N. 221 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 2006

Ordinanza  emessa  il  24  gennaio  2006  dal G.U.P. del Tribunale di
Venezia nel procedimento penale a carico di Del Fa' di Franco

Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti -
  Condizioni   per   l'ammissione  -  Esclusione  dal  beneficio  per
  l'indagato,  l'imputato  o  il  condannato per reati di evasione in
  materia  di  imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Violazione
  del   principio  di  ragionevolezza  -  Disparita'  di  trattamento
  rispetto a indagati o imputati di altri reati - Lesione del diritto
  di  difesa  -  Violazione  del  principio  di  presunzione  di  non
  colpevolezza.
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 91.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.29 del 19-7-2006 )
                            IL TRIBUNALE

    Vista  la  eccezione  di legittimita' costituzionale dell'art. 91
d.P.R.   30   maggio   2002,  n. 115,  nella  parte  in  cui  esclude
l'ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  per l'indagato,
l'imputato  o  il  condannato  di  reati commessi in violazione delle
norme  per  la  repressione  in  materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto in relazione agli artt. 3 e 24 Costituzione, proposta
nuovamente dal difensore di Del Fa' Franco, imputato del reato di cui
all'art. 8  d.lgs.  n. 74/2000  per  aver  emesso fatture relative ad
operazioni  inesistenti,  al  fine  di  consentire  a  terzi evasione
fiscale; sentito il p.m.

                            O s s e r v a

    Poiche'  la stessa questione gia' sollevata in questo processo e'
stata   dichiarata   inammissibile   con   l'ordinanza   della  Corte
costituzionale  n. 251  del 2005 in quanto non era stata precisata la
sussistenza  dei  presupposti  reddituali previsti per la concessione
del beneficio e, quindi, per insufficienza della motivazione (pag. 5)
questo giudice si e' posto innanzitutto il problema se l'eccezione di
legittimita' costituzionale potesse essere nuovamente dedotta.
    Infatti,  in  considerazione del principio del ne bis in idem una
questione  riproposta  negli  stessi  termini  risulta  inammissibile
allorche'   essa   sia   stata  in  precedenza  dichiarata  infondata
nell'ambito  dello stesso processo (v. gia' l'ordinanza n. 140 del 28
giugno  1973,  depositata  in  data  16  luglio  1973; giurisprudenza
costante:  v.,  ad  esempio, ordine n. 197, 23/ 29 giugno 1983 e piu'
recentemente sent. n. 12, 28 gennaio/5 febbraio 1998).
    Peraltro,  la  stessa  Corte  ha  chiarito  che  non  puo' essere
riproposta  la  medesima  questione  allorche'  vi sia gia' stata una
pronunzia   con   contenuto  decisorio  che  sia,  quindi,  assistita
dall'efficacia   prevista   dall'ultimo   comma  dell'art. 137  della
Costituzione (v. ordinanza n. 536, 10/12 maggio 1998).
    Nel  caso  di  specie,  invece, come si e' detto, la questione e'
stata  in precedenza dichiarata inammissibile per motivi praticamente
procedurali e non certo per una decisione di merito.
    Cio'  posto,  sussistono  allo stato i presupposti reddituali per
l'ammissione  del Del Fa' al patrocinio a spese dello Stato in quanto
l'imputato ha presentato, insieme con l'istanza, una dichiarazione di
aver  percepito  nell'anno decorso redditi per un importo inferiore a
quello  massimo  stabilito  dalla legge, tenuto conto anche di quanto
percepito dalla moglie convivente.
    Al riguardo, e' stata anche prodotta la dichiarazione a sua volta
della moglie circa i redditi da lei percepiti.
    E'  noto  che  nel  caso  di  istanza  di  ammissione al gratuito
patrocinio,  la  autocertificazione  (e  le  indicazioni allegate) ha
valenza  probatoria  ed  il giudice non puo' entrare nel merito della
stessa  per  valutarne  la  attendibilita',  dovendosi  limitare alla
verifica  dell'ammontare  dei  redditi  esposti (v., Cass., sez. III,
sent.  2815,  15  luglio/11  ottobre 1997, imp. Artico P., in CED RV.
209385;  sez.  IV,  sent.  3167,  14  ottobre/4  novembre  1999, imp.
Cafarchio,  in  CED  RV.  214882; sez. I, sent. 17227, 27 febbraio/28
aprile 2001, imp. lacovone, in CED RV. 218744; sez. I, sent. 29006, 3
giugno/8 luglio 2003, imp. Musaro', in CED RV. 225051).
    Per  inciso,  la dichiarazione - inserita nell'istanza - e' stata
autenticata  dal  difensore  ma in ogni caso, e' stata anche prodotta
fotocopia del documento di identita' sia del Del Fa' che della moglie
come  prescritto  dall'art. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000 per cui non
vi possono essere rilievi circa la loro legittimita'.
    L'imputato, inoltre, non ha ancora presentato per il decorso anno
la dichiarazione dei redditi.
    Come  gia'  osservato  in  precedenza,  la  questione ha decisiva
rilevanza in questo processo dal momento che riguarda il fondamentale
diritto di difesa dell'imputato.
    E  tale  diritto di difesa e' assolutamente tutelato dall'art. 24
Costituzione  non  solo dal punto di vista procedurale ma anche sotto
l'aspetto economico.
    La  Corte  costituzionale  aveva  fatto  presente:  «Il carattere
primario  dei  valori inerenti al diritto di azione in giudizio ed al
diritto   di   difesa   garantiti  dal  primo  e  dal  secondo  comma
dell'art. 24  della  Costituzione,  trascende  l'ambito  strettamente
individuale  della  tutela  di  diritti  ed  interessi  legittimi dei
singoli  e  rende  piena  ragione del fatto che nel terzo comma dello
stesso  articolo,  l'assicurazione,  con appositi istituti, dei mezzi
per  agire  e  difendersi davanti ad ogni giurisdizione, e' collegata
allo  stato  di  "non  abbienza"  del soggetto senza alcuna ulteriore
qualificazione» (sentenza. n. 144, 17/30 marzo 1992).
    E'  chiaramente  stabilita la prescrizione della tutela difensiva
ed  in particolare la tutela per il non abbiente per cui le norme non
possono  creare  una  situazione  di disparita' a danno del cittadino
indigente nei confronti del cittadino abbiente.
    La   garanzia  costituzionale  non  puo'  soffrire  soluzione  di
continuita',  perche' la mancata assicurazione per i non abbienti dei
«mezzi»  per  accedere  ad  una  specifica tutela e' gia' essa stessa
diniego  della  tutela  con  sostanziale vulnerazione anche del primo
comma  dell'art. 24 (cosi' Corte costituzionale., sent. n. 194, 15/28
aprile 1992).
    Comunque,  dalla Corte costituzionale era gia' stato affermato in
passato,   sia  pure  a  proposito  di  altra  questione,  che  nella
disposizione  di  cui  all'art. 24,  primo  comma,  l'uso del termine
«tutti» ha chiaramente lo scopo di ribadire la uguaglianza di diritto
e  di  fatto  di  tutti  i  cittadini  per  quanto concerne la tutela
giurisdizionale,  e,  conseguentemente, il diritto di difesa previsto
dai  commi  successivi (Corte costituzionale, sent. n. 21, 3-31 marzo
1961).
    La  norma  costituzionale  prescrive soltanto la tutela difensiva
dei  non  abbienti senza alcuna limitazione per cui non e' consentito
al  legislatore  escludere  coloro  che  si  trovano  nelle  relative
condizioni   economiche   sol  perche'  e'  stato  loro  ascritto  un
particolare tipo di reato.
    Tanto  crea semplicemente una presunzione assoluta per cui chi e'
indagato  ovvero  imputato di un reato finanziario non puo' essere in
condizioni  economiche disagiate o, comunque, non e' meritevole della
tutela a spese dello Stato.
    Cio'   non   solo   e'   in   contrasto  con  altra  disposizione
costituzionale  per  cui  la  persona  non  puo'  essere  considerata
colpevole  fino  alla condanna definitiva (art. 27, secondo comma) ma
anche con un semplice criterio di ragionevolezza giacche' e' evidente
che  taluno  possa  essere  incriminato  erroneamente  e  venire  poi
completamente assolto.
    La  limitazione introdotta dal legislatore crea un'ingiustificata
disparita'  di trattamento nei confronti degli indagati o imputati di
altre violazioni penali in violazione del principio di cui all'art. 3
Costituzione.
    Ne'  possono  essere  richiamate,  a tale proposito, le decisioni
della  Corte  di  Cassazione  che hanno affermato che il beneficio e'
stato,   non   irragionevolmente,  escluso  per  l'impossibilita'  di
verifica delle condizioni economiche dell'autore.
    Nella  motivazione  della  sentenza  n. 31177  del  2004,  che si
richiama  ad  una  precedente  decisione  della S.C. sent. 17/3/2000,
n. 2023,   imp.   Sinisi)   nell'affermare   il  principio  si  legge
testualmente:  «Restano  d'altra  parte validi anche alla stregua del
nuovo  testo  della  norma in cui tutt'ora figura, tra coloro che non
possono  essere  ammessi  al patrocinio a spese dello Stato, pure chi
non  e  stato  condannato,  ma  e'  solo  indagato  o imputato, per i
suddetti  reati  -  i  dubbi  di costituzionalita' manifestati con la
citata pronuncia».
    Infatti, nella sentenza n. 2023 del 2000 i giudici della Corte di
Cassazione  hanno  avanzato  «seri dubbi di costituzionalita', tenuto
conto  da  un  lato  che l'art. 24 della Costituzione assicura ai non
abbienti  mezzi  "per  agire  e  difendersi" in giudizio senza alcuna
limitazione  e  dall'altro  che non sarebbe ragionevole escludere dal
beneficio un soggetto imputato di altro grave reato per il solo fatto
che  lo  stesso e' chiamato a rispondere nello stesso procedimento di
un  reato di evasione fiscale, la cui responsabilita'., peraltro, non
e' stata ancora accertata con sentenza di condanna definitiva».
    E  si  badi  bene che in entrambi i casi la Corte regolatrice era
chiamata  solo  ad  esaminare  la  questione  dell'ammissibilita' del
patrocinio  a  spese dello Stato non gia' eccezioni di illegittimita'
costituzionale  per  cui  spontaneamente  sono stati avanzati rilievi
sulla costituzionalita' della disposizione.
    Senza  considerare  che  il  riferimento  alla «impossibilita' di
accertamento»  costituirebbe una mera petizione di principio giacche'
in  genere  si  potrebbe sostenere una tale circostanza per qualunque
imputato di qualunque reato.
    Inoltre,   gli   accertamenti  richiesti  dal  giudice  ai  sensi
dell'art. 96,  commi  secondo e terzo, d.P.R. 30 maggio 2001, n. 215,
non debbono essere diretti ad accertare in astratto se, per la natura
dei  reati  contestati,  l'interessato  sia  stato o meno in grado di
accumulare  la  ricchezza,  ma  debbono  essere volti a verificare in
concreto  se,  in  base  ai  parametri  indicati  dalla  legge  e, in
particolare,  al tenore di vita dell'interessato, alle sue condizioni
personali e familiari, alle attivita' economiche svolte, possa o meno
ritenersi  sussistente  una situazione patrimoniale diversa da quella
rappresentata  all'atto della presentazione della richiesta e tale da
superare  la  misura di reddito indicata dalla legge per l'ammissione
al  patrocinio  (Cass., sez. I, sent. 8778, 11/26 febbraio 2004, imp.
D'Ostuni, in CED RV. 228004).
    Tanto  piu'  nel  caso  di specie in cui sono trascorsi vari anni
dall'eventuale reato l'Agenzia delle entrate ha ampia possibilita' di
accertare  se,  in  considerazione  anche di quanto avvenuto in tutti
questi  anni,  i  redditi  di  cui all'ultimo anno (v. art. 76, primo
comma, d.P.R. 115/2002) non consentano la concessione del beneficio.
    Adesso,  poi,  con  la modifica apportata dalla legge n. 155/2005
all'art. 122   del  citato  decreto  e'  possibile  anche  la  revoca
d'ufficio dell'ammissione.
    Pertanto,   la  dedotta  questione  di  legittimita'  non  appare
manifestamente  infondata  e  richiede  una  pronuncia  da  parte del
giudice delle leggi.
    Non  e'  piu' possibile, come richiesto a suo tempo dal difensore
del   coimputato,   la   trattazione  unitaria  delle  due  posizioni
processuali in quanto la disposizione del secondo comma dell'art. 161
c.p.,  che  prevedeva  la sospensione della prescrizione anche per il
coimputato,   e'   venuta  meno  a  seguito  della  modifica  di  cui
all'art. 6, comma 5, legge 5 dicembre 2005, n. 251.
    Nei   confronti   del   Casella,   quindi,   prosegue   l'udienza
preliminare.
                              P. Q. M.
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 91  d,.P.R.  30  maggio 2002,
n. 115  per contrasto con gli artt. 3 e 24 Costituzione come indicato
in motivazione e dispone l'immediata trasmissione di copia degli atti
alla   Corte  costituzionale.  Sospende  il  giudizio  in  corso  nei
confronti  di  Del  Fa'  Franco mentre, previa separazione, l'udienza
preliminare prosegue nei confronti del Casella.
    Ordina  alla  cancelleria  di notificare la presente ordinanza al
Presidente  del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
        Venezia, addi' 24 gennaio 2006
                        Il Presidente: Gallo
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