N. 321 ORDINANZA 18 - 27 luglio 2006

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento   -  Immunita'  parlamentari  -  Procedimento  civile  nei
  confronti  di un senatore per il risarcimento dei danni conseguenti
  a  diffamazione  a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilita'
  del Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione
  tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma - Sussistenza
  dei  requisiti  soggettivo  e  oggettivo  per  l'instaurazione  del
  conflitto   -   Ammissibilita'   del   ricorso  -  Comunicazione  e
  notificazione atti conseguenti.
- Deliberazione del Senato della Repubblica del 23 marzo 2005.
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.31 del 2-8-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  del  Senato  della Repubblica del
23 marzo 2005, relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse
dal  senatore  Nando Dalla Chiesa nei confronti dell'onorevole Cesare
Previti,  promosso  con  ricorso del Tribunale di Roma, sezione prima
civile,  in  composizione  monocratica,  depositato in cancelleria il
2 marzo  2006  ed  iscritto al n. 6 del registro conflitti tra poteri
dello Stato 2006, fase di ammissibilita'.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 5 luglio 2006 il giudice
relatore Maria Rita Saulle.
    Ritenuto  che  il Tribunale civile di Roma, sezione prima civile,
in  composizione  monocratica,  con  ordinanza-ricorso del 3 novembre
2005,  ha  promosso  conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera
adottata  il  23 marzo  2005,  con  la  quale  -  in conformita' alla
proposta della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari -
e'  stato  dichiarato che i fatti per i quali e' pendente un giudizio
civile  nei  confronti  del  sen.  Nando  Dalla  Chiesa costituiscono
opinioni  espresse  da  un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue  funzioni  e, pertanto, sono coperti da insindacabilita' ai sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che  il  Tribunale  ricorrente  osserva  di essere chiamato a
giudicare   della   domanda,   previo   accertamento   del  reato  di
diffamazione,  di  risarcimento  dei  danni  avanzata dall'on. Cesare
Previti  nei  confronti del sen. Nando Dalla Chiesa, conseguente alla
pubblicazione  di  tre articoli, a firma del convenuto, avvenuta il 3
maggio, il 5 maggio e il 14 luglio 2004 sul quotidiano «L'Unita»;
        che  il Tribunale di Roma, preliminarmente, osserva che l'on.
Cesare  Previti  contesta  il  contenuto  degli articoli citati nella
parte  in cui si afferma che egli, nella gestione dell'eredita' della
Marchesa  Anna Maria Casati Stampa, «dopo aver patrocinato le ragioni
della  parte  offesa,  si  offri'  in  soccorso  alla parte vincente»
provvedendo  alla  cessione, ad un prezzo irrisorio e dilazionato, di
un immobile e di altri beni mobili all'on. Berlusconi, che si sarebbe
giovato di tale operazione negoziale;
        che  il  Tribunale ricorrente rileva che l'on. Cesare Previti
ritiene siffatte affermazioni false e prive di fondamento e dirette a
fornire  di  lui  un'immagine  negativa  con  il preciso obiettivo di
screditare  la persona dell'on. Berlusconi e delle persone a lui piu'
vicine;
        che,   a   parere   del  Tribunale  ricorrente,  la  delibera
impugnata,  nell'approvare  la  proposta  con  cui  la  Giunta  delle
elezioni  e delle immunita' parlamentari ha ritenuto insindacabili le
opinioni  espresse  dal sen. Nando Dalla Chiesa, non ha correttamente
inteso il concetto di nesso funzionale tra dichiarazioni ed attivita'
parlamentare come indicato da questa Corte;
        che,  in particolare, il Tribunale di Roma osserva che questa
Corte  ha  affermato  che  le  «dichiarazioni  del  parlamentare rese
all'esterno degli organi parlamentari sono insindacabili solo ove sia
riscontrabile  una  corrispondenza  sostanziale  di  contenuti  della
dichiarazione stessa con atti parlamentari»;
        che, secondo il Tribunale ricorrente, gli articoli pubblicati
sul  quotidiano  «L'Unita»  non  si  possono  ritenere  in alcun modo
collegati alla attivita' istituzionale del sen. Dalla Chiesa;
        che, dunque, ad avviso del ricorrente, ai fatti per cui e' in
corso  il  processo  non  sarebbe applicabile l'art. 68, primo comma,
della Costituzione e che, quindi, la delibera di insindacabilita' del
23 marzo 2005 sarebbe viziata.
    Considerato   che,   in   questa   fase  del  giudizio,  a  norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
la   Corte   costituzionale   e'   chiamata   a   deliberare,   senza
contraddittorio,  in ordine all'esistenza o meno della «materia di un
conflitto  la  cui  risoluzione spetti alla sua competenza», restando
impregiudicata   ogni   ulteriore   decisione,   anche  in  punto  di
ammissibilita';
        che  nella  fattispecie  sussistono i requisiti soggettivo ed
oggettivo del conflitto;
        che,   infatti,   quanto   al  requisito  soggettivo,  devono
ritenersi  legittimati ad essere parte del presente conflitto, sia il
Tribunale di Roma, sezione prima civile, in composizione monocratica,
in  quanto  organo  giurisdizionale,  in  posizione  di  indipendenza
costituzionalmente     garantita,     competente     a     dichiarare
definitivamente, per il procedimento di cui e' investito, la volonta'
del  potere cui appartiene, sia il Senato della Repubblica, in quanto
organo competente a dichiarare definitivamente la propria volonta' in
ordine    all'applicabilita'   dell'art. 68,   primo   comma,   della
Costituzione;
        che,  quanto  al  profilo  oggettivo, sussiste la materia del
conflitto,  dal  momento  che  il ricorrente lamenta la lesione della
propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte
della impugnata deliberazione del Senato della Repubblica;
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di un conflitto, la cui
risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di
Roma,   sezione   prima  civile,  in  composizione  monocratica,  nei
confronti  del  Senato  della  Repubblica,  con  l'atto  indicato  in
epigrafe;
    Dispone:
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al Tribunale di Roma;
        b) che,  a  cura  del  ricorrente,  l'atto  introduttivo e la
presente  ordinanza  siano  notificati al Senato della Repubblica, in
persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione,  per  essere  successivamente depositati, con la prova
dell'avvenuta  notifica,  presso  la cancelleria della Corte entro il
termine  di venti giorni, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Saulle
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 2006.
                      Il cancelliere:Fruscella
06C0716