N. 248 SENTENZA 21 - 28 giugno 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Energia   -   Legge   della  Regione  Toscana  -  Opere  soggette  ad
  «autorizzazione  unica»  -  Subordinazione  della  dichiarazione di
  pubblica    utilita'    delle   opere   alla   espressa   richiesta
  dell'interessato   -   Ricorso   del  Governo  della  Repubblica  -
  Denunciato  contrasto, limitatamente alla installazione di impianti
  elettrici   alimentati  da  fonti  rinnovabili,  con  il  principio
  fondamentale  per  cui  tali  opere, una volta autorizzate, sono di
  pubblica  utilita' e indifferibili e urgenti - Lamentata violazione
  della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile
  -  Erronea individuazione della disposizione da cui discenderebbero
  le  denunciate  violazioni  costituzionali  - Censure sviluppate in
  modo sommario e impreciso - Inammissibilita' delle questioni.
- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 11.
- Costituzione,  art. 117,  commi  secondo, lett. l), e terzo; d.lgs.
  29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 1.
Energia  - Legge della Regione Toscana - Autorizzazione unica per gli
  impianti  di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili -
  Subordinazione  a misure di compensazione e riequilibrio ambientale
  -  Ricorso  del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con
  il  principio  fondamentale  della  normativa  statale  secondo cui
  l'autorizzazione  per quegli impianti non puo' essere subordinata a
  misure  di  compensazione a favore delle Regioni e delle Province -
  Sopravvenuta declaratoria di illegittimita' costituzionale parziale
  della  normativa statale - Conseguente possibile determinazione, da
  parte  dello  Stato  e  delle Regioni, di misure di compensazione e
  riequilibrio  ambientale  e  territoriale  -  Non  fondatezza della
  questione.
- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, artt. 13 e 26.
- Costituzione,  art. 117, comma terzo; legge 23 agosto 2004, n. 239,
  art. 1, comma 5; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 6.
Energia  -  Legge  della  Regione Toscana - Disciplina del diritto di
  accesso   ai  servizi  energetici  -  Assoggettamento  a  «speciali
  modalita'  di  svolgimento»  per  garantire  la  realizzazione  del
  diritto  di  accesso  -  Ricorso  del  Governo  della  Repubblica -
  Lamentata  violazione della competenza esclusiva statale in tema di
  determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore
  energetico  - Denunciato contrasto con la normativa statale in tema
  di  regime  concessorio con effetti uniformi su tutto il territorio
  nazionale,  preclusivo  di  un'offerta  energetica  differenziata -
  Riconducibilita'   delle  disposizioni  impugnate  alla  competenza
  regionale  concorrente  in  materia  di  produzione e distribuzione
  nazionale  dell'energia  -  Possibilita'  di interpretare le stesse
  come  riferite  alle  sole attribuzioni compatibili con le esigenze
  del  complessivo sistema energetico nazionale - Possibilita' per le
  Regioni  di  sviluppare  e  arricchire il livello delle prestazioni
  garantite  dalla  legislazione  statale  - Non incidenza sul titolo
  concessorio   di   esercizio   dell'attivita'  distributiva  -  Non
  fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.
- Legge  Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, artt. 27, commi 1 e
  2, e 28, comma 1.
- Costituzione,  art. 117,  commi  secondo,  lett. m), e terzo; legge
  23 agosto  2004,  n. 239,  art. 1,  comma 2,  lett. c),  e comma 8,
  lett. a), n. 1).
Energia - Legge della Regione Toscana - Prevista stipula di contratti
  di  servizio con i concessionari del servizio di approvvigionamento
  e   distribuzione  di  energia  in  aggiunta  alle  concessioni  di
  distribuzione  -  Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato
  contrasto  con  i  principi  fondamentali del carattere nazionale e
  dell'unicita' per ciascun comune della concessione di distribuzione
  dell'energia   elettrica   e  dell'attribuzione  all'Autorita'  per
  l'energia  elettrica  ed  il  gas  della definizione dei livelli di
  qualita'   -  Censure  concernenti  il  servizio  di  distribuzione
  dell'energia  e  non anche quello di approvvigionamento - Contrasto
  della   disciplina   censurata   con   il   principio  fondamentale
  dell'attribuzione   in   concessione   dell'attivita'  distributiva
  dell'energia - Illegittimita' costituzionale parziale.
- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 28, commi 1, 3,
  4 e 5.
- Costituzione,  art. 117, comma terzo; legge 23 agosto 2004, n. 239,
  art. 1,  comma 2,  lett. c),  e  comma 8,  lett. a),  n. 1);  legge
  14 novembre 1995, n. 481, art. 2, comma 12, lett. h).
Energia   -  Legge  della  Regione  Toscana  -  Possibilita'  per  le
  amministrazioni competenti di incidere sul regime delle concessioni
  di distribuzione dell'energia gia' rilasciate - Ricorso del Governo
  della   Repubblica   -   Denunciato   contrasto  con  il  principio
  fondamentale del regime concessorio statale con effetti uniformi su
  tutto  il  territorio nazionale - Previsione, contenuta nella legge
  n. 239  del 2004, della salvezza delle concessioni di distribuzione
  dell'energia  elettrica  in essere - Attribuzione al Ministro delle
  attivita' produttive del potere di proporre modifiche alle relative
  convenzioni   -   Natura   transitoria   della   normativa  statale
  finalizzata alla salvaguardia della certezza dei rapporti giuridici
  -   Conseguente  preclusione  per  le  Regioni  di  incidere  sulle
  concessioni  di  distribuzione  gia'  rilasciate  -  Illegittimita'
  costituzionale.
- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 29.
- Costituzione,  art. 117, comma terzo; legge 23 agosto 2004, n. 239,
  art. 1, comma 2, lett. c), e comma 8, lett. a), n. 1).
Energia  - Legge della Regione Toscana - Previsione della stipula dei
  contratti  di  servizio  e della modificazione o integrazione delle
  convenzioni  accedenti alle concessioni con detti contratti anche a
  favore  dei  consumatori  -  Ricorso del Governo della Repubblica -
  Denunciato  contrasto  con  il  principio  fondamentale  del regime
  concessorio  statale  con  effetti  uniformi su tutto il territorio
  nazionale  -  Contenuto  della  disposizione  censurata  costituito
  dall'applicazione  di  disposizioni (artt. 28 e 29) gia' dichiarate
  costituzionalmente illegittime - Illegittimita' costituzionale.
- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 32.
- Costituzione,  art. 117, comma terzo; legge 23 agosto 2004, n. 239,
  art. 1, comma 2, lett. c), e comma 8, lett. a), n. 1).
Energia - Legge della Regione Toscana - Possibilita' per ogni cliente
  finale  di energia elettrica nel territorio regionale di acquisire,
  su  richiesta, la qualifica di «cliente idoneo» dal 1° gennaio 2006
  -  Ricorso  del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con
  il  principio  fondamentale  della normativa statale che prevede il
  diverso  termine  del  1°  gennaio 2007, in attuazione di direttive
  comunitarie   -   Lamentata   violazione   dei   vincoli  derivanti
  dall'ordinamento  comunitario  - Termine finalizzato a garantire la
  tutela  dei  consumatori  e  il  processo  di  liberalizzazione del
  mercato  elettrico  nazionale  -  Natura  di principio fondamentale
  della  determinazione  uniforme della data per l'acquisizione della
  predetta  qualita'  -  Illegittimita' costituzionale - Assorbimento
  dell'ulteriore profilo di censura.
- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 30, comma 1.
- Costituzione,  art. 117,  comma  terzo  (e  primo); d.lgs. 16 marzo
  1999,  n. 79,  art. 14,  comma 5-quinquies,  aggiunto  dall'art. 1,
  comma 30, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
Energia  - Legge della Regione Toscana - Disciplina dei contratti tra
  produttori  e clienti idonei - Ricorso del Governo della Repubblica
  -  Denunciata  lesione  della  competenza  esclusiva dello Stato in
  materia  di  mercato  e  di  tutela  della  concorrenza  -  Censure
  meramente assertive - Inammissibilita' della questione.
- Legge  Regione  Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 30, commi 3 e
  4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e).
Energia - Legge della Regione Toscana - Attribuzione alla Regione del
  compito  di  valutare  segnalazioni  e  reclami  dei  consumatori -
  Ricorso  del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con il
  principio  fondamentale  della  normativa  statale  di attribuzione
  delle  funzioni  relative  ai  reclami  all'Autorita' per l'energia
  elettrica  e  il  gas  - Lamentata violazione dei vincoli derivanti
  dall'ordinamento  comunitario  e  della  competenza esclusiva dello
  Stato  in  materia  di rapporti con l'Unione europea e tutela della
  concorrenza  -  Mera  previsione  della possibilita' per Regioni ed
  enti  locali  di  valutare  segnalazioni  e reclami - Esclusione di
  qualsiasi    incidenza    sulla   integrita'   delle   attribuzioni
  dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  e  di  ogni
  alterazione  del  sistema  energetico  e  del  suo  mercato  -  Non
  fondatezza della questione.
- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 33.
- Costituzione,  artt. 117,  commi  primo, secondo, lett. a) ed e), e
  terzo; legge 14 novembre 1995, n. 481, art. 2, comma 12, lett. m).
Energia  -  Legge  della  Regione  Toscana - Attribuzione alla Giunta
  regionale  del  potere  di  rilasciare  autorizzazioni in sanatoria
  degli  impianti  compresi  tra i 30.000 e i 150.000 volts - Ricorso
  del Governo della Repubblica - Lamentato contrasto con il principio
  fondamentale   della  attribuzione  al  Ministero  delle  attivita'
  produttive  della  competenza  al rilascio dell'autorizzazione alla
  costruzione  e  all'esercizio  di  elettrodotti facenti parte della
  rete   nazionale   di  trasporto  -  Riferibilita'  della  prevista
  autorizzazione  in  sanatoria  esclusivamente agli elettrodotti non
  appartenenti alla rete nazionale - Non fondatezza, nei sensi di cui
  in motivazione, della questione.
- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 38.
- Costituzione,  art. 117,  terzo  comma; d.l. 29 agosto 2003, n. 239
  (convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge  27 ottobre  2003,
  n. 290, art. 1-sexies, come modificato dall'art. 1, comma 26, della
  legge 23 agosto 2004, n. 239.
Energia  -  Legge della Regione Toscana - Prevista disapplicazione, a
  seguito   dell'entrata   in   vigore   della  legge  regionale,  di
  disposizioni statali concernenti le modalita' di rilascio del nulla
  osta ministeriale per le costruzioni di linee elettriche in caso di
  urgenza  -  Ricorso  del  Governo  della  Repubblica  -  Denunciata
  violazione   di   norme   fondamentali  statali  nella  materia  di
  legislazione    concorrente   «ordinamento   della   comunicazione»
  concernenti  la  perdurante  vigenza  delle  disposizioni di cui si
  prevede  la  disapplicazione  - Limitazione delle censure alla sola
  pretesa disapplicazione dell'art. 113 del regio decreto n. 1775 del
  1933  - Erronea prospettazione delle censure - Non fondatezza della
  questione.
- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 42.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259,
  art. 95, comma 2, lett. c).
Energia  -  Legge  della Regione Toscana - Competenze della Regione e
  degli enti locali - Rinvio alle censure formulate riguardo ad altre
  disposizioni della medesima legge - Carattere meramente ricognitivo
  della disposizione impugnata - Svuotamento di contenuto conseguente
  alla  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale delle norme
  richiamate - Non fondatezza della questione.
- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 3.
- Costituzione,  art. 117, commi primo, secondo, lettere e), l) e m),
  e terzo.
(GU n.27 del 5-7-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 3, 11, 13,
26,  27,  commi 1 e 2, 28, commi 1, 3, 4 e 5, 29, 30, commi 1, 3 e 4,
32,  33,  38 e 42 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005,
n. 39  (Disposizioni in materia di energia), promosso con ricorso del
Presidente  del  Consiglio dei ministri, notificato il 6 maggio 2005,
depositato  in  cancelleria l'11 maggio 2005 ed iscritto al n. 51 del
registro ricorsi 2005.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
    Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 2006 il giudice relatore
Ugo De Siervo;
    Uditi  l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e gli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni
per la Regione Toscana.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale dello Stato, con ricorso notificato
il  6 maggio  2005 e depositato il successivo 11 maggio, ha impugnato
numerose  disposizioni  della legge della Regione Toscana 24 febbraio
2005,  n. 39  (Disposizioni  in  materia  di energia), per violazione
dell'art. 117,  commi  primo, secondo, lettere e), l) ed m), e terzo,
della Costituzione.
    Vengono  denunciate le seguenti disposizioni, per i profili cosi'
specificati:
        a) l'art. 3,  «nelle  parti  corrispondenti»  alle  «funzioni
previste  e regolate negli articoli successivi» che sono a loro volta
oggetto di ricorso;
        b) l'art. 11,  nella  parte  in  cui  subordina  ad  espressa
richiesta  dell'interessato  la  dichiarazione  di  pubblica utilita'
delle   opere   soggette   ad   autorizzazione   unica   (comma   4),
contrasterebbe con il «principio fondamentale» espresso dall'art. 12,
comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione
della  direttiva  2001/1977/CE  relativa alla promozione dell'energia
elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel mercato
interno   dell'elettricita),   in  punto  di  autorizzazione  per  la
installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, secondo il
quale  tali  opere,  se  autorizzate,  di  per  se' «sono di pubblica
utilita'  ed  indifferibili  ed  urgenti».  La disposizione, inoltre,
invaderebbe  la competenza legislativa esclusiva assegnata allo Stato
dall'art. 117,   secondo   comma,   lettera l),   della  Costituzione
(`ordinamento civile), in relazione alla materia dell'espropriazione;
        c) gli  articoli 13  e  26,  il  cui  combinato disposto, nel
consentire  alla  Regione  di  subordinare  il rilascio o la modifica
dell'autorizzazione   per  gli  impianti  di  produzione  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili (art. 13, comma 1) ad accordi relativi
all'esecuzione   di   un  programma  di  misure  di  compensazione  e
riequilibrio  ambientale  (art. 26,  comma 2),  violerebbe il divieto
formulato   a   tale  proposito  dall'art. 1,  comma 5,  della  legge
23 agosto  2004,  n. 239  (Riordino  del  settore energetico, nonche'
delega  al  Governo  per  il  riassetto delle disposizioni vigenti in
materia  di  energia)  e dall'art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del
2003,  a  sua  volta  espressivo  di  un  principio  fondamentale, in
relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione;
        d) gli   articoli 27,   commi 1  e  2,  e  28,  comma 1,  che
disciplinano il «diritto di accesso ai servizi energetici» (art. 27),
impegnando  la  Regione  e gli enti locali a garantire «il diritto di
disporre  di  servizi  energetici  di  qualita»  (art. 27,  comma 1),
stimando  le «esigenze di fornitura di energia nel loro territorio» e
promuovendo    azioni    «che   determinano   un'offerta   energetica
differenziata»    (art. 27,    comma 2),   anche   per   assoggettare
l'approvvigionamento  e  la  distribuzione  dell'energia  a «speciali
modalita'  di  svolgimento»  (art. 28,  comma 1).  Tali  disposizioni
pregiudicherebbero  la  competenza  legislativa  esclusiva statale di
determinazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  di  cui
all'art. 119   (recte:   117),   secondo   comma,  lettera m),  della
Costituzione,  poiche' l'accesso ai servizi energetici sarebbe in se'
espressivo di tale attribuzione statale e non potrebbe, pertanto, che
essere  disciplinato  dalla legge dello Stato. Inoltre, l'aumento dei
«consumi  sistematici», che potrebbe conseguire alla differenziazione
dell'offerta   energetica   rischierebbe  di  creare  «squilibri  non
assorbibili  dalle  capacita'  produttive  nazionali» e richiederebbe
«quanto  meno  un'intesa con lo Stato»: diversamente, sarebbe violato
il   principio   fondamentale   secondo  cui,  essendo  nazionale  la
concessione relativa all'esercizio dell'attivita' di distribuzione di
energia  elettrica  (art. 1,  comma 2,  lettera c, e art. 1, comma 8,
lettera  a,  n. 1,  della  legge  n. 239  del  2004),  tale attivita'
dovrebbe  essere  svolta  in  conformita'  ad  indirizzi di carattere
generale,    che    non    consentirebbero    un'offerta   energetica
differenziata;
        e) l'art. 28,  commi 1,  3,  4  e  5,  nella parte in cui, in
relazione   ai   servizi   di   approvvigionamento   e  distribuzione
dell'energia, consentono alle «amministrazioni competenti» - nel caso
in  cui  «le  esigenze  individuate  ai  sensi dell'art. 27 non siano
soddisfatte  dalle  imprese  operanti  sul  mercato»  -  di stipulare
«contratti   di   servizio  con  imprese  scelte  mediante  procedure
concorrenziali  in  conformita'  alle  norme  vigenti» (comma 3), ivi
disciplinando  gli  obblighi  dell'impresa,  la  durata e gli aspetti
economici  del  rapporto,  i poteri di vigilanza, controllo e recesso
dell'amministrazione (comma 4), nonche' di esercitare direttamente il
servizio «costituendo un apposito organismo in conformita' alle norme
vigenti»   (comma  5).  Tali  disposizioni  contrasterebbero  con  il
principio  fondamentale  secondo  cui la concessione di distribuzione
dell'energia elettrica ha carattere nazionale ed e' unica per ciascun
comune,  espresso  dalle norme interposte di cui all'art. 1, comma 2,
lettera c), e comma 8, lettera a), n. 1, della legge n. 239 del 2004,
nonche'   con   il   principio   fondamentale   secondo   cui  spetta
all'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas determinare i livelli
di  qualita'  della  prestazione garantita all'utente, espresso dalla
norma interposta di cui all'art. 2, comma 12, lettera h), della legge
14 novembre  1995,  n  481 (Norme per la concorrenza e la regolazione
dei  servizi  di  pubblica  utilita'.  Istituzione delle Autorita' di
regolazione dei servizi di pubblica utilita);
        f) l'art. 29,  il  quale,  in  relazione  alle concessioni di
distribuzione   di  energia  allo  stato  in  vigore,  consente  alle
«amministrazioni  competenti» di richiedere di integrare o sostituire
«i  disciplinari  accedenti»  a  tali  concessioni con i contratti di
servizio  previsti  dall'art. 28, ovvero di formulare, in caso non si
addivenga  a  tale  integrazione,  «indicazioni»  vincolanti  per  il
concessionario,  salvo un eventuale indennizzo. Sarebbe cosi' violato
nuovamente  «il principio fondamentale della concessione statale», il
quale  impedirebbe di prevedere condizioni differenziate per ciascuna
Regione;
        g) l'art. 32,  il  quale  stabilisce  che  i contratti di cui
all'art. 28 e le convenzioni di cui all'art. 29 «sono stipulati anche
a  favore  dei  consumatori»,  in  asserita violazione del «principio
fondamentale della concessione statale»;
        h) l'art. 30,  nella  parte  in  cui  (comma  1)  consente di
attribuire,  su  richiesta,  la qualifica di «idoneo» ad ogni cliente
finale   a   partire   dal   1°   gennaio   2006,  mentre  l'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in
attuazione  dell'art. 21  della direttiva 2003/54/CE, fissa tale data
al   1° luglio  2007.  La  disposizione  regionale  violerebbe  cosi'
l'art. 117,  terzo  comma, della Costituzione, in quanto in contrasto
con  un  principio  fondamentale  della  materia, nonche' l'art. 117,
primo  comma,  in  quanto  confliggente con la normativa comunitaria.
Inoltre,  i commi 3 e 4 del medesimo art. 30 violerebbero l'art. 117,
secondo   comma,   lettera e)   della   Costituzione  (`tutela  della
concorrenza),  in  quanto fisserebbero le modalita' della prestazione
del  servizio  incidendo  sulla  struttura  del  mercato  e  sul  suo
carattere concorrenziale;
        i) l'art. 33,  nella  parte  in  cui consente alla Regione di
valutare  segnalazioni  di consumatori, imprese e parti sociali circa
l'adeguatezza del servizio (comma 1) e di promuovere «forme opportune
a garantire l'efficacia delle segnalazioni e dei reclami proposti dai
singoli consumatori» (comma 2), violerebbe il principio fondamentale,
espresso  dall'art. 2,  comma 12,  lettera m), della legge n. 481 del
1995,  secondo  cui spetta all'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  prendere  in  considerazione reclami ed istanze dei consumatori.
Sarebbe  cosi'  leso  l'art. 117,  terzo  comma,  della Costituzione,
nonche'  l'art. 117,  primo  comma,  posto  che  l'attribuzione della
competenza   sopra   indicata  all'Autorita'  sarebbe  imposta  dalla
direttiva  2003/54/CE.  Inoltre,  sarebbe violato l'art. 117, secondo
comma,  lettera e),  della Costituzione ("tutela della concorrenza"),
perche',   «prevedendo   tutele   diverse   su   base  regionale»  si
ripartirebbe un mercato, «unico e uniforme», per comparti;
        l) l'art. 38,  nella  parte  in  cui  attribuisce alla Giunta
regionale  il  potere  di  rilasciare  autorizzazione in sanatoria su
linee  ed  impianti  elettrici  aventi tensione compresa tra 30.000 e
150.000  volts  gia' realizzati al momento di entrata in vigore della
legge regionale impugnata, senza distinguere tra impianti nazionali e
locali,   contrasterebbe  con  il  principio  fondamentale  enunciato
dall'art. 1-sexies,  comma 1  (il  ricorrente  non  specifica  l'atto
normativo  cui  andrebbe riferita la disposizione assunta a parametro
interposto;     il     richiamo     potrebbe    intendersi    operato
all'art. 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
recante:  «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo
per  il  riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»,
convertito  in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,
n. 290),   il   quale   attribuisce   la   competenza   al   rilascio
dell'autorizzazione  alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti
alle amministrazioni statali;
        m) l'art. 42,  nella  parte  in  cui  dispone  la  cessazione
dell'efficacia, nella Regione Toscana, degli articoli 111, 112, 113 e
114  del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1177 (recte: 1775) (Testo
unico  delle  disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici)
L'art. 113  del  regio  decreto  n. 1775  del  1933  viene richiamato
dall'art. 96  (recte:  95)  del  decreto  legislativo 1° agosto 2003,
n. 259  (Codice  delle  comunicazioni elettroniche), il quale sarebbe
espressivo   di   un   principio   fondamentale.  Inoltre  si  imputa
genericamente all'intero art. 42 di non «distinguere tra le norme che
costituiscono principi fondamentali e le altre».
    2.  -  Si e' costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo
che il ricorso sia dichiarato inammissibile e infondato.
    Quanto  all'art. 3  della  legge  regionale  n. 39  del  2005, la
resistente osserva che esso e' soltanto «censurato in quanto richiama
norme successive impugnate».
    Quanto  all'art. 11,  la  Regione  sostiene che esso, richiamando
l'applicabilita'  degli  articoli 52-ter  e  52-quater  del  d.P.R. 8
giugno 2001,  n. 327  (Testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia di espropriazione per pubblica utilita'. -
Testo  A  -),  garantirebbe  il  rispetto  della normativa statale in
materia espropriativa.
    Quanto   agli   articoli 13  e  26,  il  divieto  di  subordinare
l'autorizzazione   ad   accordi   circa   misure   compensative   non
costituirebbe  un principio fondamentale della legislazione nazionale
e sarebbe, inoltre, illogico e irrazionale.
    Quanto  agli  articoli 27  e  28, essi sarebbero espressivi della
potesta'   legislativa   residuale   della   Regione  in  materia  di
«distribuzione   locale»   dell'energia,   ovvero   della  competenza
regionale  concorrente  prevista  dall'art. 117,  terzo  comma, della
Costituzione  in  materia  di  «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia».
    Quanto   agli   articoli 29   e   32,  essi  farebbero  salve  le
attribuzioni  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, mentre
la  legge n. 239 del 2004 non precluderebbe alle Regioni di stipulare
contratti di servizio con il «gestore» dello stesso.
    Quanto  all'art. 30,  tale disposizione, nel richiamare il d.lgs.
n. 79   del   1999   e  nel  prevedere  azioni  di  promozione  della
concorrenza,   sarebbe   rispettoso   dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera e), della Costituzione.
    Quanto  all'art. 33,  esso  non  inciderebbe  sulle  attribuzioni
dell'Autorita'   per   l'energia   elettrica  e  il  gas,  e  sarebbe
compatibile  con  la competenza legislativa concorrente della Regione
«in materia di energia».
    Quanto all'art. 38, la disposizione riguarderebbe una fattispecie
«gia' rientrante nelle competenze regionali».
    Quanto   all'art. 42,  esso  riguarderebbe  i  soli  impianti  di
competenza   regionale   e  degli  enti  locali,  in  relazione  agli
articoli 117  e  118  della  Costituzione  in  materia di produzione,
trasporto e distribuzione di energia elettrica, senza interferire con
i principi della legislazione statale.
    3.  -  Nell'imminenza  dell'udienza  pubblica, l'Avvocatura dello
Stato  ha  depositato  una memoria, insistendo per l'accoglimento del
ricorso.
    Dopo  aver  ripercorso  quanto  statuito  da  questa Corte con la
sentenza   n. 383   del   2005,   depositata   successivamente   alla
presentazione  del  ricorso  introduttivo  del  presente giudizio, in
relazione   al   riparto  di  competenze  nel  «settore  energetico»,
l'Avvocatura  torna  a  ribadire  le censure gia' svolte con riguardo
alle disposizioni impugnate.
    Quanto all'art. 11 della legge impugnata, lo Stato trae ulteriori
argomenti  dall'art. 3 della direttiva 2001/1977/CE, che impegna alla
pubblicazione di una relazione che indichi gli obiettivi nazionali di
consumo  di  energia  prodotta  da  fonti  rinnovabili, e di un'altra
relazione  che dia conto ogni due anni del grado di raggiungimento di
tali  obiettivi. Da cio' si desumerebbe, ad avviso del ricorrente, la
necessaria attinenza dei procedimenti relativi agli impianti da fonti
rinnovabili alla dimensione nazionale.
    Ne'  il  rinvio operato dalla norma impugnata agli artt. 52-ter e
52-quater  del  testo  unico  in  materia  espropriativa  varrebbe  a
superare  la  censura, giacche' l'art. 52-quater, comma 4, fa salvi i
procedimenti  speciali,  tra  i  quali  rientrerebbe  quello regolato
dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.
    Quanto   all'art. 26,  lo  Stato  osserva  che,  ai  sensi  della
direttiva  2001/1977/CE, la promozione dell'energia prodotta da fonti
rinnovabili  costituisce  un  obiettivo prioritario, «che richiede la
uniformita'   di   disciplina  su  tutto  il  territorio  nazionale».
Viceversa,  la  norma  impugnata  non  solo  avrebbe illegittimamente
introdotto un ostacolo a tale obiettivo, consentendo di subordinare a
misure  compensative  l'autorizzazione per gli impianti energetici da
fonti     rinnovabili,     ma    «nel    prevedere    la    esenzione
dall'autorizzazione» «per il caso di interventi costituenti attivita'
libera  ai  sensi  dell'art. 17  o soggetti unicamente a DIA ai sensi
dell'art. 16»,  non  avrebbe  seguito «la elencazione degli impianti,
riportata nell'art. 2, lettere b) ed e), del d.lgs. n. 387 del 2003».
    Quanto  all'art. 27,  il  ricorrente  sostiene  che la norma, nel
demandare  alla  Regione  il  compito  di  «operare»  per  i fini ivi
indicati,  non  puo' che avere ad oggetto l'attivita' legislativa, la
quale,  in  punto  di  determinazione  dei  livelli  essenziali delle
prestazioni in materia di energia, spetterebbe invece allo Stato, cui
competerebbe  inoltre  di  «fissare  i  criteri ed i limiti negli usi
energetici  che  consentano  di tenere i costi ai livelli piu' bassi,
tenuto  conto  della  struttura  del mercato». La Regione Toscana non
potrebbe,  invece, invocare alcuna competenza residuale relativa alla
«distribuzione  locale»  dell'energia, poiche' essa non costituirebbe
autonoma materia legislativa.
    Viceversa,  omettendo  di  assicurare  che le proprie competenze,
anche   amministrative,   saranno   esercitate   nel  rispetto  della
legislazione  statale,  la  norma  impugnata comporterebbe potenziale
pregiudizio  per la unitarieta' e funzionalita' della rete energetica
nazionale,  considerato  per  di  piu'  che  il  piano  di  indirizzo
energetico  regionale  verrebbe  elaborato «senza nessuna verifica di
compatibilita' con le esigenze delle altre Regioni».
    Quanto all'art. 28, l'Avvocatura ribadisce che tale norma sarebbe
lesiva   del   principio   che  assegnerebbe  allo  Stato  il  potere
concessorio,  affinche'  la  concessione produca «effetti uniformi su
tutto il territorio nazionale».
    Quanto  all'art. 29,  lo  Stato  insiste  nell'affermare  che  la
Regione  sarebbe  «intervenuta  sul  contenuto  di  concessioni  che,
essendo   nazionali,   sono  sottratte  a  qualsiasi  suo  potere  di
intervento»;  inoltre,  l'iniziativa  di  integrare e di sostituire i
disciplinari    da    parte    delle   «amministrazioni   competenti»
consentirebbe   a  tali  enti  di  «modificare»  il  contenuto  della
concessione,  senza che allo Stato sia riservato alcuna competenza in
proposito.
    Quanto   all'art. 30,   nel  ribadire  la  censura  gia'  svolta,
l'Avvocatura  sottolinea  che anche gli obblighi di comunicazione che
la  Regione  puo'  imporre  verso i clienti atterrebbero alla materia
della  tutela  della  concorrenza,  riservata  in  via esclusiva allo
Stato.
    Quanto  all'art. 33,  lo  Stato  evidenzia  che  «i  poteri della
Regione  non  sono  limitati  alla  pubblicita',  ma comportano anche
interventi diretti rivolti a perseguire gli inadempimenti segnalati»,
cosi'  concretizzando l'invasione della sfera di competenza riservata
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
    Quanto  all'art. 38,  l'Avvocatura osserva che la sentenza n. 383
del  2005  di  questa Corte avrebbe gia' chiarito la legittimita' del
criterio  attributivo  della  competenza in materia di autorizzazione
degli  elettrodotti  sulla base dell'appartenenza alla rete nazionale
di  trasporto,  piuttosto che alla potenza espressa in MW, secondo lo
schema  accolto  dall'art. 27  (recte:  29), comma 2, lettera g), del
d.lgs.   n. 112   del   1998  (Conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) (rispetto al
quale,  aggiunge  il  ricorrente,  sarebbe  in  ogni caso disomogenea
l'adozione    dell'unita'    di   misura   relativa   alla   tensione
dell'impianto, espressa in KV).
    Pertanto, la circostanza che la norma impugnata sia riferita alle
linee  con  tensione compresa tra 30.000 e 150.000 volts appare priva
di  rilievo,  posto  che  essa  avrebbe  in  ogni  caso  per  oggetto
elettrodotti facenti parte della rete nazionale.
    Quanto all'art. 42, secondo il ricorrente, esso costituirebbe «il
completamento   delle  altre»  disposizioni,  le  quali  «sono  state
impugnate  proprio  perche' hanno ampliato la competenza regionale al
di la' dei limiti costituzionali», sicche' tale norma a propria volta
sarebbe illegittima.
    4. - Anche, la Regione Toscana ha depositato una memoria, con cui
ha  insistito  per  il rigetto del ricorso, contestando nuovamente la
fondatezza delle censure dello Stato.
    Quanto  all'art. 11, la Regione rileva che esso sarebbe impugnato
«perche' alle lettere a) e b), nonche' in virtu' del richiamo operato
dall'art. 3,   comma 2,   lettera a),  attribuisce  alle  Regioni  il
rilascio  dell'autorizzazione  per  la  costruzione  e l'esercizio di
alcuni  impianti  di produzione di energia elettrica e delle relative
linee  di  trasporto,  nonche'  di  linee e impianti di trasmissione,
trasformazione,   distribuzione  di  energia  elettrica  di  tensione
nominale  superiore  a  100.000  volt»,  con  violazione dell'art. 1,
comma 26,  della  legge  n. 239  del  2004 «che prevede la competenza
statale».
    Tale  presupposto  sarebbe  erroneo,  poiche' «le norme contenute
nell'art. 11 e nell'art. 3, comma 2, non trovano applicazione per gli
impianti  della  rete  nazionale  di  trasporto»,  come  risulterebbe
desumibile  dall'art. 10  della  legge  impugnata, che, nel prevedere
l'obbligo  dell'autorizzazione  unica  o  della  denuncia  di  inizio
attivita', «stabilisce che tale obbligo riguarda cio' che concerne le
competenze della Regione e degli enti locali».
    In  secondo  luogo,  relativamente  alla  censura  che  cade  sul
procedimento  di  autorizzazione  concernente  gli  impianti da fonti
rinnovabili,  la  Regione  rileva  che  per  tale  materia troverebbe
applicazione  non  gia' l'art. 11 impugnato, ma l'art. 13, che, a sua
volta, rinvia all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.
    L'art. 11,  comma 4, sarebbe in ogni caso «del tutto conforme con
il  procedimento  disciplinato  dall'art. 52-quater del d.P.R. n. 327
del 2001».
    Quanto  agli  artt. 13  e  26,  la Regione insiste per il rigetto
della  relativa  censura,  anche alla luce di quanto deciso da questa
Corte   con   la  sentenza  n. 383  del  2005,  in  merito  a  misure
compensative   regionali   per   gli  impianti  alimentati  da  fonti
rinnovabili.
    Quanto all'art. 27, la Regione ritiene che tale norma non implica
«la  facolta'  di  determinare  un'offerta energetica differenziata a
livello   regionale»,   essendo   piuttosto  volta  a  razionalizzare
l'offerta in base al fabbisogno delle diverse aree territoriali della
Regione  stessa,  con  cio'  consentendo  un  risparmio  energetico e
stimolando  le  iniziative  assumibili  nel  «mercato  liberalizzato»
dell'energia.
    Non  vi  sarebbe  pertanto  alcuna  «interferenza» con il sistema
concessorio nazionale.
    Quanto   all'art. 28,  la  Regione  contesta  che  il  potere  di
rilasciare  le  concessioni di distribuzione dell'energia spetti allo
Stato,   giacche'   quest'ultimo,   in  forza  dell'art. 1,  comma 8,
lettera a),  della legge n. 239 del 2004, definisce, previa intesa in
sede  di  Conferenza  unificata, i criteri generali, in base ai quali
competera' poi all'«ente cui la legge regionale affida la competenza»
(art. 1, comma 6, della legge n. 239 del 2004) rilasciare il titolo.
    Inoltre,  la  norma impugnata avrebbe per oggetto non soltanto il
gas  e  l'energia  elettrica,  «ma  anche  diversi  tipi  di  energia
(geotermia,  idrogeno)  in  relazione  ai  quali il sistema delineato
dalla  legge  n. 239  del  2004 non preclude alle Regioni di definire
norme finalizzate al corretto servizio per l'utenza».
    Quanto  agli  artt. 29  e  32,  essi  non interferirebbero con le
concessioni  gia' rilasciate dallo Stato, ma prevederebbero solo «che
ai concessionari possano essere richieste attivita' ulteriori, per un
miglior  servizio,  dietro  pagamento  del  compenso  da  determinare
secondo i criteri dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990».
    Quanto all'art. 30, la Regione Toscana evidenzia che la direttiva
2003/54/CE   avrebbe   stabilito  che  i  clienti  domestici  debbano
diventare  idonei entro il 1° luglio 2007, sicche' la legge regionale
impugnata,  nell'anticipare  il  termine  al 1° gennaio 2006, avrebbe
consentito  «una  piu' celere liberalizzazione del mercato», rispetto
alla  data indicata dal legislatore nazionale, che in se' non sarebbe
espressiva di alcun principio fondamentale.
    Quanto  all'art. 33,  la Regione sottolinea che tale norma non le
attribuisce  alcun  potere decisorio, ma prevede un «ruolo di ausilio
affinche'   le   segnalazioni  degli  utenti  vengano  conosciute  ed
utilizzate dai gestori», nel rispetto delle competenze dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas.
    Quanto all'art. 38, la Regione Toscana ribadisce, anche alla luce
dell'art. 10  della  legge impugnata, che tale norma non concerne gli
impianti della rete nazionale.
    Quanto  all'art. 42,  anche  in  tal caso, secondo la Regione, la
norma avrebbe per oggetto solo gli impianti di competenza locale.
    Inoltre,  non  vi sarebbe alcuna violazione del d.lgs. n. 259 del
2003,  poiche'  la norma, nel ritenere inapplicabile l'istituto della
«autorizzazione  provvisoria»,  risulterebbe «anzi, piu' garantista»,
esigendo «per tutte le opere l'autorizzazione o la denuncia di inizio
attivita' (art. 10) prima dell'inizio dei lavori».
    All'udienza pubblica del 2 maggio 2006 le parti hanno discusso la
causa, insistendo sulle conclusioni gia' formulate.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri ha impugnato
numerose  disposizioni  della legge della Regione Toscana 24 febbraio
2005,  n. 39  (Disposizioni in materia di energia), che si propone di
disciplinare le attivita' regionali concernenti il settore energetico
«in   applicazione   dell'art. 117,   terzo  e  quarto  comma,  della
Costituzione»,  in relazione a quanto determinato dalla legge statale
23 agosto  2004,  n. 239  (Riordino  del  settore energetico, nonche'
delega  al  Governo  per  il  riassetto delle disposizioni vigenti in
materia  di  energia),  per  asserite  lesioni  del  primo comma, del
secondo  comma  -  in  riferimento  alle lettere e), l) ed m) - e del
terzo comma dell'art. 117 della Costituzione.
    Il  ricorso  non contiene alcuna premessa generale in ordine alla
natura  della  legge  oggetto  di censura, limitandosi ad indicare le
specifiche  doglianze  rivolte  a  ciascuna  disposizione  impugnata,
talora,  come  si  vedra'  in occasione dell'esame analitico di esse,
persino   in   difetto  dell'espressa  individuazione  del  parametro
costituzionale, ovvero della norma interposta, asseritamente violati.
    Il  ricorso  si  presenta in termini cosi' sommari da raggiungere
appena,  nel  suo complesso, quella soglia minima di chiarezza cui la
giurisprudenza   costituzionale   subordina   l'ammissibilita'  delle
impugnative  in  via principale (sentenze numeri 51 del 2006; 360 del
2005;  166  del  2004  e  384  del  1999)  ed alcune volte le censure
risultano  articolate  in  termini piu' compiuti e meglio specificati
nella  relazione ministeriale allegata alla delibera del Governo, che
non nel ricorso stesso.
    2.  -  Il  ricorrente  censura,  anzitutto, l'art. 11 della legge
impugnata  nella  parte in cui esso subordina alla espressa richiesta
dell'interessato la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere di
cui  al  comma 1, soggette ad autorizzazione unica (comma 4), poiche'
con  cio'  si violerebbe, limitatamente all'installazione di impianti
elettrici    alimentati   da   fonti   rinnovabili,   il   «principio
fondamentale»  espresso dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. 29 dicembre
2003,  n. 387  (Attuazione della direttiva 2001/1977/CE relativa alla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili  nel  mercato interno dell'elettricita), secondo il quale
tali  opere, se autorizzate, di per se' «sono di pubblica utilita' ed
indifferibili ed urgenti».
    Inoltre,  il  predetto  art. 11  violerebbe  l'art. 117,  secondo
comma,   lettera l),   della   Costituzione   (`ordinamento  civile),
intervenendo  in  materia  di espropriazione riservata esclusivamente
alla legislazione statale.
    2.1. - Le questioni sono inammissibili.
    Il  ricorrente  erra  nell'individuare  la  disposizione  da  cui
discenderebbero  le  violazioni costituzionali denunciate, poiche' la
soggezione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili  al  procedimento  autorizzatorio  e'  disposta  dal solo
art. 13  della  legge  impugnata,  e pertanto la censura in questione
avrebbe  dovuto  correttamente  fare riferimento anche a quest'ultima
disposizione.
    Inoltre,  i  profili  di doglianza sviluppati nel ricorso avverso
l'art. 11   sono  sommari  ed  imprecisi,  anche  rispetto  a  quanto
contenuto  nella  relazione  ministeriale  allegata  alla delibera di
impugnazione  del Governo: in particolare, solo attraverso la lettura
di   tale  relazione  e'  stato  possibile  acclarare  che  l'oggetto
dell'impugnativa deve ritenersi circoscritto al comma 4 dell'art. 11,
mentre (per cio' che riguarda il primo profilo denunciato) il ricorso
ha  omesso  di  specificare il parametro costituzionale asseritamente
violato  e  la  materia  entro  la  quale  la disciplina debba essere
ricondotta.
    3.  -  Il  ricorrente  censura  gli  articoli 13 e 26 della legge
impugnata  poiche',  nel  consentire  alla  Regione di subordinare il
rilascio  o  la  modifica  dell'autorizzazione  per  gli  impianti di
produzione  di  energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili ad accordi
relativi  all'esecuzione di un programma di misure di compensazione e
riequilibrio  ambientale, violerebbero l'art. 117, terzo comma, della
Costituzione,  ponendosi  in  contrasto con il principio fondamentale
espresso   dall'art. 1,  comma 5,  della  legge  n. 239  del  2004  e
dall'art. 12,  comma 6,  del d.lgs. n. 387 del 2003 (Attuazione della
direttiva   2001/1977/CE   relativa   alla   promozione  dell'energia
elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel mercato
interno dell'elettricita), in base ai quali il rilascio o la modifica
della  suddetta  autorizzazione  «non  puo'  essere  subordinata  ne'
prevedere  misure  di  compensazione  a  favore delle Regioni e delle
Province».
    3.1. - La questione non e' fondata.
    Questa  Corte,  con  la  sentenza  n. 383  del  2005 (pronunciata
successivamente al ricorso che ha originato il presente giudizio), ha
dichiarato  «la  illegittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 4,
lettera f),  della  legge  n. 239 del 2004, limitatamente alle parole
«con  esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»», di
modo  che,  attualmente,  questa disposizione prevede la possibilita'
che possano essere determinate dallo Stato o dalle Regioni «misure di
compensazione   e  di  riequilibrio  ambientale  e  territoriale»  in
riferimento  a «concentrazioni territoriali di attivita', impianti ed
infrastrutture  ad elevato impatto territoriale», anche con specifico
riguardo alle opere in questione.
    4.  -  Il  ricorrente censura gli articoli 27, commi 1 e 2, e 28,
comma 1, della legge impugnata.
    Queste  disposizioni  disciplinano  il  «diritto  di  accesso  ai
servizi  energetici»  (art. 27),  impegnando  la  Regione  e gli enti
locali  a  garantire «il diritto di disporre di servizi energetici di
qualita»  (art. 27,  comma 1),  stimando le «esigenze di fornitura di
energia  nel  loro  territorio» e promuovendo azioni «che determinano
un'offerta  energetica  differenziata»  (art. 27, comma 2), anche per
assoggettare  l'approvvigionamento  e la distribuzione dell'energia a
«speciali   modalita'   di   svolgimento»  (art. 28,  comma 1);  cio'
contrasterebbe  anzitutto con l'art. 119 (recte: 117), secondo comma,
lettera m),   della   Costituzione,   poiche'   si  sostituirebbe  la
legislazione   statale   in   punto  di  determinazione  dei  livelli
essenziali  delle prestazioni nel settore energetico. Inoltre, queste
disposizioni  violerebbero  anche  il principio fondamentale espresso
dalle  norme  interposte  di  cui  all'art. 1, comma 2, lettera c), e
comma 8,  lettera a),  n. 1,  della  legge n. 239 del 2004 secondo il
quale  l'attivita'  di  distribuzione  dell'energia elettrica sarebbe
assoggettata  a regime di concessione avente carattere nazionale, che
non  consentirebbe  un'offerta  energetica differenziata, come invece
sarebbe previsto dalla disposizione regionale.
    4.1. - Le questioni non sono fondate.
    Le  Regioni  dispongono,  ai  sensi del terzo comma dell'art. 117
della  Costituzione,  di  potesta' legislativa di tipo concorrente in
materia   di   produzione   e  distribuzione  nazionale  dell'energia
(sentenze n. 103 del 2006; n. 383 del 2005; numeri 6, 7 e 8 del 2004)
e  non vi e' quindi dubbio che esse possano legittimamente perseguire
obiettivi  di  adattamento  alla  realta'  locale dei diversi profili
della   fornitura  di  energia,  nella  misura  in  cui  non  vengano
pregiudicati  gli  assetti  nazionali  del  settore  energetico e gli
equilibri  su  cui  esso  si regge nel suo concreto funzionamento: le
disposizioni   impugnate  possono  quindi  essere  interpretate  come
riferite  alle  sole  attribuzioni  compatibili  con  le esigenze del
complessivo sistema energetico nazionale.
    Quanto  ai  livelli  essenziali delle prestazioni, se e' evidente
che  le  leggi  regionali  non  possono  pretendere di esercitare una
funzione normativa riservata in via esclusiva al legislatore statale,
nel  contempo  quest'ultimo  non  puo'  invocare  tale  competenza di
carattere trasversale (sentenza n. 282 del 2002) per richiamare a se'
l'intera  disciplina  delle materie cui essa possa di fatto accedere;
disciplina  nell'ambito  della  quale,  viceversa,  se di titolarita'
regionale,   resta  integra  la  potesta'  stessa  della  Regione  di
sviluppare  ed  arricchire il livello e la qualita' delle prestazioni
garantite  dalla  legislazione  statale,  in  forme  compatibili  con
quest'ultima.
    Infatti,  questa  Corte  ha  ormai, piu' volte, affermato che «il
potere  di  predeterminare  eventualmente  -  sulla  base di apposite
disposizioni  di  legge  -  i  livelli  essenziali  delle prestazioni
concernenti  i  diritti  civili e sociali, anche nelle materie che la
Costituzione  affida  alla  competenza legislativa delle Regioni, non
puo' trasformarsi nella pretesa dello Stato di disciplinare e gestire
direttamente  queste  materie, escludendo o riducendo radicalmente il
ruolo delle Regioni. In ogni caso, tale titolo di legittimazione puo'
essere  invocato  solo  in  relazione  a specifiche prestazioni delle
quali  la  normativa  nazionale  definisca  il  livello essenziale di
erogazione, mentre esso non e' utilizzabile al fine di individuare il
fondamento  costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di
interi  settori  materiali»  (cosi'  la  sentenza n. 383 del 2005, ma
anche la sentenza n. 285 del 2005).
    Infine,  per  quanto  concerne  la pretesa lesione dell'affermata
unicita'   della   concessione   statale  in  tema  di  distribuzione
energetica,  e' palese che le norme impugnate non hanno attinenza con
i   profili   concernenti   il   titolo   concessorio   di  esercizio
dell'attivita' distributiva.
    5.  -  Il  ricorrente censura l'art. 28, commi 1, 3, 4 e 5, della
legge  impugnata,  nella  parte in cui queste disposizioni consentono
alle  «amministrazioni competenti» di sovrapporre alle concessioni di
distribuzione  contratti di servizio con i concessionari del servizio
di approvvigionamento e distribuzione di energia, ovvero di procedere
direttamente   all'erogazione  del  servizio,  poiche'  in  tal  modo
risulterebbe   violato  il  principio  fondamentale  secondo  cui  la
concessione  di  distribuzione  dell'energia  elettrica  ha carattere
nazionale  ed  e'  unica per ciascun comune, principio espresso dalle
norme  interposte  di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), e comma 8,
lettera a),  numero  1,  della  legge n. 239, del 2004. Queste stesse
disposizioni  violerebbero altresi' il principio fondamentale secondo
cui spetta all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determinare
i   livelli  di  qualita'  della  prestazione  garantita  all'utente,
principio   espresso   dalla  norma  interposta  di  cui  all'art. 2,
comma 12,  lettera h),  della  legge  n. 481  del  1995 (Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita).
    5.1.  -  La  questione  concernente  la  violazione del principio
concessorio  e'  fondata limitatamente all'attivita' di distribuzione
dell'energia.
    La disposizione impugnata, infatti, e' formulata in termini cosi'
ampi  da  consentire  alle  amministrazioni locali di disciplinare in
forma  esclusiva  il servizio di distribuzione energetica mediante il
contratto  di  servizio,  che  viene in tal modo non ad accedere alla
concessione ma a sostituirla, quale necessario titolo di conferimento
dello stesso.
    Vige,   invece,   nell'ordinamento   il  principio  fondamentale,
espresso ora dall'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 239 del
2004, secondo cui l'attivita' distributiva dell'energia e' attribuita
«in  concessione»,  principio che non e' stato scalfito nel passaggio
dal  d.lgs.  n. 79  del  1999  (Attuazione della direttiva 96/1992/CE
recante  norme  comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)
(art. 1) a tale testo normativo, pur a fronte del rafforzamento delle
competenze  regionali, assicurato, in sede di definizione dei criteri
generali  per  le  nuove  concessioni,  dalla necessita' della previa
intesa  con  la  Conferenza  unificata  di cui all'art. 8 del decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le   regioni   e   le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
unificazione,  per  le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni,  delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed  autonomie  locali)  (art. 1, comma 8, numero 7 della legge n. 239
del  2004,  nel  testo  risultante a seguito della sentenza di questa
Corte n. 383 del 2005).
    Tanto  piu'  appare  illegittimo  il  comma 5  della disposizione
impugnata,  che  prevede  la  possibilita' dell'esercizio diretto del
servizio,   senza   espressa   menzione   del  necessario  titolo  di
concessione.
    Quanto detto si riferisce al servizio di distribuzione, mentre le
censure  sollevate  dal  ricorso  non  possono  ritenersi riferite al
«servizio   di   approvvigionamento»,  di  cui  all'art. 1,  comma 2,
lettera b),  della  legge n. 239 del 2004, quale che sia la natura ed
il contenuto di tale servizio.
    6. - Il ricorrente censura l'art. 29 della legge impugnata, nella
parte  in  cui  consente  di incidere sul regime delle concessioni di
distribuzione  di  energia  in vigore, integrandone o sostituendone i
«disciplinari»,  ovvero  formulando  indicazioni  vincolanti  per  il
concessionario, poiche' violerebbe il principio fondamentale espresso
dalle  norme  interposte  di  cui  all'art. 1, comma 2, lettera c), e
comma 8,  lettera a),  numero 1, della legge n. 239 del 2004, secondo
il  quale  la  concessione di distribuzione dell'energia elettrica ha
carattere nazionale.
    6.1. - La questione e' fondata.
    L'art. 1,   comma 33,   della   legge  n. 239  del  2004  prevede
espressamente  che  «sono fatte salve le concessioni di distribuzione
dell'energia  elettrica  in essere, ivi compresa, per quanto riguarda
l'attivita'  di  distribuzione,  la  concessione  di cui all'art. 14,
comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per
il    risanamento    della   finanza   pubblica),   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  8 agosto  1992,  n. 359», riservando al
Ministro  delle attivita' produttive il potere di «proporre modifiche
e  variazioni  delle  clausole contenute nelle relative convenzioni».
Questa  Corte,  con  la  sentenza  n. 383  del 2005, ha dichiarato la
infondatezza  di  alcuni rilievi di costituzionalita' sollevati dalla
Regione  Toscana  avverso tale disposizione, rilevando come si tratti
«di  una  norma transitoria relativa alla mera gestione della fase di
passaggio  dal  precedente  regime all'attuale», che mira a garantire
«la certezza dei rapporti giuridici gia' instaurati dai concessionari
dell'attivita'  di  distribuzione  dell'energia»  e che, comunque, si
riferisce   a  concessioni  di  distribuzione  di  energia  elettrica
«relative  ad  ambiti  territoriali largamente eccedenti quelli delle
singole Regioni».
    Per  le  medesime ragioni, deve ritenersi precluso alla normativa
regionale  di  incidere  sul  regime  delle  concessioni  statali  di
distribuzione    gia'   rilasciate,   contraddicendo   il   principio
fondamentale accolto dalla legislazione dello Stato circa la salvezza
dei  titoli  concessori  «in  essere»,  ferma  rimanendo, ovviamente,
l'eventuale procedura di revisione delle convenzioni, facente capo al
Ministro  delle  attivita'  produttive  e prevista dalla legislazione
statale.
    7.  -  Il  ricorrente censura l'art. 32 della legge impugnata, il
quale  prevede  che  i  contratti  ed  i  disciplinari  di  cui  agli
articoli 28  e  29  siano  stipulati  anche a favore dei consumatori,
poiche'  violerebbe  il  principio  fondamentale espresso dalle norme
interposte   di  cui  all'art. 1,  comma 2,  lettera c),  e  comma 8,
lettera a), numero. 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, secondo il
quale  la  concessione  di  distribuzione  dell'energia  elettrica ha
carattere nazionale.
    La  questione  e'  fondata  per  l'assorbente motivo che la norma
impugnata    poggia   esclusivamente   su   disposizioni   dichiarate
costituzionalmente illegittime dalla presente sentenza.
    8.  -  Il  ricorrente  censura  l'art. 30,  comma 1,  della legge
impugnata,  nella parte in cui consente di attribuire la qualifica di
«cliente  idoneo»  ad  ogni  cliente finale, a partire dal 1° gennaio
2006,  dal  momento  che  questa  disposizione violerebbe l'art. 117,
terzo  comma,  della Costituzione, in quanto sarebbe in contrasto con
il  principio  fondamentale espresso dall'art. 14, comma 5-quinquies,
del  d.lgs.  n. 79 del 1999, il quale - in attuazione della direttiva
2003/54/CE  -  fissa,  ai  fini  della  attribuzione  della  predetta
qualifica,  la  data  al  1° luglio 2007; la disposizione violerebbe,
inoltre,  l'art. 117,  primo  comma,  poiche'  confliggerebbe  con la
normativa comunitaria in materia.
    A  loro  volta,  i  commi 3 e 4 dell'art. 30 sono censurati sulla
base dell'art. 117, secondo comma, lettera e), in quanto, fissando le
modalita'   della   prestazione  del  servizio,  inciderebbero  sulla
struttura del mercato e sul suo carattere concorrenziale.
    8.1. - La questione relativa al comma 1 dell'art. 30 e' fondata.
    L'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  d.lgs. n. 79 del 1999 (comma
aggiunto  dal  comma 30  dell'art. 1  della  legge  n. 239  del 2004)
stabilisce  che  alla data del 1° luglio 2007 ogni cliente finale sia
«cliente  idoneo» (e cioe' libero di acquistare energia elettrica dal
fornitore  di  propria scelta); questo termine corrisponde al termine
indicato dall'art. 21 della direttiva 2003/54/CE, affinche' gli Stati
membri provvedano in tal senso.
    Anche  prescindendo  dal  dibattito  relativo alla possibilita' o
meno,  sulla  base della normativa comunitaria, che questa data possa
essere anticipata, la sua intervenuta fissazione al 1° luglio 2007 ad
opera  del  legislatore statale (art. 1, comma 30, della legge n. 239
del  2004)  appare giustificata dalla necessita' di garantire in modo
adeguato  ed  in  forma  bilanciata  la  tutela  dei consumatori e il
processo  di  liberalizzazione del mercato elettrico nazionale, anche
con riguardo alle funzioni dell'acquirente unico.
    In  questi  termini,  la determinazione uniforme della data dalla
quale   tutti  i  clienti  finali  possono  «stipulare  contratti  di
fornitura  con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in
Italia  che  all'estero»  assume  le  caratteristiche di un principio
fondamentale  (per  quanto  transitorio)  della  materia «produzione,
trasporto  e  distribuzione nazionale dell'energia», principio con il
quale  la norma regionale in questione si pone in evidente contrasto,
con   conseguente   violazione   dell'art. 117,  terzo  comma,  della
Costituzione.   Resta   pertanto  assorbito  il  profilo  di  censura
concernente   la   violazione   dell'art. 117,   primo  comma,  della
Costituzione.
    8.2.  -  La  questione  relativa  ai  commi 3 e 4 dell'art. 30 e'
inammissibile.
    Il ricorso si presenta sul punto meramente assertivo e la mancata
individuazione  di  qualunque  norma  statale  in grado da fungere da
parametro   interposto   rispetto  alla  affermata  violazione  della
competenza  esclusiva  statale  di  cui  all'art. 117, secondo comma,
lettera e),  in  materia  di  tutela della concorrenza da parte delle
disposizioni impugnate rende palesemente inammissibile la censura.
    9.  - Il ricorrente censura l'art. 33 della legge impugnata nella
parte  in  cui  prevede una competenza regionale e locale in punto di
reclami  dei consumatori, poiche' violerebbe al contempo: l'art. 117,
terzo  comma,  della  Costituzione,  per  contrasto  con il principio
fondamentale  espresso dall'art. 2, comma 12, lettera m), della legge
n. 481  del  1995,  secondo  cui  spetta  all'Autorita' per l'energia
elettrica  e il gas assumere in considerazione reclami ed istanze dei
consumatori;  l'art. 117,  primo comma, della Costituzione, posto che
l'attribuzione  della competenza sopra indicata all'Autorita' sarebbe
imposta   dalla  direttiva  2003/54/CE;  l'art. 117,  secondo  comma,
lettera e), della Costituzione («tutela della concorrenza»), perche',
«prevedendo  tutele  diverse  su  base  regionale» si ripartirebbe un
mercato, «unico e uniforme», per comparti.
    9.1. - Le questioni non sono fondate.
    La norma si limita a prevedere che Regioni ed enti locali possano
valutare   segnalazioni   e   reclami  dei  consumatori,  delle  loro
organizzazioni,   delle   imprese   e   delle  parti  sociali,  anche
pubblicizzando  le  proprie  conseguenti  valutazioni  in  materia, e
cercare  di garantire «l'efficacia delle segnalazioni e dei reclami».
Tale   carattere  dell'attivita'  configurata  e  l'assenza  di  ogni
elemento  da  cui  possa  derivare  una  riduzione delle attribuzioni
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas, o addirittura
l'alterazione  del  sistema  energetico  e  del  suo mercato, rendono
palesemente infondati tutti i profili di censura.
    10.  - Il ricorrente censura l'art. 38 della legge impugnata che,
nell'attribuire   alla  Giunta  regionale  il  potere  di  rilasciare
autorizzazione  in sanatoria sulle linee ed impianti elettrici aventi
tensione  compresa  tra  30.000  e  150.000  volts  e gia' realizzati
all'entrata  in vigore della legge regionale, violerebbe il principio
fondamentale enunciato dall'art. 1-sexies, comma 1, del decreto-legge
29 agosto  2003,  n. 239  (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza
di  energia elettrica), convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge  27 ottobre 2003, n. 290, il quale attribuisce la competenza al
rilascio  dell'autorizzazione  alla  costruzione  e  all'esercizio di
elettrodotti  «facenti  parte  della  rete nazionale di trasporto» al
Ministro delle attivita' produttive.
    10.1.  -  La  questione non e' fondata, in quanto la disposizione
impugnata   puo'  interpretarsi  come  riferita  esclusivamente  agli
elettrodotti non appartenenti alla rete nazionale.
    Il  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni  e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti  locali,  in  attuazione  del  capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59)  agli  artt. 29,  comma 2,  lettera g), 30 e art. 31, comma 2,
prevede,  in  generale che la competenza autorizzatoria relativa agli
elettrodotti  con  tensione  non  superiore  a 150.000 volts spetta a
Regioni   e   Province.   Peraltro,   successivamente,   il   comma 1
dell'art. 1-sexies   del   decreto-legge   n. 239   del  2003,  quale
modificato  dall'art. 1,  comma 26,  della  legge  n. 239 del 2004 ha
previsto   la  autorizzazione  unica  da  parte  del  Ministro  delle
attivita'  produttive  per tutti gli impianti appartenenti alla «rete
nazionale  di  trasporto dell'energia elettrica», quale che ne sia la
potenza.
    Come  questa Corte ha avuto occasione di affermare nella sentenza
n. 383   del   2005,   respingendo   la   questione  di  legittimita'
costituzionale  sollevata proprio in riferimento al succitato art. 1,
comma 26,  della  legge n. 239 del 2004, la piu' recente legislazione
(anche  per  effetto  della  stessa  sentenza  n. 383  del  2005)  ha
introdotto  tutta  una  serie  di  «adeguati strumenti di codecisione
paritaria  tra  lo  Stato  ed  il sistema delle autonomie regionali»,
quanto alla individuazione della consistenza della rete nazionale.
    E'  evidente,  pertanto, che non puo' spettare alla Regione alcun
potere  di  autorizzazione  in  sanatoria  con riguardo agli impianti
costituenti   parte  della  rete  nazionale,  ma  nulla  consente  di
concludere  che la disposizione impugnata non possa avere per oggetto
le  linee,  e  le  relative opere, di potenza non superiore a 150.000
volts,  che  non  siano state incluse in tale rete. Rispetto a queste
ultime,  il  potere  di sanatoria segue la competenza a rilasciare il
titolo,  e puo' pertanto essere esercitato dalla Regione, nelle forme
previste  dall'art. 38,  che,  cosi'  interpretato,  si  sottrae alle
censure formulate dal ricorrente.
    11.  -  Il  Governo censura anche l'art. 42, comma 1, della legge
impugnata,  nella  parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia,
nella  Regione  Toscana,  dell'art. 113 del regio decreto 11 dicembre
1933,  n. 1177 (recte: 1775) (Testo unico delle disposizioni di legge
sulle  acque  e  impianti elettrici), poiche' violerebbe il principio
fondamentale   espresso   dall'art. 96   (recte:   95)   del  decreto
legislativo   1° agosto  2003,  n. 259  (Codice  delle  comunicazioni
elettroniche),  in  punto di perdurante vigenza del suddetto art. 113
del r.d n. 1775 del 1933.
    Va   premesso   che   il   ricorso   governativo,  pur  asserendo
erroneamente  perfino  che  l'art. 42  della  legge regionale avrebbe
«dichiarato  inapplicabile  l'intero n. 1775/1933» (mentre l'art. 42,
comma 1,   invece,   espressamente   si   riferisce  solo  a  quattro
disposizioni  di  questo  testo  normativo),  solleva  in realta' una
censura  solo  in  riferimento  alla  pretesa cessazione di efficacia
dell'art. 113 del r.d. n. 1775.
    11.1. - La questione non e' fondata.
    L'art. 42,  comma 1,  della  legge  regionale  impugnata  afferma
espressamente  che gli artt. 111, 112, 113 e 114 del r.d. n. 1775 del
1933  «cessano  di  avere applicazione nella Regione Toscana, per gli
impianti di competenza della Regione e degli enti locali».
    L'art. 113,  in particolare, prevede un'ipotesi di autorizzazione
in   via   provvisoria  dell'inizio  delle  costruzioni  delle  linee
elettriche di trasmissione e distribuzione «nei casi d'urgenza».
    A  propria volta, l'art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003,
allo  scopo  di prevenire interferenze con le linee di comunicazione,
riserva  al  Ministero delle comunicazioni la competenza a rilasciare
un nulla-osta, «nei casi di urgenza previsti dall'art. 113» citato.
    E'   percio'   palese   che  tale  norma,  invocata  a  parametro
interposto,  non  e'  affatto volta a garantire la perdurante vigenza
nell'ordinamento   dell'art. 113  del  r.d.  n. 1775  del  1933,  ma,
piuttosto,   preso   atto   della   sussistenza   delle  ipotesi  ivi
contemplate,  ad  assicurare che, ove esso trovi applicazione, sia in
ogni  caso fatta salva la valutazione assegnata al Ministero circa la
compatibilita' dell'intervento con le linee di comunicazione.
    Pertanto,  qualora  venga meno l'efficacia dell'art. 113 del r.d.
n. 1775  del 1933, in nessun modo ne puo' risultare leso il principio
salvaguardato dall'art. 95 del d.lgs. n. 259 del 2003.
    Tale constatazione rende palese l'erroneita' della prospettazione
fatta  propria  dal  ricorrente  e  la conseguente infondatezza della
censura cosi' formulata.
    12.  -  Il  ricorrente  censura,  infine,  l'art. 3  della  legge
impugnata, nella parte in cui, al fine di ripartire le competenze ivi
previste  tra  Regione  ed  enti  locali,  esso rinvia alle «funzioni
previste e regolate» dalle distinte disposizioni della medesima legge
oggetto di ricorso.
    La  questione  non e' fondata, dal momento che muove dall'erroneo
presupposto  interpretativo  secondo  cui  l'art. 3  avrebbe autonomo
contenuto lesivo, ignorandone il carattere meramente ricognitivo.
    Va  da  se',  peraltro,  che  le  dichiarazioni di illegittimita'
costituzionale  dell'art. 28  e  dell'art. 29,  pronunciate in questa
stessa   sede,   rendono   privo  di  contenuto  il  rinvio,  operato
dall'art. 3, comma 1, alle funzioni ivi disciplinate.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    1) dichiara    l'illegittimita'    costituzionale   dell'art. 28,
commi 1,  3,  4  e  5,  della legge della Regione Toscana 24 febbraio
2005,  n. 39  (Disposizioni  in materia di energia), limitatamente ai
servizi di distribuzione di energia;
    2)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 29 della
legge  della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in
materia di energia);
    3)   dichiara   l'illegittimita'   costituzionale   dell'art. 30,
comma 1,  della  legge  della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39
(Disposizioni in materia di energia);
    4)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 32 della
legge  della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in
materia di energia);
    5)   dichiara   inammissibili   le   questioni   di  legittimita'
costituzionale     dell'art. 11    della    legge    della    Regione
Toscana 24 febbraio  2005,  n. 39, sollevate dallo Stato in relazione
all'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione,
con il ricorso indicato in epigrafe;
    6)   dichiara   inammissibile   la   questione   di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 30,  commi 3 e 4, della legge della Regione
Toscana 24 febbraio  2005,  n. 39, sollevata dallo Stato in relazione
all'art. 117,  secondo  comma, lettera l), della Costituzione, con il
ricorso indicato in epigrafe;
    7)   dichiara   non   fondata   la   questione   di  legittimita'
costituzionale     dell'art. 3     della    legge    della    Regione
Toscana 24 febbraio  2005,  n. 39, sollevata dallo Stato in relazione
all'art. 117,  commi  primo,  secondo  comma, lettere e), l) ed m), e
terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
    8)   dichiara   non   fondata   la   questione   di  legittimita'
costituzionale   degli  artt. 13  e  26  della  legge  della  Regione
Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia),
sollevata  dallo  Stato in relazione all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
    9)  dichiara  non  fondata,  nei  sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 27, commi 1 e 2,
e  28,  comma 1,  della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005,
n. 39,   sollevata  dallo  Stato  in  relazione  all'art. 117,  commi
secondo,  lettera m),  e  terzo  della  Costituzione,  con il ricorso
indicato in epigrafe;
    10)   dichiara   non   fondata   la   questione  di  legittimita'
costituzionale     dell'art. 33    della    legge    della    Regione
Toscana 24 febbraio  2005,  n. 39, sollevata dallo Stato in relazione
all'art. 117,   commi  primo,  secondo,  lettera e),  e  terzo  della
Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
    11)  dichiara  non  fondata,  nei sensi di cui in motivazione, la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 38 della legge
della  Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevata dallo Stato
in  relazione  all'art. 117,  terzo comma, della Costituzione, con il
ricorso indicato in epigrafe;
    12)   dichiara   non   fondata   la   questione  di  legittimita'
costituzionale     dell'art. 42    della    legge    della    Regione
Toscana 24 febbraio  2005,  n. 39, sollevata dallo Stato in relazione
all'art. 117,   terzo  comma,  della  Costituzione,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.
                        Il Presidente: Marini
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 giugno 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
06C0548