N. 30 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 7 luglio 2006

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito)
depositato in cancelleria il 7 luglio 2006 (del Tribunale di Catania)
Parlamento  - Immunita' parlamentari - Deliberazione della Camera dei
  deputati  in  data  4 dicembre 2003, con la quale si dichiara che i
  fatti  per cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Alberto
  Acierno  per diffamazione aggravata nei confronti dell'on. Antonino
  Macaluso  concernono  opinioni espresse da un membro del Parlamento
  nell'esercizio  delle  sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra
  poteri  dello  Stato  sollevato  dal  Tribunale  di  Catania - Sez.
  distaccata di Giarre, per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti
  attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.
- Deliberazione della Camera dei deputati di Roma 4 dicembre 2003.
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.30 del 26-7-2006 )
    Il  giudice  della  sezione distaccata di Giarre del Tribunale di
Catania,  dott. Carmelo Mazzeo, e' stato designato per la trattazione
del  procedimento  penale  n. 386/2003  reg.  gen., nel quale Acierno
Alberto,   nato  a  Palermo  il  29  maggio  1960,  e'  stato  citato
direttamente  a  giudizio,  con  decreto del pubblico ministero dott.
Salvatore  Faro  del  22  agosto 2003, per il reato previsto e punito
dall'art. 595,  primo e secondo comma, c.p., perche', comunicando con
piu'   persone,   offendeva  la  reputazione  di  Macaluso  Antonino,
dichiarando espressamente che: «l'onorevole Macaluso Antonino non gli
ha   consegnato   gli   stampati   con  le  «firme  raccolte  per  la
presentazione dei candidati alla elezione proporzionale della Sicilia
occidentale,   per   non  danneggiare  l'onorevole  Guido  Lo  Porto,
anch'egli   candidato   per   Alleanza   Nazionale   nella   medesima
circoscrizione,  ricevendo  il  Macaluso  dal Lo Porto un compenso in
denaro».
    Con   l'aggravante   di   aver  proferito  un'offesa  consistente
nell'attribuzione di un fatto determinato.
    Fatto  commesso  in Giarre, in epoca antecedente e prossima al 13
maggio 2001.
    Posto  che  la  Camera  dei  deputati, su conforme proposta della
giunta per le autorizzazioni, con delibera assembleare del 4 dicembre
2003,  ha  statuito  che  i  fatti  per i quali e' in corso il citato
procedimento  penale  concernono  opinioni  espresse da un membro del
Parlamento  nell'esercizio  delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68
primo  comma,  della  Costituzione,  a parere di questo decidente, e'
insorto  conflitto  di  attribuzione tra poteri dello Stato che viene
sottoposto all'esame della ecc.ma Corte costituzionale.
    Il  conflitto  ha, appunto, oggetto la citata deliberazione della
Camera  dei  deputati,  emessa  quando  era  in corso il procedimento
penale in questione.
    Secondo  questo  tribunale,  invero,  la  delibera  lederebbe  la
propria  sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, poiche'
non    avrebbero    potuto   essere   dichiarate   insindacabili   le
dichiarazioni,  riportate nel capo di imputazione, rese dall'imputato
Acierno Alberto.
    Invero,  dette  dichiarazioni  sono  state  rese  nel corso di un
colloquio  del  tutto  sganciato  da  qualsiasi  atto di esercizio di
funzioni parlamentari.
    Si  e',  quindi,  al  di  fuori dell'ipotesi della riproduzione e
divulgazione  all'esterno di atti compiuti nell'esercizio di funzioni
parlamentari  perche'  manca  la  corrispondenza  del contenuto della
conversazione con un atto parlamentare.
      Ma, soprattutto, per il tenore delle espressioni usate e per le
modalita'  ed  il  luogo  in  cui sono state espresse, non sembra che
quelle  dichiarazioni  possano  costituire  una forma di esercizio di
funzioni parlamentari.
    Pertanto,    non   risultando   collegate   alla   attivita'   di
parlamentare,  questo  giudice  non  ritiene  che le dichiarazioni di
Acierno Alberto fossero coperte dall'insidacabilita'.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 68, 101 e 111 della Costituzione;
    Ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953;
    Dispone  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale
perche' risolva l'insorto conflitto tra poteri dello Stato.
    Da'   mandato   alla   cancelleria  per  le  comunicazioni  e  le
notificazioni previste dalla legge.
        Giarre, 18 novembre 2004
                  Il Giudice: Dott. Carmelo Mazzeo
              Avvertenza
              L'ammissibilita' del presente conflitto e' stata decisa
          con   ordinanza  n. 72/2006  e  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 9 del 1° marzo 2006.
06C0657