N. 129 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo 2006

Ordinanza  emessa  il  6  marzo  2006  dal  tribunale  amministrativo
regionale della Sicilia sul ricorso proposto da Legambiente, Comitato
regionale  siciliano  contro  Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento  della  protezione  civile  -  Commissario  delegato per
l'emergenza  rifiuti  e la tutela delle acque nella Regione Siciliana
ed altra.

Giustizia  amministrativa  -  Controversie relative alla legittimita'
  delle  ordinanze  e  dei conseguenziali provvedimenti commissariali
  adottati  in  tutte  le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
  dell'art. 5,  comma 1,  della  legge  24 febbraio  1992,  n. 225  -
  Competenza,  in  via  esclusiva,  in  primo  grado,  attribuita  al
  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio  -  sede di Roma -
  Irragionevole  deroga  al  principio della competenza del Tribunale
  amministrativo  regionale  della Regione in cui il provvedimento e'
  destinato  ad  avere incidenza - Violazione del diritto di difesa -
  Lesione  del  principio  del  giudice  naturale  -  Violazione  del
  principio   del   decentramento  territoriale  della  giurisdizione
  amministrativa.
- Decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter,
  2-quater,  introdotti  dalla  legge di conversione 27 gennaio 2006,
  n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 125.
(GU n.18 del 3-5-2006 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   sul  ricorso  R.G.
n. 2021/2005  sezione I, proposto da: Legambiente, Comitato regionale
siciliano,  in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con
sede  in  Palermo,  rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Calandra,
presso  il  cui  studio  in  Palermo,  via  F.sco  Scaduto n. 2/d, e'
elettivamente domiciliato;
    Contro  la  Presidenza  del Coisiglio dei ministri - Dipartimento
della  protezione  civile  -  Commissario  delegato  per  l'emergenza
rifiuti   e   la   tutela   delle   acque  nella  regione  siciliana,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 e' domiciliato; e
nei  confronti  di  «Palermo  energia  ambiente» S.C.P.A. con sede in
Palermo,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore ing.
Carmelo  Tantillo, elettivamente domiciliata in Palermo, via Noto 12,
presso  lo  studio  dell'avv.  Gaetano  Armao,  che  la rappresenta e
difende  unitamente  agli avv. Alberto Romano, Francesco Astone, Anna
Romano,   per  procura  a  margine  dell'atto  di  costituzione;  per
l'annullamento  dell'ordinanza  commissariale  del  29  novembre 2004
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 3 del 21 gennaio 2005 con la
quale  il  Commissario  delegato  per l'emergenza rifiuti e la tutela
delle acque in Sicilia ha:
        1) espresso il giudizio positivo di compatibilita' ambientale
sul progetto presentato dalla Societa' controinteressata;
        2)   approvato  il  progetto  presentato  da  detta  Societa'
relativo  al  sistema di gestione integrato per l'utilizzazione della
frazione   residua   dei  rifiuti  urbani  al  netto  della  raccolta
differenziata - Sistema Palermo;
        3)  autorizzato la medesima alla realizzazione degli impianti
meglio indicati nell'art. 2 dell'ordinanza impugnata;
        4)  autorizzato  la  Societa'  alla  gestione  degli impianti
detti.
    Visto   l'atto  di  costituzione  dalla  Legambiente  -  Comitato
regionale  siciliano  - con i relativi allegati, presentato dinanzi a
questo  Tribunale,  a seguito della richiesta della controinteressata
di   trasposizione,  ex  art. 10  d.P.R.  n. 1197/1971,  del  ricorso
straordinario  al Presidente della Repubblica proposto dalla medesima
associazione Legambiente;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello
Stato  e  degli  avv. Alberto Romano, Francesco Astone, Anna Romano e
Gaetano Armao;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Designato  relatore alla pubblica udienza del 21 febbraio 2006 il
primo referendario avv. Nicola Maisano;
    Udito  l'avv.  n. Giudice, in sostituzione dell'avv. F. Calandra,
per  il  ricorrente,  l'avv.  dello  Stato  M.  Rubino,  per l'amm.ne
intimata, l'avv. C. Castellana, in sostituzione dell'avv. G. Armao, e
l'avv. A. Romano, per la controinteressata;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

                              F a t t o

    Con   ricorso   straordinario   al  Presidente  della  Repubblica
l'associazione   «Legambiente  -  Comitato  regionale  siciliano»  ha
impugnato  l'ordinanza  commissariale del 29 Novembre 2004 pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 3  del 21 gennaio 2005 con la quale il
Commissario  delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque
in Sicilia ha:
        1) espresso il giudizio positivo di compatibilita' ambientale
sul progetto presentato dalla Societa' controinteressata;
        2)   approvato  il  progetto  presentato  da  detta  Societa'
relativo  al  sistema di gestione integrato per l'utilizzazione della
frazione   residua   dei  rifiuti  urbani  al  netto  della  raccolta
differenziata - Sistema Palermo;
        3)  autorizzato la medesima alla realizzazione degli impianti
meglio indicati nell'art. 2 dell'ordinanza impugnata;
        4)  autorizzato  la  Societa'  alla  gestione  degli impianti
detti.
    La Palermo Energia Ambiente S.C.P.A. (P.E.A.), controinteressata,
ha  chiesto,  ai  sensi  dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, che il
ricorso venga deciso in sede giurisdizionale.
    Con  atto  di  costituzione  notificato  in data 13 luglio 2005 e
depositato  il  successivo  12  agosto,  l'associazione Legambiente -
Comitato  regiona1e  siciliano  -  ha quindi portato dinanzi a questo
tribunale la controversia insorta.
    Nel  gravame  vengono  articolate  le  censure  di: 1) Violazione
dell'art. 27  d.lgs.  5  febbraio  1997  n. 22. eccesso di potere per
difetto  di istruttoria. Violazione dei principi generali posti dagli
artt. 4  e  5  del  d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e succ. modifiche ed
integrazioni,  in  attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE  sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui
rifiuti  da  imballaggio.  2) Violazione comma 4 art. 2 ordinanza del
Presidente  del Consiglio dei ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004 in
riferimento  all'art. 6,  legge  n. 8  luglio  1986  n. 349  e art. 7
decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 e
art. 5,  legge  24  febbraio  1992  n. 225.  3)  Violazione  e  falsa
applicazione  direttive  85/337/CEE  -  92/43/CEE  e 79/409/CEE e del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 357/1997 - art. 6 legge 8
luglio  1986  n. 349  -  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri  27 dicembre 1988 - d.P.R. 12 aprile 1996 - Vio1azione legge
16  marzo  2001  n. 108.  Violazione  dei  principi  di trasparenza e
pubblicita' dell'azione amministrativa. 4) Violazione art. 6 e d.P.R.
24  maggio  1988  n. 203.  Violazione  della direttiva 2000/1976/CEE.
Incompetenza  per  materia.  5)  Violazione di legge per inosservanza
delle  Direttive  CEE  n. 79/409  e  92/43,  nonche'  della  legge di
attuazione  delle  stesse, d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, cosi' come
modificato  ed  integrato dal d.P.R. 12 marzo 2003 n. 120. eccesso di
potere per difetto d'istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione
art. 6   paragrafo   2   della   direttiva  92/43/CEE.  Principio  di
prevenzione.  Mancata  valutazione di incidenza di cui all'allegato G
del d.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
    Violazione   della   Direttiva  92/43/CEE.  Difetto  assoluto  di
motivazione.  6)  Eccesso  di  potere  per  manifesta  illogicita'  e
irrazionalita'  e difetto di istruttoria. 7) Violazione dell'art. 174
del  Trattato  istitutivo  dell'Unione  europea,  paragrafo 2 e della
risoluzione  del  Parlamento europeo adottata il 14 dicembre 2000 sul
principio di precauzione, gli Studi di Impatto ambientale ed i pareri
espressi dalla Commissione VIA.
    Si  e' costituita l'amministrazione intimata, nonche' la societa'
controinteressata, che, con memoria, ha replicato alle argomentazioni
contenute  nel  ricorso  e  chiesto  il  suo rigetto. Successivamente
all'entrata  in vigore delle norme contenute negli artt. 2-bis, ter e
quater  della  legge  27  gennaio 2006, n. 21, la difesa della stessa
societa'  controinteressata  ha  sollevato  eccezione di incompetenza
territoriale  di questo Tribunale amministrativo regionale, in favore
del Tribunale amministrativo regionale - Lazio, sede di Roma.
    Alla  pubblica  udienza  di  discussione l'avv. Nicola Giudice ha
sollevato   la   questione   di   legittimita'  costituzionale  delle
sopracitate  norme  della legge n. 21/2006, intervenute nel corso del
giudizio,   che   attribuiscono   in   via   esclusiva  al  Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio  la competenza a decidere sulle
controversie  rientranti  nelle  ipotesi ivi previste - alle quali e'
riconducibile  anche  la  presente  -,  disponendo  altresi'  che  la
incompetenza   del  territoriale  eventualmente  adito  debba  essere
rilevata d'ufficio. L'avv. Anna Romano si e' opposta a tale questione
ritenendola  priva di fondamento. Il ricorso e' stato quindi posto in
decisione.

                            D i r i t t o

    1.   -  Preliminarmente  il  Collegio  deve  darsi  carico  della
incidenza,   nella   presente  controversia,  delle  norme  contenute
nell'art. 3,  commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del d.l. 30 novembre 2005
n. 245,  introdotte  con  la legge di conversione del 27 gennaio 2006
n. 21.
    Prevede il comma 2-bis di tale art. 3 che «In tutte le situazioni
di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della
legittimita'   delle   ordinanze   adottate   e   dei  consequenziali
provvedimenti  commissariali  spetta  in  via  esclusiva,  anche  per
l'emanazione   di   misure  cautelari,  al  tribunale  amministrativo
regionale del Lazio, con sede in Roma».
    In  definitiva  tale  recente disposizione di legge introduce una
deroga   all'ordinario   criterio   di   riparto   della   competenza
territoriale  dei  tribunali  amministrativi regionali, dettato dalla
legge 6 dicembre 1971 n. 1034, in favore del Tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio,  prevedendo altresi', un'ipotesi di competenza
funzionale, inderogabile e rilevabile d'ufficio (comma 2-ter).
      Pertanto,  in  forza  del  regime  di competenza introdotto dal
riportato  comma  2-bis,  applicabile  anche  ai  processi  in corso,
secondo  quanto  espressamente indicato al successivo comma 2-quater,
questo  tribunale,  nella presente controversia, dovrebbe limitarsi a
dichiarare   la   propria   incompetenza,  in  favore  del  Tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
    2.  - Ritiene tuttavia il Collegio che le richiamate disposizioni
di, legge non vadano esenti da dubbi di costituzionalita'.
    Tali  dubbi  si pongono in primo luogo con riferimento all'art. 3
della  Costituzione,  per  la disparita' di trattamento che la deroga
alle  ordinarie  regole  di riparto delle competenze comporta, per la
tutela  giurisdizionale  delle  rispettive  posizioni giuridiche, tra
soggetti  in  situazioni eguali (destinatari delle ordinanze adottate
dagli  organi governativi o dai commissari delegati, nelle situazioni
di  dichiarata  emergenza, aventi efficacia limitata al territorio di
una  regione,  rispetto  ai  destinatari dei provvedimenti, aventi lo
stesso  ambito  di  efficacia, adottati, in via ordinaria - in genere
dagli  organi  esponenziali  di  enti  territoriali  regionali  o sub
regionali).
    Invero  la  disposizione in esame prevede, in tutte le situazioni
di  emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5 comma primo della legge
24  febbraio  1992  n. 225, l'attribuzione di competenza al Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio  a conoscere della legittimita'
delle  ordinanze  adottate,  nonche' dei provvedimenti dei commissari
che  agiscano  in  virtu'  della delega prevista dal successivo comma
quattro;  e  quindi  per  atti  che  possono  assumere, e normalmente
assumono, un'incidenza limitata a specifici ambiti territoriali.
    In  definitiva,  mentre  l'impugnazione di provvedimenti adottati
nell'esercizio  delle ordinarie attribuzioni rientra nella competenza
del  Tribunale  amministrativo  regionale  regionale  del luogo ove i
provvedimenti  hanno incidenza (art. 3 della legge n. 1034/1971), ove
sia  stata dichiarata la situazione di emergenza ai sensi dell'art. 5
comma  1  della  legge  24  febbraio  1992 n. 225, l'impugnazione dei
provvedimenti  volti  alla  cura  dei  medesimi  interessi,  idonei a
produrre  le  medesime  conseguenze,  ed  eventualmente  a comprimere
uguali   posizioni   soggettive   (quale   l'autorizzazione  prevista
dall'art. 27  del  d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, che viene in rilievo
nella   presente   controversia,   ordinariamente   attribuita   alla
competenza  delle regioni, con la partecipazione procedimentale degli
enti  territoriali  locali),  adottati dagli organi governativi o dai
commissari  all'uopo nominati (che peraltro frequentemente coincidono
con le medesime persone fisiche titolari degli uffici a cui spetta in
via  ordinaria  la  cura  dell'interesse  preso  in  considerazione),
rientra  nella  competenza  funzionale  ed inderogabile del Tribunale
amministrativo  regionale del Lazio, in forza della norma di legge in
esame.
      3.  - Tale diversita' non appare giustificabile dalla eventuale
maggiore  rilevanza  dell'interesse sotteso ai provvedimenti adottati
dal  governo  o  dai  commissari  nominati ai sensi dell'art. 5 comma
quattro della legge 24 febbraio 1992 n. 225.
      In primo luogo, nel nostro sistema non esiste una distribuzione
di  competenza  tra  i diversi tribunali amminmistrativi regionali in
dipendenza  della  maggiore o minore rilevanza dell'interesse sotteso
al  provvedimento  impugnato;  ed  ove venisse in ipotesi, introdotta
apparirebbe  in  contrasto  con  le  disposizioni  costituzionali che
pongono  su  un  piano  paritario i diversi, tribunali amministrativi
regionali, distribuiti su base regionale (art. 125 Cost.).
    Ma   appare   decisiva   la   considerazione   che   il   rilievo
dell'interesse  preso  in considerazione non muta a secondo che venga
curato   attraverso   i   normali   strumenti  ordinamentali,  ovvero
attraverso  strumenti  ed  organi  extra  ordinem,  che  si vengono a
sovrapporre  alle  ordinarie  competenze  e procedure, per ragioni di
particolare urgenza.
    Invero  le  situazioni che giustificano lo stato di emergenza, ai
sensi  dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, non
si   caratterizzano   per   il   particolare  rilievo  dell'interesse
considerato,  ma  per  l'urgenza di provvedere nei casi «di calamita'
naturali,   catastrofi   o   altri  eventi  che,  per  intensita'  ed
estensione,   debbono   essere   fronteggiati   con  mezzi  e  poteri
straordinari»  e  che  difficilmente  potrebbero essere adeguatamente
affrontati in assenza di agili rimedi, immediatamente efficaci.
    E   se   la  straordinarieta'  degli  eventi  che  devono  essere
fronteggiati giustifica la straordinarieta' dei mezzi e dei poteri di
carattere sostanziale all'uopo previsti, la sottoposizione degli atti
adottati,  nell'ambito  della  rilevata  situazione  di  emergenza, a
peculiari  regimi  di  impugnazione  appare del tutto irragionevole e
sembra   comportare   un'ingiustificata   lesione  dell'art. 3  della
Costituzione.
    Peraltro,  che  le  disposizioni  di  legge in esame non possano,
neanche  in tesi, trovare fondamento in una ipotetica - ma a giudizio
del  Collegio inesistente - maggiore rilevanza dell'interesse curato,
e'  comprovato dal fatto che il regime derogatorio previsto dal comma
2-bis  dell'art. 3  della legge n. 2l/2006, quale risulta chiaramente
dalla formulazione letterale della norma, riguarda le ordinanze e gli
atti  commissariali adottati nelle situazioni di emergenza dichiarate
ai  sensi dell'art. 5 comma 1 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, ma
non  i  provvedimenti  che  tali situazioni di emergenza dichiarino e
che,   ove   si  riferiscano  a  situazioni  di  limitata  estensione
territoriale,  come  sovente  accade,  continuano  a  rientrare nella
ordinaria  competenza  del  Tribunale  amministrativo regionale della
regione in cui il provvedimento e' destinato ad avere incidenza.
    Di  tal  che,  ad  esempio, nella fattispecie in esame, mentre il
provvedimento governativo (deliberazione del Consiglio dei ministri e
successivo  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri art. 5,
comma,  legge  24 febbraio 1992, n. 225) concernente la dichiarazione
dello  stato  di  emergenza  nell'ambito della regione Siciliana, nei
settori considerati, ed il conseguente atto di nomina del commissario
delegato,  rimarrebbero  suscettibili  di  impugnativa nell'ordinaria
sede  territoriale  periferica  competente  (Tribunale amministrativo
regionale   -   Sicilia),  i  provvedimenti  adottati  dall'autorita'
straordinaria   per  ultimo  citata  rientrerebbero  nella  esclusiva
cognizione  del  Tribunale  amministrativo regionale - Lazio, sede di
Roma.
    L'irragionevolezza del disegno complessivo che ne consegue, oltre
ad  elidere  qualsiasi  possibilita'  di individuare valide ragioni a
supporto   della   deroga   introdotta,  tali  da  non  portare  alla
conclusione  che  le  disposizioni  in esame determinano, puramente e
semplicemente,  un'ingiustificata disparita' di trattamento, non puo'
non  essere  autonomamente valutata anche per la lesione al principio
costituzionale  di ragionevolezza, che deve presiedere alla redazione
dei testi di legge.
    4.  -  Il  Collegio  ha  ben  presente  la  sentenza  della Corte
costituzionale   n. 189/1992,   con   la   quale  e'  stato  ritenuto
compatibile  con  il  dettato  costituzionale l'art. 4 della legge 12
aprile  1990  n. 74,  che  attribuisce  al  Tribunale  amministrativo
regionale  Lazio la competenza esclusiva sull'impugnazione degli atti
del C.S.M.
    Ma  in  quella  circostanza,  a giustificazione della deroga alla
ordinaria  competenza  prevista  dalla  legge  n. 1034/1971, e' stata
posta  in rilievo la particolare posizione che il Consiglio Superiore
della  Magistratura occupa nell'ordinamento costituzionale, oltre che
la  peculiare funzione svolta dai magistrati ordinari, che li rendono
non  assimilabili  o  comparabili  ad  altre  categorie  di  pubblici
dipendenti;  circostanze del tutto estranee alle vicende per le quali
trova applicazione la norma in esame.
    Peraltro  non sembra secondario rilevare che il foro previsto per
i  pubblici  dipendenti  dal  comma  secondo  dell'art. 3 della legge
n. 1034/1971,  costituisce  gia'  una  deroga,  seppur  di  carattere
generale,  alla  prioritaria  regola prevista dal medesimo comma, che
individua,  quale principio cardine della distribuzione di competenza
tra   i  diversi  tribunali  amministrativi  regiona1i,  l'ambito  di
efficacia del provvedimento impugnato.
    Da  cio'  consegue  che,  in  dipendenza  del  particolare  ruolo
costituzionale  rivestito  dal  C.S.M.  e  della particolare funzione
svolta   dai  magistrati  ordinari,  non  appare  irragionevole  che,
rispetto  a  provvedimenti che hanno efficacia sull'intero territorio
nazionale,  il Legislatore ritenga piu' opportuno seguire il criterio
prioritario  di  distribuzione di competenza tra i diversi tribunali,
piuttosto  che  il  criterio derogatorio costituito dal foro speciale
per i pubblici dipendenti.
       Ma   anche   tale   linea   argomentativa  sarebbe  del  tutto
inutilizzabile  rispetto  alla  vicenda  in  esame, nella quale viene
derogato  proprio  il  criterio  principale  di  distribuzione  della
competenza  tra i diversi tribunali amministrativi regionali, fondato
sulla incidenza territoriale del provvedimento impugnato.
    Invero, la deroga prevista dai commi 2-bis e seguenti dell'art. 3
del  d.l.  30  novembre  2005  n. 245,  introdotti  con  la  legge di
conversione  del 27 gennaio 2006 n. 21, rispetto alle regole generali
di  distribuzione  della  competenza indicate dall'art. 3 della legge
n. 1034/1971,  non  appare  supportata  da alcuna plausibile ragione,
dotata   di   copertura  costituzionale,  idonea  a  giustificare  la
disparita'  di  trattamento che indubbiamente si viene ad operare tra
situazioni  eguali,  con  conseguente lesione dei principi desumibili
dall'art. 3 della Costituzione.
    5.  -  Le  disposizioni  di  legge  in  esame appaiono inoltre in
contrasto  con  l'art. 24  della Costituzione, in quanto l'attrazione
delle   controversie  ivi  previste  alla  competenza  del  Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio  indiscutibilmente  comporta un
ingiustificato  aggravio organizzativo e di costi a cui devono andare
incontro  i  soggetti  incisi dai provvedimenti adottati dagli organi
governativi   e   dai   commissari,  nelle  situazioni  di  emergenza
dichiarate  ai  sensi  dell'art.  5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992,  n. 225,  che  intendano tutelare in giudizio le loro posizioni
soggettive,  con  riguardo  ai  provvedimenti  localizzati  in ambiti
territoriali non ricadenti nella regione Lazio.
    La   lesione   al   principio   desumibile   dall'art. 24   della
Costituzione risulta ancor piu' significativa se si tiene conto della
molteplicita'  e della varieta' dei provvedimenti che rientrano nella
previsione  di  legge,  tali  pertanto  da toccare interessi idonei a
frazionarsi in molteplici ed eterogenee posizioni soggettive.
    6. -  Viene  altresi' vistosamente conculcato anche il principio,
enunciato  in  Costituzione,  del  decentramento  territoriale  della
giurisdizione amministrativa, attuato, fin dal 1971 (legge 6 dicembre
1971,   n. 1034),   con   l'attribuire  ai  tribunali  amministrativi
regionalil  la  cognizione  di tutte le controversie scaturenti dalla
contestazione  di  atti  della  p.a.  destinati  ad esaurire i propri
effetti «in loco».
    Sotto  questo  aspetto,  le  norme  in  esame risultano quindi in
contrasto anche con l'art. 125, comma 2, della Costituzione.
    Ritiene  invero  questo giudice remittente che, con la previsione
di  organi  di  giustizia  amministrativa  di  primo  grado in ambito
regionale,  il  Costituente  abbia inteso garantire una distribuzione
territoriale dei tribunali amministrativi regiona1i tale da agevolare
il  ricorso  alla giustizia amministrativa, in sostanziale coerenza e
continuita'  logica  con  i  principi  desumibili  dall'art. 24 della
Costituzione.
    Se e' vero che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio fa
comunque  parte del complesso della giustizia amministrativa di primo
grado, articolata su base regionale, e' pur vero che l'attribuzione a
tale  Tribunale  amministrativo  regionale  di controversie in nessun
modo  connesse  a  criteri di distribuzione territoriale, finisce per
svuotare di contenuto la previsione dell'art. 125 della Costituzione,
violando il senso del principio in esso espresso, e creando una sorta
di  gerarchia  tra i Tribunale amministrativo regionale territoriali,
incompatibile  con  il  dettato  e  lo  spirito  della Costituzione e
realizzando  anche  un  non irrilevante vulnus del principio generale
del   «giusto   processo»,   quale  desumibile  dal  testo  novellato
dall'art. 111 della Costituzione.
    7.  -  In  fine le norme di legge in esame risultano in contrasto
con  l'art. 23 dello Statuto speciale della regione siciliana - regio
decreto  legislativo 15 maggio 1946 n. 455, convertito il legge cost.
26  febbraio  1948,  n. 2  e  s.m.i.  -  che  prevede che «Gli organi
giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per
gli affari concernenti la regione»; norma di rango costituzionale, in
attuazione  della  quale,  con  il  decreto legislativo 6 maggio 1948
n. 654  e  s.m.i.,  e'  stato  istituito  il  Consiglio  di giustizia
amministrativa  per  la  regione  siciliana,  che  svolge funzioni di
giudice  d'appello  per  tutte  le  impugnazioni  proposte  avverso i
provvedimenti  giurisdizionali  adottati dal Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia.
    Invero  non  appare  discutibile  che i provvedimenti adottati da
organi dello Stato centrale, nelle situazioni di emergenza dichiarate
ai  sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
con   efficacia   territoriale   limitata   alla  regione  siciliana,
costituiscano  «...  affari  concernenti  la  Regione»,  e  rientrino
pertanto  nel  novero di quelli attribuiti alla competenza del C.G.A.
dall'art. 23  dello  statuto  della  regione siciliana, cosi' come si
verifica   per  gli  analoghi  provvedimenti  adottati  dagli  organi
ordinari  dello  Stato, aventi efficacia limitata al territorio della
regione siciliana.
    Lo  spostamento di competenza per le controversie di primo grado,
dal  Tribunale  amministrativo  regionale  della Sicilia al Tribunale
amministrativo  regionale  del Lazio, comporta conseguentemente anche
il mutamento del giudice d'appello, e quindi la sottrazione al C.G.A.
di  alcune  delle  controversie  ad  esso attribuite dalla richiamata
disposizione  di rango costituzionale, con inevitabile violazione del
suo disposto. Non sembra superfluo ricordare, a questo riguardo, come
ormai   costituisca  jus  receptum,  sia  in  giurisprudenza  che  in
dottrina,  che  il  plesso  giurisdizionale «Tribunale amministrativo
regionale  -  Sicilia,  C.G.A. per la regione siciliana» costituisca,
per effetto delle norme statutarie citate, un vero e proprio comparto
dotato  di competenza funzionale a conoscere di tutte le controversie
insorgenti  nell'ambito  territoriale della regione siciliana e nello
stesso  ambito esaurentisi, sicche' una eventuale deroga - come nella
specie  -  non  assistita  da  adeguato  supporto  parimenti di rango
costituzionale,  allo  stato  inesistente,  non  puo'  sfuggire  alle
censure qui ipotizzate.
    Senza  dire che appare quanto meno in controtendenza, rispetto ad
un   momento   caratterizzato   da   una   avanzata  elaborazione  di
significative  riforme  nell'assetto costituzionale della Repubblica,
tendente  ad  accentuare il carattere «pluralistico» (federale) della
medesima,  introdurre  in  materia  di  giurisdizione  amministrativa
modifiche di segno vistosamente accentratore.
    8.  -  Si rileva, infme, come, susciti dubbi di costituzionalita'
anche  il  regime transitorio previsto dalle disposizioni di legge in
esame,  che trova applicazione alla controversia oggetto del presente
giudizio.
    Invero,  lo  spostamento  di  competenza  che  comporta  il comma
2-quater  dell'art. 3  anche  per i giudizi in corso al momento della
entrata   in  vigore  delle  disposizioni  in  esame,  legittimamente
instaurati  presso i diversi territoriali, secondo le disposizioni di
legge vigenti al momento della loro proposizione, appare in contrasto
con  l'art. 25  della  Costituzione,  determinando la sottrazione del
giudizio al «giudice naturale precostituito per legge».
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non
manifestamente  infondata,  nei  termini  di  cui  in motivazione, la
questione  di costituzionalita' delle norme dell'art. 3, commi 2-bis,
2-ter e 2-quater del 30 novembre 2005 n. 245, introdotti con la legge
di conversione del 27 gennaio 2006 n. 21.
    Conseguentemente    solleva    la   questione   di   legittimita'
costituzionale  delle  norme citate per violazione degli artt. 3, 24,
25  e  125  della  Costituzione, nonche' per violazione dell'art. 23,
primo  comma,  dello  statuto  speciale della regione siciliana (r.d.
lgs.  15 maggio 1946 n. 455, convertito nella cost. 26 febbraio 1948,
n. 21 e s.m.i., in relazione anche al 6 maggio 1948 n. 654, e s.m.i.)
nella  parte in cui prevedono la competenza in primo grado, esclusiva
ed  inderogabile,  estesa  anche  ai  giudizi in corso, del Tribunale
amministrativo   regionale  del  Lazio  sui  ricorsi  giurisdizionali
proposti avverso le ordinanze ed i provvedimenti adottati nell'ambito
delle  situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma
primo, della legge 24 febbraio 1992 n. 225.
    Sospende  il presente giudizio e ordina la immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Manda  alla  segreteria  di  provvedere  alla notificazione della
presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio
dei  ministri  ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle
due  Camere del Parlamento ed ai Presidenti della regione siciliana e
dell'assemblea regionale siciliana.
        Palermo, addi' 21 febbraio 2006
                    Il Presidente: Giallolombardo
                        L'estensore: Maisano
06C0378