N. 176 ORDINANZA 20 - 28 aprile 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Patrocinio a spese dello Stato - Difensore dell'imputato designato in
  sostituzione  del  difensore  di  fiducia non comparso - Diritto al
  compenso  direttamente  azionabile  nei  confronti  dello  Stato  -
  Mancata  previsione - Denunciata disparita' di trattamento, lesione
  del  diritto  di difesa, violazione del diritto alla retribuzione -
  Erroneita'  del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza
  della questione.
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 116.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 36.
(GU n.18 del 3-5-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 116 del d.P.R.
30 maggio  2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia di spese di giustizia - Testo A), promosso
con   ordinanza   del   17 novembre   2004  dal  Tribunale  di  Lecce
sull'istanza  proposta  da  Bellini  Massimo,  iscritta al n. 192 del
registro  ordinanze  2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  dell'8 marzo 2006 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
    Ritenuto che, con ordinanza del 17 novembre 2004, il Tribunale di
Lecce   ha   sollevato   questione   di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 116  del  d.P.R.  30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di spese di
giustizia - Testo A), in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma,
e 36 della Costituzione;
        che,  osserva  il  rimettente,  il  difensore dell'imputato -
designato a norma dell'art. 97, quarto comma, del codice di procedura
penale,  a  sostituire  il  difensore di fiducia non comparso - aveva
presentato istanza, a norma dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002,
per la liquidazione dell'onorario per la difesa d'ufficio;
        che,  disciplinando gli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del
2002  la retribuzione, a carico dello Stato, del difensore d'ufficio,
per  garantire l'effettivita' del diritto di difesa, il giudice a quo
si chiede se titolare del diritto di esigere il credito professionale
sia  esclusivamente  il  difensore d'ufficio originariamente nominato
per  il  procedimento  ai sensi dell'art. 97, primo comma, cod. proc.
pen.,   ovvero   anche   quello  nominato  come  sostituto  ai  sensi
dell'art. 97,   quarto   comma,   cod.   proc.   pen.,  in  relazione
all'attivita' concretamente svolta;
        che  nel  silenzio  della  legge,  che  non  si  esprimerebbe
esplicitamente  sulla  questione,  si potrebbero delineare, ad avviso
del  rimettente,  almeno  quattro  diverse  ipotesi  di ricostruzione
interpretativa;
        che,  secondo  una  prima  ipotesi,  l'incarico  defensionale
resterebbe sempre affidato allo stesso soggetto, sebbene non comparso
in   udienza,  e  pertanto  unico  legittimato  ad  avanzare  pretese
economiche   nei  confronti  dell'indagato-imputato  e,  quindi,  nei
confronti dello Stato, ex artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002,
sarebbe il titolare della difesa d'ufficio;
        che,  sulla  base  di  una seconda ipotesi interpretativa, al
contrario,   sarebbe  estensibile  anche  al  difensore  nominato  ex
art. 97,  quarto  comma,  cod. proc. pen., la disciplina sul recupero
dei  crediti  professionali dettata per il titolare dell'ufficio, con
la  conseguenza  che  il  diritto  alla  retribuzione per l'attivita'
professionale   svolta   verrebbe  adeguatamente  tutelato,  mediante
l'imposizione,  a  carico di chi fruisce della prestazione lavorativa
(vale   a   dire   l'indagato-imputato)   dell'obbligo  giuridico  di
corrispondere  il  compenso  al  professionista, sia egli nominato ex
art. 97,  primo  comma,  sia  egli  nominato in sostituzione e per il
compimento  anche  solo  estemporaneo  di un atto ai sensi del quarto
comma,  con l'ulteriore conseguenza che, qualora il concreto realizzo
del diritto di credito del difensore sia impedito dalle condizioni di
insolvibilita'  del  suo  debitore,  soccorrerebbe,  tanto  per l'uno
quanto  per  l'altro,  lo Stato, assumendosi l'onere di anticipare al
difensore   il   compenso  dovutogli,  nei  limiti  previsti  per  il
patrocinio  dei  non  abbienti,  e  surrogandosi nelle sue ragioni di
credito verso l'assistito insolvente;
        che,   secondo   una   terza   ipotesi,   il  problema  della
retribuzione  del  sostituto  nominato  ai sensi dell'art. 97, quarto
comma,  cod.  proc.  pen., andrebbe risolto in modo diverso a seconda
che  la sostituzione avvenga nei confronti del sostituto di difensore
di  fiducia  ovvero  del  sostituto di difensore d'ufficio, attesa la
differente  natura  giuridica del rapporto che esiste tra l'assistito
ed  il  difensore  originariamente  titolare  dell'ufficio; rapporto,
questo,  su  cui  si  innesta, attraverso il meccanismo delineato dal
citato  art. 97,  quarto  comma,  la  sostituzione  con  un difensore
immediatamente  reperibile  designato, all'occorrenza, dall'autorita'
giudiziaria,  con  la  conseguenza  che,  nell'ipotesi  di  difesa di
fiducia,  esisterebbe,  tra le parti (avvocato ed indagato-imputato),
un  contratto  di  prestazione  d'opera  intellettuale  che,  per  la
disciplina    dell'impiego   di   sostituti   o   ausiliari,   rinvia
all'applicazione delle norme sulla prestazione di lavoro subordinato,
mentre, nell'ipotesi di difesa d'ufficio, poiche' non viene in essere
alcun  rapporto  contrattuale  in  senso  proprio  tra  difensore  ed
assistito, ma solo una obbligazione ex lege a carico del secondo ed a
favore  del  primo,  le  norme  relative  al contratto di prestazione
d'opera   intellettuale  non  potrebbero  trovare  applicazione,  con
l'ulteriore  conseguenza  che,  nel  caso di sostituzione ex art. 97,
quarto  comma,  di  un  difensore  d'ufficio,  il  sostituto,  la cui
attivita'  andrebbe comunque remunerata dal beneficiario, maturerebbe
un autonomo diritto di credito nei confronti dell'assistito;
        che,  infine, una quarta ipotesi interpretativa, facendo leva
direttamente  sull'art. 36 Cost., sostiene che il diritto al compenso
maturato  dal  sostituto  ex  art. 97, quarto comma, cod. proc. pen.,
dovrebbe  essere  fatto  valere sempre e comunque nei confronti dello
Stato,  senza  la  previa dimostrazione di infruttuosa escussione del
debitore principale;
        che  quest'ultima  tesi, che configura, pertanto, l'esistenza
di  una pretesa direttamente azionabile nei confronti dell'Erario, ha
il  pregio  di  trattare  in  modo  uniforme  le  diverse  ipotesi di
sostituzione  per  assenza  del difensore titolare, ma, per un verso,
crea  una  irragionevole  disparita'  di  trattamento  proprio con il
suddetto   titolare   difensore   d'ufficio,  costretto  ad  escutere
previamente  l'assistito  prima di ottenere soddisfazione del proprio
credito  dallo  Stato, e, per altro verso, pare contraddire la stessa
logica  del sistema, che prevede l'intervento dello Stato solo in via
sussidiaria e residuale;
        che,  secondo  il rimettente, non sembrerebbe esistere alcuna
norma  che  assicuri  chiaramente al sostituto, a mente dell'art. 97,
quarto  comma,  cod.  proc.  pen., una retribuzione del suo lavoro, e
sarebbe allora di tutta evidenza che l'art. 116 del d.P.R. n. 115 del
2002,    cosi'    come    formulato,    presenterebbe    profili   di
incostituzionalita',  poiche'  il sostituto non avrebbe diritti verso
il  difensore  di  fiducia  sostituito  e,  nella  parte  in  cui non
equiparerebbe il sostituto ex art. 97, quarto comma, cod. proc. pen.,
al  difensore  d'ufficio,  sarebbe  in  contrasto  con l'art. 3 della
Costituzione,  che  impone  al  legislatore  il trattamento uguale di
situazioni  tra  loro omogenee, con l'art. 36 della Costituzione, che
sancisce  il  diritto  di  ciascun  lavoratore  ad  una  retribuzione
proporzionata  alla  quantita'  e  qualita'  del lavoro svolto, e con
l'art. 24,    secondo   comma,   della   Costituzione,   che   tutela
l'effettivita' del diritto di difesa;
        che  nel  giudizio  ha  spiegato intervento il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  chiedendo  che la questione venga dichiarata
inammissibile,  per  essere  stata  la  stessa prospettata in maniera
dubitativa e nel contesto di una pluralita' di interpretazioni, senza
che  il  rimettente  chiarisca quale sia l'opzione interpretativa dal
medesimo  ritenuta  percorribile e se ritenga il diritto patrimoniale
del  sostituto  azionabile verso il difensore di fiducia ovvero verso
l'imputato.
    Considerato  che  il Tribunale di Lecce dubita della legittimita'
costituzionale  dell'art. 116,  comma 1,  del  d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  spese  di  giustizia -  Testo A), nella parte in cui non
prevede anche per il sostituto nominato ex art. 97, quarto comma, del
codice  di  procedura penale, (sia in sostituzione di un difensore di
fiducia  che  di  uno d'ufficio), l'applicazione della disciplina del
patrocinio  a  spese  dello  Stato,  per violazione dell'art. 3 della
Costituzione,  che  impone  al  legislatore  il trattamento uguale di
situazioni  tra  loro  omogenee;  dell'art. 24,  secondo comma, della
Costituzione,  che  tutela  l'effettivita'  del  diritto  di  difesa;
dell'art. 36  della  Costituzione, che sancisce il diritto di ciascun
lavoratore   ad  una  retribuzione  proporzionata  alla  quantita'  e
qualita' del lavoro svolto;
        che  la questione e' manifestamente infondata, per erroneita'
del  presupposto  interpretativo,  in  quanto, ai sensi dell'art. 97,
quarto comma, cod. proc. pen., al difensore designato in sostituzione
si  applicano  le  disposizioni  dell'art. 102  dello  stesso codice,
secondo  cui  il «sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del
difensore»  (ordinanza  n. 8  del  2005) e, quindi, anche al primo si
applica la normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  spese di giustizia - Testo A), sollevata, in riferimento
agli  artt.  3,  24,  secondo  comma,  e  36  della Costituzione, dal
Tribunale di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.
                        Il Presidente: Marini
                      Il redattore: Finocchiaro
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 28 aprile 2006.
                      Il cancelliere:Fruscella
06C0382