N. 169 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 2006
Ordinanza emessa il 20 marzo 2006 dalla Corte di assise d'appello di Venezia nel procedimento penale a carico di Minciuna Ruslan Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento anche nei casi diversi da quello solo previsto dall'art. 593, comma 2 - Preclusione - Discriminazione tra i poteri attribuiti alle parti - Violazione del principio di ragionevolezza. - Codice di procedura penale, art. 593, commi 1 e 2, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46. - Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.(GU n.24 del 14-6-2006 )
LA CORTE D'ASSISE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Minciuna Ruslan alias Postulaki Yuri, nato a Straseni (Moldavia) il 23 giugno 1980, contumace. 1. - Il Minciuna e' accusato di avere, in concorso con altri, ucciso a sprangate un cittadino italiano e tentato di uccidere un cittadino tunisino, anche rapinato. Con sentenza del 23 maggio - 8 luglio 2005 la Corte d'assise di Verona lo ha assolto da tutte le imputazioni, richiamando anche nel dispositivo i criteri di valutazione della prova di cui al capoverso dell'art. 530 c.p.p. Il pubblico ministero, che ne aveva chiesto la condanna all'ergastolo con isolamento diurno, ha proposto un articolato atto di apello nel quale oltre che contestare la logicita' delle argomentazioni del primo giudice, propone deduzioni che dovrebbero sorreggere un apprezzamento di merito del tutto diverso, in particolare sul punto centrale del processo, l'attendibilita' da attribuire ai due testi che hanno dichiarato di aver riconosciuto l'imputato come compartecipe dell'aggressione. Nelle more della trattazione di questo processo in secondo grado e' entrata in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha escluso il potere della parte pubblica di impugnare con il mezzo dell'appello le sentenze di proscioglimento, salvo il caso qui non pertinente della prova nuova scoperta nel periodo che va dalla deliberazione della sentenza di primo grado alla scadenza del termine per impugnare, cosi' innovando l'art. 593 c.p.p. Tale legge ha pure espressamente disciplinato il regime transitorio, differentemente da quanto era accaduto con la provvisoria precedente modificazione introdotta allo stesso articolo 593 c.p.p. dall'art. 18, legge 24 novembre 1999, n. 468, prevedendo al primo comma dell'art. 10 l'applicazione anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, e quindi prevedendo ai commi 2 e 3 le modalita' della dichiarazione di inammissibilita' degli appelli avverso le sentenze di proscioglimento non definiti, e una sorta di restituzione nei termini per proporre, in tali casi, il ricorso per cassazione. Oggi questa Corte distrettuale dovrebbe pertanto deliberare l'ordinanza di inammissibilita' di cui al secondo comma dell'art. 10. La parte pubblica ha tempestivamente depositato memoria con cui chiede sia sollevata la questione di legittimita' del nuovo testo dell'art. 593 c.p.p. e della disciplina transitoria, con riferimento agli artt. 3, 111 e 112 Cost. Oggi le parti hanno concluso come in atti. 2. - Poiche' la deliberazione di inammissibilita' dell'appello costituisce certamente momento di esercizio della giurisdizione, deve prendersi preliminarmente atto della rilevanza della questione nel presente giudizio: la sua decisione, infatti, e' idonea ad imporre la cessazione o la prosecuzione di questo specifico processo di appello. 3. - Osserva questo giudice distrettuale che vi e' gia' una giurisprudenza della Corte delle leggi che consente una prima «scrematura» dei possibili punti dell'argomentare tecnico-logico anche riproposto dalla parte pubblica nella sua memoria. In sintesi, la Corte costituzionale ha finora insegnato che «la diversita' dei poteri spettanti, ai fini delle impugnazioni, all'imputato ed al pubblico ministero, e' giustificata dalla differente garanzia rispettivamente loro assicurata dagli artt. 24 e 112 della Costituzione». E anche se «il potere di impugnazione e' un'estrinsecazione ed un aspetto dell'azione penale (la cui obbligatorieta' e' costituzionalmente imposta e quindi garantita dall'art. 112 Cost.), tuttavia e' escluso che esso debba configurarsi in modo simmetrico rispetto al diritto di difesa dell'imputato» perche' «le funzioni (del pubblico ministero) non sono assistite da garanzie di intensita' pari a quelle assicurate all'imputato dall'art. 24 della Costituzione, il quale non riguarda l'organo di accusa» mentre «solo se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Cost.» potrebbe essere censurata per irragionevolezza la configurazione dei poteri del pubblico ministero (Sentenza n. 98 del 1994, con riferimento anche alle sentenze 177 del 1971 e 363 del 1991). Ancora, la Corte ha ribadito in particolare che «il potere di appello del pubblico ministero non puo' riportarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale come se di tale obbligo esso fosse - nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o in parte le ragioni dell'accusa - una proiezione necessaria ed ineludibile ... un'estrinsecazione e una conseguenza necessaria, configurante un nuovo dovere, il dovere di esercitare l'azione penale» (Sentenza n. 280 del 1995, anche con riferimento alla sentenza 177 del 1971). Sia solo consentito osservare che l'affermazione e' pienamente condivisibile, laddove altrimenti si dovrebbe necessariamente condudere per la costituzionalizzazione del doppio grado di giurisdizione di merito per la sola parte pubblica, in virtu' dell'art. 112 Cost. Che pertanto ne' l'art. 3 ne' l'art. 112 della Costituzione costituiscano, per se', parametri costituzionali idonei ad imporre l'assoluta omogeneita' della disciplina del potere di impugnazione tra la parte privata-imputato e la parte pubblica-p.m. e' affermazione/insegnamento che puo' darsi ormai per acquisito. Cio' pure dopo la modifica dell'art 111 Cost., perche' la stessa Corte costituzionale ha ribadito tale insegnamento anche successivamente a quell'innovazione costituzionale, gia' con la sentenza n. 115 del 2001 ma specialmente con l'ordinanza n. 421 del 3 - 21 dicembre 2001. Con tale ultima pronuncia il Giudice delle leggi ha espressamente avvertito che «l'attuale secondo comma dell'art. 111 Cost., inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 - nel conferire veste autonoma ad un principio, quale quello della parita' delle parti, pacificamente gia' insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali - non ha inciso sulla validita' dell'affermazione, cui si e' costantemente ispirata in precedenza la giurisprudenza di questa Corte, in forza della quale il principio di parita' tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identita' tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato: infatti una disparita' di trattamento puo' risultare giustificata ... sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia». Cio' vale anche, in particolare, per determinati casi di preclusione dell'appello del pubblico ministero, «nella cornice di un sistema nel quale il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale e il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale» (affermazione ormai appunto consolidata; tra le altre, ordinanze n. 83 del 2002, n. 165 del 2003 e n. 46 del 2004). L'ordinanza n. 421/2001 attesta quindi un ulteriore contenuto dell'insegnamento ormai costante della Corte delle leggi sulla materia del potere di impugnazione, che merita di essere ben evidenziato: per nessuna delle parti del processo esiste un diritto al doppio grado di giurisdizione nel merito che abbia fonte costituzionale o internazionale e pertanto che, per se', giustifichi ed anzi imponga il diverso trattamento delle parti (cio' con riferimento in particolare agli artt. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, di cui alla legge n. 881 del 1977; 5, 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e all'art. 2 del suo protocollo n. 7, che anzi prevede l'espressa possibilita' della limitazione del diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale nel caso di condanna che segua una precedente sentenza di proscioglimento). Altro corollario che emerge dalla richiamata ordinanza n. 421 del 2001 e' la reiezione della tesi di chi sostiene che il riferimento alla parita' delle parti, introdotto nell'art. 111 Cost., sarebbe limitato al contraddittorio. Quando infatti la Corte delle leggi insegna che il principio introdotto nel secondo comma dell'art. 111 e' null'altro che la veste autonoma data al principio gia' pacificamente insito nel sistema dei valori costituzionali (con riferimento inequivoco all'art. 3 Cost. ed alle sue applicazioni anche in materia procedimentale), conferma che quel principio ha ambito assolutamente generale, non limitato alla sola posizione delle parti rispetto al diritto al contraddittorio. Del resto, anche la lettera della norma del comma 2 dell'art. 111 Cost. conferma che la successione delle enunciazioni e' successione di diritti distinti e con contenuto differente (il diritto al cortraddittorio, il diritto al pari trattamento - nel limite della ragionevolezza gia' proprio dell'art. 3 Cost. -, il diritto ad avere un giudice terzo ed imparziale - non solo per cio' che attiene il contraddittorio!). 4. - Puo' quindi esservi un trattamento differenziato tra le parti processuali, con attribuzione di poteri diversi, anche per quanto riguarda specificamente il potere di impugnare, senza che tale diversita', per se' sola, si ponga in contrasto con la Costituzione. E certamente il parametro costituito dall'art. 112 della Costituzione non fonda, per se stesso, un diritto costituzionalmente garantito o addirittura imposto per riconoscere alla parte pubblica il potere di impugnare sempre e con ogni mezzo possibile, in particolare con l'appello volto ad ottenere un secondo giudizio di merito. 5. - L'insegnamento giurisprudenziale della Corte delle leggi, secondo cui e' costituzionalmente ammissibile il trattamento differenziato tra le parti processuali, con attribuzione di poteri diversi anche per quanto riguarda specificamente il potere di impugnare, e' stato tuttavia fino ad oggi sempre accompagnato da una fondamentale precisazione e delimitazione: il limite della ragionevolezza con riferimento: alla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero; alla funzione a lui affidata; ad esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia. Questi tre parametri - insegnati per la prima volta nella sentenza 190 del 1970, quando la Corte ha chiarito che, pur agendo a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge, il pubblico ministero di fronte al giudice doveva essere considerato parte, risultando quel suo interesse comunque dialetticamente contrapposto a quello dell'imputato - erano stati individuati come ragioni che giustificavano l'attribuzione di maggiori e comunque diversi poteri alla parte pubblica (nel caso di specie eliminando la preclusione allora vigente per la partecipazione del difensore all'interrogatorio dell'imputato davanti al giudice istruttore, ritenuta non correlata ad alcuno dei tre parametri). Nella giurisprudenza successiva essi risultano richiamati anche per giustificare, sempre sul piano della ragionevolezza, la contrazione dei poteri del pubblico ministero rispetto a quelli accordati all'imputato, tuttavia sempre precisandosi che la differenziazione di cui volta per volta si trattava doveva trovare giustificazione in un parametro/valore/contesto specifico che desse ragionevolezza alla contingente disparita' di trattamento. L'esame della giurisprudenza anche prima richiamata - se si e' riusciti a ricostruirla fedelmente - impone infatti di constatare che ogniqualvolta la Corte delle leggi ha, fino ad oggi, dichiarato conforme all'art. 3 (e poi anche all'art. 111.2 Cost.) la limitazione del potere di appello attribuito al pubblico ministero, contestualmente non solo ha richiamato in via di principio l'esigenza della ragionevolezza per la differenziazione, ma anche ha ogni volta espressamente indicato la ragione sistematica che nel singolo caso giustificava quella differenziazione. Cio' e' accaduto in tutte le pronunce che hanno respinto le questioni reiteratamente proposte, afferenti i limiti all'appello principale ed all'appello incidentale della parte pubblica avverso le sentenze di condanna conseguenti a giudizio abbreviato. In sintesi, la Corte costituzionale ha sostanzialmente sempre affermato che quelle limitazioni erano ragionevoli posto che, per contro, vi era l'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo quel rito alternativo, rito che implicava una decisione fondata, in primis e per scelta dell'imputato, sul materiale probatorio raccolto fuori delle garanzie del contraddittorio dalla parte che subisce poi la limitazione (ex plurimis, ord. 421/2001). Non sembra esistere pertanto ad oggi un'affermazione/insegnamento della Corte delle leggi che possa essere invocato per affermare esservi gia' nel sistema il principio della conformita' a Costituzione di una disparita' di poteri basata sulla mera diversa qualita' della parte pubblico ministero o imputato. Anzi, potrebbe paradossalmente concludersi che, allo stato, vi e' l'affermazione di un principio opposto; perche' altrimenti risulterebbero superflue e irrilevanti le argomentazioni finora utilizzate dalla Corte per dare compiuto e specifico conto, appunto volta per volta, del peculiare contesto procedimentale che, solo, rendeva razionale la differenziazione sottoposta al suo contingente esame. Approccio e fatica motivazionale che sarebbero stati del tutto inutili, ove la mera diversa qualita' (l'uno imputato, l'altro parte pubblica) avesse, per se', giustificato la disparita' di trattamento. 6. - Tutto questo spiega perche', per adempiere all'obbligo di valutazione che e' riservato a questo giudice di appello, quello della non manifesta infondatezza della questione proposta, occorra verificare la sussistenza di ragioni che rendano palesi la ragionevolezza del nuovo intervento legislativo, laddove ha eliminato il potere di appello del pubblico ministero, al di fuori del limitato ed invero eccezionale caso di una prova nuova e decisiva che venga scoperta nel limitatissimo tempo intercorrente tra la deliberazione della sentenza di proscioglimento e la scadenza del termine per impugnare. 6.1 - Sembra a tale scopo corretto e doveroso muovere dalla fonte costituita dal testo integrale della relazione sulla proposta di legge n. 4604-C, allegata al verbale della seduta 30 gennaio 2006. Dando anche conto dei rilievi sul punto contenuti nel messaggio del Capo dello Stato alle Camere del 20 gennaio 2006, le ragioni giustificanti la nuova disciplina sembrano potersi riassumere nei seguenti argomenti: la giurisprudenza costituzionale; la riconducibilita' del solo appello dell'imputato contro una sentenza di condanna ad un diritto di rilevanza costituzionale (il diritto di difesa); l'impossibilita' di riconoscere dignita' costituzionale all'eventuale intento di ottenere pervicacemente una sentenza di condanna nei confronti di un soggetto gia' riconosciuto innocente al termine di un processo regolare; l'introduzione, con la nuova legge, del principio del ragionevole dubbio come impedimento della sentenza di condanna, e la conseguente impossibilita' di negare tale ragionevole dubbio quando, per lo stesso fatto e per le stesse prove, l'imputato sia gia' stato giudicato innocente da un giudice, specialmente quando la riforma possa avvenire da parte di un giudice di appello che valuta solo sugli atti, a fronte di una sentenza di primo grado emessa da un giudice in presenza del quale le prove si sono formate. La relazione spiega poi che l'eccezione relativa alla prova nuova sopravvenuta e' stata giustificata da «ragioni di giustizia sostanziale» mentre il mantenimento del potere di impugnare le sentenze di condanna, da parte del pubblico ministero, e' giustificato dal fatto che pur con soccombenza parziale la questione della colpevolezza e' risolta nel senso positivo. Orbene, sui punti del contenuto attuale della giurisprudenza costituzionale sulla questione e della mancata costituzionalizzazione del doppio grado di giurisdizione di merito per entrambe o anche una sola delle parti si e' gia' detto. Gli argomenti sulla sofferenza che il processo penale impone e sulle implicazioni del principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» provano invece, come suol dirsi, «troppo». E' infatti ben vero che il processo penale e' comunque gia' in se' una sofferenza (anche per i notevoli costi economici che impone); ma il sistema previsto ora dal Legislatore finisce con il comportare un aumento dei gradi di giudizio ed un aumento dei suoi costi (di sofferenza e finanziari), laddove rispetto ad una serie «primo grado - appello - cassazione», si indica in alternativa quella «primo grado - cassazione - ulteriore primo grado - appello - cassazione». E se fosse condivisibile l'assunto sugli «inevitabili» effetti di una prima assoluzione in relazione al nuovo operare del principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», l'unica soluzione coerente sarebbe quella di limitare ogni ulteriore seguito del processo al solo ricorso in cassazione per violazione di legge, che non puo' essere evitato solo perche' imposto dal penultimo comma dell'art. 111 Cost. Il nuovo sistema, invece, mantiene integra la possibilita' di una diversa decisione di merito, sulla base delle stesse prove e per i medesimi fatti, solo modificando come visto il percorso procedimentale. E' poi vero che l'attuale struttura del giudizio di appello risente dell'originaria incapacita' del legislatore del 1989 di adeguare questo grado di impugnazione di merito ai mutati principi del processo in primo grado. Oralita' ed immediatezza per il primo grado, tendenzialmente «carta» per il giudice d'appello (ancorche', va opportunamente evidenziato, il problema si pone solo per i processi che in primo grado sono stati celebrati con il rito dibattimentale, poiche' per quelli svoltisi con rito abbreviato il comune confronto con le stesse carte processuali priva di significativo rilievo l'osservazione, sicche' l'osservazione stessa non ha comunque una valenza generale). Si tratta pero' di un'incongruenza strutturale che sussiste anche nel caso di riforma con accoglimento dell'appello dell'imputato, senza che possa qui invocarsi il principio del favor rei, che attiene solo alla valutazione della prova e non anche alla possibilita' di utilizzare a proprio favore delle eventuali disfunzioni della procedura, comuni e generalizzate. La discussione parlamentare sulla legge n. 46/2006 ha pure sfiorato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sull'esigenza della cosiddetta «doppia conforme»: tesi per cui non si potrebbe essere condannati se non a seguito di due conformi sentenze di merito, per dar modo all'imputato di non trovarsi «spiazzato» da una sentenza di condanna che intervenga per la prima volta in grado di appello, quando pertanto non e' poi piu' possibile controbattere eventuali nuovi apprezzamenti di stretto merito contenuti nella sentenza di prima condanna. Sul punto deve tuttavia osservarsi: a) che la stessa giurisprudenza di legittimita' che ha posto il problema ha contestualmente indicato una soluzione tendenzialmente efficace (le memorie integrative della motivazione della sentenza assolutoria, anche a fronte degli argomenti contenuti nell'appello della parte pubblica; il riferimento e' a Cass. S.U. 45276/2003); b) che il nuovo ricorso per cassazione consente alla parte l'introduzione nel giudizio di legittimita' di valutazioni che necessariamente coinvolgono apprezzamenti sull'adeguatezza del quadro probatorio; c) che la soluzione propugnata dalla maggior parte dei sostenitori della c.d. «doppia conforme» non era tanto l'abolizione dell'appello del pubblico ministero quanto piuttosto l'attribuzione al giudice di appello, che condividesse la fondatezza delle censure di merito contenute nell'appello avverso la sentenza di proscioglimento, del potere di annullare quella prima sentenza indicando al nuovo primo giudice i criteri di valutazione probatoria pertinenti. Il tutto, si noti, con un contestuale indispensabile intervento sul regime della prescrizione. Insomma, in tutti i casi si trattava di soluzioni che consentivano la permanenza per entrambe le parti del doppio grado di apprezzamento del merito e che, cio' che qui rileva, attestavano come la soluzione dell'abolizione del potere di appello del pubblico ministero non fosse la soluzione necessitata per salvaguardare gli interessi della parte privata ritenuti meritevoli di ulteriore tutela nella discrezionalita' legislativa. Da ultimo, nel medesimo dibattito parlamentare si e' indicata la ritenuta positiva conseguenza della riduzione dei tempi del procedimento penale, affermandosi che l'abolizione del grado di appello, consentendo una piu' ravvicinata conclusione del processo, rispondesse anche al principio di ragionevole durata. Sul punto tuttavia deve richiamarsi l'osservazione gia' svolta: in realta', avendo lasciato al pubblico ministero la possibilita' di ricorrere per cassazione, e con un ricorso «allargato», i tempi complessivi del processo di fatto dovrebbero allungarsi, specialmente nei casi di accoglimento del ricorso con conseguente ripresa del processo dal nuovo giudizio di primo grado. 6.2 - Giudica allora questa Corte distrettuale veneta che dal dibattito parlamentare non emergano ragioni sistematiche che possano costituire evidenti argomenti a favore della ragionevolezza dell'esclusione del potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento. Ed e' tale aspetto che induce questa Corte serenissima a valorizzare e riconsiderare il senso ultimo del messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere. Non e' infatti tanto la forte contrazione del potere di impugnazione del pubblico ministero, in se' e per se', che pone problemi di costituzionalita'. Sono la disorganicita' e l'asistematicita' della riforma approvata che finiscono con l'incidere sulla mancanza di evidente ragionevolezza della soluzione radicalmente discriminatoria adottata, impedendo di individuare con immediata evidenza un equilibrato, ponderato e «ragionevole» regolamento degli interessi contrapposti. Tali sono quello dell'imputato a difendersi e non essere «pervicacemente» e inutilmente sottoposto al peso del processo, ma anche quello della collettivita' e della vittima del reato - il cui stesso potere ex art. 572 c.p.p. risulta corrispondentemente e sintomaticamente vanificato - al perseguimento di una decisione finale che elida il piu' possibile la «forbice» tra verita' processuale e verita' sostanziale, in un contesto di ragionevole durata ed efficienza del processo, esso stesso autonomamente bene di rango costituzionale, come piu' volte insegnato dalla Corte delle leggi (per tutte, sent. n. 353 del 1996). Ne' si ritiene di poter individuare nel contesto normativo piu' recente ragioni sistematiche a sostegno di questo differente trattamento. Paradossalmente potrebbe affermarsi che vi sono indicazioni normative in senso contrario: a) con la legge n. 251 del 2005, ed in particolare con le modifiche agli artt. 157, 160 e 161 c.p., sono stati ridotti i termini della prescrizione per numerosi reati della «fascia» con pena temporalmente intermedia, il che riduce obiettivamente la possibilita' di giungere ad una sentenza definitiva di merito, e non in rito, all'esito del percorso previsto ora dal Legislatore nel caso di un'impugnazione del pubblico ministero, avverso la sentenza di proscioglimento, che risulti fondata; b) se il Legislatore intendeva perseguire la regola, o la ratio, della «doppia conforme», sarebbe priva di giustificazione la permanente possibilita' che, attraverso l'operativita' dell'art. 580 c.p.p., possa tuttora verificarsi il caso di una condanna che intervenga per la prima volta in grado di appello, quando ad esempio di due coimputati nel medesimo reato uno sia stato prosciolto e venga fatto oggetto del ricorso in cassazione del pubblico ministero, l'altro sia stato condannato e abbia proposto appello, se il giudice di appello ritenesse fondato il motivo del ricorso originariamente proposto dalla parte pubblica. In tal caso, in altri termini, la possibilita' o meno di avere una doppia pronuncia di merito sulla condanna dipenderebbe dalle autonome scelte del coimputato; a maggior ragione ove si dovesse ritenere tuttora possibile l'appello della parte civile (o quando, piu' adeguatamente, questo dovesse essere reintrodotto dall'eventuale dichiarazione di incostituzionalita' dell'avvenuta esclusione del relativo potere); cio', in un contesto processuale complessivo dove la separazione delle posizioni dei coimputati, per scelte meramente procedurali discrezionali dei singoli, e' ormai la regola generalizzata; c) si e' abolito il potere di appello del pubblico ministero per le sentenze penali del giudice di pace (e tuttavia, e significativamente quanto alla disorganicita' dell'approccio legislativo, solo a seguito del rilievo del Capo dello Stato), ma contestualmente con altra recentissima norma (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 40/2006) il Legislatore ha introdotto con la modifica dell'art. 23 della legge n. 689/1981 il doppio grado di merito avverso le sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative, con la conseguenza obiettivamente singolare, sul piano della coerenza sistematica e dei valori del sistema giurisdizionale, che mentre nel caso di illecito penale la parte pubblica (li' il p.m.) non puo' chiedere il secondo giudizio di merito, cio' puo' fare (qui l'Amministrazione) nei casi di illeciti depenalizzati; d) non sembra poi estranea al tema della ragionevolezza la considerazione del fatto che i processi di primo grado sono oggi per la maggior parte attribuiti al giudice monocratico; il piu' delle volte in udienza non vi e' il pubblico ministero che ha deciso per l'esercizio dell'azione penale; spesso giudicante e o pubblico ministero di udienza sono magistrati onorari; nei processi per reati di competenza della corte d'assise (dove frequentemente l'alternativa decisionale e' tra l'assoluzione e la condanna a pena elevatissima) il rito abbreviato si svolge davanti ad un giudice monocratico che giudica sulle carte. E' vero che si tratta di situazioni che per lo piu' attengono ad un contesto di fatto; ma l'efficienza del processo (rispetto agli scopi che ad esso attribuiscono i principi costituzionali) e' stata piu' volte riconosciuta bene costituzionale, mentre il contesto concreto in cui la giustizia e' amministrata e realizzata non pare francamente possa costituire aspetto totalmente estraneo alla ragionevolezza delle scelte legislative (non parrebbe ardito richiamare qui, per esemplificare il senso dell'osservazione che precede, la relazione tra il primo ed il secondo comma dell'art. 3 Cost.); e) da ultimo, sembrerebbe che la stessa recente Riforma dell'Ordinamento giudiziario guardi obiettivamente con sfavore al giudice che esercita le funzioni in primo grado, avendogli inibito ogni possibilita' di accesso diretto a qualsiasi incarico semidirettivo e direttivo. 7. - Orbene, quando il parametro della valutazione di conformita' ai principi ed alle norme costituzionali e' quello della ragionevolezza, individuare il punto che separa la legittimita' (appunto la conformita' alla Costituzione) dall'apprezzamento di merito (estrinsecazione del potere di discrezionalita' proprio del Legislatore) e' istituzionalmente delicato e oggettivamente difficile. Sul contenuto del giudizio di ragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. e' certamente prezioso l'insegnamento contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 1996, secondo cui «la disamina della conformita' di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul «perche» una determinata disciplina operi, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, quella specifica distinzione, e quindi trarne le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo. Il giudizio di eguaglianza, pertanto, ... e' in se' un giudizio di ragionevolezza, vale a dire un apprezzamento di conformita' tra la regola introdotta e la «causa» normativa che la deve assistere: ove la disciplina positiva si discosti dalla funzione che la stessa e' chiamata a svolgere nel sistema e ometta, quindi, di operare il doveroso bilanciamento dei valori che in concreto risultano coinvolti, sara' la stessa «ragione» della norma a venir meno, introducendo una selezione di regime giuridico priva di causa giustificativa e, dunque, fondata su scelte arbitrarie che ineluttabilmente perturbano il canone dell'eguaglianza». E quanto in particolare alle soluzioni normative che introducono differenti trattamenti «non puo' quindi venire in discorso, agli effetti di un ipotetico contrasto con il canone della eguaglianza, qualsiasi incoerenza, disarmonia o contraddittorieta' che una determinata previsione normativa possa, sotto alcuni profili o per talune conseguenze, lasciar trasparire, giacche', ove cosi' fosse, al controllo di legittimita' costituzionale verrebbe impropriamente a sovrapporsi una verifica di opportunita', per di piu' condotta sulla base di un etereo parametro di giustizia ed equita', al cui fondamento sta una composita selezione di valori che non spetta a questa Corte operare. Norma inopportuna e norma illegittima sono pertanto due concetti che non si sovrappongono, dovendosi il sindacato arrestare in presenza di una riscontrata correlazione tra precetto e scopo che consenta di rinvenire, nella "causa" o "ragione" della disciplina, l'espressione di una libera scelta che soltanto il legislatore e' abilitato a compiere». Proprio la «delicatezza istituzionale» della valutazione sulla sussistenza di un contesto di ragionevolezza, che renda conforme a Costituzione l'abolizione per una sola delle parti processuali della possibilita' di appellare la sentenza che ha respinto la propria domanda, tenuto conto del principio della parita' tendenziale delle parti nel processo (principio che va necessariamente inteso con riferimento alla pronuncia finale-conclusiva sulla propria domanda), impone al giudice ordinario di limitarsi strettamente all'aspetto dell'eventuale manifesta infondatezza della questione proposta. Giudica in proposito e conclusivamente questa Corte d'assise d'appello, nella pienezza della sua espressione collegiale, che: I) non si rinvenga allo stato la possibilita' di sussumere nella precedente giunsprudenza della Corte costituzionale - tenuto conto dei casi, dei contesti procedimentali e delle argomentazioni che hanno sostenuto le varie decisioni - la «copertura» della scelta fatta dal Legislatore; II) non si rinvengano nelle argomentazioni addotte nel corso del dibattito parlamentare assorbenti considerazioni univocamente attestanti tale ragionevolezza; III) non si rinvengano, dall'esame intrinseco della nuova normativa ed alla luce degli orientamenti dell'ultima legislazione in qualche modo utilizzabili come manifestazione di scelte di valore sistematicamente rilevanti, autonome considerazioni per se' manifestazione della ragionevolezza. E' quindi indispensabile sottoporre la questione alla Corte costituzionale, perche' esprima quel giudizio sulla ragionevolezza di questa nuova, diversa e radicale discriminazione tra i poteri attribuiti alle parti, che la Costituzione le riserva. Va pertanto dichiarata, oltre che rilevante nel presente giudizio per quanto prima argomentato, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593, primo e secondo comma, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge n. 46 del 20 febbraio 2006, nella parte in cui non consente l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento, con riferimento agli artt. 3 e 111.2 Cost., anche nei casi diversi da quello solo previsto dal secondo comma. La soluzione richiesta alla Corte delle leggi appare priva di alcun contenuto discrezionale, ed imposta dal sistema: ove la Corte adita dovesse ritenere l'irragionevolezza dell'attuale disciplina, sembra infatti imporsi l'integrale ripristino del precedente potere, libero poi rimanendo il Legislatore di intervenire con ulteriori modifiche rispondenti a ragionevolezza sistematica. Valutera' eventualmente la Corte adita le implicazioni della proposta questione di legittimita' costituzionale, sulla disciplina transitoria di cui all'art. 10 commi 1 e 2, nella parte in cui rende applicabile ai processi in corso la nuova disciplina, ai sensi dell'art. 27, seconda parte, legge 11 marzo 1953, n. 87. Devono essere adottati i provvedimenti ordinatori di cui al dispositivo.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953. Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593, primo e secondo comma c.p.p., nel testo modificato dall'art. 1 della legge n. 46 del 20 febbraio 2006, in riferimento agli artt. 3 e 111.2 Cost., nella parte in cui non consente l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento, anche nei casi diversi da quello solo previsto dal secondo comma. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il presente processo. Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia notificata all'imputato contumace, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Letta in pubblica udienza, alla presenza del procuratore generale e del difensore dell'imputato. Venezia-Mestre, aula bunker, addi' 20 marzo 2006 Il Presidente: Lanza Il consigliere estensore: Citterio 06C0480