N. 82 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 giugno 2006

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 28 giugno 2006 (della Regione Calabria)

Paesaggio  (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio -
  Novella  dei  commi 1  e  3  dell'art. 135  del  d.lgs.  42/2004  -
  Introduzione  di  nuove  competenze statali - Ricorso della Regione
  Calabria  -  Denunciata  adozione attraverso un procedimento lesivo
  del principio di effettiva e leale collaborazione, violazione della
  legge  delega  sotto  i  profili  procedimentale  e sostanziale con
  introduzione    di   innovazioni   non   consentite,   compressione
  dell'autonomia  normativa  e  amministrativa  delle Regioni e degli
  enti  locali  in  materia  di  governo del territorio, urbanistica,
  edilizia,  pianificazione e programmazione, valorizzazione dei beni
  ambientali,  lesione del principio di sussidiarieta' - Richiesta di
  sospensione in via cautelare.
- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, art. 5.
- Costituzione,  artt. 76,  77,  114, 117 e 118; legge 6 luglio 2002,
  n. 137, art. 10.
Paesaggio  (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio -
  Novella   dei   commi 6  e  7  dell'art. 5  del  d.lgs.  42/2004  -
  Sostituzione  delle  parole  «conferite alle Regioni» con le parole
  «esercitate dallo Stato e dalle Regioni» e delle parole «di cui ai»
  con  le  parole  «esercitate  dalle regioni ai sensi dei» - Ricorso
  della  Regione  Calabria  -  Lamentato  arretramento del livello di
  intervento  delle  Regioni poste in posizione di subalternita' allo
  Stato  -  Denunciata adozione attraverso un procedimento lesivo del
  principio  di  effettiva  e  leale collaborazione, violazione della
  legge  delega  sotto  i  profili  procedimentale  e sostanziale con
  introduzione    di   innovazioni   non   consentite,   compressione
  dell'autonomia  normativa  e  amministrativa  delle Regioni e degli
  enti  locali  in  materia  di  governo del territorio, urbanistica,
  edilizia,  pianificazione e programmazione, valorizzazione dei beni
  ambientali,  lesione del principio di sussidiarieta' - Richiesta di
  sospensione in via cautelare.
- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, art. 1.
- Costituzione,  artt. 76,  77,  114, 117 e 118; legge 6 luglio 2002,
  n. 137, art. 10.
Paesaggio  (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio -
  Novella del comma 2 dell'art. 137 del d.lgs. 42/2004 - Composizione
  delle  Commissioni  regionali  -  Ricorso  della Regione Calabria -
  Lamentato  eccesso  di  dettaglio  della  disciplina  -  Denunciata
  adozione   attraverso  un  procedimento  lesivo  del  principio  di
  effettiva  e  leale  collaborazione,  violazione della legge delega
  sotto  i  profili  procedimentale e sostanziale con introduzione di
  innovazioni non consentite, compressione dell'autonomia normativa e
  amministrativa  delle  Regioni  e  degli  enti locali in materia di
  governo  del  territorio,  urbanistica,  edilizia, pianificazione e
  programmazione,  valorizzazione  dei  beni  ambientali, lesione del
  principio  di  sussidiarieta'  -  Richiesta  di  sospensione in via
  cautelare.
- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, art. 7.
- Costituzione,  artt. 76,  77,  114, 117 e 118; legge 6 luglio 2002,
  n. 137, art. 10.
Paesaggio  (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio -
  Novella  del comma 3 dell'art. 138 del d.lgs. 42/2004 - Termine per
  la  deliberazione  della  Commissione regionale, nonche' misure per
  decorso infruttuoso dello stesso - Ricorso della Regione Calabria -
  Lamentata  fissazione  di  termini perentori prima non previsti con
  istituzione  di  poteri  sostitutivi in capo al Ministro, eccessiva
  esiguita' dei termini a fronte della complessita' delle valutazioni
  richieste agli enti interessati - Denunciata adozione attraverso un
  procedimento   lesivo   del   principio   di   effettiva   e  leale
  collaborazione,  violazione  della  legge  delega  sotto  i profili
  procedimentale  e  sostanziale  con introduzione di innovazioni non
  consentite,  compressione dell'autonomia normativa e amministrativa
  delle  Regioni  e  degli  enti  locali  in  materia  di governo del
  territorio, urbanistica, edilizia, pianificazione e programmazione,
  valorizzazione  dei  beni  ambientali,  lesione  del  principio  di
  sussidiarieta' - Richiesta di sospensione in via cautelare.
- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, art. 8.
- Costituzione,  artt. 76,  77,  114, 117 e 118; legge 6 luglio 2002,
  n. 137, art. 10.
Paesaggio  (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio -
  Novella del comma 5 dell'art. 139 del d.lgs. 42/2004 - Procedimento
  di dichiarazione di notevole interesse pubblico - Riduzione da 60 a
  30  giorni  del termine per comuni, citta' metropolitane e province
  per  presentare  osservazioni  e  documenti - Ricorso della Regione
  Calabria  -  Denunciata  adozione attraverso un procedimento lesivo
  del principio di effettiva e leale collaborazione, violazione della
  legge  delega  sotto  i  profili  procedimentale  e sostanziale con
  introduzione    di   innovazioni   non   consentite,   compressione
  dell'autonomia  normativa  e  amministrativa  delle Regioni e degli
  enti  locali  in  materia  di  governo del territorio, urbanistica,
  edilizia,  pianificazione e programmazione, valorizzazione dei beni
  ambientali,  lesione del principio di sussidiarieta' - Richiesta di
  sospensione in via cautelare.
- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, art. 9.
- Costituzione,  artt. 76,  77,  114, 117 e 118; legge 6 luglio 2002,
  n. 137, art. 10.
Paesaggio  (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio -
  Novella   del   comma 1   dell'art. 140   del   d.lgs.   42/2004  -
  Dichiarazione  di  notevole  interesse pubblico - Assegnazione alla
  Regione  di termine perentorio per l'emanazione del provvedimento -
  Ricorso  della Regione Calabria - Denunciata adozione attraverso un
  procedimento   lesivo   del   principio   di   effettiva   e  leale
  collaborazione,  violazione  della  legge  delega  sotto  i profili
  procedimentale  e  sostanziale  con introduzione di innovazioni non
  consentite,  compressione dell'autonomia normativa e amministrativa
  delle  Regioni  e  degli  enti  locali  in  materia  di governo del
  territorio, urbanistica, edilizia, pianificazione e programmazione,
  valorizzazione  dei  beni  ambientali,  lesione  del  principio  di
  sussidiarieta' - Richiesta di sospensione in via cautelare.
- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, art. 10.
- Costituzione,  artt. 76,  77,  114, 117 e 118; legge 6 luglio 2002,
  n. 137, art. 10.
Paesaggio  (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio -
  Novella   del   comma 1   dell'art. 141   del   d.lgs.   42/2004  -
  Dichiarazione   di  notevole  interesse  pubblico  -  Provvedimenti
  ministeriali  -  Rinvio  ai termini fissati dagli artt. 138 e 139 -
  Ricorso  della  Regione  Calabria - Lamentata fissazione di termini
  perentori  prima non previsti, istituzione di poteri sostitutivi in
  capo al  Ministro  senza  adeguate  garanzie per l'ente sostituito,
  eccessiva  esiguita'  dei termini a fronte della complessita' delle
  valutazioni  richieste  agli enti interessati - Denunciata adozione
  attraverso  un  procedimento  lesivo  del  principio di effettiva e
  leale collaborazione, violazione della legge delega sotto i profili
  procedimentale  e  sostanziale  con introduzione di innovazioni non
  consentite,  compressione dell'autonomia normativa e amministrativa
  delle  Regioni  e  degli  enti  locali  in  materia  di governo del
  territorio, urbanistica, edilizia, pianificazione e programmazione,
  valorizzazione  dei  beni  ambientali,  lesione  del  principio  di
  sussidiarieta' - Richiesta di sospensione in via cautelare.
- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, art. 11.
- Costituzione,  artt. 76,  77,  114, 117 e 118; legge 6 luglio 2002,
  n. 137, art. 10.
Paesaggio  (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio -
  Novella  del  comma 1  dell'art. 142  del  d.lgs.  42/2004  -  Aree
  tutelate  per legge - Introduzione della dicitura «Sono comunque di
  interesse  paesaggistico  e  sono  sottoposti  alle disposizioni di
  questo Titolo» - Ricorso della Regione Calabria - Lamentato ritorno
  ad  una  illimitata vigenza del vincolo gravante sulle categorie di
  beni  individuati  dalla  legge Galasso non piu' condizionata dalla
  approvazione  del  piano  paesistico,  eliminazione  della potesta'
  pianificatoria   regionale  -  Denunciata  adozione  attraverso  un
  procedimento   lesivo   del   principio   di   effettiva   e  leale
  collaborazione,  violazione  della  legge  delega  sotto  i profili
  procedimentale  e  sostanziale  con introduzione di innovazioni non
  consentite,  compressione dell'autonomia normativa e amministrativa
  delle  Regioni  e  degli  enti  locali  in  materia  di governo del
  territorio, urbanistica, edilizia, pianificazione e programmazione,
  valorizzazione  dei  beni  ambientali,  lesione  del  principio  di
  sussidiarieta' - Richiesta di sospensione in via cautelare.
- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, art. 12.
- Costituzione,  artt. 76,  77,  114, 117 e 118; legge 6 luglio 2002,
  n. 137, art. 10.
Paesaggio  (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio -
  Novella  dei  commi 3  e 4 dell'art. 143 del d.lgs. 42/2004 - Piano
  paesaggistico  - Termine per l'approvazione regionale del piano con
  relative  misure  per  decorso  infruttuoso  dello  stesso, nonche'
  introduzione   del   parere  obbligatorio  del  soprintendente  nel
  procedimento  autorizzatorio  di cui agli artt. 146 e 147 - Ricorso
  della  Regione Calabria - Lamentata fissazione di termini perentori
  prima non previsti con istituzione di poteri sostitutivi in capo al
  Ministro,   eccessiva   esiguita'   dei   termini  a  fronte  della
  complessita'  delle  valutazioni  richieste  agli enti interessati,
  previsione  di  parere  prima  non  richiesto - Denunciata adozione
  attraverso  un  procedimento  lesivo  del  principio di effettiva e
  leale collaborazione, violazione della legge delega sotto i profili
  procedimentale  e  sostanziale  con introduzione di innovazioni non
  consentite,  compressione dell'autonomia normativa e amministrativa
  delle  Regioni  e  degli  enti  locali  in  materia  di governo del
  territorio, urbanistica, edilizia, pianificazione e programmazione,
  valorizzazione  dei  beni  ambientali,  lesione  del  principio  di
  sussidiarieta' - Richiesta di sospensione in via cautelare.
- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, art. 13.
- Costituzione,  artt. 76,  77,  114, 117 e 118; legge 6 luglio 2002,
  n. 137, art. 10.
Paesaggio  (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio -
  Novella  del  comma 1  dell'art. 144  del  d.lgs.  42/2004  - Piano
  paesaggistico - Esclusione, a far data dall'adozione o approvazione
  preliminare  del piano, di interventi per gli immobili e nelle aree
  di  cui all'art. 134 in contrasto con le prescrizioni di tutela per
  essi  previste  nel piano stesso - Ricorso della Regione Calabria -
  Lamentata  introduzione  di vincolo prima inesistente alla potesta'
  legislativa   regionale   -   Denunciata   adozione  attraverso  un
  procedimento   lesivo   del   principio   di   effettiva   e  leale
  collaborazione,  violazione  della  legge  delega  sotto  i profili
  procedimentale  e  sostanziale  con introduzione di innovazioni non
  consentite,  compressione dell'autonomia normativa e amministrativa
  delle  Regioni  e  degli  enti  locali  in  materia  di governo del
  territorio, urbanistica, edilizia, pianificazione e programmazione,
  valorizzazione  dei  beni  ambientali,  lesione  del  principio  di
  sussidiarieta' - Richiesta di sospensione in via cautelare.
- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, art. 14.
- Costituzione,  artt. 76,  77,  114, 117 e 118; legge 6 luglio 2002,
  n. 137, art. 10.
Paesaggio  (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio -
  Novella  dei  commi 3,  8  e  10 dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 -
  Autorizzazioni  - Introduzione, in deroga a divieto, di rilascio di
  autorizzazione  paesaggistica  in  sanatoria  per  i  «casi  di cui
  all'art. 167,  commi 4  e  5», introduzione di un parere vincolante
  del  Soprintendente,  nonche'  disciplina  della facolta' di delega
  delle   Regioni  -  Ricorso  della  Regione  Calabria  -  Lamentata
  introduzione di autorizzazione paesaggistica in sanatoria per abusi
  formali  in zona vincolata, introduzione di parere vincolante e non
  solo  obbligatorio  come  previsto dall'art. 143, c. 4, comportante
  sindacato  di  merito  lesivo  dell'autonomia delle Regioni e degli
  enti  locali, eccesso di dettaglio - Denunciata adozione attraverso
  un   procedimento   lesivo  del  principio  di  effettiva  e  leale
  collaborazione,  violazione  della  legge  delega  sotto  i profili
  procedimentale  e  sostanziale  con introduzione di innovazioni non
  consentite,  compressione dell'autonomia normativa e amministrativa
  delle  Regioni  e  degli  enti  locali  in  materia  di governo del
  territorio, urbanistica, edilizia, pianificazione e programmazione,
  valorizzazione  dei  beni  ambientali,  lesione  del  principio  di
  sussidiarieta' - Richiesta di sospensione in via cautelare.
- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, art. 16.
- Costituzione,  artt. 76,  77,  114, 117 e 118; legge 6 luglio 2002,
  n. 137, art. 10.
Paesaggio  (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio -
  Novella  del comma 2 dell'art. 148 del d.lgs. 42/2004 - Commissioni
  locali  per  il  paesaggio  - Attribuzione di competenza per ambiti
  sovracomunali con funzione di coordinamento paesaggistico - Ricorso
  della   Regione   Calabria  -  Lamentato  eccesso  di  dettaglio  -
  Denunciata adozione attraverso un procedimento lesivo del principio
  di  effettiva e leale collaborazione, violazione della legge delega
  sotto  i  profili  procedimentale e sostanziale con introduzione di
  innovazioni non consentite, compressione dell'autonomia normativa e
  amministrativa  delle  Regioni  e  degli  enti locali in materia di
  governo  del  territorio,  urbanistica,  edilizia, pianificazione e
  programmazione,  valorizzazione  dei  beni  ambientali, lesione del
  principio  di  sussidiarieta'  -  Richiesta  di  sospensione in via
  cautelare.
- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, art. 18.
- Costituzione,  artt. 76,  77,  114, 117 e 118; legge 6 luglio 2002,
  n. 137, art. 10.
Paesaggio  (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio -
  Novella  dei  commi 4,  5  e  6  dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004 -
  Disciplina, con termini e sanzioni, della procedura di accertamento
  della  compatibilita'  paesaggistica,  nonche' sottrazione di somme
  gia'  assegnate  -  Ricorso  della  Regione  Calabria  -  Lamentata
  previsione  di «condonabilita' permanente», introduzione di carichi
  ed  oneri  -  Denunciata adozione attraverso un procedimento lesivo
  del principio di effettiva e leale collaborazione, violazione della
  legge  delega  sotto  i  profili  procedimentale  e sostanziale con
  introduzione    di   innovazioni   non   consentite,   compressione
  dell'autonomia  normativa  e  amministrativa  delle Regioni e degli
  enti  locali  in  materia  di  governo del territorio, urbanistica,
  edilizia,  pianificazione e programmazione, valorizzazione dei beni
  ambientali,   lesione  del  principio  di  sussidiarieta',  lesione
  dell'autonomia finanziaria dei Comuni - Richiesta di sospensione in
  via cautelare.
- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, art. 27.
- Costituzione,  artt. 76,  77,  114,  117,  118 e 119, quarto comma;
  legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10.
Paesaggio  (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio -
  Novella  dell'art. 181-ter  del d.lgs. 42/2004 - Soppressione delle
  sanzioni  amministrative  ripristinatorie  -  Ricorso della Regione
  Calabria  - Lamentata introduzione di carichi ed oneri - Denunciata
  adozione   attraverso  un  procedimento  lesivo  del  principio  di
  effettiva  e  leale  collaborazione,  violazione della legge delega
  sotto  i  profili  procedimentale e sostanziale con introduzione di
  innovazioni non consentite, compressione dell'autonomia normativa e
  amministrativa  delle  Regioni  e  degli  enti locali in materia di
  governo  del  territorio,  urbanistica,  edilizia, pianificazione e
  programmazione,  valorizzazione  dei  beni  ambientali, lesione del
  principio  di  sussidiarieta'  -  Richiesta  di  sospensione in via
  cautelare.
- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, art. 28.
- Costituzione,  artt. 76,  77,  114, 117 e 118; legge 6 luglio 2002,
  n. 137, art. 10.
Paesaggio  (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio -
  Novella,  con  introduzione  dei commi 3-bis e 3-ter, dell'art. 182
  del d.lgs. 42/2004 - Introduzione, in deroga al precedente divieto,
  di  autorizzazione  paesaggistica  in  sanatoria  -  Ricorso  della
  Regione   Calabria   -   Lamentata  previsione  di  «condonabilita'
  permanente», introduzione di carichi ed oneri - Denunciata adozione
  attraverso  un  procedimento  lesivo  del  principio di effettiva e
  leale collaborazione, violazione della legge delega sotto i profili
  procedimentale  e  sostanziale  con introduzione di innovazioni non
  consentite,  compressione dell'autonomia normativa e amministrativa
  delle  Regioni  e  degli  enti  locali  in  materia  di governo del
  territorio, urbanistica, edilizia, pianificazione e programmazione,
  valorizzazione  dei  beni  ambientali,  lesione  del  principio  di
  sussidiarieta' - Richiesta di sospensione in via cautelare.
- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, art. 29.
- Costituzione,  artt. 76,  77,  114, 117 e 118; legge 6 luglio 2002,
  n. 137, art. 10.
(GU n.35 del 30-8-2006 )
    Ricorso  per la Regione Calabria, in persona del l.r. pro tempore
(della  Regione Calabria), presidente della giunta regionale on.le A.
Loiero,  rappresentata  e  difesa,  giusta  Delibera G.R. e correlato
decreto  dirigenziale  di  incarico,  nonche'  in  virtu'  di procura
speciale  a  margine  del  presente  atto,  dagli  avvocati  Giuseppe
Filippelli   e   Giuseppe   Naimo   dell'Avvocatura   regionale,   ed
elettivamente  domiciliata  in  Roma,  via  Barberini,  86, presso lo
studio del prof. avv. Fabrizio Criscuolo;

    Contro  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri, in persona del
Presidente pro tempore.
    Per   la  dichiarazione,  previa  sospensione  di  illegittimita'
costituzionale degli artt. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18,
27,  28  e  29  del  d.  lgs. 24 marzo 2006, n. 157, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 97  del  27 aprile 2006 - Suppl. ord. n. 102,
nella  parte  in  cui  sostituiscono,  modificano  e/o  integrano gli
artt. 5,  135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 167,
181  e  182  del  d.  lgs.  22 gennaio 2004, n. 42, nei limiti meglio
appresso indicati.
    Si  intende  precisare  preliminarmente  la portata delle censure
mosse agli articoli sopra indicati.
    Quanto   all'art.  5,  si  censura  l'introduzione  del  comma  3
dell'art. 135,  nonche' il comma 1 nella parte in cui inserisce nuove
competenze statali.
    Quanto  all'art.  1, si censura la sostituzione all'art. 5, comma
6,  delle  parole  «conferite alle regioni» con le parole «esercitate
dallo  Stato e dalle regioni», ed al comma 7 delle parole «di cui ai»
con le parole: «esercitate dalle regioni ai sensi dei».
    Quanto all'art. 7, si censura la parte del comma 2 del nuovo art.
137  ove  dispone che le Commissioni regionali sono composte anche da
«due  dirigenti  preposti agli uffici regionali competenti in materia
di  paesaggio.  I restanti membri, in numero non superiore a quattro,
sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale
e   documentata  professionalita'  ed  esperienza  nella  tutela  del
paesaggio,  eventualmente  scelti  nell'ambito  di  terne  designate,
rispettivamente,  dalle  universita' aventi sede nella regione, dalle
fondazioni  aventi  per  statuto finalita' di promozione e tutela del
patrimonio  culturale  e  dalle  associazioni portatrici di interessi
diffusi  individuate  ai  sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349.
    Decorsi  infruttuosamente  sessanta  giorni  dalla  richiesta  di
designazione, la regione procede comunque alle nomine».
    Quanto  all'art.  8, si censura il comma 3 del nuovo art. 138 ove
dispone  che  «La  commissione  delibera  entro sessanta giorni dalla
presentazione  dell'atto  di  iniziativa. Decorso infruttuosamente il
predetto termine, la proposta e' formulata dall'organo richiedente o,
in  mancanza,  dagli  altri  soggetti  titolari  di  organi statali o
regionali  componenti  della commissione, entro il successivo termine
di trenta giorni».
    Quanto  all'art.  9, si censura il comma 5 del nuovo art. 139 ove
riduce  da 60 a 30 giorni il termine per comuni, citta' metropolitane
e le province per presentare osservazioni e documenti.
    Quanto  all'art.  10,  si  censura  il comma 1 del nuovo art. 140
nella  parte  in  cui  fissa  alla  regione  un termine perentorio di
sessanta   giorni   dalla   data  di  scadenza  dei  termini  di  cui
all'articolo 139, comma 5, per l'emanazione del provvedimento.
    Quanto  all'art.  11,  si  censura  il comma 1 del nuovo art. 141
nella  parte in cui rimanda ai termini fissati dagli aritt. 138 e 139
(nella nuova formulazione).
    Quanto  all'art.  12,  si  censura  il comma 1 del nuovo art. 142
nella   parte   in  cui  dispone  che  «Sono  comunque  di  interesse
paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo».
    Quanto  all'art.  13,  si  censura  il comma 3 del nuovo art. 143
nella  parte  in  cui  dispone che «Entro i novanta giorni successivi
all'accordo  il  piano  e'  approvato  con  provvedimento  regionale.
Decorso  inutilmente  tale  termine,  il  piano  e'  approvato in via
sostitutiva   con   decreto   del   Ministro,   sentito  il  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio»  ed il comma 4, ove
prevede  che,  nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito
dell'accordo  di  cui  al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di
cui agli articoli 146 e 147, sia obbligatorio (pur se non vincolante)
il parere del soprintendente, prima non previsto.
    Quanto  all'art. 14, si censura la soggiunta al comma 1 dell'art.
144,  che  prevede  «A  tale  fine  le  regioni disciplinano mediante
apposite   norme   di   legge   i   procedimenti   di  pianificazione
paesaggistica,   in   particolare   stabilendo   che   a   fare  data
dall'adozione  o  approvazione  preliminare del piano, da parte della
giunta  regionale  o del consiglio regionale, non sono consentiti per
gli  immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 tali interventi in
contrasto  con  le prescrizioni di tutela per essi previste nel piano
stesso».
    Quanto  all'art.  16,  si  censura  la  modifica  al comma 10 del
previgente  art.  146  (ora  diventato  comma  12) nella parte in cui
dall'espresso  divieto di rilascio di autorizzazione paesaggistica in
sanatoria   vengono   ora   espressamente  esclusi  i  «casi  di  cui
all'articolo 167, commi 4 e 5», nonche' il comma 8 nella parte in cui
introduce  un  parere  vincolante  del  Soprintendente ed il comma 3,
nella parte in cui disciplina eccessivamente in dettaglio la facolta'
di delega delle regioni.
    Quanto  all'art.  18,  si  censura  la previsione del comma 2 del
nuovo  art.  148  nella  parte  in  cui individua le Commissioni come
«competenti  per  ambiti  sovracomunali,  in  modo  da  realizzare il
necessario coordinamento paesaggistico».
    Quanto  all'art.  27,  si  censura  la  previsione  del  comma  4
dell'art.  167  nella  parte  in  cui  consente ora l'accertamento di
compatibilita'  paesaggistica  per gli stessi lavori compiuti dopo il
30 settembre 2004, che sono elencati secondo lo stesso identico testo
del  comma  1-ter  dell'art.  181  del d. lgs. n. 42/2004, nonche' il
successivo  comma  5, che consente di presentare in qualunque momento
«apposita domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai
fini   dell'accertamento  delle  compatibilita'  paesaggistica  degli
interventi  medesimi»,  ma  dispone  che  «qualora venga accertata la
compatibilita'  paesaggistica, il trasgressore e' tenuto al pagamento
di  una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e
il profitto conseguito mediante la trasgressione», mentre «in caso di
rigetto  della domanda si applica la sanzione demolitoria», e precisa
altresi'   che  «la  domanda  di  accertamento  della  compatibilita'
paesaggistica  presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater,
si  intende  presentata  anche  ai  sensi e per gli effetti di cui al
presente comma», nonche' il comma 6, nella parte in cui sottrae somme
precedentemente    assegnate    alle    Amministrazioni   competenti,
sostituendo  il  riferimento all'art. 1 comma 37, lett. b) n. 1 della
legge n. 308/2004.
    Quanto  all'art.  28,  si  censura la modifica nella parte in cui
all'art.   181-ter   ha   soppresso  l'applicazione  delle  «sanzioni
amministrative ripristinatorie».
      Quanto all'art. 29, viene censurato nella parte in cui aggiunge
all'art. 182 il comma 3-bis, secondo cui «in deroga al divieto di cui
all'articolo  146,  comma 12, sono conclusi dall'autorita' competente
alla  gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle
domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro
il  30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore
del   presente   comma,   ovvero   definiti   con  determinazione  di
improcedibilita'  della  domanda  per  il sopravvenuto divieto, senza
pronuncia    nel    merito    della    compatibilita'   paesaggistica
dell'intervento.  In  tale  ultimo  caso  l'autorita'  competente  e'
obbligata,   su  istanza  della  parte  interessata,  a  riaprire  il
procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge.
Si  applicano  le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5», e il
comma  3-ter,  ai sensi del quale «le disposizioni del comma 3-bis si
applicano  anche  alle domande di sanatoria presentate nei termini ai
sensi  dell'articolo  1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004,
n. 308,  ferma  restando la quantificazione della sanzione pecuniaria
ivi  stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'articolo 1,
comma   39,   della  legge  15  dicembre  2004,  n. 308,  si  intende
vincolante».
    Cosi' precisate le censure, questa difesa intende ora evidenziare
l'interesse a ricorrere della Regione Calabria.
    Che   il   «paesaggio»  sia  oggetto  di  molteplici  profili  di
attenzione  (con  conseguente  ricaduta  di cio' sull'interesse della
regione   ricorrente   ad   un   corretto   esercizio  dell'attivita'
legislativa  in materia) si ricava, oltre che dal testo della vigente
Costituzione  e  dalle  pronunce di codesta Corte, anche dall'art. 5,
lett.  d),  della  Convenzione  europea del paesaggio, ratificata con
legge  n. 14/2006:  si  legge  infatti in tale atto che ogni Parte si
impegna  a  «itegrare  il paesaggio nelle politiche di pianificazione
del  territorio,  urbanistiche  e  in  quelle  a carattere culturale,
ambientale,  agricolo,  sociale  ed  economico,  nonche'  nelle altre
politiche  che  possono  avere  un'incidenza  diretta o indiretta sul
paesaggio».
    Cio'  posto,  in  forza  dell'art.  117,  terzo comma, Cost. (che
sancisce   la   competenza   concorrente   regionale   in   tema   di
valorizzazione  dei  beni  ambientali)  nonche'  dell'art. 117, 3 e 4
comma  Cost.  (che prevede, in materia di edilizia ed urbanistica, la
competenza  residuale delle regioni; mentre nella materia di «governo
del  territorio»  - intesa come «l'insieme delle norme che consentono
di  identificare  e  graduare  gli interessi in base ai quali possono
essere  regolati gli usi ammissibili del territorio», v. Corte cost.,
sent.  n. 196/2004  -  la  competenza  concorrente Stato - regioni) e
dell'art.  118  (in ordine alle funzioni proprie degli enti locali in
ordine  al  governo  delle destinazioni urbanistiche del territorio),
appare  evidente  che  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  e' oggi
riconosciuta    al   riguardo   una   competenza   legislativa   (e/o
amministrativa)  piu'  ampia,  per  oggetto,  di  quella  contemplata
nell'originario  testo  dell'art.  117  Cost.;  per  contro, le norme
impugnate   incidono  pesantemente  sulle  competenze  pianificatorie
regionali  (ad esempio, la nuova formulazione dell'art. 142, comma 1,
concretizza il ritorno ad una illimitata vigenza del vincolo gravante
sulle  categorie  di  beni  individuati dalla legge Galasso, non piu'
condizionata   dalla  approvazione  del  piano  paesistico)  e  sulla
possibilta'  per la regione di disciplinare autonomamente i correlati
procedimenti   per   la   parte   che  le  compete,  ponendo  vincoli
eccessivamente  stringenti  (anche  sotto  il  profilo  temporale) ai
margini  operativi  dell'ente  regionale, vanificando la legislazione
regionale  adottata  in  materia (nel caso di specie, leggi regionali
nn.  19/2002 e 10/2003) e compatibile con la precedente formulazione,
nonche'  sulle  funzioni proprie di comuni e province, ex artt. 114 e
118 Cost.
    Ancora,  la modifica dell'art. 5 da parte dell'art. 1 del d. lgs.
n. 157/2006  comporta  un  complessivo arretramento del livello delle
funzioni  pianificatorie  proprie  delle  regioni,  che la precedente
formulazione  -  in linea di continuita' con quanto disposto dal d.PR
n. 8/1972  -  riteneva competessero esclusivamente alle regioni «sono
conferite  alle  regioni»,  mentre  col nuovo testo passano ad essere
solo   «esercitate»   dalle   regioni,   peraltro   in  posizione  di
subalternita'  allo  Stato;  coerentemente  -  sempre sulla linea del
progressivo  svuotamento  delle  linee  guida  del testo previgente -
l'art.  5  modifica  il  comma  1  dell'art.  135 prevedendo funzioni
statali precedentemente assegnate esclusivamente alle regioni.
    Tali   norme,   inoltre,  escludono  totalmente  i  comuni  dalla
possibilita'   di   gestire   i  vincoli  urbanistici  ed  ambientali
all'interno  del  loro  territorio, ed impongono sia all'ente regione
sia  agli  enti  locali  presenti  nella  regione ambiti territoriali
predeterminati senza alcuna logica.
       Quanto   poi   alle   norme  «sanzionatorie»,  il  sostanziale
allentamento   del   vincolo  e  la  riduzione  delle  sanzioni,  con
conseguente  maggiore  possibilita'  di  ottenere  la  sanatoria  per
«lavori  di  qualsiasi natura» realizzati in zona vincolata, non solo
dal  punto  di  vista strettamente ambientale, ma anche, in concreto,
sotto   il  profilo  urbanistico  (si  veda,  ad  esempio,  la  nuova
formulazione  dell'art. 146, comma 12), incide non solo sulla materia
del  governo  del  territorio, ma anche sulla valorizzazione dei beni
ambietali, la cui fruibilita' sara' obiettivamente ridotta dalla piu'
semplice  e  quasi  automatica  concessione  della  sanatoria  a fini
ambientali,  con conseguente - in ipotesi di opere edilizie - maggior
carico  urbanistico  in  zone  protette,  e conseguente maggior onere
anche finanziario per tutti gli enti regionali e sub regionali.
    Si e' infatti in concreto introdotta una «condonabilita' edilizia
permanente»,  che  prima  delle  modifiche  apportate  con  il d.lgs.
n. 157/2006  non  era  possibile ottenere anche per abusi commessi in
zona  vincolata,  dal  momento  che  il  rilascio  di «autorizzazioni
paesaggistiche   postume»   o   «autorizzazioni   paesaggistiche   in
sanatoria» e' sempre stato escluso dalla disciplina previgente.
    Conforto  a  quanto  sopra, in punto di «arretramento» rispetto a
posizioni  ormai ritenute acquisite, si puo' trarre anche dal d. lgs.
n. 112/1998  cui  questa  Corte (sent. n. 94/2003) ha riconosciuto di
poter  far riferimento per individuare le linee guida di ripartizione
di  competenze  tra  lo  Stato  e  gli  altri  Enti: quanto ai poteri
sostitutivi,  la  linea  tracciata  dall'art.  5  del  citato decreto
risulta  «travolta»,  sia  in  punto  di  competenza  sia in punto di
previsione  di  termini temporali; quanto alle modalita' di esercizio
delle  funzioni  da  parte  delle  regioni, si evidenzia il sensibile
arretramento  da  «conferimento»  (v.,  ad  esempio,  art. 56 d. lgs.
n. 112/1998  e,  coerentemente,  art.  5, comma 6, d. lgs. n. 42/2004
nella formulazione previgente) all'esercizio congiunto (art. 5, comma
6,  d.  lgs.  n. 42/2004  per  come  modificato  dall'art.  1 d. lgs.
n. 157/2006).
    Si  vedano  anche  gli  artt.  52,  54,  57  e  73 del piu' volte
richiamato   d.   lgs.   n. 112/1998,  che  illustrano  perfettamente
l'inammissibile  regresso  in  punto  di competenze regionali operato
dalla norme censurate.
    Infine,  la  sanatoria sopra indicata e la modifica all'art. 167,
comma  6, operata dall'art. 27, sottraggono risorse alla regione agli
enti  locali,  comportando per contro spese particolarmente ingenti e
di  vario genere a carico della regione e degli enti locali, a fronte
di  una  compartecipazione  al  gettito delle operazioni di sanatoria
realmente esigua, con conseguente violazone dell'art. 119 Cost.
    Delineato   l'interesse   a   ricorrere,  questa  difesa  intende
sottoporre  a codesta ecc.ma Corte costituzionale i parametri in base
ai   quali   ritiene  le  norme  sopra  indicate  non  conformi  alla
Costituzione.
    A)  Violazione  artt.  76  e 77 cost., art. 10 legge n. 137/2002;
violazione del principio di effettiva e leale collaborazione.
    Come  ricavabile  dai pareri resi dalla Conferenza Unificata - in
adesione  alla previsione dell'art. 10, comma 3, l. 137/2002, in sede
di approvazione del d. lgs. 157/2006, a differenza di quanto avvenuto
in  sede  di  approvazione  del  d.  lgs.  42/2004,  il  Ministero ha
sottoposto  alle  Regioni un articolato autonomamente definito da una
Commissione  di esperti, senza alcun preliminare confronto, che aveva
invece caratterizzato l'approvazione del c.d «Codice Urbani».
    Gia'   solo  cio'  sarebbe  sufficiente  ad  inficiare  le  norme
impugnate:  il  principio di leale collaborazione deve essere infatti
caratterizzato da effettivita', pena la riduzione dello stesso ad uno
sterile e vuoto rituale. Ma vi e' di piu': il comma 4 del citato art.
10  prevede  che  «Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi  di  cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto
degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure
di cui al presente articolo».
    Ora  -  per  limitare, al momento, la valutazione al principio di
leale collaborazione sopra invocato - non e' revocabile in dubbio che
l'iter  procedurale  che  ha  portato  all'approvazione  del  d. lgs.
42/2004   sia   totalmente   diverso   dall'iter   che   ha  condotto
all'approvazione  delle  norme  qui censurate, con ogni piu' evidente
conseguenza sul punto.
    Ma  la  violazione  della  legge  delega  non  si esaurisce sotto
l'invocato profilo procedimentale, bensi' si sostanzia in altrettanto
gravi violazioni sostanziali.
    E'  infatti  realmente  difficile  per  chiunque sostenere che le
norme dettagliatamente sopra indicate si siano limitate a «correggere
ed integrare» le norme preesistenti.
    Al contrario, esse si sostanziano in quanto segue: l'introduzione
«ex  novo»  di  una  dettagliata  definzione  del contenuto dei piani
paesistici  (art.  5);  il regresso dalla attribuzione esclusiva alle
regioni  delle  funzioni  di  valorizzazione  del  territorio al mero
esercizio  congiunto  (art. 5); il porre un vincolo prima inesistente
alla   potesta'   legislativa   regionale  (art. 14)  e  disciplinare
eccessivamente in dettaglio la facolta' di delega delle regioni (art.
16)  o  l'ambito  territoriale  di riferimento (art. 18); la modifica
della  composizione  delle  Commissioni  regionali,  per  le quali lo
stesso  Capo  dell'Ufficio Legislativo del Ministero B.A.C. riconosce
(p.  5  memoria del 25 gennaio 2006) che la competenza a disciplinare
le  Commissioni «spetta alle regioni», salvo poi dettare una norma di
eccessivo  dettaglio, che impedisce alla regione qualunque margine di
autonomia  sul  punto (art. 7); fissazione di termini perentori prima
non  previsiti  e/o  riduzione  di termini gia' fissati ad una misura
assolutamente  incongrua,  con  istituzione  di poteri sostitutivi in
capo  al  Ministro  (artt. 8  -  11, 13); eliminazione della potesta'
pianificatoria  regionale, riconosciuta dalla precedente formulazione
«Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo
156,.»  (art.  12); la previsione di un parere obbligatorio prima non
richiesto  (art.  13);  l'aver  introdotto,  per i lavori relativi ad
abusi   di   tipo   formale,   la  possibilita'  del  rilascio  della
«autorizzazione paesaggistica postuma». Infatti, ora l'autorizzazione
paesaggistica  puo'  essere rilasciata «in sanatoria» successivamente
alla  realizzazione,  anche  parziale,  degli interventi: il disposto
legislativo  suddetto,  infatti,  non  e'  riferito  all'art. 181 del
«Codice»  non  attiene  quindi  alla «sanatoria» dei reati penali, ma
riguarda  espressamente  la disciplina urbanistica della «concessione
in  sanatoria»  per  abusi formali in zona vincolata di cui sia stato
verificato  tanto  l'accertamento  di  conformita' urbanistica quanto
l'accertamento  di  compatibilita' paesaggistica mediante il rilascio
della  autorizzazione paesaggistica postuma (art. 16); l'introduzione
di  un  parere  vincolante,  peraltro  con riferimento ad altra norma
(art. 143, comma 4), che invece prevede un parere obbligatorio ma non
vincolante   (sempre  l'art.  16);  la  soppressione  delle  sanzioni
amministrative  ripristinatorie (art. 28); l'introduzione della sopra
indicata  (con formula sintetica) condonabilita' permanente (artt. 27
e 29); la sottrazione di risorse precedentemente assegnate (art. 27).
    Tali  norme,  come e' agevole rilevare, stravolgono completamente
l'impianto  originale  del  c.d  «Codice Urbani», e quindi esulano in
radice   dalle   possibilita'   «residuali»  riconosciute  in  misura
«minimale» dalla norma sopra indicata al Legislatore delegato.
    Prova  di  quanto  sopra  dedotto  si  trae anche da un ulteriore
argomento  difficilmente  contrastabile:  a  fine 2004, per apportare
alcune  modifiche  sostanziali  al  d. lgs. 42/2004, il Legislatore -
ritenuta  evidentemente  esaurita  la delega concessa al Governo - ha
sostituito  e/o  modificato  i  commi  3  e  4 dell'art. 167, nonche'
aggiunto  i  commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art. 181 con la legge
15 dicembre 2004, n. 308.
    Ora,  non solo il Legislatore delegato ha attivato impropriamente
- per apportare modifiche rivoluzionarie all'intero corpo normativo -
la   potesta'   «integrativa»   ormai  esaurita,  ma  ha  addirittura
modificato   alcune   delle   modifiche  apportate  direttamente  dal
Parlamento: infatti, l'art. 27 ha riformulato i commi 3 e 6 dell'art.
167,   che   erano   stati  -  con  diversa  numerazione  -  inseriti
dall'art. 1,  comma 36, lett. a) e b) della legge n. 308/2004; l'art.
28  ha  invece  soppresso  alcune  significative  previsioni inserite
dall'art.  1,  comma  36, lett. c), legge 15 dicembre 2004, n. 308 ed
implicitamente abrogato il comma 39 della medesima legge.
    Tutte  le  disposizioni sopra indicate hanno, con tutta evidenza,
comportato  una  complessiva rinconsiderazione ab imis della materia,
con  un  considerevole  ampliamento  dei compiti dello Stato rispetto
alle  funzioni  attribuite alle regioni dal testo previgente, regioni
che dovranno subire (unitamente agli enti locali) gli effetti - anche
sotto  il  profilo  di  un maggiore e non previsto aggravio di carico
delle   proprie   strutture  amministrative  -  della  indiscriminata
sanatoria sopra esposta.
    Pare  a  chi  scrive che il lamentato eccesso di delega appaia in
tutta la sua evidenza!
    B) Violazione artt. 114, 117 e 118 cost.
    Come  gia'  sopra  delineato, non e' discutibile la competenza di
regioni   e   comuni   -   in   seguito  alla  modifica  delle  norme
costituzionali   sopra   invocate  -  in  materia  di  interventi  di
pianificazione e controllo locale.
    La   normativa   impugnata,  pur  comportando  la  necessita'  di
apprestare  appositi strumenti urbanistici e soluzioni di governo del
territorio  che  tengano  conto  delle  conseguenze  della disciplina
statale  impugnata, riduce drasticamente i margini di autonomia delle
regioni  e  degli  enti  locali, i quali sarannoo costretti a subire,
anziche'  governare, le destinazioni urbanistiche del territorio e la
ridotta   valorizzabilita'  dei  beni  ambientali,  con  un  radicale
svuotamento del principio di sussidiarieta' da parte della disciplina
impugnata  «in un ambito caratterizzato sia da funzioni indubbiamente
proprie  delle regioni, che da un'area di tradizionale titolarita' di
funzioni di gestione amministrativa da parte dei Comuni» (Corte Cost.
sent. n. 196/2004, cit.).
    Come gia' sopra indicato in dettaglio, la previsione (artt. 8, 11
e  13) di termini concretamente troppo brevi (rispettivamente, 30, 60
e  90  gg.)  alla luce della complessita' delle valutazioni richieste
agli enti interessati.
    Inoltre,  i poteri sostitutivi in capo al Ministero (ad es., art.
11,  in  relazione  alla  proposta  di  istituzione  di nuovi vincoli
paesaggistici)  appaiono dettati in violazione ai principi piu' volte
indicati  da  codesta Corte in materia, soprattutto in relazione alla
mancata   previsione  di  adeguate  garanzie  procedurali  in  favore
dell'ente  «sostituito»  in  ordine alla possibilita' di interloquire
col  Ministero  (ord. Corte cost. n. 53/2003), fondandosi l'esercizio
del  potere  sostitutivo  esclusivamente  sul  decorso dei brevissimi
termini  sopra  indicati, e in ordine alla tipologia di attivita' per
le  quali  il potere e' azionabile, non risultando rivolto - nel caso
di   specie   -   al   compimento  «di  atti  o  attivita'  prive  di
discrezionalita» (ex plurimis, Corte cost. sent. n. 177/1988).
    Ancora,  l'introduzione  di  un  parere  vincolante, peraltro con
riferimento ad altra norma (art. 143, comma 4), che invece prevede un
parere    obbligatorio   ma   non   vincolante   (art. 16)   comporta
l'istituzione  di  un  sindacato  di  merito  che  priva di qualunque
autonomia regioni ed EE.LL.
    Senza  ripetere  - per non tediare la Corte - l'elencazione delle
innovazioni  introdotte,  e  dettagliatamente indicate alla lett. a),
esse  appaiono  tutte  finalizzate  -  ciascuno  secondo  la concreta
modalita'  individuata  -  a ridurre i margini di azione riconosciuti
dalla  precedente formulazione principalmente alle regioni (sia sotto
il profilo normativo che sotto il profilo amministrativo, soprattutto
in materia di delega) ed anche agli enti locali, nonche' ad imporre -
a  seguito  delle innovazioni introdotte dagli artt. 16, 27, 28 e 29,
in  relazione  ai  quali  si rimanda a quanto gia' ampiamente esposto
supra soprattuto in punto di interesse a ricorrere - ai medesimi enti
carichi   (anche   finanziari,   sia   in  termine  di  riduzione  di
trasferimenti   sia   in   termni  di  mancate  entrate  per  ridotta
fruibilita'  dei  beni  ambientali)  in  relazioni ai quali non viene
riconosciuto loro alcuna concreta incidenza.
    C) Violazione art. 119 cost.
    E' pacifico che l'art. 119, comma 4, Cost. affermi che le normali
entrate  dei comuni devono consentire «di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite».
    La  modifica  (da «per effetto dell'articolo 1, comma 38, secondo
periodo» a «per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1),
della  legge  15  dicembre  2004, n. 308») dell'art. 167 comporta una
illegittima sottrazione di risorse.
                       ISTANZA DI SOSPENSIONE
    Il   ricorso   appare  fondato;  tale  istanza,  in  applicazione
dell'art.   35   della  legge  11  marzo  1953,  n. 87  (Norme  sulla
costituzione  e  sul  funzionamento della Corte costituzionale), come
sostituito   dall'art.   9   della   legge   5  giugno  2003,  n. 131
(Disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della Repubblica
alla   legge   costituzionale   18   ottobre   2001,   n. 3),  appare
assolutamente   indispensabile,   in  quanto  vi  e'  la  ragionevole
possibilita'  nelle  more di veder conformare rapporti in base ad una
normativa  la  cui  legittimita' e' contestata, e cio' determinerebbe
una  situazione  di  fatto  tale da rendere assai difficile e costoso
riportare  lo  status  quo  ante  nel  caso  di  esito positivo della
decisione  nel  merito,  mentre non deriverebbe nessun pregiudizio ad
interessi  costituzionalmente garantiti ove invece quest'ultima fosse
sospesa.
                              P. Q. M.
    Si  insiste  perche'  l'adita Corte costituzionale voglia, previo
accoglimento  della  richiesta  di  sospensione  dell'efficacia delle
norme  impugnate, dichiarare le stesse costituzionalmente illegittime
per le ragioni sopra espresse.
    Salvis juribus.
      Catanzaro-Roma, addi' 20 giugno 2006
           Avv. Giuseppe Filippelli - Avv. Giuseppe Naimo
06C0614