N. 236 ORDINANZA 5 - 16 giugno 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Riscossione  delle  imposte  -  Riscossione mediante ruoli - Cartella
  recante  il  ruolo derivante dalla liquidazione (ex art. 36-bis del
  d.P.R.   n. 600  del  1973)  delle  imposte  dovute  in  base  alla
  dichiarazione  dei  redditi  -  Notifica  al contribuente - Mancata
  fissazione  del  termine  di  decadenza  - Lamentata violazione del
  diritto  di  difesa,  lesione  del  principio  di eguaglianza e del
  principio  di  certezza  nell'adempimento  di  obblighi tributari -
  Sopravvenuta    sentenza   di   illegittimita'   costituzionale   e
  sopravvenienza  di  nuova  normativa - Necessita' di verifica della
  persistente  rilevanza della questione - Restituzione degli atti al
  giudice rimettente.
- D.P.R.  29 settembre  1973,  n. 602, art. 17 (modificato dal d.lgs.
  26 febbraio 1999, n. 46, art. 6).
- Costituzione, artt. 3, 24.
(GU n.25 del 21-6-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17 del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  del  29 settembre  1973,  n. 602
(Disposizioni  sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso
con   ordinanza   del  31 marzo  2005  dalla  Commissione  tributaria
provinciale di Napoli, nel procedimento tributario vertente tra Marra
Luigi  Alfonso  contro  Agenzia  delle Entrate - Ufficio di Napoli 4,
iscritta  al  n. 4  del  registro  ordinanze  2006 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  n. 3,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2006.
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 17 maggio 2006 il giudice
relatore Romano Vaccarella.
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del 31 marzo 2005, pronunciata nel
corso  di  un processo tributario - intrapreso da un contribuente per
ottenere l'annullamento di una cartella esattoriale relativa all'anno
d'imposta  1999,  notificata  il  4 novembre  2003 e contenente ruoli
emessi  e  resi esecutivi da diversi uffici finanziari (Ufficio delle
imposte  dirette  e  Ufficio  IVA di Napoli, Agenzia delle Entrate di
Milano)   -  la  Commissione  tributaria  provinciale  di  Napoli  ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con
gli  articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 17 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla   riscossione  delle  imposte  sul  reddito),  come  modificato
dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino
della   disciplina   della   riscossione   mediante  ruolo,  a  norma
dell'articolo 1  della  legge 28 settembre 1998, n. 337), nella parte
in cui non prevede che, entro il termine da tale norma fissato, debba
provvedersi   a   pena  di  decadenza  alla  notifica  del  ruolo  al
contribuente;
        che,  in  punto  di  fatto, il giudice a quo riferisce che il
ricorrente  ha  in  primo  luogo  eccepito  la tardivita' dell'azione
fiscale  in quanto, entro il termine previsto dall'art. 17 del d.P.R.
n. 602  del 1973 (31 dicembre del secondo anno successivo a quello di
presentazione   della  dichiarazione)  non  solo  si  sarebbe  dovuto
procedere  alla  liquidazione  delle  imposte  -  effettuata ai sensi
dell'art. 36-bis  del  d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni
comuni  in  materia di accertamento delle imposte sui redditi), sulla
scorta delle dichiarazioni IRPEF e IVA relative al 1999 - mediante la
iscrizione  in  ruoli  resi  esecutivi, ma si sarebbe altresi' dovuto
procedere alla notifica della relativa cartella esattoriale;
        che,    infatti,    ad    avviso   del   ricorrente   sarebbe
costituzionalmente  illegittimo,  per  contrasto con l'art. 24 Cost.,
l'art. 17  del  d.P.R. n. 602 del 1973 laddove non prevede che, entro
il  medesimo  termine  di decadenza, debba anche essere notificato il
ruolo al contribuente;
        che,  avendo  il  ricorrente  formulato  ulteriori censure ed
avendo  gli  Uffici  finanziari di Napoli concluso per il rigetto del
ricorso,   la   Commissione  tributaria  rimettente  ha  ritenuto  di
esaminare    pregiudizialmente    la    questione   di   legittimita'
costituzionale  prospettata  dal  ricorrente, osservando, quanto alla
non  manifesta  infondatezza,  che  il  termine di decadenza previsto
dall'art. 17,  comma 1,  lettera a),  del  d.P.R.  29 settembre 1973,
n. 602,   come   modificato   dall'art. 6   del  decreto  legislativo
26 febbraio   1999,  n. 46  -  applicabile  anche  alla  liquidazione
dell'imposta  dovuta in base a dichiarazioni presentate in materia di
IVA,  giusta il disposto dell'art. 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) -,
sebbene  letteralmente  riferito  alla  sola  iscrizione  del credito
tributario  nei ruoli esecutivi, esprimerebbe in realta' un'esigenza,
desumibile  dai  principi  generali dell'ordinamento, di certezza dei
rapporti  giuridici,  nel  senso  di  non  lasciarli  sospesi a tempo
indeterminato;
        che,  ad  avviso  del  giudice  a quo, poiche' il termine per
impugnare  decorre  dalla notifica della cartella contenente il ruolo
reso  esecutivo,  la  circostanza che la norma in esame imponga tempi
certi  per la sola formazione del ruolo, quale atto meramente interno
all'amministrazione,  e  non  anche  per  la notifica al contribuente
della  cartella  esattoriale,  avrebbe come corollario che la pretesa
erariale, non portata a legale conoscenza del destinatario, minerebbe
direttamente  l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici col fisco
ed  i  principi di civilta' giuridica, attesa l'eccessiva dilatazione
del  tempo  che  potrebbe  trascorrere  tra  il  fatto costituente il
presupposto   impositivo   e   la   sua   effettiva  contestazione  e
rischierebbe  di  compromettere  un'efficace  attivita' difensiva, ad
esempio  con la dispersione dei documenti contabili una volta spirato
il  termine  per  la  loro  obbligatoria  conservazione, con evidente
lesione dell'art. 24 Cost;
        che  il giudice rimettente ritiene, inoltre, che il contrasto
sia   ormai  manifesto  in  seguito  all'entrata  in  vigore,  dal  9
giugno 2001,    dell'art. 1,   comma 1,   lettera b),   del   decreto
legislativo   27 aprile  2001,  n. 193  (Disposizioni  integrative  e
correttive   dei   decreti  legislativi  26 febbraio  1999,  n. 46  e
13 aprile  1999,  n. 112,  in  materia  di  riordino della disciplina
relativa  alla  riscossione),  il  quale  ha espunto dall'art. 25 del
d.P.R.  n. 602 del 1973 ogni riferimento al termine entro il quale il
concessionario per la riscossione era tenuto a notificare al debitore
iscritto  a  ruolo  o  al  coobbligato  la  cartella di pagamento, in
passato  valorizzato  dall'ordinanza  n. 107  del  2003  della  Corte
costituzionale  per escludere la «paventata indefinita soggezione del
contribuente all'azione esecutiva del fisco»;
        che,  infine,  il  giudice a quo osserva che la norma oggetto
d'impugnazione  sarebbe  in  contrasto  anche  con l'art. 3 Cost.: a)
sotto  il profilo della disparita di trattamento tra contribuenti, in
quanto  risulterebbero stabiliti termini di decadenza piu' lunghi per
l'accertamento c.d. formale ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
che  per  l'accertamento c.d. ordinario, contemplato dall'art. 43 del
medesimo  testo  normativo, il quale espressamente prevede che, entro
quattro  anni  dalla presentazione della dichiarazione, avvenga anche
la notifica dell'atto al destinatario; b) con riguardo allo scrutinio
riferito   ai   principi   di   logicita',  coerenza,  adeguatezza  e
ragionevolezza  che  presiedono  alla  legittimita' del comportamento
della  pubblica  amministrazione, in quanto non sarebbe adeguatamente
realizzato     il     contemperamento     dell'interesse     pubblico
all'accertamento  fiscale  con  l'esigenza  del privato alla certezza
delle  situazioni giuridiche ed al rispetto del diritto di difesa, la
cui   effettivita'   postula   la   necessaria  conoscenza  dell'atto
impositivo da parte del suo destinatario.
    Considerato  che  la Commissione tributaria provinciale di Napoli
dubita,  in  riferimento  agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della
legittimita'  costituzionale  dell'art. 17 del decreto del Presidente
della   Repubblica  29 settembre  1973,  n. 602  (Disposizioni  sulla
riscossione  delle  imposte sul reddito), come modificato dall'art. 6
del  decreto  legislativo  26 febbraio  1999,  n. 46  (Riordino della
disciplina  della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1
della  legge  28 settembre  1998,  n. 337),  nella  parte in cui, nel
disporre   che  le  somme  dovute  dal  contribuente,  a  seguito  di
accertamento  formale  ex  art. 36-bis  del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600  (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
sui  redditi),  sono  iscritte  a  pena  di  decadenza  in ruoli resi
esecutivi  entro  il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
di  presentazione  della  dichiarazione,  non  prevede  che  entro il
medesimo  termine  di  decadenza  debba  anche  essere  notificata al
contribuente la cartella di pagamento che contiene quei ruoli;
        che,  essendo nelle more del giudizio intervenuta la sentenza
n. 280   del   2005,   con   la  quale  questa  Corte  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 25  del  d.P.R n. 602 del
1973  nella  parte  in  cui non prevede un termine, fissato a pena di
decadenza,  entro  il  quale  il  concessionario  deve  notificare al
contribuente  la  cartella  di  pagamento  delle imposte liquidate ai
sensi  dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ed essendo quindi
entrato   in  vigore  l'art. 1,  comma 5-ter,  del  decreto-legge  17
giugno 2005,  n. 106  (Disposizioni  urgenti  in materia di entrate),
convertito  con modificazioni dall'art. 1 della legge 31 luglio 2005,
n. 156,  che  ha  abrogato l'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 ed ha
complessivamente  riformulato  i  tempi  di  notifica  della cartella
esattoriale,   riscrivendo  l'art. 25  del  d.P.R.  n. 602  del  1973
prevedendo, altresi', una disciplina transitoria, occorre disporre la
restituzione  degli  atti  al  giudice  rimettente per un nuovo esame
della   rilevanza   della  questione  alla  luce  del  mutato  quadro
normativo.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione  degli  atti alla Commissione tributaria
provinciale di Napoli.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.
                        Il Presidente: Marini
                      Il redattore: Vaccarella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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