N. 291 ORDINANZA 3 - 14 luglio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza  ed  assistenza  sociale  -  Legge  della Regione Veneto -
  Associazioni   di   promozione   sociale   (nella   specie  Sezione
  provinciale   dell'Associazione   Italiana   Sclerosi  Multipla)  -
  Iscrizione e cancellazione dall'apposito registro - Attribuzione di
  potere  regolamentare alla Giunta regionale anziche' al Consiglio -
  Lamentata  violazione  della  norma  statutaria nonche' della norma
  costituzionale  previgente la l.c. n. 1 del 1999, che attribuiva il
  potere  regolamentare  al  Consiglio regionale - Sopravvenuta legge
  regionale  sostitutiva della disposizione censurata - Necessita' di
  nuovo  esame  sulla  rilevanza  e  non manifesta infondatezza della
  questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Legge Regione Veneto 13 settembre 2001, n. 27, art. 43, comma 3.
- Costituzione, artt. 121, secondo comma, e 123, primo comma; Statuto
  Regione Veneto, art. 8.
(GU n.29 del 19-7-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 3,
della   legge   della   Regione   Veneto   13 settembre  2001,  n. 27
(Disposizioni  di  riordino  e  semplificazione normativa - collegato
alla  legge  finanziaria  2001),  promosso con ordinanza del 9 luglio
2004   dal  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Veneto,  terza
sezione,  sul  ricorso  proposto  dall'Associazione italiana sclerosi
multipla  (AISM-ONLUS)  contro  la Regione Veneto, iscritta al n. 976
del  registro  ordinanze  2004  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2004;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  20  giugno 2006  il  giudice
relatore Gaetano Silvestri;
    Uditi  gli  avvocati  Romano  Morra e Andrea Manzi per la Regione
Veneto;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  depositata  il  9 luglio 2004, il
Tribunale  amministrativo  regionale  del  Veneto,  terza sezione, ha
sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 43,
comma 3,  della  legge  della Regione Veneto 13 settembre 2001, n. 27
(Disposizioni  di  riordino  e  semplificazione normativa - collegato
alla  legge  finanziaria  2001),  per  violazione  dell'art. 8  dello
statuto  regionale  del  Veneto,  approvato con legge 22 maggio 1971,
n. 340,  e  degli artt. 121, secondo comma, e 123, primo comma, della
Costituzione;
        che   il   Tribunale  rimettente  premette  di  essere  stato
investito  di un ricorso promosso dall'Associazione italiana sclerosi
multipla  (AISM-ONLUS),  in  persona  del  legale  rappresentante pro
tempore,  nei  confronti  della  Regione  Veneto, al fine di ottenere
l'annullamento delle note indirizzate dal dirigente della I direzione
regionale  per  i  servizi  sociali,  in  data 8 settembre 2003, alle
sezioni   provinciali  dell'AISM,  nonche'  degli  atti  antecedenti,
preordinati,  preparatori, consequenziali ovvero comunque connessi e,
in  particolare,  della  delibera  della  Giunta regionale 10 ottobre
2001,   n. 2652  (Criteri  e  modalita'  di  iscrizione  al  registro
regionale  delle  associazioni  di  promozione sociale - art. 7 della
legge  7 dicembre  2000,  n. 383  e  art. 43  della  legge  regionale
13 settembre 2001, n. 27);
        che,  in  punto  di  fatto,  il giudice a quo preliminarmente
ricorda   come   l'AISM   riunisca   i   soggetti   interessati  alle
problematiche  inerenti  alla  sclerosi  multipla  ed  alle  malattie
similari;  tale  associazione,  dotata  di personalita' giuridica, e'
iscritta  nel  registro  nazionale  delle  associazioni di promozione
sociale,  ai  sensi  della  legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina
delle  associazioni di promozione sociale) e del decreto ministeriale
14 novembre   2001,   n. 471   (Regolamento   recante   norme   circa
l'iscrizione  e  la  cancellazione  delle  associazioni  a  carattere
nazionale  nel  Registro  nazionale  delle associazioni di promozione
sociale,  a  norma  dell'articolo 8,  comma 1, della legge 7 dicembre
2000,   n. 383);  le  sezioni  provinciali  venete  dell'AISM,  prima
dell'entrata  in vigore della legge n. 383 del 2000, avevano ottenuto
l'iscrizione   nei   registri   regionali   delle   associazioni   di
volontariato;  dopo  l'entrata  in  vigore della citata legge n. 383,
l'art. 43   della   legge   regionale  n. 27  del  2001  ha  previsto
l'istituzione  del registro delle associazioni di promozione sociale,
stabilendo,  al  comma 3,  che  la  Giunta  regionale emani, entro un
termine   prefissato,   un  apposito  regolamento  che  disciplini  i
procedimenti  di  iscrizione,  di  cancellazione  e  di revisione del
registro;
        che  le  sezioni  provinciali  venete  dell'AISM, sebbene non
abbiano  richiesto  l'iscrizione nel citato registro regionale, hanno
ricevuto una nota della direzione regionale per i servizi sociali, in
data  8 settembre 2003, con la quale si rappresentava che la delibera
della    Giunta    regionale    n. 2652    del   2001   ha   disposto
l'incompatibilita'   dell'iscrizione  nel  registro  nazionale  delle
associazioni   di   promozione   sociale   con  quella  nel  registro
(regionale)  delle  associazioni  di volontariato e che, pertanto, si
sarebbe provveduto alla cancellazione di tutte le sezioni iscritte al
volontariato;  inoltre,  si invitavano le sezioni a presentare, entro
trenta   giorni,  la  richiesta  di  iscrizione  nel  registro  della
promozione  sociale,  al  fine  di  consentire l'eventuale iscrizione
contestualmente alla cancellazione dal registro del volontariato;
        che  l'AISM  ha  impugnato  tale determinazione e la delibera
della  Giunta regionale n. 2652 del 2001, per la parte in cui afferma
«l'incompatibilita'  del  regime  giuridico  delle  organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale»;
        che  la ricorrente nel giudizio a quo individua due motivi di
ricorso:  il  primo  risiederebbe  nell'illegittimita' costituzionale
dell'art. 43,  comma 3,  della  legge  regionale  n. 27  del 2001, il
quale, attribuendo ad un regolamento della Giunta regionale il potere
di   disciplinare   l'iscrizione   nel   registro   regionale   delle
associazioni  di  promozione  sociale,  violerebbe l'art. 121 Cost. e
l'art. 8  dello  statuto  della  Regione  Veneto;  il secondo motivo,
invece,   consisterebbe   nella   violazione   o  falsa  applicazione
dell'art. 32  della  citata  legge  regionale n. 27 del 2001, nonche'
degli  artt. 2  e  seguenti  della  legge  n. 383  del 2000, e ancora
nell'eccesso  di  potere  per  falsita'  e  difetto  del presupposto,
travisamento, difetto di motivazione e sviamento;
        che il Tribunale amministrativo rimettente, preso atto che il
primo  motivo  del ricorso censura per incompetenza la delibera della
Giunta  regionale  e  che  tale  censura  va esaminata con priorita',
ritiene che sussistano i presupposti e le condizioni per sollevare la
questione di costituzionalita' prospettata;
        che,  in  particolare,  il giudice a quo ritiene rilevante la
questione,  in  quanto  la Giunta, con la delibera impugnata, avrebbe
inteso  esercitare il potere regolamentare attribuitole dall'art. 43,
comma 3,  della legge regionale n. 27 del 2001, introducendo, proprio
con   l'atto   impugnato,   la   regola   dell'incompatibilita'   tra
l'iscrizione  nel registro delle organizzazioni di promozione sociale
e quella nel registro delle organizzazioni di volontariato;
        che,  in merito alla non manifesta infondatezza, il Tribunale
amministrativo regionale sottolinea come l'art. 8 dello statuto della
Regione  Veneto stabilisca che il Consiglio regionale «esercita tutte
le  potesta'  legislative  e  regolamentari attribuite alla Regione»,
escludendo pertanto una potesta' regolamentare della Giunta;
        che  il  rimettente  ricorda  inoltre  come,  a seguito della
modifica  dell'art. 121  Cost.  ad  opera  della legge costituzionale
22 novembre  1999,  n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta
del  Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle
Regioni),  questa  Corte  abbia  ritenuto, con la sentenza n. 313 del
2003, di dover respingere la tesi secondo cui il potere regolamentare
sarebbe  stato  attribuito  alla Giunta regionale, con la conseguenza
che l'art. 8 dello statuto non potrebbe dirsi implicitamente abrogato
ne'  «in qualche forma disapplicabile»; esso costituirebbe invece «la
disposizione  -  sovraordinata  alle  leggi regionali, in armonia con
quanto  dispone  l'art. 123  Cost.  - la quale fissa la competenza in
materia regolamentare degli organi regionali»;
        che  il Tribunale amministrativo regionale conclude chiedendo
che  l'art. 43,  comma 3,  della legge della Regione Veneto n. 27 del
2001 sia dichiarato illegittimo;
        che,   con   memoria   depositata  il  13 dicembre  2004,  e'
intervenuto  in  giudizio il Presidente della Giunta regionale veneta
chiedendo  che la Corte rigetti, «in quanto irrilevanti e infondate»,
le  eccezioni  proposte  nei  confronti  dell'art. 43, comma 3, della
legge regionale n. 27 del 2001;
        che, in particolare, la difesa regionale ritiene che, sebbene
la  legge  regionale  impugnata impieghi espressamente il nomen iuris
«regolamento»,  la  delibera  della  Giunta  n. 2652 del 2001 non sia
tale, e costituisca piuttosto un provvedimento amministrativo, di cui
assumerebbe i caratteri sia formali che sostanziali;
        che,   secondo  il  Presidente  della  Regione,  la  delibera
richiamata  non  presenterebbe,  a  differenza  dei  regolamenti,  «i
contenuti    della    generalita'    ed   astrattezza   intesi   come
indeterminabilita' dei destinatari [...] e come capacita' di regolare
una  serie  indefinita di casi», ne' avrebbe «carattere integrativo o
innovativo   dell'ordinamento  giuridico  inteso  come  capacita'  ad
immettere nuove norme nel tessuto ordinamentale»;
        che,  dal  punto di vista formale, la difesa regionale rileva
come,  nel  caso di specie, non siano state osservate le regole poste
dalla   circolare   14 febbraio  2002  (Circolari  del  Presidente  e
regolamenti regionali) per l'esercizio della potesta' regolamentare;
        che  la  delibera  in questione, pertanto, rientrerebbe tra i
provvedimenti  amministrativi i quali, ai sensi dell'art. 32, secondo
comma,  lettera g), dello statuto veneto, sono attribuiti alla Giunta
regionale come «meri provvedimenti di attuazione di leggi»;
        che,  come  ricorda il Presidente della Regione, il Consiglio
regionale,  a seguito della sentenza n. 313 del 2003 di questa Corte,
ha  provveduto con la legge 26 novembre 2004, n. 23 (Modificazioni di
leggi  regionali  in  materia di potesta' regolamentare) a modificare
alcune  leggi regionali che disponevano l'approvazione di regolamenti
da  parte  della Giunta, sostituendo, tra l'altro, proprio l'art. 43,
comma 3,  della  legge regionale n. 27 del 2001, oggetto dell'odierna
questione  di  legittimita' costituzionale: la norma, come modificata
dalla  legge  n. 23  del  2004,  stabilisce  che «La Giunta regionale
disciplina  i  procedimenti  di  iscrizione,  di  cancellazione  e di
revisione»  del  registro  regionale delle associazioni di promozione
sociale;
        che  la  difesa  regionale  conclude  rilevando  che la norma
sottoposta  a  questione  di  legittimita'  costituzionale  e'  stata
sostituita  dalla  nuova  legge  regionale e che «della stessa non e'
stata  mai  fatta  applicazione,  non  avendo  in  realta'  la Giunta
regionale  emanato  alcun  regolamento»,  con  la  conseguenza che la
questione  di costituzionalita' sarebbe «comunque irrilevante ai fini
della decisione della causa e del presente giudizio».
    Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del Veneto,
terza sezione, dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 43,
comma 3,  della  legge  della Regione Veneto 13 settembre 2001, n. 27
(Disposizioni  di  riordino  e  semplificazione normativa - collegato
alla  legge  finanziaria  2001),  nella parte in cui stabilisce che i
procedimenti  di  iscrizione,  di  cancellazione  e  di revisione del
registro  regionale  delle  associazioni  di  promozione sociale sono
disciplinati dalla Giunta regionale con «un apposito regolamento»;
        che,  successivamente  all'ordinanza  di rimessione, la norma
censurata  e'  stata sostituita dall'art. 5 della legge della Regione
Veneto  26 novembre  2004, n. 23 (Modificazioni di leggi regionali in
materia  di  potesta'  regolamentare),  il  quale,  pur mantenendo la
competenza  della  Giunta  a disciplinare i suddetti procedimenti, ha
eliminato il riferimento ad «un apposito regolamento»;
        che,  pertanto,  e' necessario restituire gli atti al giudice
rimettente  per  una  nuova  valutazione  della rilevanza e della non
manifesta  infondatezza  della  questione  alla luce dell'intervenuto
mutamento del quadro normativo.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione  degli  atti al Tribunale amministrativo
regionale del Veneto, terza sezione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Silvestri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 luglio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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