N. 154 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 2006

Ordinanza emessa il 13 gennaio 2006 dalla Corte di appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Burzotta Luca Pietro ed altri

Mafia  -  Provvedimenti  di  contrasto  alla  criminalita'  mafiosa -
  Trasferimento  fraudolento di valori - Configurazione quale reato a
  prescindere dalla circostanza che il soggetto attivo sia indagato o
  imputato  -  Indeterminatezza  della  fattispecie  incriminatrice -
  Incidenza     sulla     determinazione     della    responsabilita'
  dell'intestatario    fittizio    -    Assimilazione    di   settori
  dell'ordinamento  del tutto eterogenei - Violazione dei principi di
  uguaglianza,  della  personalita' della responsabilita' penale, del
  diritto  di  difesa  e del giusto processo - Richiamo alla sentenza
  n. 48/1994 della Corte costituzionale.
- Legge  7 agosto 1992, n. 356 (rectius: decreto-legge 8 giugno 1992,
  n. 306,  convertito,  con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992,
  n. 356), art. 12-quinquies, comma 1.
- Costituzione, articoli 2, 3, 24, 25, 27, 35 e 111.
(GU n.22 del 31-5-2006 )
                         LA CORTE DI APPELLO

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Nel  procedimento penale n. 2472/2002 a carico di Burzotta Luca +
5; decidendo sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata
dalla  difesa  degli  imputati Burzotta Luca Pietro, Romeo Giuseppa e
Ingargiola  Leonarda  con  riguardo all'art. 12-quinquies primo comma
della  legge  7 agosto 1992, n. 356 in relazione agli artt. 2, 3, 24,
25, 27, 35 e 111 della Costituzione;
    Rilevato  che  la  difesa  ha  premesso  che nel corso dei lavori
parlamentari di conversione del decreto-legge n. 306/1992, convertito
poi  con  alcune  modificazioni  nella  citata  legge,  erano  emersi
numerosi dubbi intorno alla compatibilita' dell'art. 12-quinquies con
numerosi  principi  costituzionali  e  che tali riserve hanno trovato
riscontro  nella  sentenza  della  Corte  costituzionale n. 48 del 17
febbraio     1994,    ove,    relativamente    al    secondo    comma
dell'art. 12-quinquies,  la  Consulta  ebbe ad evidenziare la confusa
interferenza  operata  dal Legislatore tra la norma incriminatrice ed
il   diverso   istituto  delle  misure  di  prevenzione  a  carattere
patrimoniale,  con  particolare  riferimento  sia all'identita' della
qualifica soggettiva rivestita dal proposto per l'applicazione di una
misura  di  prevenzione  ed  il  soggetto  imputato  del reato di cui
all'articolo  citato, sia alla identita' delle situazioni costituenti
elemento di sospetto in un caso e condotta della norma incriminatrice
nell'altro;
    Considerato  che  per  la  Consulta  l'assimilazione  di  settori
dell'ordinamento  del  tutto  eterogenei  tra  loro ha determinato il
vizio  di costituzionalita' di cui la norma in questione e' risultata
affetta,  posto  che il fatto penalmente rilevante deve essere tale a
prescindere dalla circostanza che il suo autore sia o meno indagato o
imputato,  poiche'  tali  condizioni,  per loro natura instabili come
qualsiasi  status processuale, non legittimano alcun apprezzamento in
termini  di  disvalore,  apprezzamento  riservato esclusivamente alla
sentenza irrevocabile di condanna;
    Ritenuto che la difesa ha sostenuto la perfetta sovrapponibilita'
delle  questioni  esaminate  dalla Consulta in riferimento al secondo
comma  dell'art. 12  con  quelle relative al primo comma, oggetto del
presente  procedimento,  sottolineando che lo status di indagato, per
la  sua  variabilita',  non puo' legittimare i predetti apprezzamenti
sulla  sua  condotta,  a  meno  di  non  voler violare apertamente il
dettato  dell'art. 27,  comma secondo Cost., richiamando sul punto la
citata sentenza della Consulta, che ha ribadito che il costituente ha
inteso  separare nettamente le posizioni processuali dell'imputato da
quelle  del  condannato e che, nella fattispecie in esame, basterebbe
una   semplice   notitia  criminis,  anche  priva  di  fondamento,  a
determinare  la  sussistenza  della  qualita' che renderebbe punibile
quella condotta, con evidenti gravi conseguenze discriminatorie;
    Considerato  che  la  difesa ha, inoltre, evidenziato conseguenze
rilevanti  in  relazione  al  diritto  di difesa (art. 24 Cost.) e di
giusto  processo  (art. 111  Cost.), con particolare riferimento alla
violazione  del principio relativo alla ripartizione dell'onere della
prova,  non potendosi spostare sull'imputato il compito di fornire la
prova  di  una capacita' patrimoniale atta a giustificare il possesso
dei beni senza violare il citato principio costituzionale;
    Ritenuto  che  la  difesa  ha  esteso  i  rilievi citati anche in
riferimento  alla  posizione  dei  soggetti cui fittiziamente sarebbe
intestata  la  proprieta'  dei  beni,  lamentando  come la assenza di
tassativita'  della  fattispecie  incriminatrice in oggetto estenda i
suoi  effetti  ai  presupposti  per  il  riconoscimento  della penale
responsabilita'  del  cosiddetto  extraneus,  posto  che  la  mancata
indicazione dell'elemento psicologico che deve sorreggere la condotta
del   predetto  potrebbe  sottendere  una  forma  di  responsabilita'
oggettiva,  palesemente  contraria al principio di personalita' della
responsabilita' penale;
    Considerato,  infine,  che la difesa ha evidenziato come, ai fini
della  responsabilita'  dell'intestatario  fittizio appare necessario
provare  che  questi  sia  consapevole della qualita' di indagato del
proprio  dante  causa  e  che,  se e' vero che per la responsabilita'
dell'intraneus  si  prescinde  dalla  conoscenza  del  proprio status
processuale,  appare, viceversa incomprensibile come possa sussistere
tale conoscenza da parte dell'extraneus;
    Ritenuto   che  le  questioni  sollevate  dalla  difesa  appaiono
rilevanti  ai  fini  del giudizio e meritevoli dell'autorevole vaglio
della   Corte   costituzionale,  essendo  risultate  non  palesemente
infondate, congruamente motivate e sostenute dal decisivo riferimento
alla  sentenza  della  Consulta  sopra citata in relazione al secondo
comma dell'art. 12-quinquies.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  23,  legge 18 marzo 1953, n. 87; 12-quinquies,
primo  comma, legge 7 agosto l992, n. 356; 2, 3, 24, 25, 27, 35 e 111
della Costituzione;
    Solleva   questione   di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
12-quinquies,  primo  comma  della  legge  7 agosto  1992, n. 356, in
relazione  agli  artt. 2, 3, 24, 25, 27, 35 e 111 della Costituzione,
per  l'assimilazione di settori dell'ordinamento del tutto eterogenei
e  per  la  violazione  dei  principi di eguaglianza fra i cittadini,
della  personalita'  della  responsabilita'  penale,  del  diritto di
difesa e del giusto processo;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  la  sospensione del presente giudizio presso questa Corte
di appello.
        Palermo, addi' 13 gennaio 2006
                  Il Presidente estensore: Ferreri
06C0438