N. 195 ORDINANZA 3 - 11 maggio 2006
Giudizio sull'ammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Immunita' parlamentare - Processo penale a carico di un deputato per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione, emessa dalla Camera di appartenenza, di insindacabilita' delle opinioni espresse - Ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo del conflitto - Ammissibilita' - Comunicazione e notifiche conseguenti. - Delibera della Camera dei deputati del 12 aprile 2005. - Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.(GU n.20 del 17-5-2006 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 12 aprile 2005, relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse dall'allora deputato Marcello Dell'Utri, nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli ed altri, promosso con ricorso del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, depositato in cancelleria il 22 novembre 2005 ed iscritto al n. 41 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di ammissibilita'. Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2006 il giudice relatore Maria Rita Saulle. Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con ordinanza-ricorso del 21 ottobre 2005, ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata il 12 aprile 2005, con la quale - in conformita' alla proposta della Giunta per le autorizzazioni - e' stato dichiarato che i fatti per i quali l'allora deputato Marcello Dell'Utri e' sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e, pertanto, sono coperti da insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che il ricorrente osserva di essere chiamato a giudicare l'On. Dell'Utri, imputato, in concorso con altri, del reato di diffamazione commesso nei confronti di Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava e Umberto De Giglio, i quali, con querela sporta il 9 giugno 1999, hanno ritenuto che la loro reputazione fosse stata offesa da due articoli pubblicati il 10 marzo 1999 ed il 15 luglio 1999 sul quotidiano «La Stampa»; che l'On. Dell'Utri nei due articoli citati avrebbe offeso la reputazione dei querelanti affermando, fra l'altro, che «mi negano il diritto di difesa, da Caselli in giu' hanno un atteggiamento minaccioso ed intimidatorio; alle richieste della mia difesa reagiscono con fastidio, instaurando un clima di completa paranoia, con deliri di onnipotenza ed arroganza» e, ancora, «quanto all'inquinamento delle prove, sono proprio loro a truccare e a falsificare le carte (...), sono stati scorretti fino alla frode processuale (...). Ingroia e' un folle che mente sapendo di mentire»; che, ad avviso del Tribunale di Milano, ai fatti per cui e' processo non sarebbe applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione e che, quindi, la delibera di insindacabilita' del 12 aprile 2005 sarebbe viziata; che, pur osservando che la funzione di deputato si esplica anche attraverso atti non ricompresi nell'ambito dell'attivita' parlamentare, il ricorrente esclude, alla luce della giurisprudenza costituzionale, che nel caso di specie vi sia un nesso funzionale tra le dichiarazioni oggetto di imputazione e l'esercizio della predetta attivita'; che, sostiene ancora il giudice ricorrente, affinche' sia ravvisabile il nesso funzionale fra dichiarazioni ed attivita' di parlamentare, non basta l'esistenza di un semplice collegamento di argomento e di contesto tra di esse, essendo, invece, necessaria la identificabilita' delle dichiarazioni come espressione di attivita' parlamentare e, aggiunge il ricorrente, laddove si tratti di divulgazione di dichiarazioni gia' rese nell'esercizio di funzioni parlamentari, queste sono insindacabili solo ove ne sia riscontrabile la corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non essendo sufficiente la mera comunanza di tematiche; che, secondo il Tribunale, diversamente da quanto ritenuto dalla Giunta per le autorizzazioni, non vi e' alcun collegamento tra le dichiarazioni oggetto di imputazione e l'attivita' di parlamentare dell'On. Dell'Utri, essendo le prime collegate esclusivamente alle vicende processuali che lo vedono coinvolto. Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale e' chiamata a deliberare, senza contraddittorio, circa l'esistenza o meno della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilita'; che nella fattispecie sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo del conflitto; che, infatti, quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parte del presente conflitto, sia il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui e' investito, la volonta' del potere cui appartiene, sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volonta' in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della impugnata deliberazione della Camera dei deputati; che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe; Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ricorrente; b) che, a cura del ricorrente, l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006. Il Presidente: Marini Il redattore: Saulle Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria l'11 maggio 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C0426