N. 190 SENTENZA 3 - 11 maggio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Costituzione in giudizio di parti e terzi interventori - Inosservanza
  del termine perentorio - Inammissibilita'.
Intervento  in  giudizio  di  soggetti  estranei  al giudizio a quo -
  Inammissibilita'.
Istruzione  -  Impiego  pubblico  -  Istituti  e scuole di istruzione
  secondaria,  licei  artistici  e  istituti  d'arte  -  Incarichi di
  presidenza  di  durata  annuale - Conferimento - Applicazione delle
  norme  sulla  riserva  di  posti  per  i  disabili  - Irragionevole
  compressione  dei  principi  dell'eguaglianza e del merito, a danno
  dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione
  - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- D.l.  28 maggio  2004, n. 136 (convertito, con modificazioni, dalla
  legge 27 luglio 2004, n. 186), art. 8-bis.
- Costituzione, artt. 3, 4, 38 e 97.
Istruzione  -  Impiego  pubblico  -  Istituti  e scuole di istruzione
  secondaria,  licei  artistici  e istituti d'arte - Dichiarazione di
  incostituzionalita'  della norma che prevede l'applicabilita' delle
  norme  sulla  riserva  di  posti  per i disabili nelle procedure di
  conferimento  degli incarichi di presidenza - Procedure concorsuali
  per il reclutamento dei dirigenti scolastici - Evidente connessione
  tra  le  predette  procedure - Illegittimita' costituzionale in via
  consequenziale.
- D.l.  28 maggio  2004, n. 136 (convertito, con modificazioni, dalla
  legge 27 luglio 2004, n. 186), art. 8-bis.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.
(GU n.20 del 17-5-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 8-bis  del
decreto-legge   28 maggio  2004,  n. 136  (Disposizioni  urgenti  per
garantire   la   funzionalita'   di  taluni  settori  della  pubblica
amministrazione),   convertito,   con   modificazioni,   dalla  legge
27 luglio 2004, n. 186, promosso con ordinanza del 6 ottobre 2005 dal
Tribunale  amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di
Lecce,  sul  ricorso  proposto  da  Grappa  Rosa  ed  altri contro il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed altri,
iscritta  al  n. 578  del  registro ordinanze 2005 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 50,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2005.
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di  Grappa  Rosa ed altri, di
Ruggeri  Marcello,  Bianco  Clara  Carmela e Quaranta Adele, di Campa
Marino, Calo' Fernando e Albanese Luigi Antonio;
    Udito  nella  camera  di  Consiglio  del 5 aprile 2006 il giudice
relatore Sabino Cassese.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione
staccata  di Lecce, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 4, 38
e  97  della  Costituzione - questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 8-bis    del    decreto-legge    28 maggio   2004,   n. 136
(Disposizioni  urgenti  per  garantire  la  funzionalita'  di  taluni
settori    della    pubblica    amministrazione),   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27 luglio 2004, n. 186. La disposizione
impugnata  stabilisce  che  le  riserve di posti previste dalla legge
12 marzo  1999,  n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili),
si  applicano alle procedure concorsuali relative al reclutamento dei
dirigenti  scolastici (art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165,  recante  «Norme  generali  sull'ordinamento  del lavoro alle
dipendenze  delle  amministrazioni pubbliche»), incluse quelle per il
conferimento  degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli
istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici
e negli istituti d'arte.
    Dinanzi al Tribunale pende il giudizio promosso da alcuni docenti
-  inseriti  nella graduatoria provinciale «B» di Lecce relativa agli
incarichi  annuali  di  dirigenza scolastica per il settore formativo
della  scuola  primaria  e  secondaria  di  primo  grado  per  l'anno
scolastico  2005/2006  - per l'annullamento, previa sospensiva, della
graduatoria  nella  parte  in  cui  e'  riconosciuto  ai concorrenti,
mediante  l'annotazione  accanto  al  loro nominativo delle sigle «N»
(Invalido  civile)  ed «M» (Orfano o vedovo di guerra, per servizio o
per  lavoro),  il  diritto  alla  riserva  dei  posti in applicazione
dell'art. 8-bis suddetto.
    Il  giudice  premette  che  i  ricorrenti,  asserendo  di  essere
pregiudicati  dal  riconoscimento  della  riserva  ai concorrenti che
occupavano   un  posto  deteriore  in  graduatoria,  avevano  chiesto
l'annullamento  della  graduatoria  per  violazione  dell'art. 8-bis,
interpretando   la   norma   nel   senso   che   essa  presuppone  la
disoccupazione  dei  soggetti facenti parte delle categorie protette,
con  conseguente  inapplicabilita' ai docenti di ruolo della pubblica
istruzione.   Subordinatamente,   avevano  eccepito  l'illegittimita'
costituzionale  dello  stesso  articolo  per  l'ipotesi  che  venisse
interpretato nel senso di ammettere alla riserva i soggetti privi del
requisito della disoccupazione.
    1.1.  - Sospesa la graduatoria sino alla definizione del giudizio
incidentale  di  legittimita'  costituzionale, il giudice remittente,
nel    soffermarsi    sulla    rilevanza,    argomenta    in   ordine
all'interpretazione  ritenuta  piu'  plausibile sia della legge n. 68
del 1999 che della norma impugnata.
    Il  primo  presupposto  interpretativo e' che le quote di riserva
nelle   assunzioni  presso  le  pubbliche  amministrazioni  postulano
necessariamente lo stato di disoccupazione, anche dopo la legge n. 68
del  1999.  Il  problema  sorge,  per le assunzioni tramite procedure
selettive,  dal  rapporto tra l'art. 7, comma 2, contenente il rinvio
all'art. 8,  comma 2,  e l'art. 16, comma 2, della suddetta legge del
1999.   Secondo  il  remittente,  l'apparente  antinomia  e'  risolta
ritenendo  che  l'art. 16  non consente il superamento dello stato di
disoccupazione,  ma  si  limita  a «facultizzare l'Amministrazione ad
assumere   i   disabili   che   ne  abbiano  diritto  per  merito  di
graduatoria»,  anche  a  prescindere  dallo stato di disoccupazione e
anche  in  esubero  rispetto ai posti ad essi riservati nel concorso,
per  assolvere  all'onere  delle  assunzioni obbligatorie. A sostegno
richiama  la giurisprudenza che perviene alla stessa conclusione, pur
con  argomentazioni  diverse.  Da'  conto,  poi,  dell'opposto  e non
condiviso  indirizzo  giurisprudenziale  che, sulla base del suddetto
art. 16,   ha  ritenuto  superato  il  necessario  presupposto  della
disoccupazione per l'operativita' delle quote di riserva.
    Il  secondo  presupposto  interpretativo  e'  che l'art. 8-bis si
riferisce   necessariamente   al   personale   gia'  occupato,  cosi'
introducendo una deroga al corretto principio secondo cui le quote di
riserva   nelle   assunzioni   presso  le  pubbliche  amministrazioni
postulano  necessariamente  lo stato di disoccupazione, anche dopo la
legge n. 68 del 1999.
    Il  remittente  conclude  che  la  causa non puo' essere definita
indipendentemente dalla questione di costituzionalita'.
    1.2.  -  In  ordine  alla non manifesta infondatezza, il Collegio
richiama  la  giurisprudenza  costituzionale  in  tema  di assunzioni
privilegiate  nell'impiego pubblico, secondo la quale la tutela delle
categorie protette, accordata consentendo un piu' agevole reperimento
di   un'occupazione,   andrebbe   ragionevolmente   contemperata  con
l'interesse,   di  pari  rango  costituzionale,  a  che  la  pubblica
amministrazione  possa  disporre di strumenti di selezione volti alla
provvista  di  impiegati  idonei  allo  svolgimento  delle  funzioni.
D'altra  parte, aggiunge il Tribunale amministrativo regionale, nella
Costituzione  non  e' rinvenibile una tutela delle categorie protette
estesa  dall'ingresso nel mondo del lavoro allo sviluppo di carriera,
prescindendo dall'interesse di altri soggetti presenti o aspiranti ad
entrarvi,  oltre  che  dall'interesse dell'amministrazione. L'art. 38
Cost.  si  limita  a  stabilire  che «gli inabili ed i minorati hanno
diritto   all'educazione   e   all'avviamento  professionale»  e  non
attribuisce   un   diritto   incondizionato  a  posizioni  di  favore
nell'ambito  dei  percorsi  professionali.  La stessa legge n. 68 del
1999 non disciplina istituti volti a favorire lo sviluppo di carriera
dei   soggetti   svantaggiati.   Comunque,   non  appare  conforme  a
Costituzione  una  previsione  che, muovendo dall'intento di favorire
tale  sviluppo, sacrifichi irragionevolmente e ingiustificatamente le
posizioni  di  soggetti meritevoli di tutela all'interno dell'impiego
pubblico e l'interesse della stessa amministrazione pubblica.
    Pertanto,  l'art. 8-bis,  nel consentire ai docenti svantaggiati,
ai sensi della legge n. 68 del 1999, di fruire delle quote di riserva
nelle   procedure  concorsuali  per  il  reclutamento  dei  dirigenti
scolastici  e  il conferimento degli incarichi annuali di presidenza,
in tal modo prescindendo dallo stato di disoccupazione, contrasta con
molteplici  parametri  costituzionali. Con l'art. 3 Cost., atteso che
il riconoscimento della tutela incondizionata alle categorie protette
comprimerebbe   posizioni  giuridiche  professionali  consolidate  in
capo ad  altri soggetti, come nel caso di specie i controinteressati.
Con  l'art. 4  Cost.,  per  gli stessi motivi, essendo questo volto a
promuovere  le  condizioni idonee a rendere effettivo l'esercizio del
diritto al lavoro, mentre la norma censurata violerebbe il diritto al
lavoro  di  coloro  che perdono il posto. Con l'art. 38, terzo comma,
Cost.,  atteso  che  la  norma  impugnata, non limitandosi a favorire
l'avviamento  professionale,  ma  promuovendo  indiscriminatamente lo
sviluppo  di  carriera,  supererebbe  gli  adeguati livelli di tutela
imposti  dal  rispetto dei canoni di solidarieta' che devono ispirare
la legislazione sociale, specialmente in materia di impiego pubblico.
Con   l'art. 97   Cost.,  violando  i  canoni  di  buon  andamento  e
imparzialita',  mediante la compressione dell'esigenza della pubblica
amministrazione  alla  selezione  dei  soggetti maggiormente idonei a
ricoprire  le  posizioni di responsabilita', in tal modo travalicando
il  quantum  di  tutela  riconoscibile ai soggetti svantaggiati dagli
artt. 3, 4, e 38 Cost.
    2.  -  I  ricorrenti  del  giudizio principale si sono costituiti
fuori termine.
    3.  -  Sono  intervenuti  i  convenuti in altri analoghi processi
dinanzi al Tribunale amministrativo regionale di Lecce, relativi alle
graduatorie  delle  Province  di  Brindisi  e  di  Taranto, chiedendo
dichiararsi  l'inammissibilita',  per  difetto  di  giurisdizione del
giudice  a  quo  e, in via gradata, l'infondatezza della questione di
costituzionalita'.
    4.  -  In  prossimita'  della  data  fissata  per  la  camera  di
consiglio,  hanno  presentato  memorie  sia  i  ricorrenti costituiti
tardivamente che i terzi intervenuti.
    5.  -  Inoltre,  fuori  termine,  sono  intervenuti  altri terzi,
essendo  parti  in  un  diverso processo nel corso del quale e' stata
successivamente sollevata identica questione di costituzionalita'.

                       Considerato in diritto

    1.  -  E'  all'esame  della  Corte  la  questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 8-bis  del  decreto-legge  28 maggio  2004,
n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni
settori    della    pubblica    amministrazione),   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27 luglio  2004,  n. 186, sollevata dal
Tribunale  amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di
Lecce, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione.
    La  disposizione  impugnata  stabilisce  che  le riserve di posti
previste  dalla  legge  12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al
lavoro   dei  disabili),  si  applicano  alle  procedure  concorsuali
relative  al  reclutamento  dei  dirigenti  scolastici  (art. 29  del
decreto  legislativo  30 marzo  2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»),  incluse  quelle  per il conferimento degli incarichi di
presidenza,  di  durata  annuale,  negli  istituti  e nelle scuole di
istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte.
    Il  giudice  remittente  (dinanzi  al  quale  pende  il  giudizio
promosso  da  alcuni docenti - inseriti nella graduatoria provinciale
«B»  di Lecce relativa agli incarichi annuali di dirigenza scolastica
per  il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo
grado  per  l'anno  scolastico 2005/2006 - per l'annullamento, previa
sospensiva,  della graduatoria, nella parte in cui e' riconosciuto ai
concorrenti  il  diritto  alla  riserva  dei  posti  in  applicazione
dell'art. 8-bis   suddetto)   solleva   la  questione  assumendo  due
presupposti interpretativi.
    In  primo  luogo,  il Tribunale amministrativo regionale sostiene
che  il  principio,  secondo cui le quote di riserva nelle assunzioni
presso  le  pubbliche  amministrazioni  postulano  necessariamente lo
stato  di  disoccupazione  del  soggetto interessato - costante nella
vigenza  della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle
assunzioni  obbligatorie  presso  le  pubbliche  amministrazioni e le
aziende  private)  -,  persiste  anche dopo l'entrata in vigore della
legge  n. 68  del  1999.  Il  Tribunale  amministrativo  regionale si
sofferma  sull'apparente  antinomia tra l'art. 7, comma 2, contenente
il  rinvio  all'art. 8,  comma 2,  e l'art. 16, comma 2, della citata
legge  del 1999. Ritiene poi che l'impugnato art. 8-bis introduca una
deroga  al  suddetto  principio per i soli dirigenti scolastici e per
gli  incarichi  di  presidenza,  non  potendo  che riferirsi, per non
essere  privo  di  destinatari, al personale in servizio, sicuramente
non disoccupato.
    Cio'    premesso,    secondo    il    remittente,    l'art. 8-bis
contrasterebbe:  con  l'art. 3  Cost.,  atteso  che il riconoscimento
della  tutela  incondizionata  alle  categorie protette comprimerebbe
posizioni  giuridiche  consolidate  in  capo ad  altri  soggetti; con
l'art. 4  Cost.,  per  gli  stessi  motivi,  essendo  questo  volto a
promuovere  le  condizioni idonee a rendere effettivo l'esercizio del
diritto al lavoro, mentre la norma censurata violerebbe il diritto al
lavoro  di  coloro  che perdono il posto; con l'art. 38, terzo comma,
Cost.,  atteso  che  la  norma  impugnata, non limitandosi a favorire
l'avviamento  professionale,  ma  promuovendo  indiscriminatamente lo
sviluppo  di  carriera,  supererebbe  gli  adeguati livelli di tutela
imposti  dal  rispetto dei canoni di solidarieta' che devono ispirare
la legislazione sociale, specialmente in materia di impiego pubblico;
con   l'art. 97   Cost.,  violando  i  canoni  di  buon  andamento  e
imparzialita',  mediante la compressione dell'esigenza della pubblica
amministrazione  alla  selezione  dei  soggetti maggiormente idonei a
ricoprire  le  posizioni di responsabilita', in tal modo travalicando
il  livello  di  tutela  riconoscibile ai soggetti svantaggiati dagli
artt. 3, 4, e 38 Cost.
    Sostanzialmente,  il  Tribunale censura la previsione delle quote
di riserva nell'attribuzione degli incarichi annuali di presidenza (e
nelle  procedure  concorsuali  per  la dirigenza scolastica) sotto il
profilo  del  difetto  di  ragionevolezza  di  una deroga rispetto al
principio, valevole in generale per l'applicabilita' delle quote, che
presuppone  lo  stato  di  disoccupazione.  La deroga attribuisce una
tutela   che   va   oltre   quella   costituzionalmente  riconosciuta
dall'art. 38 Cost. Non limitando l'operativita' delle quote all'avvio
al  lavoro  dei  disoccupati,  ma facendole operare nello sviluppo di
carriera,   la   disposizione   supererebbe   i   livelli  di  tutela
costituzionalmente  imposti  dal rispetto del canone di solidarieta'.
Travalicando   il   livello   di  tutela  riconoscibile  ai  soggetti
svantaggiati    sulla    base   della   Costituzione,   comprimerebbe
irragionevolmente  l'esigenza dell'amministrazione alla selezione dei
soggetti    maggiormente    idonei    a    ricoprire   posizioni   di
responsabilita'.
    2.  -  Preliminarmente,  va  dichiarata  l'inammissibilita' della
costituzione    dei    ricorrenti    del    giudizio   principale   e
l'inammissibilita'  dell'intervento  dei  terzi  rispetto allo stesso
giudizio.  Entrambi  sono stati effettuati oltre il termine stabilito
dall'art. 25   della   legge   11 marzo   1953,  n. 87  (Norme  sulla
costituzione   e   sul  funzionamento  della  Corte  costituzionale),
computato  secondo  quanto  previsto  dagli  artt. 3  e 4 delle norme
integrative  per  i  giudizi  davanti alla Corte costituzionale. Tale
termine  e',  per  costante  orientamento di questa Corte, perentorio
(sentenza n. 108 del 2006).
    3.   -   Sempre   in  via  preliminare,  deve  essere  dichiarato
inammissibile   l'intervento   tempestivo  dei  docenti  estranei  al
giudizio  a  quo,  convenuti  in  altri  analoghi processi dinanzi al
Tribunale   amministrativo   regionale   di   Lecce,   relativi  alle
graduatorie  delle  Province  di  Brindisi e di Taranto. E' principio
consolidato  quello  della necessaria corrispondenza tra le parti del
giudizio  principale e del giudizio incidentale; principio derogabile
nei  casi  in  cui  il giudizio costituzionale incida direttamente su
posizioni  giuridiche  soggettive e i titolari di esse non abbiano la
possibilita'  di difenderle come parti del processo di provenienza, a
nulla  rilevando  che  le  parti intervenute abbiano in corso giudizi
analoghi  a quello principale. In tale ultimo caso, come questa Corte
ha   gia'  affermato  (ordinanza  n. 179  del  2003),  «la  contraria
soluzione   si   risolverebbe   nella  sostanziale  soppressione  del
carattere incidentale del giudizio di legittimita' costituzionale».
    4. - La questione e' fondata.
    E'  opportuno  premettere  il  quadro normativo entro il quale si
inserisce  la  disposizione  impugnata.  I datori di lavoro pubblici,
come  i  privati,  sono  obbligati  ad  avere  alle  loro  dipendenze
lavoratori  appartenenti  alle  categorie  protette nella percentuale
prevista  dalla legge in relazione al numero degli occupati. La legge
n. 68  del  1999 si occupa del lavoro nelle pubbliche amministrazioni
in  due  disposizioni:  l'art. 7  e  l'art. 16.  Con riferimento alle
assunzioni   tramite   procedure   selettive,  che  qui  interessano,
l'art. 7,  comma 2, prevede (stante il richiamo all'art. 36, comma 1,
lett.  a, del d.lgs. n. 29 del 1993, ora art. 35, comma 1, del d.lgs.
n. 165  del 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle  dipendenze  delle  amministrazioni pubbliche») che i disabili -
iscritti  nella  graduatoria  dei  disoccupati  di  cui al successivo
art. 8  -  hanno  diritto  alla  riserva nei limiti della complessiva
quota  d'obbligo  e  fino  al 50% dei posti messi a concorso. Secondo
l'art. 16,  comma 2,  i disabili idonei nei concorsi pubblici possono
essere  assunti  - ai fini del rispetto della quota d'obbligo - anche
se  non disoccupati e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel
concorso.
    D'altro  canto,  per il reclutamento dei dirigenti scolastici (la
cui  qualifica  e'  stata  introdotta  nel  1998, mediante l'aggiunta
dell'art. 25-bis  al  d.lgs.  n. 29  del 1993, ora art. 25 del d.lgs.
n. 165  del  2001), l'art. 29, cui rinvia la norma impugnata, prevede
il corso-concorso, al quale sono ammessi i docenti laureati, in ruolo
da  almeno sette anni. Gli incarichi di presidenza di durata annuale,
propri  dell'ordinamento  precedente  (art. 477  del d.lgs. 16 aprile
1994,   n. 297,   recante   «Approvazione   del   testo  unico  delle
disposizioni  legislative  vigenti in materia di istruzione, relative
alle  scuole  di ogni ordine e grado»; art. 22, comma 11, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001»;
artt. 1-sexies  e  1-octies, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
recante  «Disposizioni  urgenti per l'universita' e la ricerca, per i
beni  e  le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche,   per  la  mobilita'  dei  pubblici  dipendenti,  e  per
semplificare  gli  adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di
concessione, nonche' altre misure urgenti», introdotti dalla legge di
conversione 31 marzo  2005,  n. 43),  continuano  a sussistere in via
transitoria,  per effetto della stessa disposizione, e sono conferiti
a  docenti  in possesso di determinati requisiti di professionalita',
sulla  base  di  graduatorie compilate secondo titoli di servizio, di
studio   e  di  cultura  (ordinanza  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'   e   della   ricerca  n. 40  del  2005).  Ai  sensi
dell'art. 8-bis  impugnato,  gli  incarichi annuali di presidenza (e,
nel  prossimo  futuro, quelli di dirigente scolastico) sono conferiti
seguendo  l'ordine  di  graduatoria  e tenendo conto delle riserve di
posti per le categorie protette.
    Secondo  il  sopra  descritto  quadro  normativo  - correttamente
ricostruito   dal  giudice  remittente  in  direzione  conforme  alla
giurisprudenza  prevalente  -  le  quote  di riserva nelle assunzioni
presso  le  pubbliche  amministrazioni  postulano  necessariamente lo
stato   di   disoccupazione  del  soggetto  interessato,  anche  dopo
l'entrata  in  vigore  della  legge  n. 68  del  1999,  essendo  solo
consentito  (art. 16  cit.) alle amministrazioni di prescindere dallo
stato  di  disoccupazione qualora ritengano di saturare l'aliquota da
riservare  agli  invalidi,  anche in deroga al limite percentuale dei
posti    riservati    nei    concorsi   pubblici.   Conseguentemente,
l'art. 8-bis,  che  deve  essere  riferito  al personale in servizio,
risultando  altrimenti  privo di destinatari, introduce una deroga al
necessario  stato di disoccupazione di cui al suddetto principio, per
i soli dirigenti scolastici e per i presidi incaricati.
    4.1.  -  In  base  agli  artt. 3  e  97 Cost., la progressione di
carriera  dei  dipendenti  pubblici  deve  avvenire  nel rispetto dei
principi  di eguaglianza e di imparzialita', a seguito di valutazioni
comparative  della  preparazione  e  delle  esperienze professionali.
L'art. 38,  terzo  comma,  Cost. dispone che i disabili hanno diritto
«all'avviamento  professionale».  Dunque,  i  disabili  sono favoriti
nell'accesso  alle  attivita'  professionali  e  nell'inserimento nei
posti di lavoro.
    In  applicazione  della  suddetta  norma  costituzionale, posta a
tutela  dei  disabili,  la  legislazione  ordinaria  stabilisce,  per
questi,  il  diritto  al  lavoro  e  alla conservazione del posto, il
diritto  a  speciali  modalita'  per  lo svolgimento dei concorsi, il
diritto   alla   precedenza  nell'assegnazione  della  sede  e  nelle
procedure  di  trasferimento  a  domanda,  il  diritto  a prestazioni
compatibili con le minorazioni, il diritto all'assistenza per recarsi
al  posto  di  lavoro,  il  diritto  a  non  essere  trasferiti senza
consenso, il diritto a progetti individuali di integrazione.
    Nella  ponderazione  degli interessi in gioco, quelli ispirati al
principio  di eguaglianza e del merito e quelli ispirati al principio
solidaristico, la Costituzione consente la prevalenza del secondo sul
primo  per  quanto  attiene  all'accesso  al  lavoro,  ma non prevede
altrettanto  per  la  progressione  in  carriera  dei  disabili  gia'
occupati.
    La  legge  ordinaria che, oltre a favorire l'accesso dei disabili
al   lavoro,  ne  agevola  la  carriera,  produce  una  irragionevole
compressione  dei  principi  dell'eguaglianza  e  del merito, a danno
dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione.
    L'equilibrio  tra  i  due interessi pubblici, quello che riguarda
l'eguaglianza  e il buon andamento degli uffici pubblici e quello che
attiene  alla  tutela  dei disabili, e' stabilito dall'art. 38 Cost.,
che  consente  di  derogare  al primo solo per favorire l'accesso dei
disabili  agli  uffici  pubblici, non la loro progressione, una volta
entrati.
    Questa  Corte  ha  gia'  avuto  modo  di  stabilire,  vigente  la
precedente legislazione, che la tutela assicurata ai disabili tramite
le quote concerne i disoccupati (sentenze n. 93 del 1985 e n. 279 del
1983)  ed  e'  volta  alla  facilitazione del reperimento della prima
occupazione  (sentenze  n. 622  del  1987, n. 55 del 1961 e n. 38 del
1960).  Nella  stessa  direzione  sono  orientati  i  principali atti
dell'Organizzazione  delle  Nazioni Unite (Regole standard sulle pari
opportunita' dei disabili del 20 dicembre 1993, risoluzione n. 48 del
1996  dell'Assemblea  generale,  regola  n. 7)  e dell'Unione Europea
(Carta  dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza
il  7 dicembre  2000,  artt. 21  e  26), che dispongono il divieto di
discriminazioni nell'accesso all'impiego.
    Si  deve  aggiungere  che  il regime di favore nella progressione
degli   insegnanti  imposto  dall'art. 8-bis  produce  una  ulteriore
disuguaglianza,  in  quanto riservato ai soli disabili occupati nella
scuola.
    Va,    pertanto,   dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 8-bis  del  decreto-legge  n. 136 del 2004, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge n. 186 dello stesso anno, nella parte in
cui  si  riferisce alle procedure per il conferimento degli incarichi
di presidenza.
    Data  l'evidente connessione tra le predette procedure, rilevanti
nel  giudizio  a  quo, e le procedure concorsuali per il reclutamento
dei  dirigenti scolastici previste dall'art. 29 del d.lgs. n. 165 del
2001,  cui  rinvia  la  norma impugnata, in applicazione dell'art. 27
della   legge   n. 87   del   1953,  va  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale della parte residua dello stesso articolo 8-bis.
    Resta assorbito l'ulteriore profilo relativo all'art. 4 Cost.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 8-bis  del
decreto-legge   28 maggio  2004,  n. 136  (Disposizioni  urgenti  per
garantire   la   funzionalita'   di  taluni  settori  della  pubblica
amministrazione),   convertito,   con   modificazioni,   dalla  legge
27 luglio  2004,  n. 186,  nella  parte  in  cui  si  riferisce  alle
procedure per il conferimento degli incarichi di presidenza;
    Dichiara,  ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
(Norme   sulla   costituzione   e   sul   funzionamento  della  Corte
costituzionale),  l'illegittimita' costituzionale della parte residua
dello stesso articolo 8-bis.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.
                        Il Presidente: Marini
                        Il redattore: Cassese
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria l'11 maggio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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