N. 195 ORDINANZA 3 - 11 maggio 2006

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento  - Immunita' parlamentare - Processo penale a carico di un
  deputato   per   il   reato   di  diffamazione  a  mezzo  stampa  -
  Deliberazione,    emessa   dalla   Camera   di   appartenenza,   di
  insindacabilita'  delle opinioni espresse - Ricorso del Giudice per
  le  indagini  preliminari  del  Tribunale  di  Milano  - Denunciata
  lesione  della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita -
  Sussistenza  dei  requisiti soggettivo ed oggettivo del conflitto -
  Ammissibilita' - Comunicazione e notifiche conseguenti.
- Delibera della Camera dei deputati del 12 aprile 2005.
- Costituzione,  art. 68,  primo  comma;  legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art. 37;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
  costituzionale, art. 26, comma 3.
(GU n.20 del 17-5-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  della  Camera  dei  deputati  del
12 aprile   2005,   relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni
espresse  dall'allora  deputato Marcello Dell'Utri, nei confronti del
dott.  Gian  Carlo Caselli ed altri, promosso con ricorso del giudice
per  le  indagini  preliminari  del Tribunale di Milano nei confronti
della  Camera  dei deputati, depositato in cancelleria il 22 novembre
2005  ed  iscritto  al  n. 41 del registro conflitti tra poteri dello
Stato 2005, fase di ammissibilita'.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 marzo 2006 il giudice
relatore Maria Rita Saulle.
    Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di  Milano,  con  ordinanza-ricorso  del 21 ottobre 2005, ha promosso
conflitto  di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della
Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata il 12 aprile
2005, con la quale - in conformita' alla proposta della Giunta per le
autorizzazioni - e' stato dichiarato che i fatti per i quali l'allora
deputato  Marcello  Dell'Utri e' sottoposto a procedimento penale per
il reato di diffamazione costituiscono opinioni espresse da un membro
del  Parlamento  nell'esercizio  delle sue funzioni e, pertanto, sono
coperti da insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione;
        che  il  ricorrente  osserva  di  essere chiamato a giudicare
l'On.  Dell'Utri,  imputato,  in  concorso  con  altri,  del reato di
diffamazione  commesso  nei confronti di Gian Carlo Caselli, Guido Lo
Forte,  Domenico  Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava e
Umberto  De  Giglio,  i  quali,  con querela sporta il 9 giugno 1999,
hanno  ritenuto  che  la  loro  reputazione fosse stata offesa da due
articoli  pubblicati  il  10 marzo  1999  ed  il  15 luglio  1999 sul
quotidiano «La Stampa»;
        che l'On. Dell'Utri nei due articoli citati avrebbe offeso la
reputazione dei querelanti affermando, fra l'altro, che «mi negano il
diritto  di  difesa,  da  Caselli  in  giu'  hanno  un  atteggiamento
minaccioso   ed   intimidatorio;  alle  richieste  della  mia  difesa
reagiscono  con  fastidio, instaurando un clima di completa paranoia,
con   deliri   di   onnipotenza  ed  arroganza»  e,  ancora,  «quanto
all'inquinamento  delle  prove,  sono  proprio  loro  a  truccare e a
falsificare  le  carte  (...),  sono  stati scorretti fino alla frode
processuale (...). Ingroia e' un folle che mente sapendo di mentire»;
        che,  ad  avviso del Tribunale di Milano, ai fatti per cui e'
processo  non  sarebbe  applicabile  l'art. 68,  primo  comma,  della
Costituzione  e  che,  quindi,  la  delibera  di insindacabilita' del
12 aprile 2005 sarebbe viziata;
        che,  pur  osservando  che la funzione di deputato si esplica
anche  attraverso  atti  non  ricompresi  nell'ambito  dell'attivita'
parlamentare,  il  ricorrente esclude, alla luce della giurisprudenza
costituzionale, che nel caso di specie vi sia un nesso funzionale tra
le  dichiarazioni oggetto di imputazione e l'esercizio della predetta
attivita';
        che,  sostiene  ancora  il  giudice ricorrente, affinche' sia
ravvisabile  il  nesso  funzionale  fra dichiarazioni ed attivita' di
parlamentare,  non  basta  l'esistenza di un semplice collegamento di
argomento  e  di contesto tra di esse, essendo, invece, necessaria la
identificabilita'  delle  dichiarazioni come espressione di attivita'
parlamentare   e,  aggiunge  il  ricorrente,  laddove  si  tratti  di
divulgazione  di  dichiarazioni  gia' rese nell'esercizio di funzioni
parlamentari, queste sono insindacabili solo ove ne sia riscontrabile
la  corrispondenza  sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare,
non essendo sufficiente la mera comunanza di tematiche;
        che,  secondo  il  Tribunale, diversamente da quanto ritenuto
dalla  Giunta per le autorizzazioni, non vi e' alcun collegamento tra
le dichiarazioni oggetto di imputazione e l'attivita' di parlamentare
dell'On.  Dell'Utri,  essendo  le prime collegate esclusivamente alle
vicende processuali che lo vedono coinvolto.
    Considerato   che,   in   questa   fase  del  giudizio,  a  norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
la   Corte   costituzionale   e'   chiamata   a   deliberare,   senza
contraddittorio,  circa  l'esistenza  o  meno  della  «materia  di un
conflitto  la  cui  risoluzione spetti alla sua competenza», restando
impregiudicata   ogni   ulteriore   decisione,   anche  in  punto  di
ammissibilita';
        che  nella  fattispecie  sussistono i requisiti soggettivo ed
oggettivo del conflitto;
        che,   infatti,   quanto   al  requisito  soggettivo,  devono
ritenersi  legittimati ad essere parte del presente conflitto, sia il
giudice  per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale di Milano, in
quanto   organo   giurisdizionale,   in   posizione  di  indipendenza
costituzionalmente     garantita,     competente     a     dichiarare
definitivamente, per il procedimento di cui e' investito, la volonta'
del  potere  cui  appartiene,  sia  la Camera dei deputati, in quanto
organo competente a dichiarare definitivamente la propria volonta' in
ordine    all'applicabilita'   dell'art. 68,   primo   comma,   della
Costituzione;
        che,  quanto  al  profilo  oggettivo, sussiste la materia del
conflitto,  dal  momento  che  il ricorrente lamenta la lesione della
propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte
della impugnata deliberazione della Camera dei deputati;
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di un conflitto, la cui
risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le
indagini  preliminari  del  Tribunale  di Milano, nei confronti della
Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe;
    Dispone:
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della  presente  ordinanza al giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Milano, ricorrente;
        b) che,  a  cura  del  ricorrente,  l'atto  introduttivo e la
presente  ordinanza  siano  notificati  alla  Camera dei deputati, in
persona  del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione,  per  essere  successivamente depositati, con la prova
dell'avvenuta  notifica,  presso  la cancelleria della Corte entro il
termine  di venti giorni, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.
                        Il Presidente: Marini
                        Il redattore: Saulle
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria l'11 maggio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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