N. 173 SENTENZA 20 - 28 aprile 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Sanita'  pubblica  -  Norme  della Regione Piemonte - Beni attribuiti
  alla  Fondazione  Ordine  Mauriziano  -  Trasferimento  coattivo, a
  titolo  non  oneroso,  al patrimonio delle Aziende sanitarie locali
  territorialmente  competenti  degli  immobili  sedi  dei presidi di
  Lanzo  Torinese  e Valenza - Ricorso del Governo - Indebita lesione
  del   patrimonio  di  persona  giuridica  estranea  all'ordinamento
  sanitario regionale, con violazione della competenza riservata allo
  Stato   nella  materia  dell'ordinamento  civile  -  Illegittimita'
  costituzionale - Assorbimento delle altre censure.
- Legge Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39, art. 4, comma 1.
- Costituzione,   art. 117,  secondo  comma,  lettera l),  (artt. 42,
  secondo e terzo comma, 97, primo comma, e 120).
(GU n.18 del 3-5-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,
Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 4, comma 1,
della   legge   della   Regione   Piemonte  24 dicembre  2004,  n. 39
(Costituzione  dell'Azienda  Sanitaria Ospedaliera «Ordine Mauriziano
di  Torino»),  promosso  con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri notificato il 25 febbraio 2005, depositato in cancelleria il
7 marzo 2005 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2005.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  21 febbraio  2006  il giudice
relatore Annibale Marini;
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato Paolo Cosentino per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Anita Ciavarra per la Regione
Piemonte.

                          Ritenuto in fatto

    1.   -   Con  ricorso  ritualmente  notificato  e  depositato  il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  sollevato  questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 4, comma 1, della legge della
Regione  Piemonte  24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell'Azienda
Sanitaria  Ospedaliera  «Ordine Mauriziano di Torino»), per contrasto
con  gli  artt. 42,  secondo  e  terzo  comma,  97, primo comma, 117,
secondo comma, lettera l), e 120 della Costituzione.
    La  norma  impugnata,  nel  disporre l'attribuzione, a titolo non
oneroso,  alle  Aziende sanitarie locali territorialmente competenti,
dei  beni  immobili  sedi dei presidi ospedalieri di Lanzo Torinese e
Valenza,  eccederebbe  l'ambito  delle competenze regionali in quanto
tali  immobili farebbero parte del patrimonio della Fondazione Ordine
Mauriziano,  costituita  con  l'art. 2,  comma 1,  del  decreto-legge
19 novembre  2004,  n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e
il  risanamento  economico  dell'Ente  Ordine  Mauriziano di Torino),
convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dall'art. 1  della legge
21 gennaio 2005, n. 4.
    La   disposizione  ablatoria  del  diritto  di  proprieta'  della
Fondazione sugli immobili de quibus violerebbe sia l'art. 42, secondo
e   terzo   comma,  della  Costituzione,  per  l'illegittima  lesione
dell'autonomia   patrimoniale   della  Fondazione,  realizzata  senza
indennizzo e senza le garanzie procedimentali proprie dello strumento
espropriativo;  sia  l'art. 117,  secondo  comma,  lettera l),  della
Costituzione,   incidendo   nella  materia  dell'ordinamento  civile,
riservata allo Stato; sia il principio di leale collaborazione di cui
all'art. 120,  secondo  comma,  della Costituzione, contravvenendo al
protocollo  d'intesa  stipulato  nel  2003  tra la Regione Piemonte e
l'Ordine  Mauriziano,  con  il  quale  la Regione si era impegnata ad
assumere  in  conduzione  ovvero  ad  acquistare a titolo oneroso gli
immobili  di  cui  si  tratta,  al  prezzo  determinato sulla base di
criteri individuati nello stesso protocollo.
    Ne  conseguirebbe - ad avviso dell'Avvocatura - la violazione del
principio   di   buon   andamento   e  imparzialita'  della  pubblica
amministrazione, di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione,
e del connesso affidamento ingenerato nell'Ordine Mauriziano.
    2. - La Regione Piemonte si e' costituita in giudizio concludendo
per la declaratoria di non fondatezza della questione, con riserva di
ulteriori deduzioni e memorie.
    3.  -  Nell'imminenza  dell'udienza  pubblica  l'Avvocatura dello
Stato   ha   depositato   una   memoria  illustrativa,  sottolineando
innanzitutto   che   la  legge  regionale,  dichiaratamente  volta  a
disciplinare  l'inserimento  dell'Ente Ospedaliero «Ordine Mauriziano
di  Torino»  nell'ordinamento giuridico sanitario regionale «ai sensi
dell'art. 1  del  decreto-legge  19 novembre  2004, n. 277», e' stata
frettolosamente   ed   inopportunamente   emanata  nelle  more  della
conversione  in  legge  del suddetto decreto-legge, quando ancora non
era dato conoscere se esso sarebbe stato effettivamente convertito in
legge e con quali modifiche.
    Osserva  quindi  la parte ricorrente che l'Ente Ordine Mauriziano
di  Torino  non e' soltanto un ente ospedaliero - tale qualificato in
primis  dal  comma  terzo della XIV disposizione transitoria e finale
della   Costituzione   -   in  quanto  le  sue  finalita'  statutarie
ricomprendono   anche   «attivita'  di  beneficenza  e  sostegno,  di
valorizzazione  del  patrimonio  storico  e  artistico  dell'Ordine e
correlata attivita' di promozione culturale, attivita' di culto [...]
e attivita' di istruzione».
    Di   siffatta   specificita'   dell'Ordine   sarebbe   segno   la
disposizione  transitoria  citata,  che  alla  fine  del  terzo comma
prevede  che esso funzioni «nei modi stabiliti dalla legge», con cio'
marcandone la differenza dagli enti ospedalieri in genere.
    A  tale  disposizione  costituzionale  -  e non certo ai generali
limiti  dell'attivita'  legislativa  regionale  -  farebbe,  appunto,
riferimento  l'art. 1,  comma 2,  del  decreto-legge n. 277 del 2004,
come  sostituito dalla legge di conversione n. 4 del 2005 (successiva
alla   legge  regionale),  nel  prevedere  che  la  Regione  Piemonte
disciplinera'  l'attivita'  dell'Ente  «nel rispetto della previsione
costituzionale».
    Da tali premesse discende - ad avviso dell'Avvocatura - la sicura
illegittimita'   costituzionale  di  una  disposizione,  come  quella
impugnata,   che   incide  pesantemente  sul  patrimonio  immobiliare
dell'Ordine,  in un senso del tutto difforme dal disegno sotteso alla
normativa statale.
    Innanzitutto  la  Regione sarebbe priva di potesta' normativa, in
quanto gli immobili di cui si tratta sono stati devoluti dall'art. 2,
comma 2,  del  decreto-legge  n. 277  del 2004 alla Fondazione Ordine
Mauriziano,  cosicche'  la  materia ricadrebbe nella disciplina delle
persone  giuridiche,  di  pertinenza  statale ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione.
    Inoltre  la  previsione  di  trasferimento  a  titolo gratuito si
porrebbe  in  contrasto  con  l'art. 42, secondo e terzo comma, della
Costituzione.
    Sarebbero,  infine, lesi sia il principio di buon andamento della
pubblica  amministrazione,  di  cui  all'art. 97,  primo comma, della
Costituzione,  sia  il principio di leale collaborazione, trattandosi
di  materia  non  esclusivamente  sanitaria  ma congiunta ad altre di
natura non sanitaria.
    4.  -  Anche  la  Regione  Piemonte  ha  depositato  una  memoria
illustrativa,  nella  quale innanzitutto ricorda che il decreto-legge
n. 277  del 2004, convertito, dalla legge n. 4 del 2005, costituendo,
all'art. 2,   la   Fondazione   Ordine  Mauriziano,  cui  sono  stati
trasferiti  tutti  i  beni  gia'  appartenenti  all'Ordine, esclusi i
presidi  ospedalieri  Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e
la  cura  del  cancro  (IRCC) di Candiolo (Torino), ha separato - con
operazione, peraltro, di dubbia legittimita' costituzionale alla luce
della  XIV  disposizione transitoria e finale della Costituzione - le
attivita'  sanitarie,  rimaste in capo all'Ente Ordine Mauriziano, da
tutte le altre attivita' dell'Ordine, attribuite alla Fondazione.
    Il  medesimo decreto-legge, tuttavia, avrebbe erroneamente omesso
di  considerare  tra  i beni inerenti all'attivita' sanitaria anche i
presidi  ospedalieri  di  Lanzo  Torinese e Valenza, che viceversa la
legge  regionale ha preso in considerazione nel disciplinare l'intera
organizzazione di «beni, personale e servizi costituenti il complesso
funzionale  ed indivisibile dell'«Ente Ospedaliero Ordine Mauriziano»
inserito nell'ordinamento giuridico sanitario regionale».
    Il   ricorso   del   Governo,   che  pretenderebbe  di  sottrarre
all'ordinamento   giuridico   sanitario   regionale   i  due  presidi
ospedalieri  di  cui  si  tratta,  sarebbe  pertanto  frutto  di  una
prospettazione  incongruente ed irrazionale, che porterebbe a violare
«l'unitarieta'  costituzionalmente  stabilita  dell'Ente  ospedaliero
Ordine  Mauriziano»,  in capo al quale - secondo la Regione - sarebbe
rimasta  la  proprieta'  dei  suddetti presidi ospedalieri, in quanto
funzionalmente    collegati   all'attivita'   sanitaria,   nonostante
l'omissione nella quale e' incorso il legislatore statale.
    Non  vi sarebbe, dunque, violazione dell'art. 42, secondo e terzo
comma,  della  Costituzione,  in  quanto  l'Ente  ospedaliero  Ordine
Mauriziano  e'  inserito, con tutte le sue strutture ospedaliere, ivi
compresi  i  presidi  ospedalieri  di  Lanzo  Torinese  e di Valenza,
nell'ordinamento giuridico sanitario regionale.
    Nemmeno  sarebbe  violato,  di  conseguenza,  l'art. 117, secondo
comma,  lettera l),  della Costituzione, proprio in quanto i suddetti
presidi non appartengono alla Fondazione Ordine Mauriziano.
    Non sussisterebbe, d'altro canto, alcuna violazione del principio
di leale collaborazione tra Stato e Regione ne' del principio di buon
andamento   della   pubblica  amministrazione,  in  quanto  la  legge
regionale   impugnata   ha   dato   attuazione  alle  previsioni  del
decreto-legge   19 novembre   2004,   n. 277,   e   della   legge  di
conversione 21 gennaio 2005, n. 4, che hanno evidentemente travolto e
superato  ogni  precedente  intesa  tra Stato e Regione riguardo alla
stipulazione di convenzioni.
    La legge regionale, infine, in quanto rispettosa dell'unitarieta'
dell'ente Ordine Mauriziano, non si porrebbe neanche in contrasto con
la XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione.
    Se  dunque  -  conclude  la  Regione  -  nella  vicenda normativa
riguardante    l'Ordine    Mauriziano    sussiste    un    vizio   di
incostituzionalita',  tale vizio non puo' che risalire alla normativa
statale,  nella  parte  in  cui  ha  disposto  la  separazione  delle
attivita' sanitarie dalle altre attivita' svolte dall'Ordine.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri ha sollevato
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, della
legge  della  Regione  Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione
dell'Azienda  Sanitaria  Ospedaliera  «Ordine Mauriziano di Torino»),
per  contrasto  con  gli  artt. 42,  secondo e terzo comma, 97, primo
comma, 117, secondo comma, lettera l), e 120 della Costituzione.
    La  norma  impugnata  - che attribuisce, a titolo non oneroso, al
patrimonio delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti
i  beni mobili ed immobili costituenti i presidi ospedalieri di Lanzo
Torinese e Valenza - inciderebbe, in primo luogo, nella materia della
disciplina  delle  persone giuridiche, di pertinenza statale ai sensi
dell'art. 117,   secondo   comma,   lettera l),  della  Costituzione,
disponendo della proprieta' di beni attribuiti alla Fondazione Ordine
Mauriziano  dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004,
n. 277  (Interventi  straordinari  per  il  riordino e il risanamento
economico  dell'Ente  Ordine  Mauriziano  di  Torino), convertito, in
legge,  con  modificazioni,  dall'art. 1 della legge 21 gennaio 2005,
n. 4.
    Il  trasferimento coattivo dei suddetti beni a titolo gratuito si
porrebbe,  altresi',  in  contrasto  con  l'art. 42,  secondo e terzo
comma,  della Costituzione, e violerebbe inoltre il principio di buon
andamento   della   pubblica   amministrazione,  quello  della  leale
collaborazione  tra  Stato  e  Regioni,  trattandosi  di  materia non
esclusivamente   sanitaria  ma  congiunta  ad  altre  di  natura  non
sanitaria,  nonche'  l'affidamento  ingenerato nell'Ordine Mauriziano
dall'esistenza  di  un  protocollo d'intesa stipulato nel 2003 con la
Regione  Piemonte, con il quale la Regione stessa si era impegnata ad
assumere  in  conduzione  ovvero  ad  acquistare a titolo oneroso gli
immobili  di  cui  si  tratta,  al  prezzo  determinato sulla base di
criteri individuati nello stesso protocollo.
    2. - La questione e' fondata.
    Va  premesso  che  i  beni cui la norma impugnata fa riferimento,
gia'  appartenenti all'ente ospedaliero Ordine Mauriziano, sono stati
attribuiti  dall'art. 2,  comma 2, del decreto-legge n. 277 del 2004,
convertito, in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 4
del 2005, alla Fondazione Ordine Mauriziano, costituita con l'art. 2,
comma 1,  dello  stesso decreto-legge, con lo scopo, tra l'altro, «di
gestire  il  patrimonio  e  i  beni  trasferiti ai sensi del comma 2,
nonche'  di  operare  per  il risanamento finanziario dell'Ente [...]
anche  mediante  la  dismissione  dei beni del patrimonio disponibile
trasferito» (art. 2, comma 4).
    Il   citato   comma 2   dell'art. 2  dispone,  infatti,  che  sia
trasferito   alla   Fondazione  l'intero  «patrimonio  immobiliare  e
mobiliare  dell'Ente,  con  esclusione dei presidi ospedalieri di cui
all'art. 1,  comma 1», vale a dire i presidi ospedalieri Umberto I di
Torino  e  Istituto  per  la  ricerca  e la cura del cancro (IRCC) di
Candiolo  (Torino),  cosicche' non puo' esservi alcun dubbio riguardo
all'attribuzione  alla  Fondazione  anche  degli  immobili  sedi  dei
presidi  di  Lanzo  Torinese  e Valenza, di cui la norma regionale si
occupa,  non  consentendo  l'inequivoco  dato testuale alcuna diversa
interpretazione della richiamata disciplina.
    Cio'  posto,  ne  discende  che  la  norma  regionale  impugnata,
operando  un  diretto  trasferimento di beni da una persona giuridica
del  tutto  estranea all'ordinamento sanitario regionale - qual e' la
Fondazione  Ordine  Mauriziano  -  ad  una  Azienda sanitaria locale,
incide  sul  patrimonio  della  persona stessa e rientra quindi nella
materia   dell'ordinamento  civile,  riservata  allo  Stato,  in  via
esclusiva,    dall'art. 117,   secondo   comma,   lettera l),   della
Costituzione.
    Resta assorbita ogni altra censura.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 4, comma 1,
della   legge   della   Regione   Piemonte  24 dicembre  2004,  n. 39
(Costituzione  dell'Azienda  Sanitaria Ospedaliera «Ordine Mauriziano
di Torino»).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.
                  Il Presidente e redattore: Marini
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2006.
                      Il cancelliere: Fruscella
06C0379