N. 258 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 febbraio 2006

Ordinanza  emessa  il  3  febbraio  2006  dalla  Corte  di appello di
Catanzaro nel procedimento penale a carico di Rubinic Erik

Estradizione  -  Estradizione per l'estero - Applicazione provvisoria
  di una misura cautelare all'estradando - Comunicazione del Ministro
  della  giustizia allo Stato estero dell'applicazione della misura -
  Revoca   della  misura  in  mancanza  di  domanda  di  estradizione
  pervenuta  al  ministero  degli  affari  esteri  o  a  quello della
  giustizia   nel   termine   di   quaranta   giorni  dalla  predetta
  comunicazione  -  Impossibilita'  per  il giudice di verificare, ai
  fini  della  revoca, il tempestivo arrivo della domanda, in difetto
  di  relativa comunicazione da parte del Ministro - Contrasto con il
  principio  di ragionevolezza - Lesione del principio secondo cui la
  legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
- Codice di procedura penale, art. 715, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 13.
Estradizione  -  Estradizione per l'estero - Applicazione provvisoria
  di  una  misura  cautelare  all'estradando  - Mancata decisione del
  Ministro  della giustizia in merito all'estradizione nel termine di
  quarantacinque  giorni  dalla  ricezione  del verbale contenente il
  consenso   dell'estradando   -   Prevista  rimessione  in  liberta'
  dell'estradando  -  Impossibilita' per il giudice di provvedere, in
  difetto   di  comunicazione  circa  la  decisione  del  Ministro  -
  Contrasto   con  il  principio  di  ragionevolezza  -  Lesione  del
  principio  secondo  cui  la legge stabilisce i limiti massimi della
  carcerazione preventiva.
- Codice di procedura penale, art. 708, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 13.
(GU n.35 del 30-8-2006 )
                         LA CORTE DI APPELLO

    Riunita  in  Camera  di  consiglio,  ha  pronunciato  la seguente
ordinanza.
    La  corte,  letti  gli atti del procedimento n. 5/2005 Reg. Estr.
avente  ad  oggetto  la  richiesta  di  estradizione  avanzata  dalla
Repubblica  di Croazia nei confronti di Rubinic Eric, nato a Zagabria
il 17 aprile 1977;
    Sentito il p.g.;

                          Premesso in fatto

    Il  6  dicembre  2005  la  Polizia  di  Stato di Lamezia Terme ha
proceduto  all'arresto  del  cittadino  croato Rubinic Eric in quanto
colpito  da  mandato di cattura internazionale emesso dalla autorita'
giudiziaria  croata per il delitto di omicidio volontario commesso in
Spalato il 25 ottobre 2005 in danno di tale Vidovic Mijo.
    Con  ordinanza  del  7 dicembre 2005 il presidente della Corte di
appello  ha  convalidato  l'arresto  a  norma  dell'art. 716  c.p.p.,
applicando  la  misura  della  custodia  cautelare  in  carcere  e il
Ministro  della giustizia in data 14 dicembre 2005 ha tempestivamente
chiesto il mantenimento della custodia ai sensi dell'ultimo comma del
citato art. 716 c.p.p.
    Nel  frattempo,  in  sede di interrogatorio ex art. 717 c.p.p. il
Rubinic  ha  dato il proprio consenso alla estradizione in Croazia in
data 9 dicembre 2005.
    Il verbale e' stato trasmesso dalla cancelleria al Ministro della
giustizia in pari data.
    Il  12  gennaio  2006  a  mezzo fax e' stato chiesto al Ministero
della  giustizia  se  fosse pervenuta la documentazione relativa alla
richiesta di estradizione.
    Il  14  gennaio  2006  a  mezzo fax e' stato chiesto al Ministero
della  giustizia  di comunicare se e quando il Ministro avesse deciso
in  merito  alla  richiesta  di  estradizione  a  norma dell'art. 708
c.p.p.,  sottolineando  che  il  Rubinic  aveva  espresso  il proprio
consenso nel corso dell'interrogatorio del 9 dicembre 2005.
    Il  17  gennaio  2006  a mezzo fax e' stato nuovamente chiesto al
Ministero  della  giustizia  se  fosse  pervenuta  la  documentazione
relativa  alla  richiesta  di  estradizione e se fosse intervenuta la
decisione  del  Ministro,  sottolineando  che  il termine di quaranta
giorni previsto dall'art. 715 c.p.p. era decorso il 16 gennaio 2006 e
che  il  termine  di quarantacinque giorni di cui all'art. 708, comma
1-2 c.p.p. sarebbe scaduto il 23 gennaio 2006.
    Il  18  gennaio  2006  il Ministero della giustizia ha chiesto al
Ministero  degli  affari  esteri  se  le  autorita'  croate  avessero
inoltrato la documentazione a supporto della domanda di estradizione,
nulla essendo pervenuto al Ministero della giustizia, ed ha trasmesso
la nota per conoscenza a questa Corte di appello.
    Il  25 gennaio 2006 a mezzo fax e' stato ancora una volta chiesto
al Ministero della giustizia di fornire una risposta ai quesiti posti
con  il  fax  del  17  gennaio 2006, ricordando che il termine di cui
all'art. 708 c.p.p. era ormai scaduto il 23 gennaio 2006.
    Il  30  gennaio  2006 a mezzo fax il Ministero della giustizia e'
stato  nuovamente  sollecitato  a  fornire  le  risposte  piu'  volte
richieste.
    Alle  ore  14.30 del 30 gennaio 2006 il Ministero de1la giustizia
si   e'  limitato  a  comunicare  che  le  autorita'  croate  avevano
«provveduto   ad   inoltrare  rituale  domanda  di  estradizione  nei
confronti  di  Rubinic Eric», senza precisare ne' se gli atti fossero
pervenuti  nel  termine  di  quaranta giorni stabilito dagli artt. 16
Convenzione  europea di estradizione e 715 c.p.p., ne' se il Ministro
avesse preso una decisione nel termine stabilito dall'art. 708 c.p.p.

                       Considerato in diritto

    Va  premesso  che  avendo  la Repubblica di Croazia ratificato la
Convenzione  europea  di estradizione il 25 gennaio 1995, con entrata
in  vigore  dal  25 aprile 1995, trovano piena applicazione le citate
norme  internazionali  e,  in  via  residuale, le norme del codice di
procedura  penale italiano secondo quanto previsto dall'art. 22 della
citata Convenzione e dall'art. 696 c.p.p.
    L'art. 715   c.p.p.   prevede   che,   in  caso  di  applicazione
provvisoria  di  una  misura  cautelare,  il Ministro della giustizia
debba  dare  immediata  comunicazione  allo Stato estero della misura
coercitiva  (comma  quinto)  e  che  la  misura medesima debba essere
revocata  se  entro  quaranta giorni dalla predetta comunicazione non
pervengano  al  Ministero della giustizia o al Ministero degli affari
esteri   la   domanda   di   estradizione   e  i  documenti  previsti
dall'art. 700   c.p.p.   (comma   sesto).  Tuttavia  l'art. 16  della
Convenzione  europea  di  estradizione  fa  decorrere  il  termine di
quaranta  giorni dalla data dell'arresto dell'estradando e, pertanto,
nel caso di specie esso e' decorso il 16 gennaio 2006.
    La competenza per la revoca della misura e' attribuita alla Corte
di  appello dall'art. 718 c.p.p. e cio' evidenzia un primo profilo di
rilevanza  della proponenda questione di legittimita' costituzionale.
Inoltre, essendo ormai scaduto il termine di quaranta giorni previsto
dall'art. 16  della Convenzione europea di estradizione, si pone alla
Corte  il potere-dovere di accertare anche di ufficio se sussistano i
presupposti   per  la  revoca  della  misura  cautelare,  palesandosi
pertanto l'ulteriore profilo di rilevanza.
    L'art. 715,  comma  6 c.p.p., invero, detta inequivocabilmente un
termine perentorio.
    E'  noto  alla  Corte  che  il  diritto  vivente  della  Corte di
cassazione   ritiene   che,   poiche'   la   Convenzione  prevede  la
possibilita'  di  superamento di detto termine mediante nuovo arresto
qualora  la  domanda  di  estadizione  pervenga successivamente, deve
escludersi  che  la  perenzione  dell'arresto  provvisorio imponga la
scarcerazione  dell'estradato  qualora pervenga comunque, sia pure in
ritardo,  la  domanda  formale  di  estradizione  (Cass., sez. VI, 25
giugno    1993,    n. 1395,   Sartiane   Bratuini):   tuttavia   tale
interpretazione  non  puo'  essere  condivisa,  poiche'  vanifica  il
dettato normativo e introduce inopinatamente una regola, in contrasto
con  la  chiara  lettera  della legge, che rende l'arreso provvisorio
suscettibile  di  durata  illimitata, in attesa della richiesta dello
Stato estero.
    Muovendo  quindi  dalla  natura perentoria del citato termine, la
sua  decorrenza  finale  e'  rimessa  ad  una  attivita'  che  non e'
conoscibile  dal  giudice,  con la conseguenza che, in difetto di una
comunicazione da parte del Ministro, da un lato e' impossibile per la
Corte verificarne la scadenza e dalll'altro lato e' procrastinabile a
tempo indeterminato dall'organo politico, con evidenti riflessi sulla
durata della custodia cautelare dell'estradando.
    Nel  caso  di  specie,  invero,  a fronte dei reiterati inviti al
Ministero  di  comunicare  se  la  richiesta  di  estradizione  e  di
documenti  giustificativi  fossero  pervenuti  nei  termini,  nessuna
risposta  e'  stata fornita, ad eccezione del fax del 30 gennaio 2006
con  il  quale si rappresenta soltanto che le autorita' croate «hanno
provveduto  ad  inoltrare  rituale  domanda  di  estradizione», senza
precisare   se  tale  domanda  sia  «pervenuta»  al  Ministero  della
giustizia  o  a quello degli affari esteri (e gli artt. 16 Conv. eur.
estr.  e  715 c.p.p. collegano la perenzione dell'arresto provvisorio
non  al  mero  inoltro  della  domanda,  ma  alla  sua ricezione), ne
soprattutto se essa sia pervenuta tempestivamente.
    Di  fronte  alla  chiara  lettera  della  legge sarebbe del tutto
arbitrario  trarre  conseguenze  dal  mero  silenzio  del  Ministero,
essendo  gli  eventi  legati  non  gia' alla comunicazione, bensi' al
fatto  storico  della  ricezione  della  domanda  che,  tuttavia,  e'
conoscibile dal giudice soltanto attraverso l'impulso ministeriale.
    L'art. 715, comma 6 c.p.p., cosi' come delineato dal legislatore,
appare  pertanto  in contrasto sia con il principio di ragionevolezza
di   cui  all'art. 3  Cost.,  prevedendo  un  termine  perentorio  ma
rendendone impossibile per il giudice la verifica, sia con il dettato
dell'art. 13  Cost.,  poiche' la durata della carcerazione preventiva
viene  determinata  non  piu'  dalla  legge,  bensi' dal Ministro, il
quale,  ritardando  od  omettendo  di  comunicare  se  la  domanda di
estradizione  sia  pervenuta,  impedisce  al  giudice di provvedere a
norma del combinato disposto degli artt. 715 e 718 c.p.p.
  L'art.  701,  comma  2  c.p.p.  prevede  che,  qualora l'estradando
acconsenta  alla estradizione, non debba farsi luogo alla delibazione
giurisdizionale,  ma  cio' sia sufficiente per consentire l'esercizio
del  potere  politico  del Ministro di concedere o negare la consegna
della persona.
    A  questo  proposito  l'art. 708, comma 1-2 c.p.p. prevede che il
Ministro  della  giustizia  debba  decidere  nel merito della domanda
entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale contenente il
consenso  dell'estradando,  derivandone,  in caso di mancato rispetto
del  termine,  la  rimessione in liberta' della persona eventualmente
detenuta.
    Il termine di quaratancinque giorni e' perentorio, come la stessa
Corte  suprema  ha ritenuto (Cass. sez. V. 21 dicembre 1990, n. 6225,
Van Meenen).
    Nel  caso di specie il Ministro ha ricevuto il verbale contenente
il consenso del Rubinic il 9 dicembre 2005 e il termine e' scaduto il
23  gennaio  2006,  rendendo  la  questione rilevante per la Corte di
appello   remittente,   investita  del  potere-dovere  di  scarcerare
eventualmente l'estradando dal gia' citato art. 718 c.p.p.
    Anche  in questo caso, pero', la decorrenza finale del termine e'
rimessa  ad  una attivita' che non e' conoscibile dal giudice, con la
conseguenza  che,  in  difetto  di  una  comunicazione  da  parte del
Ministro,  da  un  lato  e'  impossibile  per la Corte verificarne la
scadenza  e  dall'altro lato e' procrastinabile a tempo indeterminato
dall'organo  politico,  con  evidenti  riflessi  sulla  durata  della
custodia cautelare dell'estradando.
    Nel  caso  di  specie,  invero,  a fronte dei reiterati inviti al
Ministero  di  comunicare  se  il  Ministro  avesse  adottato qualche
decisione nei termini, nessuna risposta e' stata a tutt'oggi fornita.
    Analogamente a quanto precisato a proposito dell'art. 715 c.p.p.,
di   fronte  alla  chiara  lettera  della  legge  sarebbe  del  tutto
arbitrario trarre conseguenze dal mero silenzio del Ministro, essendo
gli  eventi  legati  non  gia'  alla  comunicazione,  bensi' al fatto
storico  della decisione di merito sulla domanda di estradizione che,
tuttavia,  e'  conoscibile  dal giudice soltanto attraverso l'impulso
ministeriale.
    L'art.   708,   comma   1-2  c.p.p.,  cosi'  come  delineato  dal
legislatore,  appare  pertanto  in  contrasto sia con il principio di
ragionevolezza   di  cui  all'art. 3  Cost.,  prevedendo  un  termine
perentorio  ma rendendone impossibile per il giudice la verifica, sia
con   il   dettato   dell'art. 13  Cost.,  poiche'  la  durata  della
carcerazione  preventiva  viene  determinata  non  piu'  dalla legge,
bensi'  dal Ministro, il quale, ritardando od omettendo di comunicare
se  la domanda di estradizione e' stata accolta, impedisce al giudice
di  provvedere  a  norma del combinato disposto degli artt. 708 e 718
c.p.p.   e   rende  in  pratica  la  durata  della  misura  applicata
all'estradando priva di qualsiasi momento finale.
    E  la  questione  appare  ulteriormente  di  rilievo poiche', non
essendovi  la  ulteriore  procedura  giurisdizionale finalizzata alla
sentenza  di cui all'art. 705 c.p.p., non opera neppure il termine di
un anno o di un anno e sei mesi stabilito dall'art. 714 c.p.p. che fa
specifico  riferimento  alla  data  di  emissione della sentenza e e'
insuscettibile  di  applicazione  analogica  alla  diversa  procedura
speciale  regolata  con  ben distinte cadenze temporali dall'art. 708
c.p.p.
    E'  appena  il  caso  di aggiungere che sia l'art. 715 c.p.p. sia
l'art. 708 c.p.p., integrando la Convenzione europea di estradizione,
risultano  pienamente  applicabili alla fattispecie in esame e che il
tenore   delle  citate  disposizioni  preclude  ogni  interpretazione
alternativa   che   consenta  di  superare  i  delineati  profili  di
illegittimita' costituzionale.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost., 23 e segg. legge 11 marzo l953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 715,  comma  6  c.p.p.  per
violazione degli artt. 3 e 13 Costituzione;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 708,  comma  2  c.p.p.  per
violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione;
    Dispone  la  trasmissione  degli atti del procedimento alla Corte
cotituzionale;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  immediata  notificazione della
presente  ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche'
per  la  sua  comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
        Catanzaro, addi' 1° febbraio 2006
                   Il Presidente estensore: Zampi
06C0676