N. 229 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 2006

Ordinanza  emessa  il  12 gennaio 2006 dal giudice di pace di Trapani
nel  procedimento  civile  vertente tra Coppola Rosario e Prefetto di
Trapani

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della strada - Sequestro amministrativo e confisca obbligatoria del
  ciclomotore  o  motociclo  adoperato  per  commettere le violazioni
  amministrative  di  cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod.
  strada  (in  specie,  confisca  per  inosservanza  dell'obbligo  di
  indossare  il  casco  protettivo)  -  Violazione  del  principio di
  eguaglianza   -   Disparita'   di   trattamento  sanzionatorio  tra
  motociclisti  ed  automobilisti  -  Contrasto  con  la tutela della
  proprieta' privata.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 213,
  comma 2-sexies,   introdotto   dall'art. 5-bis  del  decreto  legge
  30 giugno 2005,  n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge
  17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 42.
(GU n.29 del 19-7-2006 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Sciogliendo  la  riserva formulata all'udienza del 9 gennaio 2006
nella  causa civile n. 678/05 R.G. promossa da Coppola Rosario contro
il  Prefetto  di Trapani, avente ad oggetto «opposizione a verbale di
contravvenzione»;
    Rilevato  che  la  contestazione  avverso  la  quale  ha proposto
ricorso  Coppola Rosario riguarda il verbale n. 184 S/6 elevato dalla
Guardia  di Finanza - Comando compagnia di Trapani l'8 settembre 2005
con  il quale gli si addebita la violazione dell'art. 171, commi 1, 2
e  3  c.d.s.,  sanzione  pecuniaria  di  Euro  68,00 e consequenziale
sequestro  amministrativo  e  confisca dello scooter Aprilia Scarabeo
targato 337T4, a sensi dell'art. 213, comma 2-sexies c.d.s.;
    Considerato  che  la  difesa  di  Coppola  Rosario  ha  sollevato
l'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 213, comma
2-sexies  c.d.s. introdotto dal d.l. n. 115/2005 convertito con legge
n. 168/2005,  perche'  in  contrasto  con  gli  artt.  3  e  42 della
Costituzione;
    Tutto quanto rilevato e premesso;
    Ritenuta  non manifestamente infondata la sollevata eccezione, in
conformita'  di  analoghe iniziative di altri giudici di pace solleva
la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 213, comma
2-sexies c.d.s. cosi' come introdotto dal d.l. n. 115/2005 convertito
con la legge n. 168/2005;

                             M o t i v i

    1) Violazione   dell'art. 3  della  Costituzione.  (Principio  di
eguaglianza).
    Il  sequestro  del  mezzo  e relativa confisca previsto dall'art.
213,  comma  2-sexies  solo per la violazione delle norme di cui agli
artt.   169,  comma  2  e  7,  170  e  171  c.d.s.,  introduce  nella
legislazione   una   disparita'   di  trattamento  tra  il  cittadino
motociclista  e  il  cittadino  automobilista,  in quanto la sanzione
della  confisca  del  mezzo  e'  prevista solo se la violazione viene
commessa  con l'utilizzo del ciclomotore o motociclo e non quando sia
commessa  utilizzando un altro tipo di veicolo. Di fronte ad identica
ratio  della  norma  -  Tutela  dell'incolumita' del cittadino - sono
previste  sanzioni diverse come nel caso in esame e nel caso previsto
dall'art. 172 c.d.s. per il mancato uso della cintura di sicurezza.
    2) Violazione  dell'art.  42  della  Costituzione.  (Tutela della
proprieta' privata).
    L'art.  42  della  Costituzione  prevede  la  possibilita'  della
espropriazione della proprieta' privata solo «per motivi di interesse
generale»  come,  per  esempio,  la  costruzione di un'opera pubblica
(strada, aeroporti, ecc.), ma sembra eccessivo, se non abnorme, farvi
rientrare  l'ipotesi  della confisca della moto o motociclo per guida
imprudente  senza  casco  protettivo,  nell'ambito della tutela della
incolumita' del cittadino.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuto  che la causa civile iscritta al n. 678/05 R.G. non puo'
essere  definita  in  quanto  pregiudizievole  e'  la decisione sulla
sollevata questione di illegittimita' costituzionale;
    Dispone  sospendersi  la  causa  civile in attesa della decisione
della Corte costituzionale;
    Ordina che la presente ordinanza venga, a cura della cancelleria,
comunicata  alla  Corte costituzionale, alla Presidenza del Consiglio
de  ministri,  alla  Presidenza  del  Senato  e alla Presidenza della
Camera dei deputati.
    Si  notifichi  al  ricorrente,  nel  suo  domicilio eletto, ed al
Prefetto di Trapani.
        Trapani, addi' 12 gennaio 2006
                     Il giudice di pace: Norrito
06C0626