N. 273 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 marzo 2006

Ordinanza  emessa il 24 marzo 2006 dalla Corte di appello di L'Aquila
nel procedimento penale a carico di Giordano Giuseppina ed altro

Reati  e  pene  -  Prescrizione  - Modifiche normative comportanti un
  regime piu' favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati
  -  Disciplina  transitoria  - Inapplicabilita' delle nuove norme ai
  processi  gia'  pendenti  in  grado  di  appello  -  Disparita'  di
  trattamento tra imputati.
- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.35 del 30-8-2006 )
                         LA CORTE DI APPELLO

    Sull'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 10, comma 3 della
legge n. 251/2005, sollevata dalla difesa;
    Sentito il pubblico ministero e la parte civile;
    Rilevato  che  secondo  la  costante giurisprudenza della suprema
Corte  anche  la  durata  della  prescrizione rientra nella normativa
disciplinata   dal  principio  di  retroattivita'  della  norma  piu'
favorevole di cui all'art. 2 c.p.;
    Ritenuto   che   la  nuova  disciplina  della  materia  crea  una
disuguaglianza   di   trattamento   non   giustificabile,  in  quanto
irragionevolmente   rimessa  a  criteri  di  selezione  assolutamente
distonici rispetto alla ratio dell'istituto della prescrizione, quale
permane anche dopo la novella;
    Rilevato  che, qualora si applicasse la nuova normativa, il reato
per   cui   e'   processo  dovrebbe  essere  dichiarato  estinto  per
intervenuta prescrizione;
    Ritenuta  pertanto  rilevante la questione sollevata, nella parte
in cui la norma esclude l'applicabilita' della nuova disciplina della
prescrizione,  piu'  favorevole  al  reo,  nei  procedimenti pendenti
davanti   alla   Corte   d'appello,  in  relazione  all'art. 3  della
Costituzione;
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 23, 24, legge n. 87/1953;
    Solleva, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione
di    legittimita'   costituzionale   dell'art. 10,   comma 3   legge
n. 251/2005  nella  parte in cui esclude l'applicabilita' della nuova
disciplina  della  prescrizione  nei  processi  pendenti dinanzi alla
Corte d'appello;
    Dichiara  la sospensione del processo e dispone che, a cura della
cancelleria,  la  presente  ordinanza  e copia degli atti alla stessa
pertinenti   siano   trasmessi   alla  Corte  costituzionale,  previa
notificazione  del  provvedimento  alla  Presidenza del Consiglio dei
ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
                       Il Presidente: Candela
06C0704