N. 319 ORDINANZA 18 - 27 luglio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Titoli  di  credito  - Assegno bancario - Emissione senza provvista e
  pagamento  nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine
  di   presentazione   -  Obbligo  del  trattario  di  effettuare  la
  segnalazione  all'archivio informatico della Banca d'Italia, ove la
  prova  dell'avvenuto  pagamento  venga  fornita dal traente dopo la
  scadenza  del  periodo  di  moratoria  -  Denunciata violazione dei
  principi  di  ragionevolezza,  eguaglianza  e liberta' di impresa -
  Insufficiente  descrizione  della fattispecie - Conseguente carenza
  di   motivazione   sulla  rilevanza  della  questione  -  Manifesta
  inammissibilita'.
- Legge  15 dicembre 1990, n. 386, artt. 9 e 9-bis, come modificati e
  introdotti dall'art. 34 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 41.
(GU n.31 del 2-8-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 9 e 9-bis
della  legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria
degli assegni bancari), come modificati e introdotti dall'art. 34 del
decreto  legislativo  30 dicembre  1999, n. 507 (Depenalizzazione dei
reati   minori   e   riforma  del  sistema  sanzionatorio,  ai  sensi
dell'art. 1   della   legge  25  giugno 1999  n. 205),  promosso  con
ordinanza   del  30 dicembre  2004  dal  Tribunale  di  Trapani,  nel
procedimento  civile  vertente  tra  Tansini  Maurizio  e la Banca di
credito  cooperativo  G.  Toniolo  di  San Cataldo soc. coop. a r.l.,
iscritta  al  n. 567  del  registro ordinanze 2005 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 49,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 21 giugno 2006 il giudice
relatore Romano Vaccarella.
    Ritenuto  che  con ordinanza del 30 dicembre 2004 il Tribunale di
Trapani  ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale, in
riferimento  agli  articoli 2,  3  e  41  della  Costituzione,  degli
articoli 9  e  9-bis  della  legge  15 dicembre  1990,  n. 386 (Nuova
disciplina  sanzionatoria  degli  assegni bancari), come modificati e
«introdotti»  dall'art. 34  del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507  (Depenalizzazione  dei  reati  minori  e  riforma del sistema
sanzionatorio,  ai  sensi  dell'art. 1  della  legge  25 giugno 1999,
n. 205);
        che  il  giudizio  a  quo  e'  stato promosso, con ricorso ex
art. 700  del  codice  di  procedura civile, da un imprenditore che -
avendo  tratto sul proprio conto corrente un assegno bancario rimasto
impagato  per  mancanza  di  fondi  ma  alla cui copertura egli aveva
provveduto, entro il termine di cui all'art. 8 della legge n. 386 del
1990,  con la corresponsione del capitale e delle spese - aveva visto
inserito  il  suo  nominativo  nell'archivio  informatico della Banca
d'Italia,  ex  art. 10-bis  della  legge n. 386 del 1990, perche' non
aveva  prodotto  la prova dell'avvenuto pagamento e che aveva percio'
domandato,  in via d'urgenza, «stante l'insussistenza dei presupposti
richiesti   e   il   grave   e   irreparabile   pregiudizio  arrecato
all'attivita'   commerciale   dalla   revoca  dell'autorizzazione»  a
emettere  assegni,  che  venisse ordinata la sospensione del predetto
inserimento;
        che, riferisce il giudice a quo, accolta l'istanza cautelare,
il    ricorrente   aveva   proposto   nel   termine   assegnato   per
l'instaurazione  del giudizio di merito, domanda volta ad ottenere la
conferma  del  provvedimento  d'urgenza  e  la  condanna  della banca
trattaria   al   risarcimento  dei  danni  conseguenti  alla  lesione
dell'immagine commerciale e ai minori incassi percepiti;
        che,  osserva  il rimettente, l'art. 8 della legge n. 386 del
1990  ammette il pagamento tardivo dell'assegno entro sessanta giorni
dalla  scadenza  del termine di presentazione del titolo, con effetti
preclusivi   per   l'applicazione   delle   sanzioni   amministrative
pecuniarie;  che  l'art. 9  disciplina  le  condizioni  e gli effetti
dell'iscrizione  del nominativo del traente nell'archivio informatico
della  Banca d'Italia; che l'art. 9-bis prevede la comunicazione allo
stesso  dell'avviso  di iscrizione e di revoca dell'autorizzazione ad
emettere assegni;
        che  tale  iscrizione  -  introdotta  dagli artt. 34 e 36 del
decreto  legislativo n. 507 del 1999, che ha operato la generalizzata
depenalizzazione  degli illeciti in materia bancaria, riconnettendovi
l'applicazione  di sanzioni di carattere amministrativo - costituisce
un «rimedio potestativo» radicato nel contratto di conto corrente, ma
destinato ad operare, con connotati parapubblicistici, in vista della
salvaguardia  della  sicurezza  delle transazioni finanziarie e della
credibilita' del sistema bancario nel suo complesso;
        che,  secondo  il  giudice  a  quo,  le due sanzioni - quella
amministrativa,  di  carattere  pecuniario,  e  quella  incidente sul
«merito   creditizio»  dell'imprenditore  -  risponderebbero  ad  una
medesima   logica   persecutrice  della  condotta  antigiuridica  del
correntista,  di  modo  che  dovrebbero  ancorarsi  a  un  «coerente»
presupposto    giuridico;   laddove,   mentre   l'art. 8   riconnette
l'applicazione  della  prima  al mancato pagamento dell'assegno entro
sessanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di presentazione, il
successivo   art. 9   subordina   l'iscrizione   del  nominativo  del
correntista  nell'archivio  informatico  della  Banca  d'Italia  alla
mancata prova, entro il medesimo termine, dell'avvenuto pagamento;
        che  quest'ultima  disposizione  e,  «per logica continenza»,
quella  di  cui al successivo articolo 9-bis non si sottrarrebbero al
sospetto  di  incostituzionalita',  in  riferimento  ai  principi  di
ragionevolezza, di uguaglianza e di liberta' di impresa (artt. 2, 3 e
41   della   Costituzione),   in   primo   luogo   perche',   essendo
l'applicazione  della sanzione pecuniaria impedita dal solo fatto del
pagamento,  nel  termine  assegnato, dell'assegno, sarebbe viziata da
disparita'   di  trattamento  e  da  intrinseca  irragionevolezza  la
previsione della segnalazione del nominativo del traente all'archivio
informatico  della  Banca d'Italia in dipendenza della mera omissione
della prova dell'avvenuto pagamento, e cioe' di un adempimento legato
al rilascio della quietanza - «atto potestativo», benche' dovuto, del
creditore  -  e inoltre, nonostante la gravita' delle conseguenze che
ne derivano, al fatto «aleatorio ed accidentale» del mancato recapito
della quietanza;
        che,  in  particolare,  non  sarebbe  conforme a Costituzione
l'imposizione  alla  banca  trattaria  dell'obbligo di dar corso alla
segnalazione  pur  quando,  effettuato dal creditore il pagamento «in
tempestivo  ritardo»,  la  prova  dell'adempimento  sia stata fornita
oltre il termine indicato;
        che,  in punto di rilevanza, osserva il giudice a quo che, ai
fini  della  decisione  della  causa  - nella quale l'attore si duole
della  iscrizione  del  proprio  nominativo nell'archivio informatico
della  Banca  d'Italia,  in  conseguenza  della tardiva dimostrazione
dell'avvenuto  pagamento di un assegno, inizialmente scoperto, ma del
quale  risultava nondimeno effettuato il pagamento «all'interno della
moratoria   concessa  dall'art. 8»  -  e'  necessario  accertare  «se
sussistesse   il  potere  della  banca  trattaria  di  effettuare  la
segnalazione»;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  che ha chiesto alla Corte di dichiarare infondata la proposta
questione;
        che,  secondo l'Avvocatura, contrariamente a quanto sostenuto
dal  giudice  a  quo,  le  due  sanzioni,  quella pecuniaria e quella
consistente  nella  revoca  dell'autorizzazione  a  emettere  assegni
(previa  iscrizione  nell'archivio informatico della Banca d'Italia),
avrebbero  ciascuna proprie finalita' e presupposti, di guisa che ben
si giustificherebbe il diverso trattamento previsto dalla legge;
        che  la  sanzione  pecuniaria  di  cui agli artt. 2 e 8 della
legge  15 dicembre  1990,  n. 386  -  temperata  dalla concessione al
responsabile   della   possibilita'   di   un  ravvedimento  operoso,
costituito  dal  pagamento  integrale della somma portata dal titolo,
entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza del termine di presentazione
dello  stesso  -  avrebbe  una  funzione essenzialmente afflittiva e,
quindi, di prevenzione generale e speciale;
        che,   invece,   la   revoca   dell'autorizzazione   prevista
dall'art. 9    costituirebbe    misura,   piu'   che   sanzionatoria,
amministrativa,  «di salvaguardia in forma specifica» delle relazioni
economiche  e  di  tutela  della  pubblica  fede,  e  quindi  volta a
proteggere  i  creditori  nei  confronti di debitori che abbiano gia'
dato cattiva prova di se': la disciplina avrebbe quindi in definitiva
riguardo alla posizione dei possibili prenditori dei titoli, piu' che
a quella dei traenti;
        che  in  tale contesto, secondo l'Avvocatura, si spiegherebbe
la diversa regolamentazione dettata dal legislatore in relazione alle
due  fattispecie:  per evitare la sanzione pecuniaria, e' sufficiente
che  il  pagamento  avvenga  nei  termini;  per scongiurare la revoca
dell'autorizzazione  a  emettere  assegni, e' altresi' necessario che
tale  pagamento  sia  disposto  con un anticipo tale da consentire al
traente  di  far  pervenire  alla  banca  trattaria  la quietanza del
prenditore;
        che   l'interesse   generale   alla  sicurezza  dei  traffici
giustificherebbe    la   previsione   dell'iscrizione   nell'archivio
informatico  e  della  revoca  dell'autorizzazione in conseguenza del
fatto  oggettivo della mancata produzione della quietanza nei termini
di  cui  all'art. 8,  senza  gravare  la  banca trattaria di lunghe e
complesse   indagini  sull'intervento  di  un  eventuale,  successivo
adempimento  del  debitore  e  sulle ragioni della mancata produzione
della  quietanza,  laddove l'invio del preavviso di revoca varrebbe a
garantire in maniera adeguata la posizione del traente;
        che,  peraltro,  l'interesse  del  traente  sarebbe  preso in
adeguata  considerazione, posto che l'art. 9 prevede che, decorsi sei
mesi,  vengano  meno  gli  effetti dell'iscrizione e l'autorizzazione
possa essere ripristinata; e posto che, ove l'iscrizione sia derivata
dalla   mancata   collaborazione   del  prenditore  nell'invio  della
quietanza  (come, a detta del ricorrente, si sarebbe verificato nella
fattispecie  dedotta  in  giudizio),  il  traente puo' agire nei suoi
confronti per il ristoro dei danni.
    Considerato che il Tribunale di Trapani dubita della legittimita'
costituzionale,   in  riferimento  agli  articoli 2,  3  e  41  della
Costituzione,  degli articoli 9 e 9-bis della legge 15 dicembre 1990,
n. 386  (Nuova  disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), come
modificati    e   «introdotti»   dall'art. 34   decreto   legislativo
30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma
del  sistema  sanzionatorio,  ai  sensi  dell'art. 1  della  legge 25
giugno 1999,  n. 205),  nella  parte  in  cui,  in  caso  di  mancato
pagamento  di  un  assegno,  in  tutto  o  in  parte,  per carenza di
provvista,  richiedono,  perche'  non  abbia  luogo  l'iscrizione del
nominativo del traente nell'archivio informatico della Banca d'Italia
e  la  conseguente  revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni,
che,  entro il termine di cui all'art. 8 della stessa legge (sessanta
giorni  dalla data di scadenza della presentazione), venga fornita la
prova   dell'avvenuto  pagamento  dell'assegno,  invece  di  ritenere
sufficiente,   a   questi  fini,  al  pari  di  quanto  previsto  per
l'applicazione  delle  sanzioni amministrative, che, nel rispetto dei
limiti temporali innanzi indicati, il titolo sia stato pagato;
        che   la   questione   e'  manifestamente  inammissibile  per
inadeguata   descrizione   della   fattispecie,   non   essendo  dato
comprendere  se,  nel  caso  di  specie,  la  banca  trattaria  abbia
provveduto  a  trasmettere  il  nominativo  del  traente all'archivio
informatico  della  Banca  d'Italia  dopo che le era stata fornita la
prova  -  ancorche'  successivamente  allo  spirare  del  termine  di
sessanta  giorni  di  cui  all'art. 8  -  dell'avvenuto  pagamento in
«tempestivo  ritardo»  ovvero se la prova dell'avvenuto pagamento era
stata  fornita  dopo  che  la  banca  trattaria aveva provveduto alla
trasmissione del nominativo del traente all'archivio informatico;
        che  e'  evidente  che l'onere di tempestiva produzione della
prova  dell'avvenuto  pagamento  ha  ben  altra rilevanza - in quanto
funzionale  a  dimostrare  il  «ravvedimento  operoso»  del traente -
nell'una  ipotesi  e nell'altra, e pertanto ai fini della sussistenza
dell'obbligo  -  oggetto  di  controversia nel giudizio a quo - della
banca  trattaria  di  provvedere alla trasmissione del nominativo del
traente all'archivio informatico della Banca d'Italia;
        che  l'insufficiente descrizione della fattispecie si risolve
in   carenza   della   motivazione  sulla  rilevanza  della  proposta
questione, e pertanto nella sua manifesta inammissibilita'.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale  degli  artt. 9  e  9-bis  della  legge
15 dicembre   1990,  n. 386  (Nuova  disciplina  sanzionatoria  degli
assegni  bancari),  sollevata,  in  riferimento  agli artt. 2, 3 e 41
della  Costituzione,  dal  Tribunale  di  Trapani  con l'ordinanza in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Vaccarella
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 2006.
                      Il cancelliere:Fruscella
06C0714