N. 201 ORDINANZA 3 - 18 maggio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Ordinamento  giudiziario  - Patrocinio a spese dello Stato - Processi
  civili  e  amministrativi - Compensi al difensore - Riduzione della
  meta'   rispetto   ai  compensi  previsti  per  il  patrocinio  nei
  procedimenti   penali  -  Denunciata  irragionevole  disparita'  di
  trattamento   -   Questione   identica  ad  altra  gia'  dichiarata
  manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 130.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.21 del 24-5-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 130 del d.P.R.
30 maggio  2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  spese  di  giustizia),  promosso  con
ordinanza  del 14 febbraio 2005 dal Tribunale di Padova, sull'istanza
proposta  da  Prete  Luigi, iscritta al n. 483 del registro ordinanze
2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ยช
serie speciale, dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto  che  il Tribunale di Padova, sull'istanza del difensore
della   parte  intimata  di  un  procedimento  civile  -  ammessa  al
patrocinio  a  spese  dello Stato, ai sensi degli artt. 74 e seguenti
del  d.P.R.  30 maggio  2002,  n. 115 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) - volta
alla   liquidazione   dell'onorario  per  l'attivita'  prestata,  con
ordinanza   del   14 febbraio   2005,   ha   sollevato  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 130 del predetto d.P.R. n. 115
del  2002,  nella  parte in cui dispone che, nel caso di patrocinio a
spese  dello  Stato,  gli importi spettanti al difensore sono ridotti
della meta', ove si tratti di procedimenti civili;
        che,  secondo  il giudice a quo, la disposizione censurata si
porrebbe   in  contrasto  con  l'art. 3  della  Costituzione  per  la
irragionevole   disparita'   di  trattamento  che  si  determinerebbe
rispetto  all'onorario previsto per il difensore nel processo penale,
per il quale la predetta riduzione non opera;
        che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura   generale  dello  Stato,  che  ha  concluso  per  la
inammissibilita'  e  la  infondatezza della questione, richiamando la
giurisprudenza  costituzionale  secondo  la  quale,  per un verso, la
garanzia   del  diritto  di  difesa  non  esclude,  quanto  alle  sue
modalita',  la  competenza  del  legislatore a darvi attuazione sulla
base  di  scelte  discrezionali non irragionevoli, e, per l'altro, la
intrinseca  diversita'  dei  modelli  del processo civile e di quello
penale non consente alcuna comparazione; sicche', secondo l'Autorita'
intervenuta,   contrapporre   alle  scelte  operate  in  materia  dal
legislatore ordinario opzioni diverse comporterebbe la conseguenza di
far   assumere   al  giudizio  costituzionale  il  carattere  di  una
valutazione  di  opportunita',  esorbitando  dai  limiti del predetto
giudizio.
    Considerato  che il Tribunale di Padova dubita della legittimita'
costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
spese  di  giustizia),  nella  parte  in cui dispone che, nel caso di
patrocinio  a  spese  dello Stato, gli importi spettanti al difensore
siano  ridotti  della  meta',  ove  si  tratti di processi civili, in
quanto  violerebbe  l'art. 3 della Costituzione, per la irragionevole
disparita'  di  trattamento  rispetto  alla  disciplina  degli stessi
compensi  nei  processi  penali,  per  i  quali tale riduzione non e'
prevista;
        che   questa   Corte,   nell'esaminare   identica  questione,
sollevata  in  riferimento  agli  artt. 3 e 24 della Costituzione, ha
affermato  che  la diversita' di disciplina fra la liquidazione degli
onorari  e  dei  compensi  nel  processo civile e nel processo penale
trova  fondamento nella diversita' delle situazioni comparate (da una
parte  gli  interessi  civili,  dall'altra le situazioni tutelate che
sorgono  per  effetto  dell'esercizio  dell'azione  penale), e che la
circostanza  dedotta  secondo  cui  il  sistema di liquidazione degli
onorari  civili  impone al difensore di prestare la propria opera per
un   compenso   inferiore   al  minimo  previsto,  che,  normalmente,
costituirebbe  infrazione ai doveri deontologici e fatto suscettibile
di  sanzione  disciplinare,  e' costituzionalmente irrilevante ove si
tenga presente che il sistema di liquidazione e' imposto da una norma
di  legge,  che,  come  tale,  puo'  legittimamente derogare anche ai
minimi tariffari (ordinanza n. 350 del 2005);
        che il giudice rimettente, nel sollevare la questione, non ha
addotto  ragioni  nuove e diverse da quelle in precedenza esaminate e
disattese;
        che  la  questione,  pertanto,  va  dichiarata manifestamente
infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all'art. 3
della  Costituzione,  dal  Tribunale  di  Padova,  con l'ordinanza in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 18 maggio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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