N. 272 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 2006
Ordinanza emessa il 14 marzo 2006 dalla Corte di appello di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Franzi' Francesco ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione della parte civile - Mancata specificazione del mezzo di impugnazione esperibile dalla parte civile avverso pregiudizievoli pronunce di primo grado - Mancata specificazione, altresi', del regime applicabile in via transitoria agli appelli proposti dalla parte civile avverso le sentenze di assoluzione - Violazione del principio di ragionevolezza - Preclusione della possibilita' di ricorrere in Cassazione per violazione di legge nelle corrette forme previste. - Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 6 (modificativo dell'art. 576 del codice di procedura penale) e 10. - Costituzione, artt. 3 e 111, comma settimo.(GU n.35 del 30-8-2006 )
LA CORTE DI APPELLO Ha emesso la seguente ordinanza. Sulla richiesta del p.g. e preso atto delle richieste conclusive delle altre parti; Premesso, in fatto, che avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, in data 17 maggio 2005, ha proposto ritualmente appello la parte civile; Dato atto che, nel frattempo, e' entrata in vigore la legge n. 64/2006; R i l e v a La Corte solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale in relazione agli artt. 3 e 111, settimo comma Cost., degli artt. 6 e 10 della citata legge n. 64/2006; La questione e' rilevante in quanto le disposizioni impugnate dovrebbero trovare immediata applicazione nel presente giudizio. La questione non appare manifestamente infondata, dal momento che le disposizioni transitorie nulla dicono sulla ammissibilita' dell'appello proposto dalla parte civile, sicche' ove la corte si dovesse orientare nei termini richiesti dal p.g., la parte civile dovrebbe subire l'effetto preclusivo derivante dalla pronuncia assolutoria nel merito, senza essere abilitato a ricorrere in Cassazione per violazione di legge. Ove si dovesse ritenere immediatamente applicabile il disposto dell'art. 6 della legge, che ha modificato l'art. 576 c.p.p., la disposizione appare irragionevole, in quanto, in violazione del principio di tassativita' dei mezzi di impugnazione non specifica quale tipo di gravame la parte civile soccombente possa esperire avverso sentenza di proscioglimento emesse in giudizio, in tal modo lasciando l'interprete nell'inesolubile dubbio se tale mezzo di impugnazione sia l'appello o il ricorso per Cassazione. La prima soluzione - determinerebbe una palese e irragionevole disparita' di trattamento tra la pretesa privata e la pretesa pubblica in quanto la parte civile sarebbe abilitata a proporre appello per fini civilistici avverso sentenze che il p.m. per fini penali non puo' appellare. Ove, invece, si optasse per la seconda soluzione la relativa conversione, non essendo disciplinata in via transitoria, non consentirebbe alla parte di modulare i parametri in funzione dei poteri del giudice di legittimita'. Le argomentazioni esposte rilevano in relazione all'art. 3 Cost. per un principio di intrinseca ragionevolezza e di disparita' trattamentale. Rilevano, ancora, in relazione al disposto dell'art. 111, settimo comma Cost. perche' sarebbe precluso il potere di ricorrere in Cassazione per violazione di legge, nelle corrette forme previste.
P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge Cost. n. 1/1948 e 23, legge n. 87/1953; Provvedendo d'ufficio; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 111, settimo comma, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 10 legge n. 64/2006, nella parte in cui non esplicitano il mezzo di impugnazione esperibile dalla parte civile avverso pregiudizievoli pronunce di primo grado e nulla dispongono circa il regime applicabile in via transitoria, agli appelli proposti dalla parte civile avverso le sentenze di assoluzione. Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente processo. Catanzaro, addi' 14 marzo 2006 Il Presidente: Baudi 06C0703