N. 273 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 marzo 2006
Ordinanza emessa il 24 marzo 2006 dalla Corte di appello di L'Aquila nel procedimento penale a carico di Giordano Giuseppina ed altro Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime piu' favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Inapplicabilita' delle nuove norme ai processi gia' pendenti in grado di appello - Disparita' di trattamento tra imputati. - Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3. - Costituzione, art. 3.(GU n.35 del 30-8-2006 )
LA CORTE DI APPELLO Sull'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 10, comma 3 della legge n. 251/2005, sollevata dalla difesa; Sentito il pubblico ministero e la parte civile; Rilevato che secondo la costante giurisprudenza della suprema Corte anche la durata della prescrizione rientra nella normativa disciplinata dal principio di retroattivita' della norma piu' favorevole di cui all'art. 2 c.p.; Ritenuto che la nuova disciplina della materia crea una disuguaglianza di trattamento non giustificabile, in quanto irragionevolmente rimessa a criteri di selezione assolutamente distonici rispetto alla ratio dell'istituto della prescrizione, quale permane anche dopo la novella; Rilevato che, qualora si applicasse la nuova normativa, il reato per cui e' processo dovrebbe essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione; Ritenuta pertanto rilevante la questione sollevata, nella parte in cui la norma esclude l'applicabilita' della nuova disciplina della prescrizione, piu' favorevole al reo, nei procedimenti pendenti davanti alla Corte d'appello, in relazione all'art. 3 della Costituzione;
P. Q. M. Visti gli artt. 23, 24, legge n. 87/1953; Solleva, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3 legge n. 251/2005 nella parte in cui esclude l'applicabilita' della nuova disciplina della prescrizione nei processi pendenti dinanzi alla Corte d'appello; Dichiara la sospensione del processo e dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza e copia degli atti alla stessa pertinenti siano trasmessi alla Corte costituzionale, previa notificazione del provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il Presidente: Candela 06C0704