N. 229 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 2006
Ordinanza emessa il 12 gennaio 2006 dal giudice di pace di Trapani nel procedimento civile vertente tra Coppola Rosario e Prefetto di Trapani Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Sequestro amministrativo e confisca obbligatoria del ciclomotore o motociclo adoperato per commettere le violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Violazione del principio di eguaglianza - Disparita' di trattamento sanzionatorio tra motociclisti ed automobilisti - Contrasto con la tutela della proprieta' privata. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, artt. 3 e 42.(GU n.29 del 19-7-2006 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza. Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 9 gennaio 2006 nella causa civile n. 678/05 R.G. promossa da Coppola Rosario contro il Prefetto di Trapani, avente ad oggetto «opposizione a verbale di contravvenzione»; Rilevato che la contestazione avverso la quale ha proposto ricorso Coppola Rosario riguarda il verbale n. 184 S/6 elevato dalla Guardia di Finanza - Comando compagnia di Trapani l'8 settembre 2005 con il quale gli si addebita la violazione dell'art. 171, commi 1, 2 e 3 c.d.s., sanzione pecuniaria di Euro 68,00 e consequenziale sequestro amministrativo e confisca dello scooter Aprilia Scarabeo targato 337T4, a sensi dell'art. 213, comma 2-sexies c.d.s.; Considerato che la difesa di Coppola Rosario ha sollevato l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies c.d.s. introdotto dal d.l. n. 115/2005 convertito con legge n. 168/2005, perche' in contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione; Tutto quanto rilevato e premesso; Ritenuta non manifestamente infondata la sollevata eccezione, in conformita' di analoghe iniziative di altri giudici di pace solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies c.d.s. cosi' come introdotto dal d.l. n. 115/2005 convertito con la legge n. 168/2005; M o t i v i 1) Violazione dell'art. 3 della Costituzione. (Principio di eguaglianza). Il sequestro del mezzo e relativa confisca previsto dall'art. 213, comma 2-sexies solo per la violazione delle norme di cui agli artt. 169, comma 2 e 7, 170 e 171 c.d.s., introduce nella legislazione una disparita' di trattamento tra il cittadino motociclista e il cittadino automobilista, in quanto la sanzione della confisca del mezzo e' prevista solo se la violazione viene commessa con l'utilizzo del ciclomotore o motociclo e non quando sia commessa utilizzando un altro tipo di veicolo. Di fronte ad identica ratio della norma - Tutela dell'incolumita' del cittadino - sono previste sanzioni diverse come nel caso in esame e nel caso previsto dall'art. 172 c.d.s. per il mancato uso della cintura di sicurezza. 2) Violazione dell'art. 42 della Costituzione. (Tutela della proprieta' privata). L'art. 42 della Costituzione prevede la possibilita' della espropriazione della proprieta' privata solo «per motivi di interesse generale» come, per esempio, la costruzione di un'opera pubblica (strada, aeroporti, ecc.), ma sembra eccessivo, se non abnorme, farvi rientrare l'ipotesi della confisca della moto o motociclo per guida imprudente senza casco protettivo, nell'ambito della tutela della incolumita' del cittadino.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuto che la causa civile iscritta al n. 678/05 R.G. non puo' essere definita in quanto pregiudizievole e' la decisione sulla sollevata questione di illegittimita' costituzionale; Dispone sospendersi la causa civile in attesa della decisione della Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, comunicata alla Corte costituzionale, alla Presidenza del Consiglio de ministri, alla Presidenza del Senato e alla Presidenza della Camera dei deputati. Si notifichi al ricorrente, nel suo domicilio eletto, ed al Prefetto di Trapani. Trapani, addi' 12 gennaio 2006 Il giudice di pace: Norrito 06C0626