N. 257 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2004
Ordinanza emessa il 16 dicembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 giugno 2006) dalla Corte di appello di Catania nel procedimento civile vertente tra Costarelli Paolo ed I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori dipendenti di imprenditori insolventi - Ipotesi di crediti a titolo di TFR ritenuti non sufficienti per l'apertura di una procedura concorsuale - Assenza di strumenti per la realizzazione dei crediti stessi, attesa l'impossibilita' di adire il Fondo di Garanzia come previsto per i lavoratori dipendenti da datore di lavoro fallito - Ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee. - Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, commi secondo e quinto; decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, art. 1, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 3.(GU n.35 del 30-8-2006 )
LA CORTE DI APPELLO Riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza nella causa di lavoro iscritta al n. 632/01 R.G. vertente tra Costarelli Paolo, nato a Catania il 22 novembre 1954, elettivamente domiciliata in Catania via Balduino n. 43, presso lo studio dell'avv. Palma Balsamo che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, appellante e Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del suo presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G. Palmeri per procura generale alle liti di repertorio in notar Franco Lupo di Roma del 7 ottobre 1993, elettivamente domiciliato in Catania, viale Liberta' n. 137, presso la propria sede provinciale, appellato. Ritenuto in fatto ed in diritto Con ricorso depositato in data 21 marzo 2000 Costarelli Paolo adiva il Giudice del lavoro di Catania e premesso di essere creditore della Consortile Torino Park della somma di L. 12.598.410 a titolo di T.F.R., mediante decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, esponeva che pur versando la societa' in stato di insolvenza la relativa istanza per la dichiarazione di fallimento era stata rigettata, per modesta entita' del debito. Esponeva quindi di aver proposto istanza al Fondo di garanzia che tuttavia era stata rigettata non essendovi una dichiarazione di fallimento della societa'. Lamentava il Costarelli che illegittimamente gli era stato negato il diritto di agire nei confronti del Fondo atteso che la posizione patrimoniale della societa' era del tutto assimilabile a quella di societa' dichiarata fallita, come del resto poteva desumersi dal quanto previsto dal decreto legislativo n. 80/1992, attuativo della direttiva comunitaria n. 80/987/CEE. Tanto premesso chiedeva condannarsi l'I.N.P.S. al pagamento della somma di L. 12.598.410 pari al T.F.R. dovutogli dalla societa', oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Costituitosi in giudizio l'I.N.P.S. contestava in fatto ed in diritto la domanda chiedendone il rigetto ed in particolare rilevava che presupposto necessario per l'applicazione della legge n. 297/1982 era la avvenuta dichiarazione di fallimento. Con sentenza del 20 marzo 2000, il giudice adito rigettava la domanda. Avverso tale sentenza proponeva appello Costarelli Paolo con ricorso del 22 maggio 2001, per i motivi ivi esposti, chiedendo che la Corte di appello, in riforma dell'appellata sentenza, condannasse l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante, pro tempore, quale gestore del fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, al pagamento del trattamento di fine rapporto dovutogli dalla Societa' consortile Torino Park r.l., pari a L. 12.598.410, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione al soddisfo, ed al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. Il giudice di primo grado, nel rigettare la domanda proposta dal Costarelli, ha rilevato che, in base alla attuale normativa vigente in Italia, l'obbligazione del Fondo di garanzia, ai sensi della legge n. 297/1982 non puo' sorgere nel caso in cui (come quello in esame), in assenza di una dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, sussista una situazione debitoria di inadempimento datoriale, suffragata dalla pendenza di procedure esecutive (mobiliari o immobiliari). Deve rilevarsi che il Castarelli ha ottenuto dal Pretore di Catania - Giudice del lavoro l'emissione di decreto ingiuntivo n. 1078 del 5 ottobre 1995, con il quale veniva ingiunto alla soc. Consortile Torino Park r.l. il pagamento di L. 16.058.395, di cui L. 12.598.410 per trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 1° maggio 1995; che, divenuto il decreto esecutivo, per mancata opposizione della societa' debitrice, veniva proposto avanti il Tribunale di Catania istanza per la dichiarazione di fallimento in data 30 giugno 1996; che con decreto del 21 novembre 1996 il Tribunale di Catania respingeva il ricorso per la dichiarazione di fallimento per «modesta entita' del debito». Dunque nel caso in oggetto il lavoratore si e' attivato per ottenere la declaratoria di fallimento del datore di lavoro, ma tale richiesta non e' stata accolta per motivi discrezionali, collegati alla procedura fallimentare, ma che prescindono dalla sua volonta'. La direttiva 80/987/CEE del 29 ottobre 1980 e' stata emanata dal Consiglio delle Comunita' europee per garantire una uniforme tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. Lo Stato italiano, in ottemperanza della citata direttiva comunitaria, ha emanato dapprima la legge n. 297/1982, con la quale e' stato istituito presso l'I.N.P.S. il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto», con lo scopo di erogare al lavoratore dipendente il T.F.R. in caso di insolvenza del datore di lavoro. Con intervento successivo, a seguito di due note sentenze della Corte di Giustizia che hanno dichiarato l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo di conformare il proprio ordinamento alla direttiva n. 80/987 (la sentenza 2 febbraio 1989 nella causa C-22/87 e la sentenza «Francovich» del 19 novembre 1991), lo Stato italiano ha emanato prima la legge delega 29 novembre 1990, n. 428 e poi il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, che prevede il diritto per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non assoggettati a procedure concorsuali di ottenere, a domanda, dal Fondo di garanzia istituito e funzionante a tutela del trattamento di fine rapporto, il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti, cosi' come individuati nell'art. 2 del decreto stesso. Restano pero' ancora fuori dalla tutela imposta dalla direttiva comunitaria casi come quello in oggetto, in cui il datore di lavoro soggetto a fallimento, e inadempiente, del quale il lavoratore chiede al tribunale la dichiarazione di fallimento, non viene dichiarato fallito perche' il credito (L. 16.058.395 oltre interessi e rivalutazione dal 30 aprile 1995) viene considerato di modesta e dunque di per se' insufficiente a ritenere la sussistenza di uno stato di insolvenza e a determinare la dichiarazione di fallimento e la apertura di una procedura fallimentare. In particolare appare evidente il diverso trattamento riservato dalla normativa vigente, e cioe' la legge n. 297/1982 cosi' come successivamente modificata, fra i dipendenti da un datore di lavoro non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il quale non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, ed il lavoratore dipendente da un datore di lavoro soggetto alle procedure fallimentari ma non dichiarato fallito, pur in presenza di un debito accertato per il T.F.R., per la modesta entita' della somma che non consente, a giudizio del tribunale fallimentare, la dichiarazione di fallimento. Mentre infatti nel primo caso, come del resto avviene per i lavoratori dipendenti da datore di lavoro dichiarato fallito, e' possibile per il lavoratore ottenere dal Fondo di gaanzia il pagamento del proprio credito per il T.F.R. purche', a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti, nel secondo caso invece il lavoratore, pur dopo avere inutilmente esperito le procedure esecutive, non puo' ottenere tale pagamento dal Fondo di garanzia. Deve rilevarsi per completezza che da parte del Costarelli e' stata intrapresa una procedura esecutiva in danno del datore di lavoro, con esito negativo come emerge dal verbale di pignoramento del 17 marzo 1998 in atti. Tutte le suesposte considerazioni permettono di ritenere non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' della normativa in questione, in relazione all'art. 3 della Costituzione italiana. Occorre infatti osservare che la disciplina enucleata dal combinato disposto di cui all'art. 2, commi 2 e 5, legge n. 1997/1982 e di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 realizza una ingiustificata ed illogica disparita' di trattamento. Cio' determina una irragionevolezza della norma che, a fronte di situazioni omogenee, prevede trattamenti diversi. In particolare i lavoratori, dipendenti da imprenditori, che hanno maturato a titolo di T.F.R. (ed a maggior ragione a titolo di ultime tre mensilita) importi che, pur non essendo certo irrilevanti, non sono ritenuti sufficienti per l'apertura di una procedura concorsuale, non hanno attualmente alcuna garanzia del loro credito, pur in presenza di un reale stato di insolvenza e pur a seguito dell'esperimento negativo dell'esecuzione forzata. E cio' a differenza dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro non soggetti a procedura fallimentare per i quali e' sufficiente documentare una insufficienza delle garanzie patrimoniali attraverso una procedura esecutiva ad esito negativo. Appare infatti logico che una volta che la discrezionalita' del legislatore ha disposto la tutela in oggetto anche per i dipendenti da datori di lavoro non assoggettabili a procedure concorsuali, avrebbe dovuto estenderla in modo coerente ed omogeneo anche al caso in cui il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedure concorsuali non per mancanza del requisito soggettivo di cui al r.d. n. 267/1942, ma per modesta entita' del debito.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale della normativa di cui al combinato disposto dell'art. 2, commi 2 e 5, legge n. 297/1982, e dell'art. 1, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Sospende il giudizio e ordina alla cancelleria di rimettere gli atti di causa alla Corte costituzionale. Catania, addi' 16 dicembre 2004 Il Presidente: Pagano 06C0675