la richiesta di Euro 469,97 per omesso versamento di contributi sanitari, interessi e sanzioni, relativa al controllo ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione presentata nel 1998 per l'annualita' d'imposta 1997, deducendo la decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal diritto di esigere il tributo per decorrenza del termine, implicitamente perentorio, previsto dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973. Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Siracusa - e la Montepaschi Se.ri.t. - Servizio Riscossione Tributi - S.p.A. eccependo, la prima, la infondatezza del ricorso in quanto il ruolo, reso esecutivo il 30 dicembre 2000, era stato consegnato al concessionario il 10 dicembre 2001, quando gia' era entrato in vigore (dal 9 giugno 2001) il d.lgs. n. 193 del 17 gennaio 2001, che ha soppresso il termine per la notifica della cartella di pagamento, previsto dal precedente testo dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973; la seconda, unitamente alla infondatezza del ricorso introduttivo, la propria carenza di legittimazione sostanziale passiva, in quanto i vizi dedotti dalla ricorrente riguarderebbero soltanto il processo di formazione del ruolo, che e' di esclusiva competenza dell'amministrazione finanziaria. I n d i r i t t o L'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973, sostituito dall'art. 2, d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506, in vigore dal 30 giugno 1999 e, dunque, applicabile alla fattispecie (dichiarazione presentata nel 1998 per l'annualita' d'imposta 1997), prescrive che le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati (oggi al concessionario del servizio di riscossione dei tributi), a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione: termine, nella specie, rispettato. Tale termine, pero', e' previsto «esclusivamente» per l'iscrizione delle imposte nei ruoii e per la consegna degli stessi (Corte costituzionale, ordinanza n. 107/2003), ma non anche - contrariamente a quanto ritiene la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 21498 del 23 settembre 2004 - per la notifica della cartella di pagamento, non essendo possibile «includere in un termine previsto esplicitamente per un attivita' preliminare, anche attivita' ad esse successive» «neanche per soddisfare l'esigenza, costituzionalmente inderogabile, di prevedere termini perentori entro i quali la pretesa del fisco deve essere portata a conoscenza del contribuente» (ancora Corte costituzionale, ordinanza n. 352/2004). E' rilevante, pertanto, verificare ai fini della decisione se il sistema preveda, ancorche' implicitamente, termini perentori per la notifica della cartella di pagamento, si da evitare la esposizione del contribuente sine die all'azione del fisco e da assecondare, ad un tempo quella esigenza «costituzionalmente inderogabile» come sopra ravvisata dalla Corte. Le disposizioni sulla notifica della cartella di pagamento sono dettate dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 che, nel testo risultante dalla modifica introdotta con l'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, in vigore dal 9 giugno 2001) e, quindi, applicabile alla fattispecie, riguardante una cartella consegnata il 10 dicembre 2001), non prevede alcun termine per la notifica: a differenza sia del previgente art. 11 26 febbraio 1999, n. 46, applicabile sino all'8 giugno 2001 (che stabiliva, per la notifica della cartella, un termine considerato implicitamente perentorio da ormai consolidato riconoscimento) sia dell'art. 1, comma 417, lettera c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che espressamente prevede un termine a pena di decadenza in ordine al ruoli resi esecutivi cessivamente al 1° luglio 2005. Nella rilevata mancanza di un limite temporale invalicabile entro il quale l'amministrazione finanziaria debba provvedere alla notifica della cartella di pagamento concernente la liquidazione effettuata ex art. 36-bis e ter del d.P.R. n. 600/1973, non sembra manifestamente infondato ritenere che la norma dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, come modificata dall'art. l d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 193, violi: a) il principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione nella parte in cui riserva al contribuente chiamato a rispondere del carico tributario dipendente dalla sua stessa dichiarazione un trattamento diverso, a parita' di condizioni, rispetto al trattamento del contribuente sottoposto ad accertamento ordinario ex art. 43 del d.P.R. n. 600/1973: in quest'ultimo caso «gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione»; nel primo, malgrado la minore complessita' del procedimento rispetto all'accertamento ordinario, il contribuente e' esposto, senza alcuna ragione, all'azione del fisco fino al limite della ordinaria prescrizione decennale, prevista dall'art. 2946 C.C.; b) l'art. 24 Cost. nella parte in cui la norma comprime la facolta' del contribuente di agire - e, dunque, di potere agire con adeguata tempestivita' rispetto all'insorgenza del fatto generatore della esigenza di salvaguardia - per la difesa dei propri diritti, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento; laddove piu gravoso ed aleatorio diviene l'esercizio del diritto di difesa a misura del tempo trascorso tra l'accertamento della pretesa tributaria e l'epoca in cui il fisco la porti a conoscenza del contribuente, sia per la indubbia difficolta' di ricostruire nella loro integrita' e di documentare vicende assai lontane nel tempo, sia per il pregiudizio in se' recato alla certezza del diritto, e dunque alla certezza dei rapporti tra fisco e contribuente, dalla inesistenza di termini perentori sufficientemente brevi, entro i quali l'amministrazione finanziaria debba portare a conoscenza dell'onerato l'obbligazione tributaria; c) rilievo, quest'ultimo, che induce ulteriore dubbio sulla legittimita' della norma, nella parte in cui la stessa, eludendo l'esigenza, «costituzionalmente inderogabile», di prevedere, in materia, termini perentori, sembra porsi in contrasto sia con l'art. 23 come anche con l'art. 53 della Carta costituzionale: se nessuna prestazione patrimoniale puo' essere imposta «se non in base a legge» e se la prestazione patrimoniale imposta per legge deve corrispondere alla «capacita' contributiva» del cittadino, intesa come parametro per il suo «concorrere alle spese pubbliche», sussiste - sembra al Collegio - un indissolubile rapporto interagente tra imposizione (per legge) di prestazioni patrimoniali e capacita' del cittadino di adempiere. In una realistica concezione dinamica della capacita' contributiva - ineluttabilmente dinamica, nel mutare delle situazioni economiche - la stessa deve potere sussistere non solo al momento dell'accertamento della obbligazione tributaria, ma anche all'atto in cui il contribuente sia chiamato ad adempierla. Si coglie, dunque, un fondamentale legame di carattere temporale tra accertamento dell'obbligo e conoscenza dello stesso da parte del destinatario, contenuto entro termini tali da lasciare ragionevolmente presumere la permanenza nel soggetto, al momento del contribuire, di una una capacita' contributiva mediamente corrispondente a quella posseduta all'epoca della determinazione della prestazione e da scongiurare, quindi, che la conoscenza e l'adempimento dell'obbligo tributano avvengano, per eccessivo divario temporale, a mutate o peggio ancora depauperate condizioni economiche del soggetto, si che alal fine la prestazione richiesta non sia piu' commisurata alla sua effettiva e attuale capacita' contributiva e non sia piu' rispondente di conseguenza, al criterio adottato per legge: in violazione, appunto, dei parametri costituzionali enunciati dagli artt. 23 e 53. E poiche' il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della non manifestamente infondata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, risultante dalla modifica introdotta con l'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193,
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospendendo il giudizio in corso, dispone l'immediata trasmissione degi atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Siracusa, addi' 12 marzo 2005 Il Presidente: Giafico 06C0377