N. 65 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 maggio 2006

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 16 maggio 2006 (della Regione Toscana)

Agricoltura  - Turismo - Legge statale sull'agriturismo - Definizione
  dei criteri e limiti dell'attivita' agrituristica - Principio della
  prevalenza   dell'attivita'  agricola  su  quella  agrituristica  -
  Valutazione  da effettuarsi secondo il criterio del tempo di lavoro
  necessario,  nonche'  secondo il criterio della prevalenza presunta
  dell'attivita'  agricola  quando  l'attivita'  di  ricezione  e  di
  somministrazione  dei  pasti  e  bevande  interessi  un  numero non
  superiore  a  dieci  ospiti  -  Ricorso  della  Regione  Toscana  -
  Lamentata  introduzione  di  criteri contrastanti rispetto a quelli
  stabiliti  dalla legge regionale 30/2003 - Denunciata lesione della
  competenza    legislativa   regionale   residuale   nelle   materie
  dell'agricoltura  e del turismo - Denunciata carenza di esigenze di
  carattere  unitario  che  impongano l'intervento statale in base al
  principio di sussidiarieta'.
- Legge 20 febbraio 2006, n. 96, art. 4, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Agricoltura  -  Turismo - Legge statale sull'agriturismo - Disciplina
  della  somministrazione  di pasti e bevande - Apporto prevalente di
  «quota  significativa di prodotto proprio» e di prodotti di aziende
  agricole  della  zona,  intese  quali  aziende  «collocate  in zone
  omogenee  contigue  di  regioni  limitrofe» - Ricorso della Regione
  Toscana - Lamentata introduzione di criteri contrastanti rispetto a
  quelli stabiliti dalla legge regionale 30/2003 - Denunciata lesione
  della  competenza  legislativa  regionale  residuale  nelle materie
  dell'agricoltura  e del turismo - Denunciata carenza di esigenze di
  carattere  unitario  che  impongano l'intervento statale in base al
  principio di sussidiarieta'.
- Legge  20 febbraio  2006, n. 96, art. 4, comma 4, lett. a), b), c),
  e), e f).
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Agricoltura  -  Turismo - Legge statale sull'agriturismo - Disciplina
  igienico-sanitaria    degli   alimenti   e   dei   locali   adibiti
  all'esercizio dell'attivita' agrituristica - Autorizzazione all'uso
  della  cucina  domestica  nel caso di somministrazione di pasti non
  superiori a 10, valenza del requisito urbanistico dell'abitabilita'
  nei limiti di dieci posti letto, sufficienza di opere provvisionali
  ai  fini del rispetto delle norme in materia di accessibilita' e di
  superamento  delle barriere architettoniche - Ricorso della Regione
  Toscana  -  Lamentata  introduzione  di  disciplina  di dettaglio e
  autoapplicativa   contrastante   con  quella  stabilita  con  legge
  regionale 30/2003 - Denunciata lesione della competenza legislativa
  concorrente   regionale  nelle  materie  dell'alimentazione,  della
  tutela  della  salute  e  del  governo  del territorio - Denunciata
  carenza   di   esigenze   di   carattere   unitario  che  impongano
  l'intervento statale in base al principio di sussidiarieta'.
- Legge 20 febbraio 2006, n. 96, art. 5, commi 4, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Agricoltura - Turismo - Legge statale sull'agriturismo - Procedimento
  amministrativo   per  l'esercizio  dell'attivita'  agrituristica  -
  Comunicazione  di inizio attivita', accertamenti e rilievi da parte
  del  Comune,  modalita'  e  tempi  per gli adeguamenti, sospensione
  dell'attivita',    variazione   delle   attivita'   in   precedenza
  autorizzate   -   Ricorso   della   Regione   Toscana  -  Lamentata
  introduzione   di   disciplina   di   dettaglio  e  autoapplicativa
  contrastante  con  quella  stabilita  con legge regionale 30/2003 -
  Denunciata lesione della competenza legislativa regionale residuale
  nelle  materie  dell'agricoltura e del turismo - Denunciata carenza
  di  esigenze  di  carattere  unitario  che  impongano  l'intervento
  statale in base al principio di sussidiarieta'.
- Legge 20 febbraio 2006, n. 96, art. 6, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Agricoltura  - Turismo - Legge statale sull'agriturismo - Sospensione
  della  ricezione  degli  ospiti per brevi periodi, senza obbligo di
  comunicazione  al  Comune  -  Comunicazione  delle tariffe massime,
  riferite  ai  periodi  di  alta e bassa stagione, valide per l'anno
  seguente  -  Ricorso della Regione Toscana - Lamentata introduzione
  di   disciplina  contrastante  con  quella  stabilita  dalla  legge
  regionale 30/2003 - Denunciata lesione della competenza legislativa
  regionale  residuale nelle materie dell'agricoltura e del turismo -
  Denunciata  carenza di esigenze di carattere unitario che impongano
  l'intervento statale in base al principio di sussidiarieta'.
- Legge 20 febbraio 2006, n. 96, art. 8.
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Agricoltura  -  Turismo - Legge statale sull'agriturismo - Criteri di
  classificazione  delle  aziende  agrituristiche - Determinazione ad
  opera  del  Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito
  il  Ministro  delle  attivita' produttive, previa intesa in sede di
  Conferenza  permanente  - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata
  introduzione  di disciplina contrastante con quella stabilita dalla
  Regione  -  Denunciata lesione della potesta' legislativa regionale
  residuale  nelle  materie  dell'agricoltura  e del turismo, e della
  relativa potesta' regolamentare - Denunciata carenza di esigenze di
  carattere  unitario  che  impongano l'intervento statale in base al
  principio di sussidiarieta'.
- Legge 20 febbraio 2006, n. 96, art. 9, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, sesto comma, e 118.
Agricoltura  -  Turismo  - Legge statale sull'agriturismo - Strumento
  programmatorio   triennale   per  la  promozione  dell'agriturismo,
  predisposto  dal  Ministro  delle politiche agricole e forestali di
  intesa  con  le  regioni  e  le  province  autonome  e  sentite  le
  associazioni  nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative
  -   Ricorso   della   Regione   Toscana   -   Lamentata  violazione
  dell'autonomia   regionale   in   relazione   alla   attivita'   di
  programmazione -  Denunciata  lesione  della  potesta'  legislativa
  regionale  residuale nelle materie dell'agricoltura e del turismo -
  Denunciata  carenza di esigenze di carattere unitario che impongano
  l'intervento statale in base al principio di sussidiarieta'.
- Legge 20 febbraio 2006, n. 96, art. 11, comma 1.
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Pesca  -  Turismo - Legge statale sull'agriturismo - Estensione della
  disciplina    sull'agriturismo   alle   attivita'   assimilate   di
  ospitalita'  e  somministrazione di alimenti svolte dai pescatori -
  Ricorso della Regione Toscana - Lamentata adozione di norme statali
  nella  materia  della pesca rientrante nella competenza legislativa
  residuale  delle  Regioni  -  Denunciata  lesione  della competenza
  legislativa regionale.
- Legge 20 febbraio 2006, n. 96, art. 12.
- Costituzione, art. 117.
Agricoltura  -  Turismo  -  Legge  statale sull'agriturismo - Obbligo
  delle  Regioni  di  uniformare  le  proprie  normative  ai principi
  fondamentali  contenuti nella legge statale - Ricorso della Regione
  Toscana  -  Lamentata  indebita  adozione  da parte del legislatore
  statale  di  norme di dettaglio e autoapplicative non qualificabili
  come  principi  -  Denunciata  lesione della competenza legislativa
  regionale residuale nelle materie dell'agricoltura e del turismo.
- Legge 20 febbraio 2006, n. 96, art. 14, comma 2.
- Costituzione, art. 117.
(GU n.23 del 7-6-2006 )
    Ricorso  della  Regione  Toscana,  in  persona del presidente pro
tempore,  autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 312
del  2  maggio  2006, rappresentato e difeso, per mandato in calce al
presente  atto,  dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni e presso
lo  studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del
Viminale n. 43;

    Contro  il  Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per
la  dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, commi
2, 3 e 4 lett. a), b), c) e), f); art. 5 commi 4, 5 e 6; art. 6 commi
2  e  3;  art. 8; art. 9 comma 2; art. 11, comma 1; art. 12; art. 14,
comma   2,   della   legge   20   febbraio   2006  n. 96  (Disciplina
dell'agriturismo)  per  violazione  degli  articoli  117  e 118 della
Costituzione.
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 63  del  16  marzo  2006  e' stata
pubblicata  la  legge  20  febbraio  2006  n. 96  recante «Disciplina
dell'agriturismo», volta a dettare una disciplina organica in materia
di agriturismo al fine di perseguire le finalita' indicate all'art. 1
della legge medesima.
    La norma appare, gia' nel suo impianto generale, contrastante con
il  titolo  V  della  Costituzione  in  tema di riparto di competenze
normative tra Stato e regioni.
    La  disciplina dell'attivita' agrituristica deve essere, infatti,
ricondotta  nell'ambito  delle  «materie  innominate» per le quali il
quarto  comma  dell'art. 117 Cost., cosi' come modificato dalla legge
cost. n. 3 del 2000, attribuisce alle regioni competenza esclusiva.
    In  tale  ambito  ricadono,  infatti, tutte le materie dirette al
sostegno  dell'attivita'  produttiva,  l'agricoltura  ed  il  turismo
(delle quali l'agriturismo rappresenta una specifica interazione).
      Con  riferimento  all'agricoltura  la  Corte costituzionale ha,
infatti,  chiarito  che si tratta di «competenza legislativa affidata
in via residuale alle regioni e sottratta alla competenza legislativa
statale» (sent. 13 gennaio 2004, n. 12).
    E'  pur  vero  che alcuni specifici aspetti della legge impugnata
possono  ascriversi  a  materie ricomprese nella competenza esclusiva
dello   Stato   (ad  es.  alcuni  aspetti  fiscali)  o  a  quella  di
legislazione   concorrente  (tutela  della  salute  e  alimentazione,
governo   del   territorio);  tuttavia  questi  aspetti  non  possono
consentire  una  normazione  statale  che  vada oltre i limiti propri
della  sua  specifica competenza ovvero che si spinga nel dettare una
disciplina di dettaglio laddove essa e' chiamata a individuare i soli
principi fondamentali.
    Ne'  tanto  meno  la  disciplina di questi aspetti peculiari puo'
giustificare  l'adozione  di  un  intervento  organico  in materia di
«agriturismo»  al  fine  di  perseguire  quelle finalita' di «tutela,
qualificazione  e  valorizzazione delle risorse specifiche di ciascun
territorio,  mantenimento  delle  attivita'  umane nelle aree rurali,
sostegno   ed   incentivazione   delle  produzioni  tipiche»  che  la
Costituzione assegna all'intervento legislativo regionale.
    Va  premesso  che  la Regione Toscana si e' da tempo dotata di un
sistema  legislativo  organico,  volto  a  disciplinare compiutamente
l'attivita'  agrituristica  nella regione e specificatamente la legge
regionale   23   giugno   2003   n. 30  (Disciplina  delle  attivita'
agrituristiche  in  Toscana)  successivamente  modificata dalla legge
regionale 28 maggio 2004 n. 27 e dalla legge regionale 3 gennaio 2005
n. 1  ed il D.P.G.R. 3 agosto 2004 n. 46/R (Regolamento di attuazione
della   legge  regionale  23  giugno  2003  n. 30  «Disciplina  delle
attivita' agrituristiche in Toscana»).
    Tutta  la  normativa si inseriva nel quadro della legge statale 5
dicembre 1985 n. 730, che viene abrogata dalla nuova legge 96/2006, e
che  faceva  riferimento  ad  un  quadro  costituzionale  in  cui  le
competenze   regionali   erano   indubbiamente   inferiori  a  quelle
desumibili dall'attuale 117 Cost.
    Vige   quindi,  ad  oggi,  nella  Regione  Toscana  una  compiuta
normativa  regionale  in  materia di agriturismo volta a disciplinare
tutti  gli  aspetti  rilevanti  del  settore,  disciplina  che  viene
fortemente incisa dalla legge statale oggetto dell'impugnativa.
    Pertanto si propone la presente impugnazione, basata sui seguenti
motivi di

                            D i r i t t o

    A)  Illegittimita'  costituzionale  dell'art. 4,  commi 2, 3, e 4
lett.  a),  b),  c),  e),  f) per violazione degli articoli 117 e 118
Cost.
    L'art. 4,    pur    demandando    alla   legislazione   regionale
l'individuazione dei criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo
svolgimento  dell'attivita'  agrituristica nonche' la definizione dei
criteri  per la valutazione del rapporto di connessione tra attivita'
agrituristiche  ed attivita' agricola, afferma poi, al comma secondo,
il  principio  della  prevalenza  dell'attivita'  agricola  su quella
agrituristica,  da accertarsi con particolare riferimento al tempo di
lavoro  necessario  ed  introduce,  al  comma  terzo,  un criterio di
«prevalenza  presunta»  in  base  al  quale  deve,  comunque,  essere
ritenuta   prevalente  l'attivita'  agricola  quando  l'attivita'  di
ricezione  e  di  somministrazione  dei  pasti e bevande interessi un
numero non superiore a dieci ospiti.
    Tali  previsioni  vanno  esattamente nel senso opposto rispetto a
quanto  stabilito dalla citata legge regionale n. 30/2003; la Regione
Toscana,   infatti,   al   fine   di   verificare   la  principalita'
dell'attivita'  agricola,  non riconosce ne' un ruolo privilegiato al
criterio   del   «tempo  di  lavoro  necessario  all'esercizio  delle
attivita»  ne'  alcuna  presunzione di principalita'. Al contrario la
principalita'  dell'attivita' agricola rispetto a quella turistica si
realizza,  secondo  l'art. 6 della legge regionale n. 30/2003, quando
sussista, indifferentemente, una delle seguenti condizioni:
        tempo    impiegato    per   lo   svolgimento   dell'attivita'
agrituristica  nel  corso  dell'anno  inferiore  al  tempo utilizzato
nell'attivita'  agricola  di  cui  all'art. 2135,  tenuto conto delle
diversita' delle tipologie di lavorazione;
        valore  della  produzione  lorda  vendibile  agricola  annua,
compresi  gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, maggiore
rispetto   alle   entrate   dell'attivita'  agrituristica,  al  netto
dell'eventuale intermediazione dell'agenzia;
        spese   d'investimento   e   spese  correnti  da  effettuarsi
annualmente  per  l'attivita'  agricola  in  azienda,  al netto degli
aiuti,  per  interventi  e  attivita'  superiore  a  una quota minima
fissata in rapporto alla ricettivita' autorizzata ed inferiore ad una
quota  massima fissata in rapporto all'entita' e alle caratteristiche
produttive dell'impresa.
    Va   sottolineato  che  la  Regione  Toscana  ha  effettuato  una
valutazione  ed  una  scelta  precisa  di  non  riconoscere  forme di
principalita'  presunta,  tanto  che  non  ha  riproposto nella legge
regionale n. 30/2003 la disposizione contenuta nella precedente legge
regionale (art. 5 comma 3, legge regionale n. 17 ottobre 1994 n. 76),
abrogata   dalla   legge   regionale  n. 30/2003,  che  prevedeva  la
presunzione   di   principalita'  nel  caso  in  cui  l'attivita'  di
agriturismo  fosse  limitata alla ricezione e ospitalita' di non piu'
di 6 persone.
    Con  l'entrata  in  vigore  della  legge  regionale n. 96/2006 la
regione  ricorrente dovrebbe, in ottemperanza all'articolo 4, commi 2
e   3,  formulare  nuovi  e  diversi  criteri  di  valutazione  della
principalita'  dell'attivita' agricola, privilegiando il criterio del
tempo   lavoro,   nonche'  prescindere  da  ogni  accertamento  sulla
sussistenza dei criteri stessi nel caso in cui il numero degli ospiti
risultasse non superiore a 10.
    Cio'    rappresenta    un'evidente   compressione   della   sfera
costituzionale  di  autonomia  legislativa  della  regione in materie
quali  quelle  dell'agricoltura  e  del  turismo  estranee, come gia'
rilevato,   all'elenco   delle  competenze  esclusive  e  concorrenti
riservate  dall'art. 117  Cost.  allo  Stato. Come infatti, affermato
dalla  Corte  costituzionale  nella  sent.  282/2002 il nuovo riparto
della  potesta'  legislativa  risultante  dalla riforma del Titolo V,
parte  II,  della  Costituzione  impone  non  tanto la ricerca di uno
specifico  titolo  costituzionale  di  legittimazione dell'intervento
regionale,  quanto,  al  contrario,  un'indagine sulla sussistenza di
riserve, esclusive o parziali, di competenza statale.
    Pertanto  il  secondo  comma  dell'impugnata  disposizione, nella
parte  in  cui  prevede  che  l'accertamento  della  prevalenza delle
attivita'  agricole  sia  effettuato  con particolare riferimento «al
tempo  di  lavoro  necessario  all'esercizio  delle  stesse attivita»
nonche'  il comma terzo sono illegittimi per violazione dell'art. 117
Cost.
    Proseguendo  nell'esame della norma, il comma quattro, dopo avere
riconosciuto  la  competenza  regionale  a disciplinare in materie di
somministrazione  e bevande, detta alcuni criteri cui la legislazione
regionale  deve  attenersi  ed  in  particolare,  per  cio'  che  qui
interessa:
        la  lett.  a)  prevede  che l'azienda che somministra pasti e
bevande  deve  apportare comunque una quota significativa di prodotto
proprio;
        la   lett.  b)  definisce  le  aziende  agricole  della  zona
estendendone  la  nozione non solo alle aziende agricole collocate in
ambito  regionale  ma  anche  ad  aziende  agricole collocate in zone
contigue  di  regioni  limitrofe  e  dispone che per esse deve essere
stabilita un'ulteriore quota di apporto prodotti;
        la  lett. c) prevede che le quote di cui alle lettere a) e b)
devono  rappresentare  la  prevalenza  dei  prodotti  impiegati nella
somministrazione dei pasti e delle bevande;
        la  lett.  e)  prevede  una  deroga  all'apporto  di prodotti
provenienti  dall'ambito  regionale  o  da zona limitrofa omogenea in
caso  di  loro  indisponibilita'  e  di loro effettiva necessita' con
l'utilizzo di una quota limitata di prodotti di altra provenienza;
        la  lett. f)dettaglia l'iter procedimentale qualora per cause
di  forza  maggiore  dovute  in  particolare a calamita' atmosferiche
fitopatie  o  epizoozie, non sia possibile rispettare i limiti di cui
alla lettera c).
    In   particolare   il   comma  quattro  impone  alle  regioni  di
riconoscere  come  prodotti  proprio dell'azienda agrituristica anche
prodotti  provenienti  da aziende agricole collocate in zone omogenee
contigue di regioni limitrofe.
    La   norma,   che   risulta  peraltro  alquanto  vaga  nella  sua
formulazione,    vanifica   completamente   quanto   disposto   dalla
legislazione regionale.
    L'art. 15,  lett.  b)  della  legge regionale n. 30/2003 prevede,
infatti, che i pasti e le bevande siano costituiti prevalentemente da
prodotti  aziendali  o  comunque  da prodotti reperiti presso aziende
agricole  locali  e  aziende  agroalimentari  locali,  ed  al comma 3
ribadisce  che  «sono  considerati  prodotti  aziendali  i  cibi e le
bevande  prodotti  e lavorati nell'azienda agricola e quelli ricavati
da   materie  prime  dell'azienda  agricola  ed  ottenuti  attraverso
lavorazioni  esterne».  Non  v'e',  dunque,  alcun  riferimento nella
legislazione  regionale  toscana a «zone omogenee contigue di regioni
limitrofe».
    Ed  ancora  la  norma  statale impone, al fine del riconoscimento
dell'azienda  agrituristica,  l'individuazione  di «quote di prodotto
proprio» mentre la legislazione regionale ed in particolare l'art. 13
del  D.P.G.R  46/R  del  2004  prevede  che la prevalenza di prodotto
proprio   sussista  quando  gli  ingredienti  che  caratterizzano  le
pietanze  proposte,  nonche'  il  vino  e  l'olio siano costituiti da
prodotti  propri,  prescindendo quindi dalla predeterminazione di una
«quota» di prodotto proprio da assicurare.
    Anche  in  relazione  alle  disposizioni impugnate del comma 4 va
ribadita  la  competenza  esclusiva della regione, competenza che non
giustifica  l'individuazione  da  parte della legislazione statale di
«criteri»  cui la legislazione regionale deve attenersi; non venendo,
infatti,  in  rilievo  profili attinenti a materie riconducibili alla
legislazione  concorrente lo Stato non puo' vincolare la legislazione
regionale al rispetto di «principi fondamentali»; pertanto anche tali
disposizioni violano l'art. 117 Cost.
    Le disposizioni impugnate non sono giustificabili neppure in base
all'art. 118  Cost.  Infatti  non  si ravvisano esigenze di carattere
unitario  che  impongano  l'intervento  statale; inoltre le norme non
prevedono  l'allocazione  in  capo  allo  Stato  di  funzioni tali da
legittimare un intervento legislativo.
    B)  Illegittimita'  costituzionale dell'art. 5 commi 4, 5 e 6 per
violazione degli articoli 117 e 118 Cost.
    L'art. 5  dispone  in  materia  di norme igienico-sanitarie degli
alimenti   e   dei   locali   adibiti   all'esercizio  dell'attivita'
agrituristica. In particolare, per quello che qui interessa, il comma
4 autorizza l'uso della cucina domestica nel caso di somministrazione
di pasti in numero massimo pari a 10; il comma 5 dispone che, ai fini
della  valutazione dell'idoneita' dei locali da adibire all'esercizio
dell'attivita',  sia  sufficiente  il  requisito dell'abitabilita' in
caso di alloggi non superiori a dieci posti letto; il comma 6 dispone
che  la conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e
di superamento delle barriere architettoniche e' assicurata con opere
provvisionali.
    L'articolo   in   esame   incide  fortemente  nella  legislazione
regionale  le  vigente. In particolare l'art. 22, comma 5 della legge
regionale  n. 30/2003  autorizza l'uso della cucina domestica in caso
di  un  numero  di  posti  letto  non superiore a dodici, laddove sia
disponibile  uno  spazio  adeguato da destinare al consumo dei pasti;
l'art. 19,  comma  1  della  legge regionale n. 30/2003 non opera una
distinzione,  nel  dettare  i requisiti strutturali igienico-sanitari
tra alloggi inferiori o superiori a 10 posti letto e l'art. 18, comma
7  rinvia,  al  fine  del  superamento ed eliminazione delle barriere
architettoniche,   a   quanto   previsto,  in  materia  di  strutture
ricettive, al decreto ministeriale 14 giugno 1989 n. 236 (Regolamento
di  attuazione  della  legge  9  gennaio 1989 n. 13) prevedendo nella
seconda   parte   solo   l'eventualita'   che   si  utilizzino  opere
provvisionali.
    Se  e' vero che le disposizioni circa la produzione, preparazione
e  somministrazione  degli  alimenti  e  delle  bevande,  nonche'  le
disposizioni     relative     all'edilizia,    sono    riconducibili,
rispettivamente  alla materia dell'alimentazione e della tutela della
salute  e  al  governo  del  territorio,  in  relazione alle quali le
regioni godono di una potesta' legislativa concorrente, e' anche vero
che la norma si spinge in un dettaglio che va ben oltre l'indicazione
dei principi fondamentali.
    L'indicazione  del  numero  massimo  dei  pasti  per  i  quali e'
consentito  l'uso  della  cucina  domestica, la valenza del requisito
urbanistico  dell'abilitabilita'  nei  limiti  dei 10 posti letto, la
sufficienza  di opere provvisionali al fine di assicurare il rispetto
delle  norme  in  tema di accessibilita' e superamento delle barriere
architettoniche   non   possono   certo  considerarsi  «principi»  ma
rappresentano    disposizioni    dettagliate    ed   autoapplicative,
sicuramente lesive della competenze legislative regionali.
    La   nuova   formulazione   dell'art. 117,   terzo  comma,  della
Costituzione  infatti,  rispetto  a  quella previgente dell'art. 117,
primo  comma,  esprime l'intento di una piu' netta distinzione fra la
competenza  regionale  a legiferare in queste materie e la competenza
statale, limitata, quest'ultima alla determinazione dei soli principi
fondamentali della materia (sent. Corte cost. n. 282/2002).
    Sussiste, pertanto, la violazione dell'art. 117 Cost.
    Anche  nell'ipotesi  in  esame  la norma non e' giustificabile in
base  all'art. 118  Cost,  non  venendo  in  rilievo  ne' esigenze di
carattere unitario ne' allocazione in capo allo Stato di funzioni che
possano legittimare l'intervento legislativo statale.
    C)  Illegittimita'  costituzionale  dell'art. 6,  commi 2 e 3 per
violazione degli articoli 117 e 118 Cost.
    L'art. 6 nel dettare la disciplina amministrativa per l'esercizio
dell'attivita'  agrituristica, dettaglia minuziosamente, ai commi 2 e
3,    il    procedimento   necessario   all'avvio   e   all'esercizio
dell'attivita'   agrituristica,   dalla   comunicazione   di   inizio
attivita', ai tempi e i modi per formulare eventuali rilievi da parte
del   comune,   alle  ipotesi  di  sospensione  dell'attivita',  alle
modalita'  di  rimozione della causa di sospensione stessa, arrivando
finanche  a  definire  i  tempi entro cui devono essere comunicate le
eventuali variazioni dell'attivita' autorizzata.
    La  disposizione  stravolge  completamente  quanto previsto dalla
normativa regionale toscana ed in particolare dall'art. 8 della legge
regionale   n. 30/2003   che   richiede,   ai   fini   dell'esercizio
dell'attivita'   agrituristica,   il  rilascio  di  un  provvedimento
autorizzatorio,   previo   parere   valutativo   e  vincolante  della
provincia,   sulla  principalita',  connessione  e  complementarieta'
dell'attivita' agricola rispetto a quella turistica.
      Non puo', invero, dubitarsi che la disciplina in oggetto, esuli
dalla   sfera  di  competenza  legislativa  dello  Stato  poiche'  il
procedimento  suddetto  attiene  alle  materie dell'agricoltura e del
turismo   entrambe  demandate  dall'art. 117  Cost.  alla  competenza
residuale   esclusiva   delle   regioni  ne'  peraltro  e'  qui  dato
configurare competenze di tipo concorrente in capo allo Stato che non
giustificherebbero,  comunque,  una  cosi' minuziosa disciplina della
materia,  arrivando  lo  Stato perfino a sostituirsi all'ente regione
nella  individuazione  dell'ente  locale  competente alla sospensione
dell'attivita'.
    Le disposizioni violano, pertanto, il dettato dell'art. 117 Cost.
    Le  disposizioni  impugnate  non  si giustificano neppure in base
all'art. 118  Cost.  in  quanto  non sono raffigurabili ne' interessi
unitari   ne'   funzioni  allocate  allo  Stato  che  legittimino  un
intervento legislativo.
    D)  Illegittimita'  costituzionale  art. 8  per  violazione degli
articoli 117 e 118 Cost.
    L'art. 8  dispone,  per  quello che qui interessa, al primo comma
che l'imprenditore agricolo puo' sospendere la ricezione degli ospiti
per brevi periodi, senza obbligo di darne comunicazione al comune; al
secondo  comma  l'obbligo per gli esercenti di presentare entro il 31
ottobre  di  ciascun  anno una dichiarazione contenente l'indicazione
delle  tariffe  massime  riferite ai periodi di alta e bassa stagione
che si impegnano a praticare per l'anno seguente.
    L'articolo in esame vanifica la legislazione regionale sul punto:
l'art. 11 lett. c) della legge regionale n. 30/2003 prevede, infatti,
un  obbligo  a  carico  o dell'impresa agrituristica di comunicare al
comune,  oltre  la  data di inizio e cessazione di attivita', anche i
periodi  temporanei  di  chiusura;  l'art. 10  della  legge regionale
n. 30/2003  individua  il 1° ottobre quale data ultima entro la quale
l'azienda  agrituristica  deve  comunicare  alla  provincia  i prezzi
massimi   che   intende   praticare,   non  richiedendo,  invece  una
distinzione tra tariffe di alta e di bassa stagione.
    La   norma,  nel  suo  estremo  dettaglio,  appare  lesiva  della
competenza  regionale,  non  emergendo  profili di competenza statale
esclusiva  o  concorrente, ne' esigenze di carattere unitario tali da
giustificare l'intervento legislativo.
    Pertanto  il primo comma dell'impugnata disposizione, nella parte
in  cui prevede la sospensione della ricezione degli ospiti per brevi
periodi,  senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, nonche'
il  secondo  comma  sono illegittimi per violazione degli artt. 117 e
118 Cost.
    E)   Illegittimita'   costituzionale   dell'art. 9  comma  2  per
violazione degli articoli 117 e 118 Cost.
    L'art. 9, comma 2, affida al Ministero delle politiche agricole e
forestali,  sentito  il  Ministro  delle attivita' produttive, previa
intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente,  la  determinazione dei
criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale
nonche'  la definizione delle modalita' per l'utilizzo da parte delle
regioni  di  parametri  di  valutazione  riconducibili a peculiarita'
territoriali.
    La  Regione  Toscana  ha  recentemente  adottato  il  sistema  di
classificazione  con  le  spighe, previsto e disciplinato dall'art. 7
del  D.P.G.R.  46/R  del  2004.  Non si ravvisa la legittimita' di un
intervento  statale  diretto  ad  imporre  sistemi di classificazione
diversi,  non  venendo  qui  in  rilievo  ne'  competenze statali ne'
interessi  unitari tali da giustificare l'intervento stesso; tanto e'
vero  che  gia'  nella vigenza del precedente titolo V della Cost. le
regioni  potevano autonomamente definire i criteri di classificazione
delle aziende agrituristiche.
    Il  rinvio, peraltro, ad un atto di natura regolamentare viola il
disposto  dell'art. 117,  sesto  comma  Cost. che riserva la potesta'
regolamentare   allo   Stato   nelle  sole  materie  di  legislazione
esclusiva.
    La  norma impugnata viola, pertanto, il dettato degli artt. 117 e
118 Cost.
    F)   Illegittimita'  costituzionale  dell'art. 11,  comma  1  per
violazione degli articoli 117 e 118 Cost.
    L'art. 11,  comma 1, demanda al Ministro delle politiche agricole
e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome e sentite
le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative
a  livello  nazionale,  la  predisposizione di un programma triennale
finalizzato  alla  promozione  dell'agriturismo  italiano sui mercati
nazionali ed internazionali.
    La  previsione  di  uno strumento programmatorio finalizzato alla
promozione  dell'agriturismo  italiano  rappresenta  una  delle  piu'
palesi  violazioni  dell'autonomia  regionale, non potendosi dubitare
che  l'attivita'  di  programmazione  costituisca,  nelle  materie di
competenza, la principale funzione della regione stessa.
    D'altra   parte  la  finalita'  del  suddetto  programma  non  e'
ricollegabile  a  competenze  statali  ne'  ad  esigenze di carattere
unitario,  essendo  legittimate  le  regioni  a  promuovere  i propri
prodotti  sui  mercati  nazionali  ed internazionali. Ed infatti tale
competenza   e'  stata  esercitata  direttamente  dalla  regione,  in
attuazione  della legge regionale n. 14 aprile 1997 n. 28 (Disciplina
della  attivita'  di  promozione economica delle risorse toscane e di
supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi
dell'agricoltura,  dell'artigianato,  della  piccola  e media impresa
industriale  e  del  turismo)  e successivamente a mezzo dell'Agenzia
regionale   «Agenzia   di  promozione  economica  della  Toscana»  in
esecuzione della l.r. 28 gennaio 2000 n. 6 (Costituzione dell'Agenzia
di promozione economica della Toscana (APET).
    Sussiste,  dunque,  l'eccepita  violazione  degli artt. 117 e 118
Cost.
    G)  Illegittimita'  costituzionale  dell'art. 12  per  violazione
dell'articolo 117 Cost.
    L'art. 12  estende  le  norme  contenute  nella  legge anche alle
attivita'  svolte  dai  pescatori relativamente all'ospitalita', alla
somministrazione  dei  pasti  costituiti  prevalentemente da prodotti
derivanti  dall'attivita'  di  pesca  o ad essa connesse ai sensi del
d.lgs. n. 226/2001.
    Appare  estemporanea  e  quasi avulsa dal contesto della legge la
disposizione  in  esame  che  estende le norme contenute nella stessa
anche  alle  attivita'  della  pesca, relativamente all'ospitalita' e
somministrazione   dei   pasti:  trattasi  di  un  altro  settore  di
competenza normativa regionale, rispetto al quale sussistono evidenti
peculiarita' che sara' la disciplina regionale ad affrontare.
    Ed  infatti la Regione Toscana si e' data una disciplina compiuta
con  la  l.r.  3  gennaio 2005 n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e
della pesca nelle acque interne).
    Sussiste, pertanto, la violazione dell'art. 117 Cost.
    H)  Illegittimita'  costituzionale  dell'art. 14,  comma  2,  per
violazione dell'articolo 117 Cost.
    Il  secondo  comma dell'art. 14 impone alle regioni di uniformare
le  proprie  normative ai principi fondamentali contenuti nella legge
entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
    La  norma  in esame, che risente dell'impostazione generale della
legge  e'  incostituzionale  in  quanto  viola apertamente il riparto
normativo definito dall'art. 117 Cost.
    Nelle  materie dell'agricoltura e del turismo, infatti, lo Stato,
non  e' legittimato ad intervenire, nemmeno attraverso la definizione
dei   principi   fondamentali,   trattandosi   di   ambiti  demandati
dall'art. 117   Cost.   alla  competenza  residuale  esclusiva  delle
regioni.
    In  ogni  caso,  come  rilevato  nei  vari  motivi di ricorso, le
impugnate  disposizioni  contengono  norme  puntuali  di dettaglio ed
autoapplicative non qualificabili come principi.
                              P. Q. M.
    Si  confida che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 4,  commi 2, 3 e 4 lett. a), b), c), e), f)
art. 5  commi  4, 5 e 6; art. 6 commi 2 e 3; art. 8; art. 9, comma 2;
art. 11,  comma  1; art. 12; art. 14, comma 2 della legge 20 febbraio
2006   n. 96   (Disciplina  dell'agriturismo)  per  violazione  degli
articoli 117 e 118 della Costituzione.
        Firenze-Roma, addi' 11 maggio 2006
               Avv. Lucia Bora - Avv. Fabio Lorenzoni
06C0441