N. 252 ORDINANZA 21 - 28 giugno 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Giudizio  di  legittimita'  costituzionale in via incidentale - Thema
  decidendum  -  Individuazione - Ordinanza di rimessione - Rilevanza
  esclusiva - Esame di norme o profili diversi indicati dalle parti -
  Ammissibilita' - Esclusione.
Lavoro  e  occupazione  -  Rapporto  di  lavoro a tempo determinato -
  Prestazione  di  attivita'  lavorativa  a  carattere  stagionale  -
  Diritto  di  precedenza  dei  lavoratori  nell'assunzione presso la
  stessa  azienda  e  con  la stessa qualifica, a norma dell'art. 23,
  comma 2,  della legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Decreto legislativo
  di  attuazione  della  direttiva  comunitaria  relativa all'accordo
  quadro  sul  lavoro  a tempo determinato - Asserita soppressione di
  fatto  del  diritto  di  precedenza,  in  contrasto con la clausola
  dell'accordo  quadro  recante  il  divieto  di  non  regresso,  nel
  recepimento  della  direttiva,  del  livello generale di tutela dei
  lavoratori  apprestato  dalle  legislazioni  nazionali - Denunciato
  eccesso  di  delega  per violazione della clausola di non regresso,
  assunta  dalla legge di delega tra i principi e criteri direttivi -
  Sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia in tema di limiti al
  divieto   di  reformatio  in  pejus  della  protezione  offerta  al
  lavoratore    dalla   legislazione   nazionale,   costituente   jus
  superveniens - Restituzione degli atti al giudice remittente.
- D.lgs.  6 settembre  2001,  n. 368,  artt. 10,  commi 9 e 10, e 11,
  commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 76; legge 29 dicembre 2000, n. 422, art. 2.
(GU n.27 del 5-7-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 9 e
10,  e dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre
2001,   n. 368  (Attuazione  della  direttiva  1999/1970/CE  relativa
all'accordo   quadro   sul   lavoro   a  tempo  determinato  concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), promosso con ordinanza del 17 maggio
2004  dal  Tribunale di Rossano, nel procedimento civile vertente tra
Umberto  Novellis e la Olearia Guinnicelli S.r.l., iscritta al n. 889
del  registro  ordinanze  2004  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Visti  l'atto di costituzione di Umberto Novellis, nonche' l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2006 il giudice relatore
Luigi Mazzella;
    Uditi  l'avvocato  Vittorio  Angiolini  per  Umberto  Novellis  e
l'avvocato  dello  Stato  Massimo  Salvatorelli per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
    Ritenuto  che  sul  ricorso  proposto  da  Umberto  Novellis  nei
confronti  della  S.r.l.  Olearia Guinnicelli, alle cui dipendenze il
primo  aveva  prestato lavoro dal 1965 al 2002 con distinti contratti
di lavoro a tempo determinato, al fine di ottenere la riassunzione in
base  all'  art. 23,  comma 2,  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56
(Norme  sull'organizzazione  del mercato del lavoro), il Tribunale di
Rossano  ha sollevato, con ordinanza del 17 maggio 2004, questione di
legittimita'   costituzionale   dell'   art. 10,   commi 9  e  10,  e
dell'art. 11,  commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368  (Attuazione  della  direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dal CES), per violazione dell'art. 76 della Costituzione, nella parte
in cui tali norme, abrogando la normativa previgente, non riconoscono
piu'  il  diritto  di  precedenza  nell'assunzione  presso  la stessa
azienda  e  con  la  medesima  qualifica, a favore dei lavoratori che
abbiano  prestato  attivita'  lavorativa  a  carattere stagionale con
contratto a tempo determinato;
        che,  quanto  alla  rilevanza  della  questione,  osserva  il
rimettente  che  1'art. 10,  commi 9 e 10, del d.lgs. n. 368 del 2001
affida  ai  contratti  collettivi  nazionali  di lavoro stipulati dai
sindacati  comparativamente piu' rappresentativi l'individuazione del
predetto diritto di precedenza, con la conseguenza che, in difetto di
tale  previsione  contrattuale,  il diritto vantato non e' altrimenti
operante;
        che,  quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
rileva  il  Tribunale  di  Rossano  che  il  decreto indicato, avendo
soppresso  il  diritto di precedenza nell'attuare la delega conferita
dalla  legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Disposizione per l'adempimento
di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - legge comunitaria 2000) avrebbe violato la clausola di «non
regresso» (clausola 8, n. 3) - contenuta nell'accordo quadro trasfuso
nella  direttiva  comunitaria  e,  quindi,  inserita  tra  i principi
direttivi  della  delega  -  secondo cui «l'applicazione del presente
accordo non costituisce motivo valido per ridurre il livello generale
di  tutela  offerto  ai  lavoratori  nell'ambito coperto dall'accordo
stesso»;
        che, secondo il ricorrente nel giudizio a quo, la clausola di
non  regresso  comporta  che  la  normativa  italiana non puo' essere
derogata  in  pejus dal legislatore successivo, in sede di attuazione
della  direttiva,  nella  parte  riguardante il trattamento afferente
alla  generalita'  dei  lavoratori  interessati. Cio' e' quanto si e'
verificato  nel caso concreto poiche' l'art. 10 del d.lgs. n. 368 del
2001,  applicabile  alla  generalita' dei lavori stagionali, e' norma
peggiorativa rispetto al regime previgente;
        che,    soggiunge   il   ricorrente,   le   norme   impugnate
concretizzerebbero   una  duplice  reformatio  in  pejus,  in  quanto
condizionano   il  diritto  di  precedenza  a  due  condizioni  prima
inesistenti:  a)  l'eventuale  previsione  del  diritto  da parte del
contratto  collettivo  nazionale di lavoro applicabile; b) il mancato
decorso di un anno dalla cessazione del rapporto a termine;
        che  al  medesimo  risultato  dovrebbe giungersi - secondo il
Tribunale  rimettente - ove si operasse una comparazione non gia' per
clausole,  ma  per  istituti,  estesa,  quindi,  al  complesso  della
regolamentazione  del  lavoro  a  termine, tra vecchio e nuovo regime
certamente meno favorevole al lavoratore;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  il  quale  invoca  il rigetto della questione di legittimita'
costituzionale,   non   ravvisando,   nelle  disposizioni  censurate,
violazione dei limiti posti dalla legge di delegazione;
        che,  secondo  l'interveniente, occorre valutare il complesso
delle  disposizioni  del  d.lgs.  n. 368  del  2001  con le quali, in
occasione   del   recepimento  della  direttiva  comunitaria,  si  e'
provveduto ad una revisione dell'intero sistema di tutela concernente
il rapporto di lavoro a termine;
        che,  a giudizio dell'Avvocatura dello Stato non e' possibile
enucleare   -  nel  contesto  della  direttiva  -  il  riconoscimento
specifico di un diritto di precedenza, nell'assunzione, ai lavoratori
a  termine,  diritto,  anzi  gia'  riconosciuto in specifici comparti
seppur con la necessaria mediazione delle parti sociali;
        che,  in  prossimita'  dell'udienza,  entrambe  le  parti del
giudizio hanno depositato memorie;
        che,  secondo  il  ricorrente,  nel caso in esame il problema
della  compatibilita'  delle  norme  impugnate  rispetto  all'obbligo
comunitario  di non regresso «non si pone neppure» poiche' le prime -
in  quanto  norme delegate esclusivamente a disciplinare l'attuazione
della  direttiva  europea  e dell'accordo quadro - non potrebbero mai
andare  oltre le esigenze applicative della direttiva medesima se non
violando, per altro aspetto, l'art. 76 Cost;
        che  l'Avvocatura  dello Stato ha eccepito l'inammissibilita'
della  questione  in  quanto il rimettente ha escluso, senza motivare
sul  punto,  l'esistenza  di una contrattazione collettiva favorevole
alla posizione del ricorrente;
        che,  nel merito, l'interveniente ha rilevato che la legge di
delega  del  2000,  nel  dare  attuazione  alla direttiva comunitaria
n. 1999/1970  ha inteso regolamentare ex novo l'intera disciplina del
lavoro  a termine, aggiungendo che le norme impugnate, sia perche' la
devoluzione  alla contrattazione collettiva nazionale dei casi in cui
e'  esercitabile il diritto di precedenza si inserisce in un costante
trend  normativo che privilegia il rinvio della legge alla disciplina
collettiva,  sia  perche'  il  termine  annuale  per  l'esercizio del
diritto  di  precedenza  era  implicitamente  operante  anche  per il
passato,  non  introducono modifiche peggiorative della posizione dei
lavoratori interessati.
    Considerato che il Tribunale di Rossano dubita della legittimita'
costituzionale  dell'art. 10, commi 9 e 10, e dell'art. 11, commi 1 e
2,  del  d.lgs.  6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva
1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
concluso  dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dal  CES),  nella  parte in cui,
sopprimendo  di  fatto  il diritto di precedenza nelle assunzioni dei
lavoratori  agricoli  stagionali, gia' occupati negli anni precedenti
con  contratti di lavoro a termine, a meno che non sia previsto dalla
contrattazione  collettiva  nazionale,  hanno  ridotto  il livello di
tutela gia' riservato agli indicati lavoratori dall'art. 23, comma 2,
della  legge  28 febbraio  1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del
mercato del lavoro);
        che,  secondo  il  giudice  a  quo, le disposizioni impugnate
collidono con il divieto di non regresso prescritto dalla clausola 8,
punto  3  dell'accordo  quadro,  allegato alla direttiva comunitaria,
secondo  la quale la trasposizione di tale direttiva «non costituisce
motivo  valido  per  ridurre il livello generale di tutela offerto ai
lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso»;
        che,  per  questo verso, le norme impugnate si pongono contro
l'art. 2 della legge di delega 29 dicembre 2000, n. 422 (Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria 2000), che ha assunto
quella  clausola  tra  i  principi  e  criteri  direttivi,  e, quindi
violerebbero l'art. 76 Cost.;
        che,  secondo  il  ricorrente,  nel  giudizio  a quo le norme
impugnate  concretizzerebbero una duplice reformatio in pejus vietata
dalla  delega,  in  quanto subordinano il diritto di precedenza a due
condizioni  prima inesistenti: a) l'eventuale previsione da parte del
contratto  collettivo  nazionale;  b)  il  mancato decorso di un anno
dalla cessazione del rapporto a termine;
        che  nella  sua  memoria integrativa il ricorrente, dopo aver
ammesso,  in  ipotesi,  che le disposizioni sul diritto di precedenza
potrebbero  anche  non  rientrare  nell'ambito  di operativita' della
direttiva,  osserva  che,  in ogni caso, le medesime si pongono al di
fuori  della  delega  contenuta  nella legge n. 422 del 2000 e quindi
violano l'art. 76 Cost;
        che  tale argomento, in quanto modifica i termini esposti dal
giudice  rimettente, non puo' trovare ingresso in questa sede, atteso
che  l'ambito  del  giudizio  di legittimita' costituzionale non puo'
estendersi  oltre  i limiti fissati dall'ordinanza di rimessione, per
comprendere altre norme o diversi profili indicati dalle parti ma che
rimangono fuori della questione (sentenza n. 49 del 1999);
        che,  ad  oltre  un anno dall'ordinanza di rimessione e dalle
rispettive  memorie  di  costituzione  delle  parti  nel giudizio, e'
intervenuta la sentenza della Corte di giustizia 22 novembre 2005, in
causa  n. C-144/04,  che,  nel  fornire una lettura complessiva della
direttiva  in  questione,  descrivendone l'ambito di applicazione, ha
affermato che «una reformatio in pejus della protezione offerta dalla
legislazione  nazionale  ai  lavoratori  nel  settore dei contratti a
tempo determinato non e', in quanto tale, vietata dall'accordo quadro
quando  non sia in alcun modo collegata con l'applicazione di questo»
(punto 52 della motivazione);
        che,   pertanto   e'   necessario   restituire  gli  atti  al
rimettente,  al  precipuo  fine  di  consentirgli  la  soluzione  del
problema  interpretativo  alla luce della sopravvenuta sentenza della
Corte  di  giustizia, la quale - in ragione della sua natura - assume
nella  fattispecie  valore  di jus superveniens (ordinanze numeri 241
del 2005, 125 del 2004 e 62 del 2003, tra le piu' recenti).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rossano.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.
                        Il Presidente: Marini
                       Il redattore: Mazzella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 giugno 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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