N. 201 ORDINANZA 3 - 18 maggio 2006
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento giudiziario - Patrocinio a spese dello Stato - Processi civili e amministrativi - Compensi al difensore - Riduzione della meta' rispetto ai compensi previsti per il patrocinio nei procedimenti penali - Denunciata irragionevole disparita' di trattamento - Questione identica ad altra gia' dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza. - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 130. - Costituzione, art. 3.(GU n.21 del 24-5-2006 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 14 febbraio 2005 dal Tribunale di Padova, sull'istanza proposta da Prete Luigi, iscritta al n. 483 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ยช serie speciale, dell'anno 2005. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che il Tribunale di Padova, sull'istanza del difensore della parte intimata di un procedimento civile - ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) - volta alla liquidazione dell'onorario per l'attivita' prestata, con ordinanza del 14 febbraio 2005, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 130 del predetto d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui dispone che, nel caso di patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al difensore sono ridotti della meta', ove si tratti di procedimenti civili; che, secondo il giudice a quo, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la irragionevole disparita' di trattamento che si determinerebbe rispetto all'onorario previsto per il difensore nel processo penale, per il quale la predetta riduzione non opera; che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilita' e la infondatezza della questione, richiamando la giurisprudenza costituzionale secondo la quale, per un verso, la garanzia del diritto di difesa non esclude, quanto alle sue modalita', la competenza del legislatore a darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli, e, per l'altro, la intrinseca diversita' dei modelli del processo civile e di quello penale non consente alcuna comparazione; sicche', secondo l'Autorita' intervenuta, contrapporre alle scelte operate in materia dal legislatore ordinario opzioni diverse comporterebbe la conseguenza di far assumere al giudizio costituzionale il carattere di una valutazione di opportunita', esorbitando dai limiti del predetto giudizio. Considerato che il Tribunale di Padova dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui dispone che, nel caso di patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al difensore siano ridotti della meta', ove si tratti di processi civili, in quanto violerebbe l'art. 3 della Costituzione, per la irragionevole disparita' di trattamento rispetto alla disciplina degli stessi compensi nei processi penali, per i quali tale riduzione non e' prevista; che questa Corte, nell'esaminare identica questione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, ha affermato che la diversita' di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversita' delle situazioni comparate (da una parte gli interessi civili, dall'altra le situazioni tutelate che sorgono per effetto dell'esercizio dell'azione penale), e che la circostanza dedotta secondo cui il sistema di liquidazione degli onorari civili impone al difensore di prestare la propria opera per un compenso inferiore al minimo previsto, che, normalmente, costituirebbe infrazione ai doveri deontologici e fatto suscettibile di sanzione disciplinare, e' costituzionalmente irrilevante ove si tenga presente che il sistema di liquidazione e' imposto da una norma di legge, che, come tale, puo' legittimamente derogare anche ai minimi tariffari (ordinanza n. 350 del 2005); che il giudice rimettente, nel sollevare la questione, non ha addotto ragioni nuove e diverse da quelle in precedenza esaminate e disattese; che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Padova, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006. Il Presidente: Bile Il redattore: Finocchiaro Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 18 maggio 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C0443