N. 310 SENTENZA 18 - 27 luglio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Giudizio  di  legittimita'  costituzionale in via incidentale - Thema
  decidendum - Individuazione.
Usi civici - Legge della Regione Calabria - Prevista estinzione degli
  usi  civici  insistenti su terreni occupati per la realizzazione di
  opere  di  pubblica  utilita' in caso di autorizzazione del Sindaco
  competente per territorio e di approvazione del progetto dell'opera
  -  Ingiustificata  deroga  alla normativa statale che stabilisce la
  necessita'   della   preventiva  autorizzazione  regionale  per  il
  mutamento  di destinazione dei beni gravati da uso civico - Lesione
  del  principio  di  ragionevolezza  -  Sussistenza - Illegittimita'
  costituzionale.
- Legge Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10, art. 56, commi 1, 2 e
  3.
- Costituzione,  art. 3,  primo comma; legge 16 giugno 1927, n. 1766;
  r.d. 26 febbraio 1928, n. 332; legge 31 gennaio 1994, n. 97.
(GU n.31 del 2-8-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 56, commi 1, 2
e  3, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme
in  materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse
idriche  e  di  tutela  delle  acque dall'inquinamento. Delimitazione
degli  ambiti  territoriali  ottimali  A.T.O.  per  la  gestione  del
servizio  idrico  integrato),  promosso con ordinanza del 28 febbraio
2005  dal  Commissario  per  la  liquidazione degli usi civici per la
Regione  Calabria,  iscritta  al n. 237 del registro ordinanze 2005 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie
speciale, dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di costituzione del Comitato regionale Legambiente
Calabria;
    Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2006 il giudice relatore
Alfonso Quaranta;
    Udito  l'avvocato  Costantino  Francesco  Baffa  per  il Comitato
regionale Legambiente Calabria.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per la
Regione  Calabria,  con ordinanza emessa in data 28 febbraio 2005, ha
sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 56,
commi 1,  2  e  3, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997,
n. 10  (Norme  in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione
delle  risorse  idriche  e  di  tutela delle acque dall'inquinamento.
Delimitazione  degli  ambiti  territoriali  ottimali  A.T.O.  per  la
gestione  del servizio idrico integrato), per contrasto con l'art. 3,
primo  comma,  della Costituzione, anche in riferimento alla legge 16
giugno 1927,   n. 1766   (Conversione  in  legge  del  regio  decreto
22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici
nel  Regno,  del  regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica
l'art. 26  del  regio  decreto  22 maggio  1924,  n. 751, e del regio
decreto  16 maggio  1926,  n. 895,  che  proroga  i termini assegnati
dall'art. 2  del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751), nonche'
al   regio   decreto   26 febbraio  1928,  n. 332  (Approvazione  del
regolamento  per  la  esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766,
sul riordinamento degli usi civici del Regno) e alla legge 31 gennaio
1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).
    Le   disposizioni   citate   sono  sospettate  di  illegittimita'
costituzionale  nella  parte  in cui consentono che i beni gravati da
usi  civici,  qualora  oggetto  di intervento per la realizzazione di
opere  pubbliche  o  di  pubblico  interesse,  promosse  da  enti  od
organismi  pubblici  o  privati delegati allo scopo e relative a reti
per il trasporto di liquidi, aeriformi, energia elettrica, e con tali
beni  anche  i  loro accessori (manufatti, impianti, ecc.) interrati,
possano    essere   sottratti   alla   loro   destinazione   mediante
provvedimento autorizzatorio del sindaco.
    2.  -  L'ordinanza  di  rimessione  e' stata resa in due giudizi,
previa riunione degli stessi in unico procedimento.
    Il primo dei suddetti giudizi veniva incardinato, in origine, con
ricorso  proposto  dal  Comitato  regionale Legambiente Calabria. Con
ordinanza  del  26 ottobre  2004,  il Commissario per la liquidazione
degli  usi  civici,  dopo  aver  dichiarato  la nullita' del suddetto
ricorso,  procedeva  di ufficio all'accertamento - gia' richiesto dal
predetto Comitato - della qualitas soli del terreno sito in localita'
«Mezzana», nel comune di San Demetrio Corone, concesso «in locazione»
dal  comune all'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), per la
costruzione della cabina primaria di 150/20 KV.
    Il  secondo, avente analogo petitum, oltre la richiesta cautelare
di sequestro giudiziario che non veniva accolta, e' stato instaurato,
con  successivo  ricorso, dal medesimo Comitato regionale Legambiente
Calabria.
    3. - Il Commissario premette che il comune di San Demetrio Corone
ha  stipulato  con l'ENEL una convenzione che prevede la costruzione,
da  parte  di  quest'ultima  societa',  di  una  cabina elettrica nel
territorio  comunale  (localita' bosco di «Mezzana»), e riferisce, in
sintesi, le rispettive difese prospettate nei giudizi a quibus.
    La  localizzazione  dell'opera  e'  stata  ritenuta  dal Comitato
regionale  Legambiente Calabria illegittima, in quanto relativa ad un
fondo  appartenente  al  demanio  comunale  gravato da usi civici. Ad
avviso  del  comune  de quo, nonche' dell'ENEL, il fondo in questione
non  sarebbe  sottoposto, invece, al regime degli usi civici; d'altro
canto,   la  cabina  elettrica  sarebbe  conforme  alle  disposizioni
normative  vigenti,  in ragione di quanto previsto dall'art. 56 della
legge della Regione Calabria n. 10 del 1997.
    4.  -  Tanto  rilevato,  il  rimettente  osserva  che  la  natura
demaniale  del  fondo  in questione e la sottoposizione ad usi civici
del  medesimo  sono  state  accertate  con la propria sentenza, n. 3,
pronunciata  in data 30 giugno 2004, con la quale si e' stabilito che
il  bosco  «Mezzana», in localita' Macchia Albanese del comune di San
Demetrio  Corone,  era  gravato  da  usi civici ai sensi dell'art. 4,
primo  comma,  della  legge  n. 1766  del  1927 (il quale prevede che
rientrano  nella  classe degli usi civici «essenziali» - in quanto il
personale  esercizio  e'  riconosciuto necessario per i bisogni della
vita  - quelli aventi ad oggetto i diritti di pascere e abbeverare il
proprio  bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale
lavoro,  seminare  mediante  corrisposta  al  proprietario).  Rileva,
quindi,  come la sottrazione di un bene gravato da usi civici a detta
destinazione  debba avvenire con le forme e nei limiti previsti dalla
normativa primaria.
    5.  - L'art. 56 della legge regionale n. 10 del 1997 si porrebbe,
secondo  il  Commissario,  in  chiara  dissonanza  con  la previsione
contenuta  nell'art. 12  della  legge  n. 1766  del  1927,  che - con
riguardo ai terreni utilizzabili come bosco o come pascolo permanente
-  stabilisce  che i comuni non possono, senza l'autorizzazione, gia'
dell'autorita'  statale, ora dell'autorita' regionale (e cio' in base
a quanto previsto dall'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che
reca «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio
1975,  n. 382»),  alienarli  o  mutarne  la destinazione, nonche' con
quanto  stabilito  dall'articolo 41  del r.d. n. 332 del 1928, ove si
afferma che una diversa destinazione, se richiesta dai comuni, potra'
essere  stabilita  solo qualora rappresenti un reale beneficio per la
generalita' degli abitanti.
    Ad  avviso  del  rimettente,  la  norma  della  Regione  Calabria
sospettata  di  illegittimita'  costituzionale  si discosta da quanto
previsto  dalla  legge  n. 1766  del  1927,  sia  perche' consente di
pervenire  ad una modificazione implicita della destinazione dei beni
di uso civico attraverso un procedimento che non prevede l'intervento
del   consiglio   comunale,   sia   perche'  prescinde  completamente
dall'autorizzazione dell'ente regionale.
    Le     disposizioni    in    questione    sarebbero,    pertanto,
costituzionalmente illegittime, in ragione di argomentazioni analoghe
a  quelle gia' enunciate dalla Corte con la sentenza n. 345 del 1997,
con  la  quale  e'  stata  dichiarata l'illegittimita' costituzionale
della  legge  della  Regione  Abruzzo 27 aprile 1996, n. 23 (Impianti
pubblici o di pubblico interesse), in quanto lesiva dell'art. 3 della
Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza.
    6.   -  Il  Commissario  richiama  la  motivazione  della  citata
sentenza,  ritenendo  che la stessa possa valere anche in ordine alla
disposizione  de  qua;  ed  infatti,  anche  tale  norma  sarebbe  in
contrasto,  da  un  lato, con il canone della ragionevolezza (art. 3,
primo  comma,  della Costituzione), poiche', nell'intento di snellire
il   procedimento   per   il   mutamento   di  destinazione,  collega
automaticamente  l'estinzione  dell'uso civico all'autorizzazione del
sindaco   alla   realizzazione   dell'opera,   dall'altro,   con   la
legislazione statale, in particolare con la legge n. 1766 del 1927, e
con  la legge n. 97 del 1994, relativa ai territori montani, quale e'
il comune di San Demetrio Corone.
    7.  -  Espone  il  rimettente  che  la  questione,  oltre che non
manifestamente   infondata  per  le  ragioni  indicate,  e'  altresi'
rilevante  nei  giudizi  a  quibus,  perche'  sono  certe  la  natura
demaniale  e la sottoposizione agli usi civici del fondo nel quale e'
in  atto  l'intervento  edificatorio-industriale  dell'ENEL, e assume
rilievo  la competenza al rilascio dell'autorizzazione a eseguire gli
impianti  di  rete, che sono qualificati come opere di urbanizzazione
nelle  quali  si  concreta  una  diversa  esplicazione del diritto di
godimento a favore della collettivita' utente.
    8.  - Si e' costituito il Comitato regionale Legambiente Calabria
che,  aderendo alle argomentazioni del giudice a quo, ha concluso per
la  declaratoria  di  illegittimita' costituzionale. A sostegno delle
proprie  difese,  anche  il  Comitato ha richiamato le argomentazioni
della  sentenza  di questa Corte n. 345 del 1997, nonche' la sentenza
del Commissario agli usi civici della Calabria n. 3 del 2004. Quindi,
ha  rilevato  come  il  fondo  in  questione sia sottoposto a vincolo
paesaggistico  ex  lege  29  giugno 1939,  n. 1497  (Protezione delle
bellezze naturali), per opera dell'art. 82, quinto comma, lettera h),
del  d.P.R.  n. 616 del 1977, oggi art. 142, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137),  che stabilisce che sono comunque di interesse paesaggistico
le  zone  gravate  da  usi  civici, con la conseguenza che i progetti
delle   opere  che  vi  si  intendano  eseguire  sono  sottoposti  ad
autorizzazione, previa verifica della compatibilita' paesaggistica.
    Il  Comitato  censura  le  disposizioni  in esame non solo per la
ritenuta  lesione  del  canone  della  ragionevolezza,  ma  anche per
l'asserita   violazione  della  Costituzione,  in  particolare  degli
articoli 9,  che enuncia il principio della tutela del paesaggio, 44,
che afferma il principio del razionale sfruttamento del suolo, e 117,
secondo  comma,  lettera s),  che  riserva  allo  Stato la competenza
legislativa in materia di ambiente.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per la
Regione    Calabria    dubita   della   legittimita'   costituzionale
dell'art. 56,  commi 1,  2  e  3,  della legge della Regione Calabria
3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale
utilizzazione   delle   risorse  idriche  e  di  tutela  delle  acque
dall'inquinamento.  Delimitazione  degli ambiti territoriali ottimali
A.T.O.  per  la  gestione del servizio idrico integrato), ritenuto in
contrasto  con  l'art. 3,  primo  comma, della Costituzione, anche in
riferimento  alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge
del   regio   decreto   22 maggio   1924,   n. 751,   riguardante  il
riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto
1924,  n. 1484,  che  modifica  l'art. 26 del regio decreto 22 maggio
1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga
i  termini  assegnati  dall'art. 2  del regio decreto-legge 22 maggio
1924,  n. 751),  nonche'  al  regio  decreto 26 febbraio 1928, n. 332
(Approvazione  del  regolamento  per  la  esecuzione  della  legge 16
giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) e
alla  legge  31 gennaio  1994,  n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane).
    I  giudizi  a  quibus,  riuniti  in  unico procedimento, hanno ad
oggetto  l'accertamento  della  qualitas  soli  del  terreno  sito in
localita'  «Mezzana», nel comune di San Demetrio Corone, concesso «in
locazione»  dal  suddetto  comune  all'Ente  nazionale  per l'energia
elettrica (ENEL), per la costruzione di una cabina primaria di 150/20
KV.
    2.   -   Le  norme  sottoposte  al  vaglio  di  costituzionalita'
stabiliscono: «1. Le opere pubbliche o di pubblico interesse promosse
da  enti  od  organismi  pubblici  o  privati  delegati  allo scopo e
relative  a  reti  per  il  trasporto  di liquidi, aeriformi, energia
elettrica,  nonche'  i  loro  accessori  (manufatti,  impianti, ecc.)
interrati,  si configurano quali opere di urbanizzazione e, pertanto,
non  necessitano  di  conformita'  urbanistica  e non sono soggette a
concessione  edilizia  ma  a  semplice  autorizzazione da parte delle
Amministrazioni comunali competenti per territorio».
    «2.  -  Quando  la realizzazione delle opere di cui al precedente
comma e' eseguita a cura dell'Amministrazione comunale competente per
territorio,  l'approvazione del progetto sostituisce l'autorizzazione
di cui al comma precedente».
    «3.  -  Nel  caso  che  le  opere di cui al comma 1 interessino i
terreni   sui   quali  gravano  usi  civici  di  cui  alla  legge  16
giugno 1927,  n. 1766, il provvedimento autorizzatorio del Sindaco di
cui  al  comma 1  e  l'approvazione  di  cui  al  comma 2,  determina
l'immediata   utilizzabilita'  dei  suoli  interessati,  concretando,
quella  autorizzata,  una diversa esplicazione del diritto collettivo
di  godimento  a favore della collettivita' utente e proprietaria dei
beni,  non  ricorrendo  la  fattispecie di cui agli articoli 12 della
legge n. 1766 del 1927 e 41 del regio decreto n. 332 del 1928».
    3.  - Le disposizioni impugnate sono censurate nella parte in cui
prevedono che i terreni, sui quali gravano usi civici, possano essere
sottratti alla loro destinazione con la sola determinazione dell'ente
locale,  qualora  debbano  essere  realizzate  opere  pubbliche  o di
pubblico  interesse,  che  siano  promosse  da  enti  o  da organismi
pubblici o privati delegati allo scopo.
    Ad  avviso  del  rimettente, infatti, le norme consentirebbero la
realizzazione  della  cabina  elettrica  primaria  sul  fondo de quo,
destinato  ad  usi  civici, soltanto su autorizzazione del sindaco, e
pertanto  si porrebbero in contrasto con l'art. 3, primo comma, della
Costituzione,  sotto  il  profilo  della  ragionevolezza,  in quanto,
incidendo  sulla  procedura  di  mutamento  di destinazione dei suoli
gravati  da  usi civici, derogherebbero a quanto previsto dalla legge
n. 1766  del  1927,  dal regio decreto n. 332 del 1928, nonche' dalla
legge n. 97 del 1994.
    Il    Commissario    dubita,    pertanto,    della   legittimita'
costituzionale  delle  impugnate disposizioni regionali, in quanto le
stesse,  da  un  lato, modificano il regime formale delle competenze,
attribuendo  al sindaco funzioni regionali e, dall'altro, statuiscono
che  le  opere  relative  alla  realizzazione  degli impianti di rete
debbano   essere   considerate,   sempre   e   comunque,   opere   di
urbanizzazione,  nella  cui  realizzazione  si  concreta  una diversa
esplicazione  del  diritto  di godimento a favore della collettivita'
utente e proprietaria dei beni.
    4.  -  Si  e'  costituito  nel  giudizio  il  Comitato  regionale
Legambiente  Calabria deducendo l'illegittimita' costituzionale della
legge regionale, in parte qua, e prospettando la lesione di ulteriori
parametri  costituzionali,  individuati  negli  articoli 9, 44 e 117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione.
    5.  -  Preliminarmente,  occorre  precisare  che  la questione di
legittimita'  costituzionale deve essere esaminata entro i limiti del
thema  decidendum,  come  individuato  dall'ordinanza  di rimessione.
Secondo  il  costante  orientamento  di questa Corte rimane, infatti,
estraneo  al  giudizio  di  costituzionalita'  l'esame  di  questioni
diverse da quelle prospettate dal giudice rimettente, con riferimento
ad ulteriori parametri costituzionali non evocati da quest'ultimo (v.
tra le altre, ordinanza n. 202 del 2006).
    6. - Nel merito, la questione e' fondata.
    7.  -  Questa  Corte, in una fattispecie sostanzialmente analoga,
relativa  alla  legge  della  Regione  Abruzzo  27 aprile 1996, n. 23
(Impianti  pubblici o di pubblico interesse), con sentenza n. 345 del
1997,    e'    pervenuta   alla   dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale  della  legge stessa per contrasto con il canone della
ragionevolezza, di cui all'art. 3 della Costituzione.
    La  Corte,  nella  suddetta pronuncia, ha affermato che «le norme
statali,  contenute  nella  legge  16  giugno 1927,  n. 1766 (...), e
nell'art. 41  del  regio  decreto  26 febbraio  1928,  n. 332  (...),
richiedono  che  le  limitazioni o la liquidazione dei diritti di uso
civico siano precedute dall'assegnazione dei suoli alla categoria sub
lettera a)  dell'art. 11  della  legge n. 1766 e - qualora inclusi in
questa - alienati o mutati nella destinazione previa l'autorizzazione
ministeriale  (art. 12), ora regionale (art. 66 del d.P.R. n. 616 del
1977).  Autorizzazione  che, tuttavia, non assorbe le valutazioni del
Ministro per i beni culturali e ambientali».
    Si   e'   ravvisata,   pertanto,  «una  stretta  connessione  fra
«l'interesse  della  collettivita'  generale alla conservazione degli
usi  civici  nella  misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia
dell'ambiente  e del paesaggio», in ragione del vincolo paesaggistico
di  cui  alla  legge  n. 1497  del 1939, sancito dall'art. 82, quinto
comma,  lettera h),  del  d.P.R.  n. 616  del  1977,  (...),  che  e'
garantito  dal  potere di iniziativa processuale dei Commissari, e il
principio  democratico  di  partecipazione  alle  decisioni  in  sede
locale,  corrispondente  agli interessi di quelle popolazioni, di cui
sono  diventate  esponenti  le Regioni ai sensi degli artt. 117 e 118
della Costituzione».
    La  Corte,  quindi,  ha  ritenuto  sussistere «il contrasto della
legge    censurata   con   la   disciplina   statale,   che   prevede
l'obbligatorieta'  del procedimento di «assegnazione a categoria» dei
terreni  civici  da alienare o mutare nella destinazione e postula la
compatibilita'  del  programma  di  trasformazione con le valutazioni
paesistiche».
    Data  la sostanziale coincidenza della questione ora in esame con
quella  sulla  quale  e' intervenuta la citata sentenza, questa Corte
ritiene  che  per  la  impugnata  legge  della Regione Calabria debba
pervenirsi  alle  medesime conclusioni e sulla base, sostanzialmente,
delle argomentazioni su cui poggia la pronuncia richiamata.
    8.  -  Infatti,  la  disciplina dettata dagli artt. 11 e 12 della
legge  n. 1766  del  1927 e dall'art. 41 del regio decreto n. 332 del
1928,  stabilisce  che  i  comuni  non  possono  alienare o mutare la
destinazione   dei   terreni   su   cui  si  esercitano  usi  civici,
«essenziali»  o  «utili»  (artt. 1 e 4 della legge n. 1766 del 1927),
sussunti  nella  categoria dei «terreni convenientemente utilizzabili
come  bosco  o come pascolo permanente», senza l'autorizzazione, gia'
ministeriale,  ora  dell'autorita' regionale (e cio' in base a quanto
previsto  dall'  art. 66  del  d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 che reca
«Attuazione  della  delega  di  cui  all'art. 1 della legge 22 luglio
1975,   n. 382»).   L'art. 142,   comma 1,  lettera h),  del  decreto
legislativo  22 gennaio  2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio,  ai  sensi  dell'articolo 10  della  legge  6 luglio 2002,
n. 137),  a  sua  volta,  prevede  che  sono  comunque  di  interesse
paesaggistico  le  zone  gravate da usi civici. Da cio' consegue che,
come   stabilito   dall'art. 146,   comma 1,   del  medesimo  decreto
legislativo,  devono essere sottoposti alla valutazione della Regione
-  o  dell'ente locale al quale la Regione abbia delegato le relative
funzioni  -  i  progetti  delle opere che si intendano eseguire sugli
stessi,  affinche' ne sia accertata la compatibilita' paesaggistica e
sia rilasciata la relativa autorizzazione a realizzarli.
    9.  -  L'art. 56,  commi 1,  2  e  3,  della  legge della Regione
Calabria n. 10 del 1997 prevede, invece, una regolamentazione diversa
dalla  disciplina sopra richiamata. A tal proposito, occorre rilevare
come  nella  struttura della suddetta normativa regionale, sottoposta
al  vaglio  di costituzionalita', non si rinvenga una specifica causa
giustificatrice,   dalla   quale   si   possano  dedurre,  sul  piano
costituzionale,  le  ragioni poste a base della suddetta deroga (cfr.
sentenza n. 432 del 2005).
    Di  qui  la  lesione,  ad  opera  della  stessa  legge regionale,
dell'art. 3,  primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della
ragionevolezza.
    9.1.  -  La disciplina statale sopra richiamata tende a garantire
l'interesse della collettivita' generale alla conservazione degli usi
civici   -  in  relazione  anche  al  vincolo  paesaggistico  di  cui
all'art. 142,  comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 42 del 2004 - cosi'
contribuendo  alla  salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Nella
specie,  il  legislatore  regionale  ha operato un'assimilazione, del
tutto   irragionevole,   tra   godimento  collettivo  di  un  terreno
sottoposto  ad  uso  civico  e  l'interesse  alla realizzazione sullo
stesso di un'opera funzionale ad un impianto di rete per il trasporto
di   energia   elettrica,   modificando,  senza  una  giustificazione
razionale,  la  procedura  prevista  dal  legislatore  statale per il
mutamento di destinazione del bene.
    9.2.  - Sotto altro aspetto, va osservato - come ha gia' rilevato
la  citata  sentenza  n. 345  del  1997  -  che  vi  e'  una  stretta
connessione  fra  l'interesse  della collettivita' alla conservazione
degli  usi  civici  e il principio democratico di partecipazione alle
decisioni  in  sede  locale,  corrispondente agli interessi di quelle
popolazioni, di cui sono diventate esponenti le Regioni.
    Sul  punto,  la disciplina statale prevede, quale presupposto per
promuovere    il   procedimento   di   mutamento   di   destinazione,
l'obbligatorieta'   dell'«assegnazione   a   categoria»  dei  terreni
sottoposti  ad  uso civico, e postula la compatibilita' del programma
di trasformazione con valutazioni paesistiche.
    La     legge    regionale    impugnata,    invece,    attribuisce
all'amministrazione     comunale     il    potere    di    rilasciare
un'autorizzazione   che   ha   l'effetto  di  rendere  immediatamente
utilizzabili  i  suoli  destinati  ad  uso  civico.  «Tutto  cio' sul
presupposto,  astratto  e  generalizzato,  che la realizzazione degli
impianti  a  rete,  destinati  alle  telecomunicazioni,  al trasporto
energetico,  dell'acqua  e  del  gas,  nonche'  allo  smaltimento dei
liquami, costituisca «una diversa esplicazione del diritto collettivo
di  godimento  a favore della collettivita' utente e proprietaria dei
beni»  (...),  mentre  tali  valutazioni,  per gli interessi di rango
costituzionale  che vi sono sottesi, non possono non essere concrete:
cioe',  formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di volta
in  volta, delle popolazioni interessate» (citata sentenza n. 345 del
1997).
    9.3.  -  La  lesione  del  canone  della  ragionevolezza,  di cui
all'art. 3,  primo  comma,  della Costituzione, pertanto, comporta la
declaratoria  di  illegittimita' costituzionale delle disposizioni in
esame.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 56, commi 1, 2
e  3, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme
in  materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse
idriche  e  di  tutela  delle  acque dall'inquinamento. Delimitazione
degli  ambiti  territoriali  ottimali  A.T.O.  per  la  gestione  del
servizio idrico integrato).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Quaranta
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 2006.
                      Il cancelliere: Fruscella
06C0705