N. 253 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 marzo 2006

Ordinanza  emessa  il  15 marzo 2006 dalla Corte di appello di Torino
nel procedimento penale a carico di Morello Maurizio

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il
  pubblico  ministero  di  proporre  appello  contro  le  sentenze di
  proscioglimento  -  Preclusione  -  Contrasto  con  il principio di
  ragionevolezza  -  Violazione  del principio di parita' delle parti
  nel   processo   -   Lesione   del   principio  di  obbligatorieta'
  dell'esercizio dell'azione penale.
- Codice  di procedura penale, art. 593, modificato dall'art. 1 della
  legge  20 febbraio  2006,  n. 46;  legge  20 febbraio  2006, n. 46,
  art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.
(GU n.34 del 23-8-2006 )
                         LA CORTE DI APPELLO

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Vista  l'eccezione  di  legittimita' costituzionale sollevata dal
p.g.  d'udienza deIl'art. 593 c.p.p. cosi' come novellato dalla legge
20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui limita l'appello del p.m.
contro   le   sentenze   di   proscioglimento  alle  ipotesi  di  cui
all'art. 603,    comma    secondo   c.p.p.,   nonche'   dell'art. 10,
comma secondo  stessa legge, per contrasto con gli artt. 3, 111 e 112
della Costituzione;
    La  Corte  osserva il testo dell'art. 593 c.p.p. cosi' come sopra
novellato  appare  in  contrasto  innanzitutto  con  il  principio di
parita'  della  parti  (art. 111  Cost.)  per effetto dell'introdotta
preclusione  all'appello  del  p.m.  stesso viene ridotto al ruolo di
mero promotore dell'azione penale con potere estremamente limitato di
incidere  sulla  vicenda  processuale  penale  quando essa volga alla
negazione  dell'accusa  mentre  nell'architettura  della  delega  per
l'emanazione  del  nuovo c.p.p. il ruolo del p.m. e' identificato non
come  «accusatore»,  ma  come organo di giustizia (cfr. Direttiva 37,
sentenza n. 88/2001 della Corte costituzionale).
    La   «finalita'   di  giustizia»  risulterebbe  irrimediabilmente
frustrata  se  la  presenza obbligatoria stabilita' ex lege a pena di
nullita',  si  riducesse  a  vana  perorazione,  potendo  il  giudice
disattendere  le tesi di accusa senza esporsi a censure se non quelle
estremamente  limitate,  della  sopravvenienza  di  nuove  prove, e a
quelle  del  ricorso  per  cassazione (mentre nessun limite, incontra
l'appello dell'imputato quando la sentenza sia a lui favorevole).
    Appare  altresi'  palesemente irrazionale (art. 3 Cost un sistema
che  riconosce  al  p.m. il potere di appellare contro le sentenze di
condanna  se  ritenute  troppo  miti rispetto alla gravita' del fatto
contestato,  negandogli  al  contrario  il potere di proporre appello
contro  le pronunce assolutorie, persino se, eventualmente, del tutto
ingiustificate   alla   luce  delle  prove  gia'  acquisite  e  delle
circostanze  in  fatto  ed  in  diritto  gia'  emerse  dagli atti del
giudizio.   Ulteriore   profilo   di  incostituzionalita'  del  testo
novellato    dell'art. 593   c.p.p.   discende   dal   principio   di
obbligatorieta'  dell'azione  penale (art. 112 Cost.), trattandosi di
precetto  da  riferire  proprio  al  p.m.  come  all'organo a cui gli
artt. 73-74,  org.  giud. conferiscono le attribuzioni di repressione
dei  reati  e  di  tutela della collettivita' dalle aggressioni della
criminalita'.
    L'appello  contro  le  sentenze  di  assoluzione dell'imputato, a
torto  o a ragione ritenuto penalmente responsabile dal p.m., si pone
e  si  estrinseca  come  inequivoca espressione del potere-dovere del
p.m.  di  appellare  in vista delle attribuzioni ordinamentali di cui
sopra (cfr. sentenza n. 280/1995 Corte cost.).
    La  rilevanza della questione proposta e' altresi' incontestabile
perche'    dal    suo   accoglimento   deriverebbe   l'ammissibilita'
dell'appello  qui  proposto  dal p.m., che il nuovo testo legislativo
esclude.
                              P. Q. M.
    Ritenuta   la   non   manifesta   infondatezza   e  la  rilevanza
dell'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale sollevata dal p.g.
d'udienza;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone la sospensione del procedimento in corso;
    Manda  alla  cancelleria di notificare la presente ordinanza alle
parti  ed  al  p.g.  al  Presidente  del Consiglio dei ministri ed ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Torino nella Camera di consiglio della IV sezione
penale della Corte d'Appello il 14 marzo 2006.
                            Il Presidente
                      Il Consigliere estensore
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