N. 195 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 2005
Ordinanza del 12 ottobre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 giugno 2006) emessa dal giudice di pace di Genova sul ricorso proposto da Vega Gonzales Gabriel Martin contro Prefetto di Genova Straniero - Divieto di espulsione per straniero legato da relazione affettiva a donna in stato di gravidanza, con la quale sia stato concepito il nascituro, e avente, in ogni caso, necessita' di cure mediche e/o terapie adeguate al fine di permettere l'adempimento del dovere e l'esercizio del diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio - Mancata previsione - Violazione del diritto fondamentale della persona - Incidenza sul principio di tutela della famiglia anche naturale. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. d). - Costituzione, artt. 2 e 30. Straniero - Divieto di espulsione per straniero legato da relazione affettiva a donna in stato di gravidanza, con la quale sia stato concepito il nascituro, al fine di assicurare tutela e assistenza morale e materiale al nascituro - Mancata previsione - Incidenza su diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di tutela della salute. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. d). - Costituzione, artt. 2 e 32. Straniero - Divieto di espulsione per straniero legato da relazione affettiva a donna in stato di gravidanza, e avente, in ogni caso necessita' di cure mediche e/o di tutela adeguata, al fine di garantire il diritto alla formazione della famiglia e dei compiti relativi alla protezione della maternita' ed infanzia - Mancata previsione - Violazione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di tutela della famiglia, della maternita' e dell'infanzia. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. d). - Costituzione, artt. 2 e 31.(GU n.26 del 28-6-2006 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza. Nel proc. n. 444/2005 Affari Non Contenziosi, promosso da Vega Gonzalez Gabriel Martin, nato in Ecuador il 20 marzo 1981, rappresentato e difeso dagli avv. Allessandra Ballerini e Marco Vano del Foro di Genova e domiciliato presso il loro studio in Genova, in Salita Salvatore viale n. 5/2, ricorrente; Contro prefettura di Genova in persona del vice questore aggiunto dott.ssa Maria Rita Cardillo, delegata dalla prefettura di Genova, sia all'udienza del 28 settembre 2005 sia del 10 ottobre 2005, e, dal funzionario amministrativo sig. Davide Verri, delegato dalla prefettura di Genova, all'udienza del 5 ottobre 2005, resistente, avverso il decreto di espulsione n. 055643/Cat.A.II/Uff.Imm. emesso dal vice prefetto di Genova il 22 luglio 2005, con il quale risultava che il ricorrente, in Italia senza regolare dimora, avente la cittadinanza ecuadoriana, sedicente, aveva dichiarato su, apposito modulo plurilingue, di essere entrato nel territorio dello Stato attraversando il confine di Malpensa nel periodo di 28 marzo 2002, privo del prescritto visto d'ingresso, sottraendosi ai controlli di frontiera e comunque non aveva richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi, e, considerato che esigenze di celerita' impedivano di comunicare l'avvio del procedimento in quanto l'interessato/a e' privo/a di permesso di soggiorno e avrebbe potuto rendersi irreperibile, e, visto l'art. 13, comma 2, lettera a) e b) del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, decretava l'espulsione del territorio nazionale informandolo degli obblighi e delle facolta' spettantegli, a cui faceva seguito lo stesso giorno 22 luglio 2005 l'ordine del questore della provincia di Genova con il quale rilevato che, ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, non era possibile accompagnare lo straniero alla frontiera per mancanza di vettore e documento d'identita' ne' era possibile trattenerlo presso un Centro di permanenza temporanea in quanto non vi era disponibilita' di posti, come comunicato dal Servizio immigrazione del Ministero dell'interno, ordinava al ricorrente di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche avvisandolo delle comminatorie di legge. Il giudice di pace a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 10 ottobre 2005; Premesso che il d.l. 14 settembre 2004, n. 231, convertito il legge n. 271/2004, in data 12 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2004, con le modifiche apportate, che ha attribuito la competenza in subiecta materia al giudice di pace, ha conservato la struttura di procedimento camerale, in quanto, pur non reintroducendo l'applicazione della norma corrispondente al rito suddetto, ex art. 737 c.p.c., inserita dal comma 3, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113, poi abrogato dall'art. 12, comma 1, lett. f) della legge 30 luglio 2002. n. 189, specificamente prevede all'art. 13, comma 4, che «la decisione non e' reclamabile, ma impugnabile per Cassazione», mutuando, in tal guisa, caratteri costitutivi della procedura suindicata; che, in dipendenza di cio', la decisione qui assumenda, ha natura di decreto a motivazione necessaria, ossia, non ampia come la sentenza, ne' succinta come l'ordinanza, bensi' sommaria e, per l'effetto, limitata all'indicazione dei fatti posti dal pronunciante alla base dell'iter logico-giuridico del suo convincimento (Cass. civ., sez. I 25 agosto 1997, n. 7958, Vari c. Rampini-RV507071=); che, tale normativa, esemplifica, precipuamente, un provvedimento, la cui materia del contendere e' afferente la tutela di un diritto soggettivo incardinato nell'ambito di una causa devoluta al G.O., in quanto inerente a questione di diritto civile o politico (ineunte la persona), indipendentemente dalla posizione del titolare della stessa «comunque possa essere interessata la pubblica amministrazione» (art. 2, legge 20 marzo 1865. n. 2248 all. E). Nel caso in esame il decreto di espulsione rientra nel novero dei provvedimenti amministrativi (segnati dai requisiti loro propri dell'autoritarieta' e dell'esecutorieta) definiti quali ordini di polizia; che, in ragione di quel che si e' appena detto, la disputa circa la prospettata violazione di una norma di azione - mirante a disciplinare i rapporti intersoggettivi, delimitando le funzioni stesse, in correlazione con posizioni giuridiche altrui - non sottende la configurabilita' di un giudizio «sul rapporto» (proprio del diritto civile), bensi' «sull'atto» (specifico di quello amministrativo) avente - ossia - natura inpugnatoria, di tipo «demolitorio» del provvedimento in oggetto; che, cio' comporta, ineluttabilmente, il restringimento sia dell'attivita' istruttoria, sia di quella decisoria del pronunciante, per cui il di lui sindacato no puo' fuoriuscire dai confini in cui opera, in tema di valutazione o meno dei presupposti per l'emanazione dell'atto controverso, perche' diversamente agendo, ossia, esorbitando dai cardini impostigli dal rispetto della sfera di giurisdizione spettantegli, ed, esondando dagli argini in cui deve incanalarsi la giudiziale verifica espletanda, egli valicherebbe le barriere de quibus e sarebbe censurabile per «straripamento di potere» per aver invaso un campo riservato ad altra autorita' (quella amministrativa); prova di cio' e' incarnata, indefettibilmente, dalla previsione della novellata disciplina, qui applicanda, che permette al g.d.p. di far luogo, solo, all'eventuale annullamento dell'atto, e, non, alla riforma di esso; che le questioni di legittimita' costituzionale debbono essere risolte, per quanto possibile, in via preliminare (sent. C.cost. 279/2001); che l'accertamento della pregiudiziale e' il risultato di un delicato «itinerario logico» (sent. C.cost. 137/1983); che per la proposizione delle questioni di costituzionalita' debbono coesistere questi requisiti; la rilevanza; la non manifesta infondatezza; l'impossibilita' - all'esito del tentativo esperito - di pervenire ad un'interpretazione «adeguatrice»; che la «rilevanza», definibile come probabilita' che l'eventauale pronuncia della Corte sia in grado di incidere/influire sul processo principale concretamente (cd. «assenza del difetto relativo di rilevanza»), viene, sempre piu', considerata sotto l'aspetto - innanzi a tutto - dell'accertamento del requisito relativo all'applicabilita' della norma (nn. 115-125-149-180-255/2001,240/2002), e, solo dopo, sotto quello della «concreta rilevanza» in senso stretto; da cio' deriva la valutazione della rilevanza sotto due aspetti: come applicabilita' e come influenza (sent. n. 65/1999), richiedendo di talche': I) una congrua motivazione in fatto (sent. nn. 194/1999 e 255/2003 ex multis), e, in diritto - sia dell'una che dell'altra a pena d'inammissibilita' - (sentt. nn. 19-25-37-53-72-93-211-282-300-317-455-460/1999, 21-251/2003 ex plurimis. Tenuto conto del carattere «istantaneo» dell'accertamento della rilevanza e' preferibile ritenere che il giudice a quo sia convinto - almeno - della ragionevole probabilita' che la norma costituzionalmente dubbia venga applicata, e, motivi, in tali guisa, la di lui decisione; per cio' la Corte parla, in punto, di «ragionevole possibilita» (sent. n. 277/1998); che la lettura dell'art. 23 comma 2, legge n. 87/1953 fa esplicito riferimento all'ipotesi che il caso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione principale; che la «non manifesta infondatezza», dapprima racchiusa in termini che richiamano il dubbio, carico di sospetto ed incertezza, del vulnus al dettato costituzionale (sent. n. 171/1977), quale condizione psicologica, pur minima, per l'emanazione dell'ordinanza di rinvio, oggi, allo stato, e' - invece - contraddistinta - sempre piu' frequentemente - da espressioni quali: «certo», «palese», «evidente», «insanabile»; che l'impossiblita' a giungere all'interpretazione adeguatrice, da parte del giudice a quo, e' sussumibile quando egli non sia in grado di «a tanto provvedere», anche in presenza del «diritto vivente»; che, anche quando la questione di legittimita' costituzionale sia avanzata dalla parte, e, non, ex officio dal giudice, quest'ultimo conserva la funzione di «soggetto di impulso processuale», ben potendo modificare e trasformare (in senso riduttivo o ampliativo), anche - all'occorrenza - attraverso la «reinterpretazione» del contenuto della domanda de qua, l'oggetto dell'impugnativa adeguandola a «parametro» della violazione; Cio' premesso rilevato che, questo g.d.p., ritiene la questione sollevanda munita dei requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza, e, che, non ritiene possibile sciogliere il nodo in punto mediante un'«interpretazione adeguatrice», come infra spiegando, per cui fin d'ora indica quanto oggetto del suo provvedimento, ossia: a) solleva d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 comma 2 lett. d) del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, in relazione agli artt. 2 e 30 cost., nella parte in cui la norma denunciata non prevede anche che non debba essere eseguito - al fine di permettere l'adempimento del dovere e l'esercizio del diritto dei genitori di mantenere ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio - il decreto di espulsione di straniero legato alla donna che richiesto permesso di soggiorno anche se solo per salute in quanto, appunto, in stato di gravidanza - da una relazione effettiva, e, con la quale sia stato concepito il nascituro; b) solleva, d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 2 lett. d) del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, in relazione agli artt. 2 e 31 Cost., nella parte in cui la norma denunciata non prevede anche che non debba essere eseguito - al fine di garantire il diritto alla formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, alla protezione della maternita' e dell'infanzia - il decreto di espulsione di straniero legato alla donna - che ha richiesto permesso di soggiorno anche se solo per salute in quanto, appunto, in stato di gravidanza - da una relazione affettiva, e, con la quale sia stato concepito il nascituro; c) solleva, d'ufficio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, in relazione agli artt. 2 e 32 Cost., nella parte in cui la norma denunciata non prevede anche che non debba essere eseguito - al fine di assicurare tutela ed assistenza materiale al nascituro - il decreto di espulsione di straniero legato alla donna - che ha richiesto permesso di soggiorno anche se solo per salute in quanto, appunto, in stato di gravidanza - da una relazione effettiva, e, con la quale sia stato concepito il nascituro. In linea di risulta che l'interessata: Pico Barzola Maria De Monserrate, di nazionalita' ecuadoriana, ha dichiarato (in atto di cui all'incarto in questione), di essere fidanzata con il ricorrente, ed e' stato, altresi', allegato dall'opponente certificato in data 11 agosto 2005 dell'Azione sanitaria genovese - Dipartimento assistenza e riabilitazione, da cui evincesi che, alla data del rilascio di esso, la donna era in stato di gravidanza alla diciassettesima settimana; che la resistente - in sede d'ultima udienza a quo - ha confermato che la straniera ha richiesto il permesso di soggiorno per salute ed, a domanda del difensore del ricorrente, ha risposto affermativamente al fatto che per tale motivo dovesse intendersi lo stato di gravidanza dell'interessata. In punto di diritto e' sussumibile che l'art. 16, dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (New York 10 dicembre 1948), riconosce il diritto dell'individuo a fondare una famiglia, considerando - a riguardo il matrimonio come una scelta possibile, in assenza della quale, non e' pretermesso alcun diritto alla tutela della famiglia, definita, semplicemente, quale «nucleo naturale e fondamentale della societa» avente «diritto ad essere protetta dalla societa' e dallo Stato» senz'altra «enunciazione tassativa» afferente afferente il vincolo matrimoniale; che l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848 - sancendo il diritto al rispetto della vita privata e famigliare amplia la sfera di tutela dell'individuo rispetto al modello di cui al regime matrimoniale; che l'art. 2 Cost. garantisce i diritti fondamentali dello straniero (C. Cost. 18 luglio 1986, n. 189, in Foro it., 1988, I, 2803); che, in relazione all'art. 30 Cost., la Costituzione garantisce al figlio naturale (riconosciuto o dichiarato) non una generica difesa, ma «ogni tutela giudica e sociale» e cio' non puo' intendersi altrimenti che come tutela adeguata alla posizione di figlio (C. Cost. 14 aprile 1969, n. 79, in Foro it., 1969, I, 1033; Giur. cost. 1969, 1133; C. cost. 30 aprile 1973, n. 50, Foro it., 1973, I, 1684); che la riforma del diritto di famiglia del '75, nell'intero di equiparare la filiazione legittima e naturale, pur non potendosi ritenere la qual cosa - completamente - realizzata, ha dato ragguardevole protezione al figlio naturale; che l'art. 30 Cost. tende ad eliminare posizioni giuridicamente e socialmente deteriori per i figli naturali (C. cost. 16 febbraio 1963, I, 471); che la tutela dei figli nati fuori dal matrimonio e' assicurata - proprio - dal cennato art. 30 Cost. (C. cost. 28 dicembre 1970, n. 205, in Foro it., 1971, I, I, Giur. cost. 1970, 2257); che, in relazione a quanto espresso, e' motivata la questione di legittimita' costituzionale di cui al capo a); che in relazione all'art. 31 Cost. la «tutela dei minori» si colloca tra gli interessi costituzionalmente garantiti (C. Cost. 8 giugno 1983, n. 149, in Foro it., 1983, I, 2062); che l'art. 31 sunnominato facendo carico della Repubblica di agevolare con misure economiche e «altre provvidenze», l'assolvimento dei compiti della famiglia - tra i quali e' compreso quello dell'istruzione ed educazione dei figli (art. 30 Cost.), (C. Cost. 8 giugno 1987, n. 215, in Foro it., 1987, I, 2935; Giur. cost. 1987, I, 1615, Cons. Stato, 1987, II, 934); che, in virtu' di quanto riportato, e' motivata la questione di legittimita' costituzionale di cui al capo b); che, in relazione all'art. 32 Cost., il valore costituzionale della salute, come diritto inviolabile, non puo' soffrire limitazioni od esclusioni del corrispondente dovere inderogabile di solidarieta' (cfr. sul principio generale: C. Cost., 17 giugno 1987, n. 226; Giust. civ. 1987, I, 2547); che, in base a quanto esposto, l'espulsione in questione costituisce nocumento per la madre del nascituro; che, operando un giudizio di bilanciamento tra gli interessi in contesa: quelli dello Stato e quelli dell'individuo, si da' corpo al problema che giustifica la questione di legittimita' costituzionale di cui al capo c); considerato che, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., l'incidente di legittimita' costituzionale determina la sospensione necessaria del processo nel quale il medesimo e' sollevato (cass. civ. sez. un. 3 giugno 1983, n. 3783, Minarelli c. Inadel); che, per cio', e' adottabile la misura della sospensione dell'esecuzione del decreto espulsivo opposto.
P. Q. M. Dispone la sospensione dell'esecuzione del decreto di espulsione opposto fino alla data della decisione della Corte costituzionale adita; Solleva: a) d'ufficio: questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, in relazione agli artt. 2 e 30 Cost., nella parte in cui la norma denunciata non prevede anche che non debba essere eseguito - al fine di permettere l'adempimento del dovere e l'esercizio del diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio - il decreto di espulsione di straniero legato alla donna che ha richiesto permesso di soggiorno anche se solo per salute in quanto, appunto, in stato di gravidanza da una relazione effettiva, e, con la quale sia stato concepito il nascituro; b) d'ufficio: questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, in relazione agli artt. 2 e 31 Cost., nella parte in qui la norma denunciata non prevede che non debba essere eseguito - al fine di garantire il diritto alla formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, alla protezione della maternita' e dell'infanzia - il decreto di espulsione di straniero legato alla donna - che ha richiesto permesso di soggiorno anche se solo per salute in quanto, appunto, in stato di gravidanza - da relazione affettiva, e, con la quale sia stato concepito il nascituro; c) d'ufficio: questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, in relazione agli artt. 2 e 32 Cost., nella parte in cui la norma denunciata non prevede anche con non debba essere eseguito - al fine di assicurare tutela ed assistenza materiale al nascituro - il decreto di espulsione di straniero legato alla donna - che ha richiesto permesso di soggiorno anche se solo per salute in quanto, appunto, in stato di gravidanza - da una relazione effettiva, e, con la quale sia stato concepito il nascituro. Manda la cancelleria di notificarla alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarlo ai Presidenti della Camera dei deputati e del senato della Repubblica. Genova, addi' 12 ottobre 2005 Il giudice di pace: Cattani 06C0529