N. 204 ORDINANZA 3 - 18 maggio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Finanza   regionale   -   Norme  della  Regione  Siciliana  -  Misure
  finanziarie  urgenti  e  variazioni  al  bilancio della Regione per
  l'esercizio  finanziario  2005 - Disposizioni in materia di sanita'
  pubblica,  turismo,  consorzi di bonifica, controlli amministrativi
  interni,  fondazioni,  impiego pubblico, istruzione, enti pubblici,
  caccia, industria, commercio, famiglia, politiche sociali, gestione
  del  territorio,  lavoro, beni culturali - Violazione del principio
  di  uguaglianza  -  Lesione del principio di tutela dell'ambiente -
  Incidenza   sul   principio   di   buon  andamento  della  pubblica
  amministrazione  -  Violazione  del principio del concorso pubblico
  per  l'accesso  ai  pubblici  impieghi  -  Invasione della sfera di
  competenza   statale  -  Successiva  promulgazione  della  delibera
  legislativa  impugnata, con omissione delle disposizioni oggetto di
  censura - Cessazione della materia del contendere.
- Delibera  legislativa  Regione  Sicilia  7 dicembre  2005, n. 1084,
  artt. 6, commi 1, 2, 3 e 4; 8, comma 2; 9, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e
  7;  11;  12;  13, comma 2; 15; 16; 17; 18, commi 3, 5, 6, 7, 8, 10,
  11,  12, 14, 16, 17, 18, 19 e 20; 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
  10, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35,
  36,  37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45; 20, commi 16, 17, 18, 22, 30,
  31,  32,  33,  34, 35, 37, 40, 43 e 44; 21, commi 2, 5, 11, 12, 13,
  16,  22,  23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36 e 37; 22,
  comma 2; 23, commi 7, 11 e 17; 24, commi 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 19,
  27,  28,  29,  30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43 e 44; 25,
  commi 1,  4, 5, 14 e 15; 26, commi 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e
  15; 27, commi 1, 2, 5, 8 e 10; 28, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 9, 51, 81, comma quarto, 97, 114, 117, commi
  secondo,   lett. o),  e  terzo;  legge  11 febbraio  1992,  n. 157,
  art. 19.
(GU n.21 del 24-5-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2,
3 e 4, dell'art. 8, comma 2, dell'art. 9, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7,
dell'art. 11,   dell'art. 12,  dell'art. 13,  comma 2,  dell'art. 15,
dell'art. 16,  dell'art. 17,  dell'art. 18,  commi 3, 5, 6, 7, 8, 10,
11,  12,  14, 16, 17, 18, 19 e 20, dell'art. 19, commi 1, 2, 3, 4, 5,
6,  8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33,
34,  35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, dell'art. 20, commi 16,
17,  18,  22,  30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 43 e 44, dell'art. 21,
commi 2,  5,  11, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32,  35,  36 e 37, dell'art. 22, comma 2, dell'art. 23, commi 7, 11 e
17,  dell'art. 24,  commi 1,  2, 7, 8, 9, 10, 15, 19, 27, 28, 29, 30,
32,  33,  35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43 e 44, dell'art. 25, commi 1,
4,  5,  14 e 15, dell'art. 26, commi 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e
15,  dell'art. 27,  commi 1,  2,  5,  8  e 10, dell'art. 28, comma 3,
«limitatamente ai capitoli 373703 - 377729 - 377720 - 377722 - 377727
-  413311»,  della  delibera  legislativa  approvata  dalla Assemblea
regionale  siciliana  il  7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1084),
recante  «Misure  finanziarie  urgenti e variazioni al bilancio della
Regione   per  l'esercizio  finanziario  2005.  Disposizioni  varie»,
promosso  con  ricorso  del  Commissario  dello  Stato per la Regione
Siciliana  notificato  il 15 dicembre 2005, depositato in cancelleria
il 23 dicembre 2005 ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2005.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 3 maggio 2006 il giudice
relatore Franco Gallo.
    Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,
con  ricorso  notificato  il  15 dicembre 2005 e depositato presso la
cancelleria  della  Corte  il  successivo  23  dicembre,  ha proposto
questione  di  legittimita' costituzionale della delibera legislativa
approvata  dall'Assemblea  regionale  siciliana  il  7 dicembre  2005
(disegno  di  legge  n. 1084),  recante «Misure finanziarie urgenti e
variazioni  al  bilancio  della  Regione  per l'esercizio finanziario
2005. Disposizioni varie», con riguardo agli artt. 6, commi 1, 2, 3 e
4;  8,  comma 2;  9, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 11; 12; 13, comma 2;
15; 16; 17; 18, commi 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 e
20; 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23,
24,  25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e
45;  20,  commi 16,  17, 18, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 43 e
44;  21,  commi 2, 5, 11, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30,  31,  32,  35,  36  e  37; 22, comma 2; 23, commi 7, 11 e 17; 24,
commi 1,  2, 7, 8, 9, 10, 15, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37,
38,  39, 40, 42, 43 e 44; 25, commi 1, 4, 5, 14 e 15; 26, commi 1, 6,
7,  9,  10,  11,  12,  13,  14  e  15; 27, commi 1, 2, 5, 8 e 10; 28,
comma 3, «limitatamente ai capitoli 373703 - 377729 - 377720 - 377722
- 377727 - 413311»;
        che   il   ricorrente   ha  denunciato  un  primo  gruppo  di
disposizioni (artt. 12, comma 5; 18, commi 7, 12, 16, 17, 18, 19, 20;
20,  commi 22, 30, 31, 32, 33, 34, 37 e 44; 21, commi 22, 26, 27, 28,
29,  30, 31, 32, 35, 36 e 37; 23, comma 11; 24, commi 1, 7, 8, 9, 10,
15,  19,  27,  28, 29, 30, 33, 37, 38, 40, 42 e 43; 26, comma 10; 27,
commi 2  e  10; 28, comma 3) attinenti «alla erogazione di contributi
ad  associazioni  ed  enti,  per  le  finalita'  piu' disparate», per
contrasto  con  gli  artt. 3  e  97  Cost., in quanto tali contributi
sarebbero  indirizzati,  per  finalita'  non chiarite, a soggetti non
sempre    identificati,   «in   deroga   alle   ordinarie   procedure
amministrative volte alla verifica del possesso dei requisiti e della
rilevanza  sociale dell'azione svolta», realizzando una irragionevole
disparita'  di  trattamento  fra i destinatari dei contributi e altri
soggetti «che svolgono azioni di eguale natura ed eventualmente anche
di maggiore impatto sociale»;
        che  lo  stesso ricorrente ha denunciato un secondo gruppo di
disposizioni (artt. 18, commi 8 e 10; 21, comma 24; 24, commi 32, 35,
36  e  44; 27, comma 1), in relazione ai medesimi artt. 3 e 97 Cost.,
in   quanto   esse  «prevedono  il  finanziamento  di  manifestazioni
culturali  di vario genere, riguardanti diversi ambiti del territorio
regionale in deroga [...] alle ordinarie procedure amministrative»;
        che il ricorrente ha denunciato, per contrasto con gli stessi
parametri,  un terzo gruppo di disposizioni: 1) gli artt. 18, commi 3
e   5;   21,   commi 5  e  25;  23,  comma 17,  in  quanto  prevedono
«l'instaurazione  di rapporti contrattuali per la fornitura di beni e
servizi,  in deroga alle ordinarie procedure previste»; 2) l'art. 18,
comma 11,  in  quanto  prevede  l'erogazione  di un contributo «nella
misura  forfettaria  di  15 migliaia di euro per ciascun socio» della
cooperativa  edilizia  «La  Gazzella»  di  Messina;  3) gli artt. 20,
comma 16,  e  21,  comma 2, perche' riproducono sostanzialmente norme
gia' vigenti; 4) l'art. 27, comma 8, che «equipara alla radiazione di
automezzi  la  cessione  di questi ad enti ed associazioni no profit,
nonostante  la  radiazione stessa abbia costituito presupposto per la
concessione di sovvenzioni pubbliche a qualsiasi titolo», vanificando
cosi'   gli   «interventi   pubblici  finalizzati  al  rinnovo  degli
autoparchi  destinati  al  trasporto  pubblico  di  linea,  in quanto
verrebbero  rimessi ora in circolazione automezzi di dubbia sicurezza
con  rischi  per  l'incolumita'  pubblica»;  5)  l'art. 21, comma 12,
«laddove estende la disciplina agevolativa, anche fiscale, dettata in
favore  delle  associazioni  di  volontariato  ai consorzi costituiti
dalle  stesse  con  la  partecipazione,  seppur minoritaria, di altri
soggetti ed enti che in ipotesi possono perseguire finalita' diverse,
potenzialmente  anche  di  lucro»;  6) l'art. 21, comma 23, il quale,
prevedendo  «l'erogazione  di  un contributo aggiuntivo in favore dei
comuni  capoluogo in dissesto», distoglierebbe «risorse agli enti con
sana  amministrazione  [...], ponendoli in difficolta' nella gestione
delle  proprie  funzioni»;  7)  l'art. 22,  comma 2,  che  pone  come
meramente  «eventuale  il  pagamento  da  parte  degli  acquirenti di
alloggi  popolari di oneri per le opere di manutenzione straordinaria
sostenuta  dagli  enti  pubblici  proprietari che procedono alla loro
dismissione»;  8) l'art. 24, comma 2, «in quanto prevede la deroga ai
canoni  e  corrispettivi  vigenti  per  il rilascio di autorizzazioni
all'accesso  di  luoghi  di  cultura  per  l'esercizio  di  attivita'
cinematografica, da parte di una struttura appositamente istituita ed
operante   per  conto  del  competente  dipartimento  regionale»,  in
mancanza  di  un  interesse specifico dell'amministrazione, «non solo
nella    istituzione    di    una   apposita   struttura   ma   anche
nell'autorizzazione ad agire in deroga agli ordinari corrispettivi»;
        che,  sempre  ad  avviso  del ricorrente, un quarto gruppo di
norme  (artt. 19,  comma 27;  20,  comma 18,  e  25,  commi 4  e  5),
istituendo  nuove  figure  professionali  non  contemplate  in via di
principio  dalla  legislazione  statale, si porrebbe in contrasto con
l'art. 117, secondo comma, Cost;
        che  la  quinta censura proposta riguarda l'art. 25, comma 1,
in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la norma dispone, a favore
dei  soli  ciechi di guerra e con l'irragionevole esclusione di altre
categorie  di  non vedenti, «un trattamento di assistenza ospedaliera
particolare»;
        che,  con  la  sesta censura, si denuncia la violazione degli
artt. 9  e  97  Cost.  da  parte  dell'art. 17,  il  quale  introduce
disposizioni  in  materia  di  controllo  della  fauna selvatica e di
esercizio   della   caccia,   in   difformita'   da  quanto  previsto
dall'art. 19  della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per
la  protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e per il prelievo
venatorio),  perche' tale norma «rende di fatto legittimo l'esercizio
dell'attivita' venatoria al di fuori del calendario stabilito e anche
nei   confronti   di   specie   protette,   comportando  altresi'  un
depauperamento indiscriminato della fauna selvatica»;
        che  un  settimo  gruppo  di  disposizioni (artt. 11; 16; 18,
commi 6  e  14;  19,  commi 22,  23, 25, 30, 31, 36, 37, 43 e 44; 21,
commi 11 e 16; 25, comma 14) e' impugnato in riferimento all'art. 81,
quarto  comma,  Cost.,  in  quanto esse non conterrebbero l'ammontare
degli  oneri,  «con  conseguente  impossibilita'  di  verifica  della
relativa copertura»;
        che  le disposizioni di un ottavo gruppo (artt. 20, comma 17;
26,  commi 6,  7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15; 27, comma 5), attinenti
alla  materia  dell'urbanistica  e  dell'edilizia, sono censurate per
diversi  motivi e con riferimento a diversi parametri: 1) il comma 17
dell'art. 20, introducendo «una disciplina derogatoria alle ordinarie
norme  di  gestione  del  territorio  per quanto attiene ad attivita'
produttive  cofinanziate  da interventi pubblici di varia natura», si
porrebbe  in  contrasto  con  gli artt. 9, 97 e 114 Cost; 2) analoghe
censure   varrebbero   per   l'art. 26,  comma 11,  che  «prevede  la
possibilita'  per i privati di realizzare in verde agricolo manufatti
nell'ambito  di progetti integrati territoriali, e nei PRUSST nonche'
nei  patti  territoriali  o  nei  contratti d'area»; 3) parimenti, il
comma 15  dell'art. 26  e  il comma 5 dell'art. 27 sono censurati per
violazione  degli  stessi  artt. 9,  97  e  114  Cost.,  «in  quanto,
rispettivamente,   prevedono  la  realizzazione  di  insediamenti  di
carattere  sportivo  e  per  il tempo libero e di campeggi nelle zone
destinate  a  verde agricolo, in deroga allo strumento urbanistico» e
alla  fascia  di  rispetto; 4) il comma 14 dell'art. 26, che consente
«la  realizzazione  in  verde  agricolo  di  insediamenti produttivi,
purche'  ammessi  a  finanziamento  pubblico  secondo i bandi del POR
Sicilia»,  e'  impugnato  con riferimento agli stessi parametri; 5) i
commi 6  e  7  dello stesso art. 26, che, estendendo - in deroga alla
legislazione  statale  - le ipotesi di condono edilizio agli «edifici
di  tipo non residenziale, o che conseguono successivamente il parere
favorevole  della  p.a.  preposta  alla  tutela  dei  vari  interessi
ambientali,  paesistici,  geologici  [...],  esclusi  dalla normativa
statale»,  realizzerebbero  anche un'indebita interferenza in materia
penale,  e  violerebbero,  inoltre,  l'art. 3 Cost., «poiche' vengono
legittimate  condotte  penalmente  sanzionate  per la generalita' dei
cittadini»;  6)  il  comma 9 dello stesso articolo, «che introduce la
certificazione  della qualita' edilizia ed abitativa», si porrebbe in
contrasto  con  gli  artt. 3  e  97  Cost.,  perche'  conferirebbe al
Presidente  della  regione  «un mandato eccessivamente ampio [...] ai
fini   dell'individuazione  dei  contenuti,  delle  modalita'  e  dei
parametri richiesti, per l'attribuzione della certificazione stessa»;
7)  il  comma 10  del  medesimo  art. 26,  secondo  cui,  in  caso di
demolizione  e ricostruzione, il nuovo edificio puo' coincidere anche
solo  in  parte  con  quello  preesistente, «fermo restando il volume
esistente  e  il  rapporto di copertura sul lotto e il rispetto delle
distanze»,  si  porrebbe  in  contrasto  con  gli artt. 97 e 9 Cost.,
perche' consentirebbe di fatto «di modificare la sagoma degli edifici
e potenzialmente la tipologia e destinazione d'uso, conducendo ad una
incontrollabile  alterazione  [...]  del paesaggio e dell'ambiente in
genere»; 8) il comma 12 dello stesso art. 26 si porrebbe in contrasto
con gli artt. 97 e 114 Cost., introducendo «una normativa derogatoria
a  favore  di  soggetti portatori di handicap per la realizzazione di
manufatti ad ausilio dei medesimi, senza pero' vincolare l'utilizzo e
la  destinazione  per  un congruo periodo di tempo»; 9) irragionevole
infine,  «per  l'errato  riferimento  normativo  in  esso contenuto»,
sarebbe il comma 13 del medesimo art. 26;
        che   il   ricorrente   ha  denunciato,  inoltre,  l'art. 21,
comma 13,  il quale, consentendo l'erogazione dell'indennita' di fine
mandato   ai   sindaci  che  per  loro  scelta  non  hanno  percepito
l'indennita'  mensile  di  funzione, si porrebbe in contrasto con gli
artt. 3  e  97 della Costituzione, perche' «introdurrebbe un compenso
aggiuntivo,  non  previsto  dalle  vigenti disposizioni, per coloro i
quali hanno optato per indennita' provenienti da altre fonti»;
        che,   nell'ambito   di  un  ultimo  gruppo  di  disposizioni
denunciate  (artt. 6;  8, comma 2; 9, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 13,
comma 2; 15; 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 10, 11, 12, 15, 19, 21,
22,  24, 25, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43 e 45; 20,
commi 35,  40  e  43;  23, comma 7; 24, comma 39; 25, commi 14 e 15),
aventi  per  oggetto  il  regime  «del  personale,  di  ruolo  e non,
appartenente  alla  amministrazione  regionale, al servizio sanitario
regionale  e  a  vari  enti vigilati o strumentali della regione», il
ricorrente  ha, in particolare, censurato: 1) i commi 4, 10, 11, 12 e
25  dell'art. 19,  i  quali  in  materia  di previdenza «estendono il
regime  previgente  a  quello  statale  [...]  a  nuove  categorie di
dipendenti  o  introducono  modalita' diverse rispetto alla normativa
statale  sul riscatto e il ricongiungimento di periodi contributivi»,
esulando   cosi'  dalla  sfera  di  competenza  regionale,  ai  sensi
dell'art. 117,   primo  comma,  lettera o),  Cost;  2)  gli  artt. 9,
commi 1,  2,  3,  4, 5, 6 e 7; 19, commi 19, 24, 33, 36, 37 e 45; 20,
commi 35  e  43;  23,  comma 7;  i  quali «prevedono [...] o garanzie
occupazionali  o  il  rinnovo  o  la  proroga  di  contratti  a tempo
determinato  di  personale  in atto in servizio», in violazione degli
artt. 3,  51, 81, quarto comma, e 97 Cost; 3) gli artt. 19, comma 35,
e 8, comma 2, i quali riproducono sostanzialmente le disposizioni del
disegno  di  legge  n. 778,  approvato  dall'Assemblea  regionale  il
4 agosto  2005  e  gia'  censurato per violazione degli art. 97 e 81,
quarto comma, Cost; 4) gli artt. 19, comma 8, e 20, comma 40, i quali
contengono  rinvii  a norme statali, «per violazione del principio di
ragionevolezza  sancito  dagli  artt. 3 e 97 Cost.»; 5) gli artt. 15;
19,  commi 1,  2,  3,  15,  22,  30,  40  e 43; 24, comma 39; i quali
«prevedono l'immissione nei ruoli dell'amministrazione regionale e di
enti  pubblici  ed istituzioni locali e/o la progressione in carriera
di  personale  gia'  dipendente  a  vario titolo, senza le prescritte
procedure  di  selezione pubblica nel rispetto degli articoli 3, 51 e
97  della  Costituzione ed anche in assenza della quantificazione del
maggiore onere derivante per gli enti interessati e della conseguente
copertura finanziaria prescritta dall'art. 81 della Costituzione»; 5)
gli  artt. 6, commi 1 e 4; 19, comma 26; 25, commi 14 e 15; in quanto
prevedono,   con  diverse  procedure,  «l'immissione  nel  ruolo  del
servizio  sanitario regionale, in assenza di una programmazione delle
assunzioni  da  parte  delle  amministrazioni destinatarie», violando
cosi'  gli artt. 3 e 97 Cost; 6) gli artt. 6, comma 4; 19, comma 26 e
25,  comma 15; i quali «non contengono la quantificazione della spesa
e   la  copertura  finanziaria  della  stessa»  e  violano,  percio',
l'art. 81,  quarto  comma,  Cost; 7) l'art. 19, comma 21, il quale e'
volto   «ad   attribuire  posizioni  e  retribuzioni  dirigenziali  a
personale  assunto  con  contratto  a  termine,  senza una preventiva
valutazione dell'idoneita», in violazione degli artt. 3 e 97 Cost; 8)
i  commi 41 e 42 dell'art. 19, i quali «consentono il mantenimento in
servizio  presso  la  RESAIS  S.p.a.  di  personale  proveniente  dai
soppressi  enti economici regionali e il conseguente [...] potenziale
utilizzo  presso  l'amministrazione  regionale»,  in violazione degli
artt. 3 e 97 Cost.; 9) l'art. 19, comma 5, che abroga lo spoil system
nell'amministrazione regionale, provocando, in violazione dell'art. 3
Cost.,  una  «disparita' di trattamento rispetto alla generalita' dei
funzionari  di vertice nelle altre amministrazioni di ogni livello di
governo»;  10)  l'art. 19,  comma 6,  il  quale «parifica [...] senza
alcun   criterio   obiettivo   e   preordinato  due  uffici  speciali
dell'amministrazione   ai   dipartimenti  regionali,  comportando  un
notevole  aggravio  di  spesa  per  la  retribuzione  dei  rispettivi
dirigenti», in violazione dell'art. 97 Cost.; 11) l'art. 13, comma 2,
che  prevede  «la  corresponsione  di  indennita'  aggiuntive, la cui
determinazione  e'  effettuata con atto del presidente della regione,
in  favore  di  un contingente di personale regionale», per «indebita
interferenza  in materia di diritto privato giacche', a seguito della
privatizzazione  del  rapporto di lavoro, ogni forma di remunerazione
deve  essere  rimessa  alla contrattazione sindacale»; 12) l'art. 26,
comma 1, che abroga l'art. «11 della L.R. n. 5/1999 che, a sua volta,
abrogava  l'art. 34,  secondo  comma  della  L.R. n. 25/1993», la cui
reviviscenza  «comporterebbe l'acquisizione [...] al patrimonio della
Regione  di  un bene che invece appartiene allo Stato», in violazione
del  principio  di  ragionevolezza  di  cui  all'art. 3 Cost.; 13) il
comma 13  dello stesso art. 26, «per errato riferimento normativo, in
quanto  la  legge  richiamata attiene a materia totalmente diversa da
quella che si intende disciplinare»;
        che,  con  memoria  depositata in prossimita' della camera di
consiglio,  il  ricorrente  ha  chiesto che sia dichiarata cessata la
materia  del contendere, perche' la delibera legislativa impugnata e'
stata promulgata come legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005,
n. 19, con omissione delle disposizioni censurate.
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
Siciliana  ha  proposto questione di legittimita' costituzionale - in
riferimento  agli  articoli 3, 9, 51, 81, quarto comma, 97, 114, 117,
primo   comma,  lettera o),  e  secondo  comma,  della  Costituzione,
distintamente   evocati   -   della  delibera  legislativa  approvata
dall'Assemblea  regionale  siciliana  il  7 dicembre 2005 (disegno di
legge  n. 1084),  recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni
varie»,  con riguardo agli artt. 6, commi 1, 2, 3 e 4; 8, comma 2; 9,
commi 1,  2,  3,  4,  5,  6 e 7; 11; 12; 13, comma 2; 15; 16; 17; 18,
commi 3,  5,  6,  7,  8,  10,  11,  12,  14, 16, 17, 18, 19 e 20; 19,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25,
26,  27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45; 20,
commi 16,  17,  18,  22, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 43 e 44; 21,
commi 2,  5,  11, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32,  35,  36 e 37; 22, comma 2; 23, commi 7, 11 e 17; 24, commi 1, 2,
7,  8, 9, 10, 15, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
42,  43  e  44; 25, commi 1, 4, 5, 14 e 15; 26, commi 1, 6, 7, 9, 10,
11,  12,  13,  14  e  15;  27,  commi 1,  2,  5, 8 e 10; 28, comma 3,
«limitatamente ai capitoli 373703 - 377729 - 377720 - 377722 - 377727
- 413311»;
        che,  successivamente  all'impugnazione, la predetta delibera
legislativa e' stata promulgata e pubblicata come legge della Regione
Siciliana 22 dicembre   2005,   n. 19,  con  omissione  di  tutte  le
disposizioni oggetto di censura;
        che,    secondo    la   giurisprudenza   di   questa   Corte,
«l'intervenuto  esaurimento  del potere promulgativo, che si esercita
necessariamente  in  modo  unitario  e  contestuale rispetto al testo
deliberato  dall'Assemblea  regionale,  preclude  definitivamente  la
possibilita'  che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di
promulgazione   acquistino  o  esplichino  una  qualsiasi  efficacia,
privando  di  oggetto  il  giudizio  di  legittimita' costituzionale»
(sentenza  n. 351  del 2003; v. altresi', ex multis, ordinanze n. 147
del 2006 e nn. 403, 293 e 169 del 2005);
        che  si e' determinata, pertanto, la cessazione della materia
del contendere.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  cessata  la materia del contendere in ordine al ricorso
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.
                        Il Presidente: Marini
                         Il redattore: Gallo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 18 maggio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
06C0446