N. 316 SENTENZA 18 - 27 luglio 2006

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
  un  parlamentare  per  il  reato  di  diffamazione a mezzo stampa -
  Deliberazione  di  insindacabilita'  della Camera di appartenenza -
  Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello Stato
  proposto   dal   Tribunale   di  Roma  -  Notifica  del  ricorso  e
  dell'ordinanza  che lo ha dichiarato ammissibile oltre il termine a
  tal  fine  fissato  - Natura perentoria del termine - Conseguenze -
  Improcedibilita' del conflitto.
- Deliberazione  della Camera dei deputati del 18 dicembre 2002 (doc.
  IV-quater, n. 38).
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi
  davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.
(GU n.31 del 2-8-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  deliberazione della Camera dei deputati del
18 dicembre   2002,   relativa  all'insindacabilita'  delle  opinioni
espresse  dal  deputato  Cesare  Previti  nei  confronti  di Stefania
Ariosto,  promosso  con  ricorso  del  Tribunale di Roma - Sezione IV
penale   nei   confronti   della   Camera  dei  deputati,  notificato
l'8 novembre  2005,  depositato in cancelleria il 18 novembre 2005 ed
iscritto al n. 40 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005,
fase di merito.
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 21 giugno 2006 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.

                          Ritenuto in fatto

    Con  il  ricorso indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma - nel
corso  di un procedimento penale a carico del deputato Cesare Previti
per  il reato di diffamazione a mezzo stampa - ha sollevato conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati,  in  relazione  alla  deliberazione adottata il 18 dicembre
2002  (doc.  IV-quater,  n. 38), con la quale si e' dichiarato che il
fatto  per  cui  e'  in corso l'indicato procedimento penale concerne
opinioni  espresse  da  un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue funzioni: con conseguente insindacabilita' ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione.
    Il  Tribunale  riferisce che il procedimento penale in questione,
promosso  a  seguito  di querela sporta da Stefania Ariosto, aveva ad
oggetto   le   affermazioni   del   deputato  Previti,  contenute  in
un'intervista   pubblicata   dal   quotidiano   «La  Repubblica»  del
30 gennaio  1997,  relative  alla  asserita falsita' di dichiarazioni
accusatorie   dell'Ariosto   nei   suoi   confronti.  Ad  avviso  del
ricorrente,   la   Camera   dei   deputati,   con  l'affermazione  di
insindacabilita',  avrebbe «arbitrariamente valutato» il collegamento
delle   affermazioni   incriminate   con  la  funzione  parlamentare:
trattandosi   di   dichiarazioni   rese  fuori  dell'esercizio  delle
attivita' parlamentari tipiche, avrebbe dovuto, infatti, esservi - ai
fini   della   sussistenza   del   «nesso   funzionale»,  presupposto
dall'art. 68,   primo  comma,  Cost.  -  quantomeno  una  sostanziale
corrispondenza  tra  le  dichiarazioni  stesse  e  le  opinioni  gia'
espresse nell'ambito delle predette attivita'.
    Tale  condizione,  a parere del Tribunale, non sarebbe per contro
ravvisabile  nella  specie,  giacche'  -  se pure l'asserita falsita'
delle  dichiarazioni  dell'Ariosto  era  stata  oggetto  di dibattito
parlamentare,   in   occasione   di   una   precedente  richiesta  di
applicazione  di  misura  cautelare  e con riferimento a procedimenti
penali con imputazioni similari a carico del medesimo deputato, cosi'
come  rilevato dalla Camera nella deliberazione di insindacabilita' -
non  vi  sarebbe  prova  che  il  deputato Previti avesse reso, prima
dell'intervista  in  questione, dichiarazioni corrispondenti a quelle
oggetto di imputazione.
    Il  ricorrente  ritiene,  pertanto, che detta deliberazione abbia
illegittimamente    interferito    nella   sfera   di   attribuzioni,
costituzionalmente  garantita,  dell'autorita'  giudiziaria  e  ne ha
chiesto, in conseguenza, l'annullamento.
    Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 303
del  27-29 settembre 2004, con la quale e' stata disposta la notifica
del  ricorso  introduttivo  del  giudizio,  unitamente  alla predetta
ordinanza,  alla  Camera dei deputati, in persona del suo Presidente,
entro  il  termine  di 60 giorni dalla comunicazione. Il Tribunale di
Roma   -  ricevuta,  in  data  29 settembre  2004,  la  comunicazione
dell'ordinanza  di  ammissibilita'  del  conflitto - ne ha notificato
copia,  unitamente  al ricorso introduttivo del giudizio, alla Camera
dei  deputati, in persona del suo Presidente in data 8 novembre 2005,
depositando,  poi,  gli  atti  notificati presso la cancelleria della
Corte il successivo 18 novembre 2005.
    Nel giudizio, si e' costituita la Camera dei deputati, in persona
del  Presidente,  con atto depositato il 25 novembre 2005, eccependo,
in  via  preliminare,  la  inammissibilita'  ed  improcedibilita' del
conflitto,   per   la   tardiva   notificazione   dell'ordinanza   di
ammissibilita' di esso, ben oltre il termine di sessanta giorni dalla
sua  comunicazione. In via subordinata, la difesa della Camera deduce
l'infondatezza  del  ricorso:  sia  per l'evidente sussistenza, nella
specie, di un fumus persecutionis in danno dello stesso parlamentare;
sia,  in  ogni  caso,  per la sussistenza di un nesso tra le opinioni
ascritte al predetto ed i contenuti di una serie di atti parlamentari
accomunati dalla medesima tematica, vale a dire «l'asserita esistenza
di  rapporti  poco  trasparenti tra la Procura di Milano e la signora
Ariosto»  e  la  circostanza  che  costei  sarebbe stata «pilotata da
organi  di  stampa»:  atti  i  cui  contenuti risulterebbero, dunque,
pienamente  sovrapponibili  alle  opinioni  espresse extra moenia dal
deputato  Previti,  con la conseguente copertura della guarentigia di
cui all'art. 68, comma primo, della Costituzione.
    In  prossimita' della Camera di consiglio, la difesa della Camera
dei  deputati ha depositato una memoria illustrativa in cui, ribadite
le  argomentazioni  svolte  in  sede  di costituzione in giudizio, ha
ulteriormente   eccepito  l'improcedibilita'  del  conflitto  per  la
tardivita'  della  notificazione  dell'ordinanza di ammissibilita' di
esso.

                       Considerato in diritto

    Il  conflitto  di  attribuzioni tra poteri dello Stato, sollevato
dal   Tribunale  di  Roma,  investe  la  deliberazione  con  cui,  il
18 dicembre  2002, la Camera dei deputati ha ritenuto insindacabili -
ai  sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - i fatti per
i quali il deputato Cesare Previti e' stato sottoposto a procedimento
penale  per  il  reato  di  diffamazione  a  mezzo stampa in danno di
Stefania   Ariosto,   in   quanto   concernenti   opinioni   espresse
nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Il ricorrente assume che,
per  le  specifiche  dichiarazioni  oggetto dell'accertamento penale,
difetterebbe  il  necessario e specifico collegamento con l'esercizio
dell'ufficio  parlamentare;  con  la  conseguenza  che  la Camera dei
deputati,  con  la  citata deliberazione di insindacabilita', avrebbe
illegittimamente  esercitato il proprio potere ed in tal modo leso le
attribuzioni costituzionali dell'autorita' giudiziaria.
    Nel   costituirsi   in  giudizio,  la  Camera  dei  deputati  ha,
preliminarmente,  eccepito  l'improcedibilita'  del conflitto, stante
l'inosservanza,   da   parte   dell'organo  ricorrente,  del  termine
perentorio  fissato per la notificazione del ricorso e dell'ordinanza
di ammissibilita'.
    L'eccezione di improcedibilita' e' fondata.
    Invero,  questa  Corte ha costantemente statuito che la peculiare
disciplina  dei  conflitti  di  attribuzione  tra  poteri dello Stato
contempla l'avvio, rimesso all'iniziativa della parte interessata, di
due  distinte  ed autonome fasi procedurali, destinate a concludersi,
rispettivamente,  la  prima con la preliminare e sommaria delibazione
circa  l'ammissibilita'  del  conflitto, e la seconda, invece, con la
pronuncia   sul   merito,   oltre  che  con  il  definitivo  giudizio
sull'ammissibilita';   ed  e'  certamente  onere  del  ricorrente,  a
conclusione della prima fase ed affinche' si possa aprire la seconda,
provvedere   alla  notificazione  del  ricorso  e  dell'ordinanza  di
ammissibilita', entro il termine da quest'ultima fissato.
    In  proposito,  questa  Corte  ha  gia' ripetutamente affermato -
sussistendo, in generale, «l'esigenza costituzionale che il giudizio,
una  volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle
parti  confliggenti»  (cfr.  sentenza  n. 116  del  2003)  - che tale
termine  «e'  da  osservarsi  a  pena di decadenza, secondo quanto si
rileva  dal regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato in
sede  giurisdizionale  (in  connessione con l'art. 36 del testo unico
delle  leggi  sul  Consiglio  stesso,  approvato con regio decreto 26
giugno 1924,  n. 1054),  applicabile  nei  procedimenti  davanti alla
Corte costituzionale in virtu' del richiamo di cui all'art. 22, legge
n. 87  del  1953»  (cfr.  gia'  ordinanza  n. 386 del 1985 e sentenze
n. 200 del 2001 e n. 88 del 2005).
    Nella  specie,  il  ricorso e l'ordinanza risultano notificati in
data  8 novembre 2005 e, quindi, ben oltre la scadenza del termine di
sessanta  giorni  fissato  nell'ordinanza medesima; pertanto non puo'
procedersi  allo  svolgimento  dell'ulteriore  fase del giudizio, non
essendo  stato  rispettato il termine perentorio per la notificazione
del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilita'.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  improcedibile  il  conflitto di attribuzione fra poteri
dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera
dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Flick
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 2006.
                      Il cancelliere:Fruscella
06C0711