N. 154 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 2006
Ordinanza emessa il 13 gennaio 2006 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Burzotta Luca Pietro ed altri Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa - Trasferimento fraudolento di valori - Configurazione quale reato a prescindere dalla circostanza che il soggetto attivo sia indagato o imputato - Indeterminatezza della fattispecie incriminatrice - Incidenza sulla determinazione della responsabilita' dell'intestatario fittizio - Assimilazione di settori dell'ordinamento del tutto eterogenei - Violazione dei principi di uguaglianza, della personalita' della responsabilita' penale, del diritto di difesa e del giusto processo - Richiamo alla sentenza n. 48/1994 della Corte costituzionale. - Legge 7 agosto 1992, n. 356 (rectius: decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356), art. 12-quinquies, comma 1. - Costituzione, articoli 2, 3, 24, 25, 27, 35 e 111.(GU n.22 del 31-5-2006 )
LA CORTE DI APPELLO Ha emesso la seguente ordinanza. Nel procedimento penale n. 2472/2002 a carico di Burzotta Luca + 5; decidendo sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa degli imputati Burzotta Luca Pietro, Romeo Giuseppa e Ingargiola Leonarda con riguardo all'art. 12-quinquies primo comma della legge 7 agosto 1992, n. 356 in relazione agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 35 e 111 della Costituzione; Rilevato che la difesa ha premesso che nel corso dei lavori parlamentari di conversione del decreto-legge n. 306/1992, convertito poi con alcune modificazioni nella citata legge, erano emersi numerosi dubbi intorno alla compatibilita' dell'art. 12-quinquies con numerosi principi costituzionali e che tali riserve hanno trovato riscontro nella sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 17 febbraio 1994, ove, relativamente al secondo comma dell'art. 12-quinquies, la Consulta ebbe ad evidenziare la confusa interferenza operata dal Legislatore tra la norma incriminatrice ed il diverso istituto delle misure di prevenzione a carattere patrimoniale, con particolare riferimento sia all'identita' della qualifica soggettiva rivestita dal proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione ed il soggetto imputato del reato di cui all'articolo citato, sia alla identita' delle situazioni costituenti elemento di sospetto in un caso e condotta della norma incriminatrice nell'altro; Considerato che per la Consulta l'assimilazione di settori dell'ordinamento del tutto eterogenei tra loro ha determinato il vizio di costituzionalita' di cui la norma in questione e' risultata affetta, posto che il fatto penalmente rilevante deve essere tale a prescindere dalla circostanza che il suo autore sia o meno indagato o imputato, poiche' tali condizioni, per loro natura instabili come qualsiasi status processuale, non legittimano alcun apprezzamento in termini di disvalore, apprezzamento riservato esclusivamente alla sentenza irrevocabile di condanna; Ritenuto che la difesa ha sostenuto la perfetta sovrapponibilita' delle questioni esaminate dalla Consulta in riferimento al secondo comma dell'art. 12 con quelle relative al primo comma, oggetto del presente procedimento, sottolineando che lo status di indagato, per la sua variabilita', non puo' legittimare i predetti apprezzamenti sulla sua condotta, a meno di non voler violare apertamente il dettato dell'art. 27, comma secondo Cost., richiamando sul punto la citata sentenza della Consulta, che ha ribadito che il costituente ha inteso separare nettamente le posizioni processuali dell'imputato da quelle del condannato e che, nella fattispecie in esame, basterebbe una semplice notitia criminis, anche priva di fondamento, a determinare la sussistenza della qualita' che renderebbe punibile quella condotta, con evidenti gravi conseguenze discriminatorie; Considerato che la difesa ha, inoltre, evidenziato conseguenze rilevanti in relazione al diritto di difesa (art. 24 Cost.) e di giusto processo (art. 111 Cost.), con particolare riferimento alla violazione del principio relativo alla ripartizione dell'onere della prova, non potendosi spostare sull'imputato il compito di fornire la prova di una capacita' patrimoniale atta a giustificare il possesso dei beni senza violare il citato principio costituzionale; Ritenuto che la difesa ha esteso i rilievi citati anche in riferimento alla posizione dei soggetti cui fittiziamente sarebbe intestata la proprieta' dei beni, lamentando come la assenza di tassativita' della fattispecie incriminatrice in oggetto estenda i suoi effetti ai presupposti per il riconoscimento della penale responsabilita' del cosiddetto extraneus, posto che la mancata indicazione dell'elemento psicologico che deve sorreggere la condotta del predetto potrebbe sottendere una forma di responsabilita' oggettiva, palesemente contraria al principio di personalita' della responsabilita' penale; Considerato, infine, che la difesa ha evidenziato come, ai fini della responsabilita' dell'intestatario fittizio appare necessario provare che questi sia consapevole della qualita' di indagato del proprio dante causa e che, se e' vero che per la responsabilita' dell'intraneus si prescinde dalla conoscenza del proprio status processuale, appare, viceversa incomprensibile come possa sussistere tale conoscenza da parte dell'extraneus; Ritenuto che le questioni sollevate dalla difesa appaiono rilevanti ai fini del giudizio e meritevoli dell'autorevole vaglio della Corte costituzionale, essendo risultate non palesemente infondate, congruamente motivate e sostenute dal decisivo riferimento alla sentenza della Consulta sopra citata in relazione al secondo comma dell'art. 12-quinquies.
P. Q. M. Visti gli artt. 23, legge 18 marzo 1953, n. 87; 12-quinquies, primo comma, legge 7 agosto l992, n. 356; 2, 3, 24, 25, 27, 35 e 111 della Costituzione; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12-quinquies, primo comma della legge 7 agosto 1992, n. 356, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 35 e 111 della Costituzione, per l'assimilazione di settori dell'ordinamento del tutto eterogenei e per la violazione dei principi di eguaglianza fra i cittadini, della personalita' della responsabilita' penale, del diritto di difesa e del giusto processo; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la sospensione del presente giudizio presso questa Corte di appello. Palermo, addi' 13 gennaio 2006 Il Presidente estensore: Ferreri 06C0438