N. 311 SENTENZA 18 - 27 luglio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in  via incidentale - Ius
  superveniens  privo  di  efficacia  retroattiva  -  Rilevanza della
  questione - Sussistenza.
- Legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 55.
Previdenza  e  assistenza  -  Pensioni di guerra - Diritto a pensione
  indiretta  -  Soggetti  beneficiari  - Vedovo - Omessa previsione -
  Ingiustificato   trattamento   deteriore  rispetto  alla  vedova  -
  Sussistenza - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 55.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.31 del 2-8-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge
10 agosto   1950,  n. 648  (Riordinamento  delle  disposizioni  sulle
pensioni  di  guerra),  promosso con ordinanza del 10 maggio 2005 dal
giudice  unico  delle  pensioni  della  Corte  dei  conti  -  sezione
giurisdizionale  per  la  Regione  Liguria,  sul  ricorso proposto da
Biagio Cagliano, nella qualita' di erede di Giuseppe Cagliano, contro
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, iscritta al n. 6 del
registro  ordinanze  2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 5 luglio 2006 il giudice
relatore Paolo Maddalena.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con ordinanza del 10 maggio 2005 (pervenuta a questa Corte
il  3 gennaio  2006), il giudice unico delle pensioni della Corte dei
conti  -  sezione giurisdizionale per la Regione Liguria ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 55 della legge
10 agosto   1950,  n. 648  (Riordinamento  delle  disposizioni  sulle
pensioni  di guerra), «nella parte in cui non prevede il vedovo quale
soggetto di diritto alla pensione indiretta di guerra», denunciandone
il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
    1.1.  - In punto di fatto il rimettente - chiamato a decidere sul
ricorso   proposto   da   Cagliano   Giuseppe   contro  il  Ministero
dell'economia  e delle finanze e successivamente riassunto dall'erede
Cagliano   Biagio   -  evidenzia,  anzitutto,  che  l'amministrazione
convenuta  in  giudizio  aveva  negato al ricorrente (con decreto del
2 novembre  1954,  n. 1447315)  la  pensione di guerra in qualita' di
vedovo  di  Biondi  Angela,  «civile  deceduta per causa di guerra il
24 febbraio  1942, uccisa dai partigiani», giacche' «il vedovo non e'
compreso  tra  le persone chiamate dalla legge a fruire del beneficio
della pensione di guerra».
    Il  giudice  a  quo  espone,  ancora,  che  il  ricorrente  aveva
presentato  domanda  amministrativa  il  5 maggio  1952  ed era stato
sottoposto  a  visita  medica  collegiale  il  4 ottobre  1952  dalla
Commissione  medica  per  le  pensioni  di  guerra  di Genova, che lo
riscontrava affetto da «infermita' giudicata comunque non ascrivibile
alla   prima   categoria   di  pensione».  Agli  atti  del  fascicolo
risultavano  allegati,  tuttavia,  un certificato medico del 3 aprile
1952  attestante  la  condizione  di inabilita' a proficuo lavoro del
padre del ricorrente, nonche' una dichiarazione dell'Ufficio Malattie
Complementari della Cassa Marittima Tirrena attestante prestazioni di
assistenza  al  marittimo  Giuseppe  Cagliano dal 24 dicembre 1951 al
13 dicembre 1952 con giudizio di inabilita' al lavoro ed il fatto che
l'interessato era stato sottoposto a visita collegiale e giudicato il
12 gennaio  1953  non  piu'  idoneo  alla  navigazione. Il rimettente
puntualizza,  infine,  che  il ricorrente era deceduto il 18 novembre
1958 e che «in favore dell'orfano minorenne dell'interessato e' stata
liquidata la pensione con decorrenza dal 1° agosto 1964 (primo giorno
del mese successivo alla data di presentazione della domanda)».
    1.2. - Tanto premesso, il giudice a quo osserva che, con sentenza
n. 9 del 1980, questa Corte ha dichiarato l'incostituzionalita' degli
artt. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e 59 della legge 18 marzo
1968,  n. 313  (Riordinamento  della  legislazione  pensionistica  di
guerra), «nella parte in cui non prevedevano il vedovo quale soggetto
di  diritto,  rispettivamente,  alla reversibilita' della pensione di
guerra  gia' fruita dal coniuge ed al trattamento economico stabilito
dall'annessa  tabella  L». Nella ricordata pronuncia si prendeva atto
che  il  sopravvenuto  d.P.R.  23 dicembre  1978, n. 915 (Testo unico
delle   norme   in   materia   di   pensioni   di  guerra)  stabiliva
l'equiparazione del vedovo alla vedova deceduta per causa di guerra o
per cause diverse da quelle che ne avevano determinato l'invalidita',
ma,  al  contempo,  attribuiva  i  benefici  soltanto  a far data dal
1° gennaio   1979.   Sicche',  nell'occasione,  non  potendo  trovare
applicazione  retroattiva  gli artt. 51 e 55 del citato d.P.R. n. 915
del  1978,  «si  imponeva una declaratoria di incostituzionalita' dei
ricordati    articoli 69    e    59    motivata    con    riferimento
all'irrazionalita'  del  deteriore  trattamento  riservato  al vedovo
rispetto alla vedova e fondato soltanto sulla diversita' di sesso».
    Il  rimettente  rileva  peraltro  che  gia' l'art. 62 della legge
n. 313  del 1968 equiparava alla vedova il «vedovo di donna morta per
causa  di  guerra  o per i fatti contemplati dagli articoli 9 e 10 in
relazione  alle  disposizioni  contenute  nel  titolo V della legge»,
subordinando  pero'  i benefici pensionistici «alla condizione che il
vedovo  avesse raggiunto il cinquantottesimo anno di eta', ovvero che
fosse o divenisse inabile a qualsiasi proficuo lavoro e che, inoltre,
si  trovasse  nelle condizioni economiche previste nell'articolo 20».
Il   citato   art. 62,   piu'  favorevole  rispetto  alla  disciplina
previgente,  poteva  «comunque  ricevere  applicazione soltanto a far
tempo  dal  16 gennaio  1968».  Ed  anzi,  prosegue il giudice a quo,
l'art. 31  della  legge  9 novembre  1961,  n. 1240  (Integrazioni  e
modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra) aveva gia'
esteso  al  vedovo  le  disposizioni  relative alla concessione della
pensione  di  guerra,  «subordinatamente al possesso delle condizioni
stabilite dagli articoli 71 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648»,
beneficio  riconosciuto  pero'  «a  far  tempo dall'entrata in vigore
della  legge  con  riguardo  alla data della domanda amministrativa».
Anche   l'art. 31   della   legge  n. 1240  del  1961  -  si  precisa
nell'ordinanza   -   non   puo'  dunque  trovare  applicazione  nella
fattispecie,  avendo  il  ricorrente,  deceduto  il 18 novembre 1958,
presentato  «istanza  pensionistica il 5 maggio 1952, respinta con il
provvedimento impugnato del 2 novembre 1954».
    Ad  avviso  del  giudice  a  quo,  «viene  dunque  in rilievo una
questione analoga a quella gia' definita in relazione al diritto alla
pensione di reversibilita' di guerra con la sentenza 30 gennaio 1980,
n. 9,  atteso  che  l'esclusione  del  vedovo  dal diritto a pensione
indiretta   di  guerra  non  e'  in  alcun  modo  giustificata  dalla
condizione  di  soggetto  maschio,  diversa  rispetto alla simmetrica
condizione  della  vedova  del  militare  o  del civile, titolare del
diritto  a  pensione  a  norma dell'articolo 55 della legge 10 agosto
1950, n. 648».
    Peraltro,   conclude   il   rimettente,   non  sarebbe  «comunque
giustificato,  alla stregua del criterio di uguaglianza, il deteriore
trattamento  riservato  al  vedovo  dalla  legislazione  successiva e
correlato   al  possesso  delle  condizioni  economiche  ed  inerenti
all'eta' o all'inabilita».

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  giudice  unico  delle pensioni della Corte dei conti -
sezione   giurisdizionale   per  la  Regione  Liguria  ha  denunciato
l'art. 55  della  legge  10 agosto  1950, n. 648 (Riordinamento delle
disposizioni  sulle  pensioni  di  guerra),  «nella  parte in cui non
prevede  il  vedovo quale soggetto di diritto alla pensione indiretta
di guerra».
    Secondo  il  giudice a quo, la norma censurata contrasterebbe con
l'art. 3  della  Costituzione,  giacche' - al pari di quanto ritenuto
dalla  sentenza n. 9 del 1980 di questa Corte in relazione al diritto
alla  pensione di reversibilita' di guerra - «l'esclusione del vedovo
dal  diritto  a  pensione  indiretta  di  guerra non e' in alcun modo
giustificata  dalla  condizione di soggetto maschio, diversa rispetto
alla  simmetrica  condizione  della vedova del militare o del civile,
titolare  del  diritto  a  pensione  a norma dell'art. 55 della legge
10 agosto 1950, n. 648».
    2.  -  Va  anzitutto  osservato, sotto il profilo della rilevanza
della   questione,   che   il  rimettente  fornisce  una  motivazione
plausibile  ed adeguata in ordine alla applicazione che deve fare nel
giudizio  a  quo  del denunciato art. 55 della legge n. 648 del 1950,
individuandolo  come  unica  disposizione  che,  ratione temporis, ha
spiegato  effetti  nella  fattispecie  oggetto  di sua cognizione, in
ragione  del  fatto  che  l'interessato  (ricorrente  originario  nel
giudizio principale: giudizio poi riassunto dall'erede) ha presentato
domanda  amministrativa  di  pensione  il 5 maggio 1952, che siffatta
domanda   e'  stata  respinta  il  2 novembre  1954  e  che,  infine,
l'interessato  medesimo  e' deceduto il 18 novembre 1958, in corso di
giudizio.
    Deve  quindi escludersi, come del resto si da' conto nella stessa
ordinanza  di  rimessione,  che possa trovare applicazione al caso di
specie  la  disciplina  entrata  in vigore successivamente alla morte
dell'interessato.  In particolare, non assumono rilievo ne' l'art. 31
della  legge  9 novembre  1961, n. 1240 (Integrazioni e modificazioni
della  legislazione  sulle  pensioni  di guerra), ne' l'art. 62 della
legge   18 marzo   1968,  n. 313  (Riordinamento  della  legislazione
pensionistica  di  guerra),  che hanno esteso - il primo, a far tempo
dall'entrata  in  vigore  della  legge  con  riguardo alla data della
domanda  amministrativa  (art. 38  della  legge n. 1240 del 1961); il
secondo,  a  far  data  dal  16 gennaio 1968, in forza dell'art. 116,
comma  primo, della stessa legge n. 313 del 1968 la concessione della
pensione indiretta di guerra anche al vedovo, subordinandone pero' il
riconoscimento,  a  differenza  di  quanto stabilito per la vedova, a
taluni  requisiti  (eta',  inabilita'  a  qualsiasi proficuo lavoro e
mancanza  dei  necessari  mezzi di sussistenza). Ma, soprattutto, non
puo'  trovare  applicazione  alla  fattispecie  l'art. 55  del d.P.R.
23 dicembre  1978,  n. 915  (Testo  unico  delle  norme in materia di
pensioni  di  guerra),  che  ha  stabilito  -  a far data, pero', dal
1° gennaio  1979, in forza dell'art. 133 del medesimo t.u. - la piena
equiparazione  del  vedovo alla vedova deceduta per causa di guerra o
per cause diverse da quelle che ne avevano determinato l'invalidita'.
    3. - Nel merito, la questione e' fondata.
    Con  la  sentenza  n. 9  del  1980  questa  Corte  ha  dichiarato
l'illegittimita'   costituzionale   sia   dell'art. 69   della  legge
10 agosto 1950, n. 648, «nella parte in cui non prevede, accanto alla
vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto alla reversibilita'
di  pensione  di  guerra  gia'  fruita dal coniuge»; sia dell'art. 59
della  legge  18 marzo  1968, n. 313, «nella parte in cui non prevede
accanto  alla  vedova,  anche il vedovo quale soggetto di diritto del
trattamento  economico  stabilito  dall'annessa  tabella L» (e cioe',
ancora una volta, il trattamento di reversibilita).
    La menzionata pronuncia rinviene la propria ratio decidendi nella
accertata  violazione  dell'art. 3  Cost.,  giacche' - come affermato
dalla  sentenza  stessa - «non altro che la diversita' di sesso [...]
motiva  il deteriore trattamento fatto al vedovo della donna mutilata
o invalida di guerra, poi deceduta per cause diverse da quelle che ne
determinarono  l'invalidita', rispetto alla condizione riservata alla
vedova dalle norme impugnate».
    Se  tale  e'  dunque la ratio dell'incostituzionalita' dichiarata
dalla  sentenza n. 9 del 1980, a maggior ragione non si giustifica il
deteriore   trattamento   riservato   al  vedovo  dalla  disposizione
denunciata  in  base  alla  sola  diversita'  di  sesso, posto che la
pensione  indiretta  di guerra - rispetto a quella di reversibilita',
che si acquisisce a titolo derivativo - e' diritto che, al pari della
pensione  diretta  (della  quale  condivide  la natura risarcitoria),
spetta  a  titolo  originario,  in  base  al  vincolo familiare (cfr.
sentenza  n. 375  del 1989; ma cfr. pure sentenza n. 285 del 1986 che
fa  applicazione del medesimo principio affermato dalla sentenza n. 9
del 1980).
    Del   resto,  nel  medesimo  senso  dell'incostituzionalita'  che
investe   la  norma  censurata  depone  lo  svolgersi  della  vicenda
normativa innanzi ricordata, che, a far data dal 1° gennaio 1979 e in
forza  dell'art. 55  del  d.P.R.  n. 915 del 1978, ha infine visto la
piena  equiparazione,  ai  fini  del  riconoscimento del diritto alla
pensione indiretta di guerra, delle posizioni soggettive del vedovo e
della vedova.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge
10 agosto   1950,  n. 648  (Riordinamento  delle  disposizioni  sulle
pensioni  di  guerra), nella parte in cui non prevede il vedovo quale
soggetto di diritto alla pensione indiretta di guerra.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Maddalena
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 2006.
                      Il cancelliere: Fruscella
06C0706