N. 298 ORDINANZA 5 - 20 luglio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza  e  assistenza  sociale  - Legge della Regione Siciliana -
  Sospensione   dei   trattamenti  pensionistici  di  anzianita'  dei
  dipendenti   -   Esclusione   per   coloro   che  abbiano  maturato
  l'anzianita'  di  servizio utile ivi prevista o che tale anzianita'
  maturino  entro  il  31 dicembre  2003  - Asserita irragionevolezza
  nonche' violazione del principio di copertura finanziaria - Carente
  ricostruzione  della  fattispecie e indebita richiesta di pronuncia
  ricostruttiva     del    sistema    pensionistico    -    Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- Legge  Regione  Siciliana 15  maggio 2000, n. 10, art. 39, comma 1,
  secondo periodo, e comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma.
(GU n.30 del 26-7-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 39, comma 1,
secondo    periodo,    e   comma 2,   della   legge   della   Regione
Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti
di  impiego  e  di  lavoro  alle  dipendenze della Regione Siciliana.
Conferimento  di  funzioni  e  compiti  agli enti locali. Istituzione
dello  Sportello  unico  per le attivita' produttive. Disposizioni in
materia  di  protezione  civile.  Norme in materia di pensionamento),
promosso  dalla  Corte  dei  conti,  sezione  giurisdizionale  per la
Regione  Siciliana  sul  ricorso  proposto da A. M. contro la Regione
Siciliana,  con  ordinanza  iscritta al n. 411 del registro ordinanze
2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª
serie speciale, dell'anno 2005.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  20  giugno 2006  il  giudice
relatore Francesco Amirante;
    Udito  l'avvocato  dello  Stato  Maurizio Fiorillo per la Regione
Siciliana;
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un giudizio in cui la ricorrente,
insegnante  presso  gli istituti regionali d'arte, aveva impugnato il
provvedimento   di  diniego  del  proprio  collocamento  in  pensione
anticipata,  la  Corte  dei  conti,  sezione  giurisdizionale  per la
Regione  Siciliana,  ha  sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 81,
quarto   comma,   della   Costituzione,   questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 39,  comma 1,  secondo  periodo, e comma 2,
della  legge  della  Regione  Siciliana 15 maggio  2000, n. 10 (Norme
sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze
della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali.   Istituzione   dello   Sportello   unico  per  le  attivita'
produttive.  Disposizioni  in  materia di protezione civile. Norme in
materia di pensionamento);
        che identica questione era gia' stata sollevata nel corso del
medesimo giudizio e dichiarata manifestamente inammissibile da questa
Corte,  con  ordinanza  n. 252  del 2004, per lacunosa motivazione in
ordine   all'effettiva   applicabilita'  della  norma  impugnata  nel
giudizio a quo;
        che la Corte dei conti ricorda come la disposizione censurata
-  dopo  aver  previsto,  al  comma 1, la sospensione delle norme che
consentono   i  pensionamenti  di  anzianita'  -  faccia  salva,  nel
contempo,   l'applicazione  dell'art. 3  della  legge  della  Regione
Siciliana 23 febbraio 1962, n. 2, per chi abbia maturato l'anzianita'
ivi  contemplata  e,  inoltre,  nel  successivo comma 2, consenta, in
espressa  deroga  al comma 1, ai dipendenti regionali in possesso dei
requisiti  di  anzianita'  di  cui all'art. 2 della citata legge reg.
n. 2  del  1962, di conseguire l'anticipato collocamento a riposo nel
limite  del  45  per  cento  dei dipendenti in servizio, per ciascuna
categoria, alla data del 31 dicembre 1993;
        che    il   pensionamento   anticipato   veniva   scaglionato
dall'art. 39  in  contingenti semestrali (comma 8), poi modificati in
contingenti annuali (con decorrenza dal 1° gennaio 2004) dall'art. 5,
comma 4, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2;
        che  la remittente fa presente come, in risposta alla domanda
della  ricorrente  diretta  ad ottenere l'applicazione della suddetta
normativa,  l'Amministrazione  avesse consentito la cancellazione dai
ruoli  ma  senza  contestuale  erogazione  della  pensione,  perche',
essendo  stata  inquadrata  in  ruolo  dopo l'entrata in vigore della
legge  della  Regione  Siciliana 9 maggio 1986, n. 21, le spettava il
trattamento  pensionistico  previsto  per il corrispondente personale
statale;
        che  tale  provvedimento,  impugnato  dalla ricorrente, aveva
dato luogo al giudizio in corso;
        che  la  Corte  dei  conti  osserva, altresi', come l'art. 20
della  legge  della  Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, abbia
abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 2003, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8
dell'art. 39  della  legge  reg.  n. 10 del 2000, stabilendo altresi'
che,  a  decorrere  dal  1° gennaio  2004,  i  requisiti previsti per
l'accesso  al  trattamento  di  quiescenza per i dipendenti regionali
debbano  essere  i  medesimi  fissati  dalle  leggi  statali  per gli
impiegati civili dello Stato;
        che,  pertanto, essendo stato abrogato il complesso normativo
in  base  al  quale la ricorrente ha chiesto il collocamento a riposo
anticipato,  si  rende  necessario  un approfondimento in ordine alla
perdurante rilevanza della prospettata questione;
        che,  secondo  la  remittente, sia dall'art. 39 impugnato sia
dall'art. 2  della  legge reg. n. 2 del 1962, che si riferiscono a un
«diritto»  alla  pensione,  si  desume  un  vero  e  proprio  diritto
potestativo  del  dipendente alla risoluzione anticipata del rapporto
di  lavoro in presenza delle condizioni indicate dalla legge, diritto
che  «si consuma con il suo esercizio» e che non potrebbe piu' essere
messo  in  discussione  se  non  in  forza  «di  una norma specifica,
attributiva  di un contrario diritto di revoca e di un consequenziale
stato di soggezione da parte dell'Amministrazione»;
        che  il  legislatore  avrebbe  potuto  modificare  una simile
situazione  soltanto  con  una  norma  retroattiva,  quale  non e' la
sopravvenuta  norma  di  parziale  abrogazione dell'art. 39 in esame,
sicche'  essa  «non appare suscettibile di incidere sul diritto della
ricorrente  al  collocamento  a  riposo», il quale resta disciplinato
dalle  disposizioni in vigore al tempo del relativo esercizio, e cio'
darebbe conto della rilevanza della presente questione;
        che,    d'altra    parte,    non    possono   esservi   dubbi
sull'applicabilita' alla ricorrente del citato art. 39 in quanto ella
rientra   in   una   delle   categorie   esonerate  dalla  disciplina
pensionistica  statale  (e alle quali potevano, quindi, continuare ad
applicarsi  le  disposizioni  della  menzionata  legge  reg. n. 2 del
1962), in base all'art. 10, secondo comma, della legge reg. n. 21 del
1986,  e precisamente in quella del «personale regionale in servizio»
alla data di entrata in vigore di tale ultima legge;
        che,  infatti,  alla  data  suddetta,  la ricorrente, benche'
semplicemente   in   qualita'   di   insegnante   incaricata  annuale
stabilizzata,  prestava  gia' servizio alle dipendenze della Regione,
venendo poi collocata definitivamente in ruolo nel 1993;
        che  il  suddetto  rapporto  professionale,  ad  avviso della
remittente, possedeva gia' tutte le caratteristiche di stabilita' del
rapporto di ruolo;
        che,  dopo  aver  compiuto  tale  ampia  ricostruzione  della
situazione  di  fatto  e  delle ragioni giuridiche per le quali nella
specie dovrebbe continuare ad applicarsi l'impugnato art. 39, benche'
medio  tempore  abrogato,  la  Corte  dei conti passa al merito delle
censure;
        che, al riguardo, la remittente osserva, in primo luogo, come
la  disposizione  censurata  si  ponga  in controtendenza rispetto al
nuovo assetto pensionistico statale, in quanto, nonostante la formale
sospensione   dell'applicazione  delle  norme  aventi  ad  oggetto  i
pensionamenti  di  anzianita',  nella  sostanza essa ha consentito al
personale  regionale  di  continuare  a  beneficiarne  attraverso  il
richiamo  alla  legge  reg.  n. 2  del  1962  e,  quindi, ha di fatto
incentivato il ricorso a tale istituto;
        che,  pertanto, ad avviso della Corte dei conti, la soluzione
adottata  dal  legislatore regionale non appare priva di «elementi di
manifesta illogicita»;
        che  la  normativa denunciata sarebbe, altresi', in contrasto
con  l'art. 81,  quarto  comma, Cost., poiche' non indica i mezzi per
fare  fronte  all'evidente  incremento  di  spese creato sul bilancio
regionale;
        che  la remittente, in conclusione, dubita della legittimita'
costituzionale  dell'art. 39,  comma 1,  secondo  periodo, e comma 2,
della  legge reg. n. 10 del 2000, nella parte in cui detta normativa,
«dopo  avere  sospeso  l'applicazione  delle norme che consentivano i
pensionamenti   di   anzianita',   fa,  pero',  salva  l'applicazione
dell'art. 3  della  legge  reg.  n. 2  del  1962 per i dipendenti che
abbiano  maturato  l'anzianita'  di servizio utile ivi prevista o che
tale  anzianita' maturino entro il 31 dicembre 2003, con le modalita'
di cui al successivo comma 2»;
        che   e'   intervenuta  in  giudizio  la  Regione  Siciliana,
rappresentata   e   difesa   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo   che   la   questione  venga  dichiarata  inammissibile  o
infondata.
    Considerato  che  la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per
la Regione Siciliana, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 81,
quarto   comma,   della   Costituzione,   questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 39,  comma 1,  secondo  periodo, e comma 2,
della  legge  della  Regione  Siciliana 15 maggio  2000, n.10, (Norme
sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze
della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali.   Istituzione   dello   Sportello   unico  per  le  attivita'
produttive.  Disposizioni  in  materia di protezione civile. Norme in
materia  di  pensionamento),  «nella  parte in cui, dopo aver sospeso
l'applicazione  delle  norme  che  consentivano  i  pensionamenti  di
anzianita'  fa,  pero',  salva l'applicazione dell'art. 3 della legge
regionale  23 febbraio  1962,  n. 2  per  i  dipendenti  che  abbiano
maturato  l'anzianita'  di  servizio  utile  ivi  prevista o che tale
anzianita'  maturino  entro  il 31 dicembre 2003, con le modalita' di
cui al successivo comma 2»;
        che,  secondo  il  giudice  a  quo,  avendo la ricorrente nel
giudizio  di  merito  esercitato  il  proprio  diritto potestativo al
collocamento  in  quiescenza  ed  alla pensione prima dell'entrata in
vigore  della  legge della Regione Siciliana 30 dicembre 2003, n. 21,
l'abrogazione  della  disposizione impugnata ad opera dell'art. 20 di
quest'ultima legge sarebbe irrilevante;
        che,  ad  avviso  della Corte dei conti, la ricorrente stessa
rientra  in una delle categorie cui, ai sensi dell'art.10 della legge
reg.  9 maggio  1986,  n. 21,  continua  ad  applicarsi  la normativa
regionale  in  materia  di  collocamento  anticipato  in  quiescenza,
perche',  essendo,  alla  data  di  entrata in vigore di quest'ultima
legge,  docente incaricata stabilizzata presso gli istituti regionali
d'arte,   deve  ritenersi  in  servizio  in  qualita'  di  dipendente
regionale  ed  e', quindi, sottratta all'applicazione della normativa
statale;
        che nell'ordinanza di rimessione non soltanto non si indicano
le circostanze di fatto (misura dei contributi, eta) cui le norme che
si ritengono applicabili subordinano il diritto oggetto del giudizio,
ma  non  si precisa neppure se, nella specie, venga in considerazione
il comma 1 o il comma 2 dell'impugnato art. 39;
        che   la   remittente  individua  il  vizio  di  legittimita'
nell'avere  la  legislazione  siciliana,  per  esigenze  di bilancio,
limitato  il diritto alla pensione di anzianita' per il futuro e, nel
contempo,  illogicamente,  nell'aver  reso ancora applicabili le gia'
vigenti disposizioni che rendevano fruibili le pensioni di anzianita'
da  parte  dei  dipendenti  regionali  a  condizioni piu' vantaggiose
rispetto  a  quelle previste per il personale statale, violando cosi'
anche il precetto dell'art. 81, quarto comma, Cost;
        che   la  illogicita'  e  la  violazione  dell'art. 81  Cost.
sarebbero  dimostrate  anche  dal  successivo  aumento dei contributi
disposto dalla Regione, peraltro in misura insufficiente;
        che  la  censura,  nei termini in cui e' prospettata, implica
una  pronuncia  ricostruttiva del sistema pensionistico regionale che
esorbita dalle attribuzioni di questa Corte;
        che,  pertanto,  la questione e' manifestamente inammissibile
per molteplici, concorrenti ragioni.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 39, comma 1, secondo periodo, e
comma 2,  della  legge  della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10
(Norme  sulla  dirigenza  e  sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze  della  Regione  Siciliana.  Conferimento  di  funzioni  e
compiti  agli  enti  locali. Istituzione dello Sportello unico per le
attivita'  produttive.  Disposizioni in materia di protezione civile.
Norme  in  materia  di pensionamento), sollevata, in riferimento agli
artt. 3  e  81,  quarto  comma,  della  Costituzione, dalla Corte dei
conti,   sezione   giurisdizionale  per  la  Regione  Siciliana,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Amirante
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
06C0681