N. 230 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 2006

Ordinanza  emessa  il  31  gennaio  2006 dal tribunale amministrativo
regionale  della  Sicilia  - Sezione staccata di Catania, sul ricorso
proposto  dalla  Provincia  regionale  di  Ragusa  contro Assessorato
regionale  del  bilancio e delle finanze, Assessorato regionale della
famiglia,  delle  politiche  sociali  e  delle  autonomie e Dirigente
generale  del  Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche
sociali e delle autonomie locali ed altra.

Finanza regionale - Regione Siciliana - Disposizioni programmatiche e
  finanziarie  per  l'anno 2003 - Assegnazione alla Provincia di euro
  144.644.000,  al  netto  del  gettito presunto dell'imposta R.C.A.,
  quantificato  in misura preventiva e forfettaria in euro 60.000.000
  - Violazione del principio di autonomia degli enti locali.
- Legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, art. 64.
- Costituzione, art. 119.
(GU n.29 del 19-7-2006 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4139 del 2004
R.G.  proposto  dalla  Provincia  regionale  di Ragusa in persona del
presidente   pro   tempore,   rappresentato  e  difeso  dall'avvocato
Salvatore  Mezzasalma  e  doniciliato  in  Catania,  via  Ventimiglia
n. 145, presso lo studio dell'avvocato Tamburello;
    Contro  l'Assessorato  regionale  del bilancio e delle finanze in
persona  dell'assessore  pro  tempore;  l'Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali in persona
del1'assessore  protempore;  il  Dirigente  generale  pro tempore del
Dipartimento  regionale  della  famiglia,  delle  politiche sociali e
delle  autonomie locali; tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura
distrettuale  dello  Stato di Catania domiciliataria per legge, e con
l'intervento  ad  adiuvadum  della Provincia regionale di Catania, in
persona  del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco  Mineo e domiciliato in Catania, via Umberto n. 265, presso
l'Avvocatura dell'Ente, per l'annullamento:
        del  decreto  Ass. reg. bilancio 19 marzo 2004, pubblicato in
G.U.R.S.  n. 17  del 16 aprile 2004, avente ad oggetto «Variazione al
bilancio  della  Regione per l'esercizio finanziario 2004», col quale
l'Assessorato  predetto ha detratto dalla somma indicata nel capitolo
n. 183304  l'importo  di  euro  41.744.460,58,  in  aggiunta a quella
prevista di euro 60.000,00, per complessivi euro 101.744.460,58;
        degli  atti  presupposti,  ivi  compreso il decreto Ass. reg.
bilancio  19  novembre 2003 pubblicato in G.U.R.S. n. 11 del 12 marzo
2004,  avente ad oggetto «riparto del fondo delle autonomie in favore
delle  province,  anno 2003», con il quale l'Assessorato ha impegnato
la somma di euro 54.308.299,00 nel capitolo 183304 del bilancio della
Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2003 da attribuire alle
province  regionali  a norma dell'art. 76, comma 1, della l.r. del 26
marzo  2002,  n. 2,  nella parte in cui si dispone che all'erogazione
dell'importo  a saldo spettante sara' provveduto non appena accertato
il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita'
civile,  derivante dalla circolazione di veicoli, e sara' determinato
il  conguaglio  di  pertinenza  sulla  base  del  riparto della somma
effettivamente  riscossa da ciascuna provincia per l'anno 2003, se ed
in  quanto  necessario,  in  connessione  con il decreto del 19 marzo
2004.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di intervento ad adiuvandum proposto dalla Provincia
regionale di Catania;
    Visto l'atto di costituzione degli Assessorati intimati;
    Visti gli atti tutti del giudizio;
    Designato relatore, per la pubblica udienza del giorno 6 dicembre
2005, il consigliere dott. Giovanni Milana;
    Uditi gli avvocati come da verbale;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

                              F a t t o

 e    d i r i t t o      Con  il  decreto  del 19 marzo 2004, oggetto
dell'impugnativa proposta dalla Provincia di Ragusa con il ricorso in
epigrafe,  l'Assessorato  regionale  al  bilancio,  posto che a saldo
dell'anno 2003 e' stato accertato un gettito complessivo dell'imposta
sulle  assicurazioni  RC  Auto  riscossa  in  Sicilia  pari  ad  Euro
101.744.460,58  a fronte di una previsione stimata per lo stesso anno
di  Euro  60.000.000,00  ed  in  tali  termini  calcolata  al fine di
determinare  l'entita'  delle assegnazioni di fondi alle province per
l'attivita'  istituzionale,  ha  ritenuto,visto  l'art.  64, comma 4,
della  l.r. n. 4 del 2003, di incamerare la differenza tra il gettito
presunto e quello effettivo, pari ad Euro 641.744.460,58.
    Con  il  predetto  provvedimento,  l'Assessorato  ha disposto una
variazione  di  bilancio  per  effetto  della  quale la somma di Euro
41.744.460,58  e' stata sottratta dal capitolo 183304 del Bilancio di
previsione  2004, dove era allocata nell'unita' 3.2.1.3.2 come «fondo
per   garantire   alle   province   lo   svolgimento  delle  funzioni
amministrative  attribuite  in  base  alla  vigente  legislazione e a
titolo  di  sostegno  allo  sviluppo  delle attivita' delle autonomie
locali»  ed  e'  stata  ricondotta  al capitolo 215701, di pertinenza
dell'Assessorato  al  bilancio,  e  precisamente all'unita' 4.2.1.5.2
(fondi  di riserva) come fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di  ordine  e  per  la  riassegnazione  dei  residui passivi di parte
corrente   eliminati   negli   esercizi   precedenti  per  perenzione
amministrativa.
    La variazione di bilancio disposta con l'impugnato provvedimento,
e  piu'  in  generale  il  comportamento  tenuto dall'Amministrazione
regionale  ad avviso della ricorrente Provincia regionale di Ragusa e
dell'interveniente  Provincia  regionale  di  Catania,  sono ritenuti
illegittimi  e  lesivi  degli  interessi  delle province regionali, e
pertanto  l'odierna  ricorrente, con il ricorso in epigrafe ne chiede
l'annullamento.
    A  tal  fine  la  ricorrente,  e  l'interveniente,  propongono  i
seguenti  motivi  di  gravame:  falsa applicazione dell'art. 10 della
l.r. 26 marzo 2002, n. 2.
    Il  disposto  della  legge  regionale,  dispone  che  a  far data
dall'entrata  in  vigore  della legge stessa il gettito della imposta
R.C. Auto viene direttamente percepito dalle province, mentre viene a
cessare ogni pregressa competenza regionale a percepire tale gettito,
anche nell'ipotesi in cui esso dovesse essere poi trasferito in tutto
o in parte agli enti locali.
    Il  Legislatore  regionale  non  aveva  limiti  di  tempo  per il
recepimento  della  norma  statale ma, una volta recepita tale norma,
non  poteva  istituire  un  sistema  diverso  e considerare ancora il
provento  dell'imposta  come  gettito di spettanza regionale ai sensi
delle  norme  di  attuazione dello statuto in materia finanziaria, da
assegnare poi con separata determinazione alle province.
    Pertanto,   dal   giorno   di  entrata  in  vigore  della  legge,
coincidente  con  quello della pubblicazione in G.U.R.S. n. 14 del 27
marzo  2002,  la regione non aveva piu' alcun titolo a ritenere dette
entrate,  che dovevano immediatamente essere trasferte alle province,
in  attuazione, peraltro, di quanto espressamente stabilito nel comma
3  dell'art. 10  della  l.r.  n. 2/2002,  che  riserva  alla  regione
soltanto  il  gettito dell'imposta versato fino all'entrata in vigore
della legge stessa.
    Secondo  la ricorrente, tale evento non si e' verificato e quindi
ne  deriva  che il gettito maturato fino al 31 dicembre 2002 e' stato
trattenuto  dalla  regione  senza  alcun  titolo  e in violazione del
disposto di legge indicato in rubrica.
    Si  sostiene, pertanto che dette entrate devono essere trasferite
alle Province in applicazione dell'art. 10, comma 1, l.r. n. 2 del 26
marzo  2002  e in rapporto all'art. 60, comma 1 e 4 d.lgs. n. 446 del
15 dicembre 1997 e al d.m. n. 457 del 14 dicembre 1998.
    Giova  premettere  che  il  d.lgs.  n. 446 del 1997 ha introdotto
rilevanti  innovazioni  in materia di tributi locali, ivi compresa la
istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP),
orientate  nel senso di attribuire direttamente alle regioni e/o agli
enti locali il gettito di alcune imposte, o sovraimposte.
    Fra  le  disposizioni  contenute  nel suddetto d.lgs., secondo la
parte  ricorrente,  assumerebbe rilievo l'art. 60 («Attribuzione alle
province  e ai comuni del gettito di imposte erariali»), che al primo
comma  destina  i proventi dell'imposta sulle assicurazioni R.C. Auto
direttamente alle province sedi dei Pubblici registri automobilistici
nei  quali  sono iscritti i veicoli assicurati e, al quarto comma, fa
carico  alle  regioni a statuto speciale di provvedere all'attuazione
della  disposizione  di  cui  sopra,  in  conformita'  dei rispettivi
statuti.
    Il  regolamento di esecuzione dell'art. 60 del d.lgs n. 446/1997,
adottato con d.m. n. 457 del 14 dicembre 1998, determina le modalita'
attuative   della  riforma,  confermando  l'attribuzione  diretta  ed
immediata  del  gettito ai soggetti beneficiari: stabilisce, infatti,
l'art.  4  del suddetto regolamento che «Il competente concessionario
della  riscossione  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, accredita, con le modalita' previste dal capo
III  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, le somme riscosse
direttamente ai tesorieri delle province destinatarie del gettito».
    Con  l'art. 10 della legge 26 marzo 2002, la Regione Siciliana ha
adeguato  la  propria  normativa a quella della legge nazionale e del
regolamento   di   esecuzione:   e  quindi,  anche  per  la  espressa
disposizione  del  legislatore  regionale, il gettito dell'imposta e'
attribuito alle province regionali.
    Per  quanto, dunque, stabilito dal Legislatore regionale, ritiene
la  parte  ricorrente  che l'Assessore al bilancio e l'Assessore agli
enti  locali,  all'atto  di formulare il programma degli interventi a
sostegno  delle  autonomie locali, ai sensi dell'art. 76 della stessa
legge  n. 2  del  2002,  contenente le «disposizioni programmatiche e
finanziarie  per  l'anno 2002» avrebbero dovuto determinare criteri e
parametri  per  la  ripartizione  delle  risorse attribuite agli enti
locali  tenendo  conto  anche  del  gettito  dell'imposta  R.C. Auto,
riservando  alla  regione  le  somme riscosse fino al 27 marzo 2002 e
quantificando la restante quota, di spettanza diretta delle province,
ai   soli  fini  di  diminuire  proporzionalmente  l'ammontare  delle
assegnazioni a carico del bilancio regionale per l'anno successivo.
    Si e' proceduto, invece, in maniera diversa.
    Invero,  nessuna  determinazione  e' stata presa per l'anno 2002,
come  gia'  eccepito  sopra,  mentre  per  l'anno 2003 il Legislatore
regionale  con  l'art.  64,  comma 2 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4,
contenente  le  «disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno
2003»,  in  luogo  di  accertare  il  gettito della imposta R.C. Auto
dell'anno  2002  per  determinare  l'ammontare  delle  assegnazioni a
carico  del  bilancio 2003 da effettuare in favore delle province per
lo   svolgimento  delle  funzioni  amministrative,  ha  inserito  nel
documento  finanziario  una  quantificazione preventiva e forfettaria
del  gettito  di tale imposta in Euro 60.000.000,00 ed ha determinato
l'importo  dell'assegnazione alle province in Euro 144.644.000,00, al
netto del gettito presunto di cui sopra.
    La  previsione  programmatica  e'  stata poi sancita nel bilancio
approvato con la l.r. n. 5 dello stesso 16 aprile 2003.
    Successivamente, con il d. Ass. bilancio del 19 novembre 2003, e'
stata  impegnata  la  somma di Euro 54.308.299,00 sul capitolo 183304
del  bilancio  della  Regione  Siciliana  -  rubrica assessorato enti
locali  -  per  l'esercizio  finanziario  2003,  da  attribuire  alle
Province  regionali a norma dell'art. 76, primo comma della l.r. n. 2
del  2002,  subordinando  l'erogazione dell'importo spettante a saldo
all'accertamento   del   gettito  effettivo  dell'imposta  R.C.  Auto
effettivamente riscosso nel 2003.
    Risulterebbe  evidente, secondo l'assunto della parte ricorrente,
l'inutile  complicazione del procedimento regionale. Invero, in luogo
di  acquisire  i  dati  del  gettito dell'imposta R.C. Auto dell'anno
precedente,  dati  da  ritenersi certi o facilmente accertabili, e di
calibrare su tali dati la quantificazione delle risorse da trasferire
alle  province  per  lo  svolgimento delle attivita' istituzionali in
modo  certo  e  definitivo,  si  e' preferito attenersi ad un calcolo
previsionale  riferito all'anno in corso e quindi tutto da verificare
ed  alla  previsione  di  conguagli,  con  la conseguenza di lasciare
esposti il bilancio regionale ed i bilanci provinciali alle possibili
ripercussioni,  in  senso  positivo  o  negativo,  di accertamenti da
effettuare  in  un  periodo  successivo  all'approvazione dei bilanci
stessi.
    Invero,  la  necessita'  di  provvedere  a successivi conguagli a
saldo, positivi o negativi, toglie certezza ai bilanci ed alla stessa
effettiva  disponibilita'  delle somme percepite dagli enti locali, i
quali  non sono messi in grado di sapere se si tratta di attribuzioni
definitive  o  meno  e se dovranno restituire somme ovvero ricevere a
saldo  dei  trasferimenti  ex  art. 76 conguagli di molto inferiori a
quanto  stabilito  nelle partite del bilancio pur approvato con legge
regionale.
    Sarebbe,  ad  avviso  della  parte ricorrente, proprio il decreto
assessoriale  oggetto del ricorso proposto dalla Provincia di Ragusa,
nella  sua  illegittimita',  a  fornire  la  prova  della  fuorviante
complessita' del sistema posto in essere dalla regione.
    Infatti,  l'Assessorato,  posto che il gettito effettivo del 2003
e'  risultato pari a Euro 101.744.460,58, ha ritenuto di reincamerare
tra  i  fondi della regione la somma di Euro 41.744.460,58, pari alla
differenza tra il gettito preventivato e quello effettivo.
    Tali  somme  sono state prelevate dal capitolo di spesa destinato
alle province sul cui ammontare le province stesse avevano articolato
a  loro volta i propri bilanci, facendo affidamento anche sul decreto
assessoriale del 19 novembre 2003 che aveva impegnato le somme dovute
a  saldo  per l'assegnazione dei fondi 2003, somme che in conseguenza
del  decreto  del  19  marzo  non  verranno  erogate se non in misura
minima, con gli inconvenienti che ne conseguiranno.
    Ad   avviso   della   parte   ricorrente   l'illegittimita'   dei
provvedimenti  impugnati  emergerebbe  anche in rapporto all'art. 36,
comma  1,  lett.  a)  della  l.r.  17  marzo  2000,  n. 8,  in quanto
giustificazione  del  potere esercitato dall'Assessorato di apportare
variazioni  al  bilancio  regionale,  approvato  con  legge,  con  un
provvedimento   amministrativo,   nelle   premesse   dell'atto  viene
richiamato  l'art.  36,  comma 1, lett. a) della legge regionale n. 8
del  2000, a norma del quale «L'Assessore regionale per il bilancio e
le finanze e' autorizzato ad effettuare variazioni di bilancio... per
l'attuazione di leggi della regione».
    La  legge  da  eseguire,  nel  caso di specie, ad avviso di parte
ricorrente,  dovrebbe  individuarsi  nell'art. 10 della l.r. n. 2 del
2002.
    Ma  detta  legge si limita ad attribuire alle province i proventi
dell'imposta  R.C.  Auto con decorrenza dal 27 marzo 2002 e fa carico
alla  regione  di  riequilibrare in bilancio le assegnazioni di fondi
alle  province  stesse  tenendo  conto  dell'ammontare  dei  proventi
dell'imposta sulla RC. Auto percepiti nell'anno precedente.
    La  legge  predetta  non prevede che debba realizzarsi il sistema
posto  in essere dalla Regione e consistente nella determinazione del
gettito presuntivo dell'imposta e delle assegnazioni e nel conguaglio
da effettuare a chiusura dell'esercizio in corso.
    Ne  conseguirebbe,  secondo l'assunto della parte ricorrente, che
la  variazione  di  bilancio  adottata  con  il  decreto assessoriale
oggetto  del  ricorso, non e' attuativa della legge regionale, bensi'
elusiva della stessa.
    Essa  inoltre  viene  a modificare l'ammontare dello stanziamento
dei  fondi  per  le  province,  come proposto dall'Amministrazione ed
approvato   dall'Assemblea   regionale  siciliana  con  la  legge  di
approvazione  del  bilancio  2003:  per tali motivi la variazione non
poteva essere disposta con il decreto assessoriale.
    Occorreva,  semmai, una (nuova) legge, che modificasse il sistema
introdotto  con  l'art.  10  della  legge  regionale n. 2 del 2002 ed
apportasse al bilancio 2003 le relative variazioni.
    La  Provincia  regionale  di Ragusa, inoltre, ha chiesto a questo
tribunale  di  sollevare questione di legittimita' costituzionale con
riguardo  ai  commi  4  e  5  dell'art.  64  della l.r. n. 4/2003, in
relazione agli artt. 60 e 61 del d.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446,
per violazione dell'art. 119 della Costituzione.
    L'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato, intervenuta in giudizio
per    avversare   il   ricorso,   ha   eccepito   l'inammissibilita'
dell'intervento  della Provincia regionale di Catania sul rilievo che
detto  Ente  sarebbe  legittimato attivo ad impugnare i provvedimenti
indicati  in epigrafe, e che, quindi, decorso il termine di decadenza
per l'impugnazione dei predetti provvedimenti non sarebbe legittimato
ad intervenire nel presente giudizio.
    Inoltre  l'Avvocatura  dello  Stato  ha  chiesto la reiezione del
ricorso per infondatezza.
    Il Collegio ritiene infondata l'eccezione in rito formulata dalla
resistente  avvocatura  e  rileva  che  un  soggetto  che  ha un mero
interesse  di  fatto puo' intervenire nel processo amministrativo, ed
essere  comunque  presente  nella dialettica processuale, ma cio' non
esclude  che  un  soggetto  portatore  di  una  posizione  soggettiva
maggiormente qualificata, appunto un titolare di interesse legittimo,
possa spiegare ugualmente un intervento nel giudizio.
    Se  l'intervento,  come nel caso di specie, e' contenuto nel solo
approfondimento  dei  motivi dedotti dal ricorrente, senza introdurre
nuove motivi di gravame ne' nuovi capi di domanda non vi sono ragioni
per  ritenere  che  un  soggetto  titolare di una posizione giuridica
soggettiva  qualificata,  debba  ricevere  un  trattamento  deteriore
rispetto  a quello accordato ad un portatore di un semplice interesse
di fatto.
      Ad  avviso  del  Collegio le articolate doglianze dedotte dalla
ricorrente  provincia  regionale si appalesano infondate con riguardo
al  rilevo  che secondo l'amministrazione regionale la variazione non
poteva  essere  disposta  con  il  decreto  assessoriale,  e  sarebbe
occorsa,  semmai,  una  (nuova)  legge,  che  modificasse  il sistema
introdotto  con  l'art.  10  della  legge  regionale n. 2 del 2002 ed
apportasse al bilancio 2003 le relative variazioni.
    Ad  avviso  del  Collegio  detta  nuova  norma modificativa della
precedente normativa invocata da parte ricorrente e' stata introdotta
dall'ordinamento  e  su  detta norma si fonda il d.a. impugnato dalla
Provincia  regionale  di Ragusa, che e' stato assunto in applicazione
dell'art. 64, comma 4, della l.r. n. 4 del 2003.
    Detta  norma  dispone:  «2) Per l'esercizio 2003 l'assegnazione a
favore   delle   province,   per   lo   svolgimento   delle  funzioni
amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo
di  sostegno  allo  sviluppo,  e'  determinata in 144.634 migliaia di
euro, al netto del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore  alle  stesse  attribuito  ai  sensi  dell'art. 10 della legge
regionale  26 marzo  2002,  n. 2,  stimato  definitivamente in 60.000
migliaia di euro, ed e' destinata, per una quota pari almeno al 5 per
cento,  con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo
0,50  per  cento  o  nella  maggior misura che sara' deliberata dalla
conferenza  Regione-autonomie  locali, a spese di investimento. 3) Le
quote  dei  trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 da assegnare in conto
capitale   possono  essere  destinate  al  pagamento  delle  rate  di
ammortamento  dei  mutui  assunti  dagli enti per il finanziamento di
spese di investimento. 4) Per l'esercizio 2004 l'assegnazione annuale
alle province e' ridotta in base ad una stima, pari a 60.000 migliaia
di  euro,  del  gettito  dell'anno  2003.  Sulla base dei dati finali
dell'anno  2003,  comunicati  ai  sensi  dell'art. 10, comma 2, della
legge  regionale  26  marzo  2002,  n. 2, e' determinata la riduzione
definitiva  della medesima assegnazione. L'Assessore regionale per il
bilancio  e  le  finanze  provvede  alle  conseguenti  variazioni  di
bilancio.  5) Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 le assegnazioni
annuali  a  favore  delle  province per lo svolgimento delle funzioni
amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo
di   sostegno   allo   sviluppo,   sono  determinate  detraendo  allo
stanziamento  previsto  nel  bilancio  regionale  per  l'anno 2001 un
importo  corrispondente  alle  entrate  accertate  dalle  stesse  nel
secondo  esercizio  antecedente  quello  di  riferimento  a titolo di
imposta  sulle assicurazioni di cui all'art. 10 della legge regionale
26  marzo  2002,  n. 2.  Sulla  base  dei dati comunicati da ciascuna
provincia  regionale  al  dipartimento  regionale delle finanze e del
credito,  in  base alle risultanze dei rendiconti entro il 31 gennaio
di  ciascun  anno, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze
provvede  alle  conseguenti  variazioni di bilancio e sono destinate,
per  una  quota  pari  almeno  al  5,5  per  cento  con  l'obbligo di
incremento  annuale  della  stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella
maggior    misura    che    sara'    deliberata    nella   Conferenza
Regione-autonomie locali, a spese di investimento».
    Pertanto  l'impugnato  provvedimento costituisce attuazione della
predetta  norma, introdotta successivamente alle norme invocate dalla
ricorrente,  e  in  controtendenza  con  esse,  ma  appunto in quanto
successiva abrogativa, sia pure in parte, della normativa precedente.
    Significativamente  la ricorrente provincia regionale non formula
cesure  afferenti presunte violazione del predetto art. 64 della l.r.
n. 4   del   2003,   ma   solleva  una  eccezione  di  illegittimita'
costituzionale della predetta norma.
    Pertanto  l'avversato  provvedimento costituisce attuazione della
predetta norma, introdotta successivamente, alle norme invocate dalla
ricorrente,  e  in  controtendenza  con  esse,  ma  appunto in quanto
successiva abrogativa, sia pure in parte, della normativa precedente.
    La  ricorrente  provincia regionale non formula censure afferenti
presunte violazione del predetto art. 64 della l.r. n. 4 del 2003, ma
deduce  una eccezione di illegittimita' costituzionale della predetta
norma.
    Detta  eccezione,  ad  avviso  del Collegio non e' manifestamente
infondata  in quanto il predetto art. 64 della l.r. n. 4/2003 viola i
principi  costituzionali  che si evincono dagli artt. 118 e 119 della
Costituzione   che  garantisce  la  effettivita'  del  sistema  delle
autonomie locali.
    Invero  il  principio introdotto dalla predetta normativa statale
di  cui all'art. 60, comma 1 e 4, d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997,
secondo   cui   detto  reddito  viene  direttamente  percepito  dalle
province,  mentre viene a cessare ogni pregressa competenza regionale
a  percepire  tale  gettito,  anche  nell'ipotesi in cui esso dovesse
essere  poi trasferito in tutto o in parte agli enti locali, risponde
all'esigenza,  tutelata  dal legislatore ordinario di dare attuazione
al   principio   costituzionale   contenuto   nell'art.   119   della
Costituzione,  di  assicurare  l'autonomia  degli  enti locali, anche
mediante  l'attribuzione ad essi di risorse finanziarie costituite da
prelievi  tributari,  effettuati  nel territorio di detti Enti (Corte
costituzionale 22 aprile 1999, n. 138).
    Quindi,  ad  avviso  del  Collegio,  la  norma  censurata  di cui
all'art.  64  della l.r. 16 aprile 2003, n. 4, viola l'art. 119 della
Costituzione.
    Per  le considerazioni che precedono il Collegio ritiene che deve
essere  disposta  la  remissione degli atti alla Corte costituzionale
per   la   decisione   delle   predette   questioni  di  legittimita'
Costituzionale.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953, n. 87, dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale  dall'art.  64  della  l.r.  16 aprile 2003, n. 4, per
violazione dell'art. 119 della Costituzione.
    Ordina  la  sospensione  del  presente giudizio e la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Manda   alla  segreteria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio dei ministri, al Presidente
della  Regione  Siciliana,  al  Presidente  dell'Assemblea  regionale
Siciliana.
    Cosi' deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 6 dicembre
2006.
                     Il presidente ff.: Salamone
L'estensore: Milana
06C0627