N. 11 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 2 agosto 2006

Ricorso  per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 2 agosto
2006 (della Regione Valle d'Aosta)
Regioni  -  Variazioni  territoriali - Richiesta di referendum per il
  distacco  del  Comune  di  Noasca  dalla  Regione Piemonte e per la
  relativa  aggregazione  alla  Regione  Valle  d'Aosta  -  Ordinanza
  dell'Ufficio   centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di
  cassazione   dichiarativa  della  legittimita'  della  richiesta  -
  Conseguenti   deliberazione   del   Consiglio   dei   ministri   di
  approvazione  del decreto di indizione del referendum e decreto del
  Presidente  della  Repubblica  di  indizione  del referendum per il
  giorno 8  ottobre  2006 - Conflitto di attribuzione sollevato dalla
  Regione  Valle  d'Aosta  -  Denunciata  omessa considerazione delle
  norme  statutarie poste a salvaguardia della identita' territoriale
  della  Regione  -  Indebita  alterazione  dell'ambito  territoriale
  regionale  -  Lesione  della  tutela delle minoranze linguistiche -
  Incidenza sul criterio di ripartizione dei seggi al Senato.
- Ordinanza  dell'Ufficio  centrale per il referendum presso la Corte
  di  cassazione  del 12 aprile 2006; deliberazione del Consiglio dei
  ministri del 7 luglio 2006; decreto del Presidente della Repubblica
  10 luglio 2006.
- Costituzione, artt. 6, 57, comma terzo, e 116, primo comma; statuto
  speciale  per  la  Regione Valle d'Aosta, artt. 1, comma secondo, e
  50.
Regioni  -  Variazioni  territoriali - Richiesta di referendum per il
  distacco  del  Comune  di  Noasca  dalla  Regione Piemonte e per la
  relativa  aggregazione  alla  Regione Valle d'Aosta - Deliberazione
  del Consiglio dei ministri di approvazione del decreto di indizione
  del  referendum  e  atti  conseguenti  -  Conflitto di attribuzione
  sollevato  dalla  Regione  Valle d'Aosta - Denunciata lesione delle
  competenze  statutarie  regionali  per  la mancata convocazione del
  Presidente  della  Regione  alla  relativa seduta del Consiglio dei
  ministri.
- Deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2006; decreto
  del Presidente della Repubblica 10 luglio 2006.
- Statuto  speciale  per  la  Regione  Valle  d'Aosta, art. 44, comma
  terzo.
Regioni  -  Variazioni  territoriali - Richiesta di referendum per il
  distacco  del  Comune  di  Noasca  dalla  Regione Piemonte e per la
  relativa  aggregazione  alla  Regione  Valle  d'Aosta  -  Ordinanza
  dell'Ufficio   centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di
  cassazione   dichiarativa  della  legittimita'  della  richiesta  -
  Conseguenti   deliberazione   del   Consiglio   dei   ministri   di
  approvazione  del decreto di indizione del referendum e decreto del
  Presidente  della  Repubblica  di  indizione  del referendum per il
  giorno 8  ottobre  2006 - Conflitto di attribuzione sollevato dalla
  Regione  Valle  d'Aosta  - Richiesta di sospensione dell'esecuzione
  degli  atti  impugnati,  in  particolare del decreto del Presidente
  della Repubblica di indizione del referendum.
- Ordinanza  dell'Ufficio  centrale per il referendum presso la Corte
  di  cassazione  del 12 aprile 2006; deliberazione del Consiglio dei
  ministri del 7 luglio 2006; decreto del Presidente della Repubblica
  10 luglio 2006.
- Legge  11 marzo  1953,  n. 87,  art. 40;  norme  integrative  per i
  giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 28.
(GU n.42 del 18-10-2006 )
    Ricorso  della  Regione  Valle  d'Aosta, con sede in Aosta, p.zza
Deffeyes,  n. 1,  c.f.  80002270074  in  persona  del  presidente pro
tempore,  on.  Luciano  Caveri,  rappresentato  e difeso, in forza di
procura  a margine del presente atto ed in virtu' della deliberazione
del1a  giunta  regionale  n. 2035  del 14 luglio 2006, dal prof. avv.
Giovanni  Guzzetta  e  dal prof. avv. Francesco Saverio Marini, anche
disgiuntamente  tra  loro,  presso  lo studio di quest'ultimo sito in
Roma, via Monti Parioli 48, ha eletto domicilio;

    Contro  il  Governo  in  persona del Presidente del Consiglio dei
ministri  pro  tempore,  con  sede  in  Roma,  Palazzo  Chigi, piazza
Colonna,  370,  per  l'accertamento dell'avvenuta violazione di norme
costituzionali e statutarie attributive di competenze e garanzie alla
regione  ricorrente, in particolare degli artt. 6, 57, terzo comma, e
116,  primo  comma,  Cost.  e degli artt. 1, secondo comma, 44, terzo
comma,  e 50 della legge cost. n. 4 del 1948 (Statuto speciale per la
Valle d'Aosta), e per il conseguente annullamento: a) della ordinanza
dell'Ufficio  centrale  per  il referendum presso la Corte suprema di
Cassazione, depositata in cancelleria il 12 aprile 2006, dichiarativa
dalla  legittimita' della richiesta di referendum per il distacco del
Comune   di   Noasca,  dalla  Regione  Piemonte  e  per  la  relativa
aggregazione  alla  Regione Valle d'Aosta; b) della deliberazione del
Consiglio  dei  ministri  del  7  luglio  2006  con la quale e' stato
approvato  il  decreto  di  indizione del referendum sul distacco del
Comune  di  Noasca  dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla
Regione  Valle  d'Aosta, da svolgersi domenica 8 ottobre 2006; c) del
decreto  del  Presidente della Repubblica, adottato in data 10 luglio
2006  e  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 160
del  12  luglio  2006, con il quale e' stato indetto, per il giorno 8
ottobre  2006,  il referendum sul distacco del Comune di Noasca dalla
Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta; d)
di ogni atto presupposto o conseguente.

                              F a t t o

    1.  -  Con ordinanza depositata in cancelleria il 12 aprile 2006,
l'Ufficio  centrale  per  il  referendum  costituito  presso la Corte
suprema  di Cassazione, ha dichiarato - tra l'altro - la legittimita'
della  richiesta  di referendum «per il distacco del Comune di Noasca
dalla  Regione  Piemonte  e per la relativa aggregazione alla Regione
Valle   d'Aosta».   La   legittimita'  di  tale  richiesta  e'  stata
argomentata  dall'Ufficio  sull'art. 132,  secondo comma, Cost., come
novellato  dall'art. 9,  primo  comma,  legge  cost.  n. 3  del 2001,
nonche' sull'art. 42, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.
    2.  -  In conseguenza ditale ordinanza, la Direzione centrale dei
servizi elettorali del Ministero dell'interno -- Dipartimento per gli
affari  interni  e  territoriali,  ha  quindi comunicato alla Regione
Valle  d'Aosta,  con  nota  prot.  200601151, in data 13 giugno 2006,
l'intenzione  di «proporre, in occasione di uno dei prossimi Consigli
dei  ministri, che la data di convocazione dei comizi [elettorali] di
che  trattasi  venga  fissata per domenica 8 ottobre 2006», o, in via
subordinata  per  domenica l° ottobre. In particolare, va specificato
che  la  Regione  Valle  d'Aosta  ha  avuto  conoscenza dell'avvenuta
adozione  dell'ordinanza  dell'Ufficio  centrale  soltanto tramite la
suddetta  comunicazione  del  Ministero dell'interno, pervenuta il 13
giugno 2006.
    3.  -  Successivamente,  in  data 7 luglio 2006, il Consiglio dei
ministri  ha  approvato  il  decreto  per  l'indizione del referendum
consultivo,  da  svolgersi  nella giornata di domenica 8 ottobre 2006
con  proseguimento  nella  giornata  successiva,  per il distacco del
Comune  di  Noasca  dal  Piemonte  e  la  sua aggregazione alla Valle
d'Aosta.
    4. - Infine, con decreto del Presidente della Repubblica adottato
in  data  10 luglio 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160
del  12  luglio  2006,  il  referendum de quo e' stato effettivamente
indetto per il giorno 8 ottobre 2006.
    5.  -  Tutto  cio'  premesso,  l'odierna  ricorrente, ritenuta la
lesione  delle  proprie attribuzioni costituzionali, impugna gli atti
indicati in epigrafe, per i seguenti motivi di

                            D i r i t t o

    1.  -  Violazione dell'art. 116, primo comma, Cost., dell'art. 1,
secondo  comma,  e  dell'art.  50 dello Statuto speciale per la Valle
d'Aosta (legge cost. n. 4 del 1948).
    Una corretta considerazione della complessiva disciplina di rango
costituzionale  in  materia  di distacco-aggregazione di un comune da
una regione alla Regione Valle d'Aosta mostra, in maniera inequivoca,
che  tanto l'ordinanza dell'Ufficio centra1e per il referendum del 12
aprile  2006,  quanto  la conseguente deliberazione del Consiglio dei
ministri  del  7  luglio  2006  ed  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  10  luglio  2006,  come sopra individuati, risultano
affetti da gravi profili di illegittimita'.
    L'Ufficio  centrale,  infatti,  secondo  quanto prospettato nella
stessa  motivazione  dell'ordinanza impugnata, nel pronunciarsi sulla
menzionata  richiesta  di  referendum  ha  utilizzato  come parametro
costituzionale esclusivamente l'art. 132, secondo comma, Cost.
    Tuttavia,   cosi'  operando,  esso  ha  integralmente  omesso  di
considerare  che,  per  quanto  attiene all'aggregazione alla Regione
Valle  d'Aosta  di un comune situato in una diversa regione, le norme
di  livello  costituzionale  alla  cui  luce  valutare  la  richiesta
referendaria  sono  altresi', ed anzi primariamente, quelle derivanti
dallo  Statuto  speciale della regione medesima (legge cost. n. 4 del
1948).
    Non si intende, ovviamente, contestare che l'attuale formulazione
dell'art. 132,  secondo  comma,  Cost.  disponga  che  «si  puo', con
l'approvazione della maggioranza delle popolazioni [...] del comune o
dei comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della
Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che [...] comuni
che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati
ad  un'  altra». Tuttavia, e' altrettanto incontestabile che le norme
della  Costituzione relative alle autonomie territoriali possono, con
riguardo  alle  regioni  a  Statuto  speciale,  essere  derogate  dai
relativi  Statuti  allo  scopo  di  assicurare  «forme  e  condizioni
particolari  di  autonomia»,  ex  art. 116,  primo  comma, Cost. Ed a
questo   fine,   l'art. 1,  secondo  comma,  dello  Statuto  speciale
stabilisce  che, per quanto attiene alla Valle d'Aosta, il territorio
della  regione  «comprende  le  circoscrizioni  ed  i  comuni ad esso
appartenenti  alla  data dell'entrata in vigore della presente legge»
[costituzionale],  ossia  alla  data dell'11 marzo 1948. Vale a dire,
rientrano     nel     territorio     regionale,     in    tal    modo
«costituzionalizzato»,   esclusivamente   i   comuni   tassativamente
individuati   nella   tabella   allegata   al   decreto   legislativo
luogotenenziale   7  settembre  1945,  n. 545,  recante  norme  sull'
«Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta».
    Giova  ricordare,  peraltro, che l'art. 1 dello stesso d.lgs.lgt.
n. 545  del  1945 aveva, altresi', soppresso la Provincia di Aosta ed
aggregato  i comuni che, pur appartenendo ad essa, non ricadevano nel
territorio  valdostano (ad es. il Comune di Ivrea ed altri comuni del
canavesano),  alla  provincia  di Torino. Tale soppressione si spiega
proprio  alla  luce  dell'esigenza  di  tutelare  e  salvaguardare le
peculiari  condizioni  geografiche,  economiche  e linguistiche della
Valle  d'Aosta;  si tratta, a ben vedere, della medesima esigenza che
ha  condotto  alla  costituzione  di  essa  prima  in  circoscrizione
autonoma e, successivamente, in regione ad autonomia speciale.
    E   dunque   lo  Statuto  speciale,  con  una  norma  chiaramente
derogatoria  rispetto  alla  generale regolazione delle modificazioni
territoriali   regionali,   per   distacco-aggregazione   di  comuni,
contenuta  nell'art. 132,  secondo  comma,  Cost.,  ha introdotto una
clausola  di salvaguardia della identita' territoriale della regione,
negli  esatti termini in cui essa si presentava all'entrata in vigore
dello Statuto speciale stesso.
    Sicche',  per  addivenire  ad  un cambiamento dell'estensione del
territorio  regionale,  anche  come risultato dell'aggregazione di un
comune  non  appartenente  originariamente ad esso, e' indispensabile
che  si  proceda ad una revisione dello Statuto speciale, seguendo il
procedimento  fissato  all'art. 50  di esso, non gia' quello previsto
all'art. 132  Cost. Non possono, pertanto, considerarsi legittimi ne'
una  ordinaria  «legge  della  Repubblica» che disponga la variazione
territoriale,  ne'  gli  atti ad essa prodromici e strumentali, quali
quelli  che  qui  si  impugnano,  causalmente idonei a determinare un
risultato che incide lesivamente sulle competenze della Regione Valle
d'Aosta,  attraverso una estensione dell'ambito territoriale di essa,
realizzata  secondo  modalita' contrarie a quanto imposto da norme di
rango costituzionale.
    Ed  e'  bene  precisare,  a  quest'ultimo proposito, che la sfera
competenziale  della  regione risulta invasa per il solo fatto che si
attivi  un procedimento destinato a produrre una variazione della sua
estensione  territoriale,  in spregio alle garanzie poste da norme di
rango   costituzionale  ed  al  di  fuori  delle  modalita'  all'uopo
richieste.  E'  noto,  infatti, che il quadro di competenze di cui la
regione puo' vantare, costituzionalmente, la titolarita' si pone come
il  risultato  della  concorrenza  di  due  criteri: l'uno relativo a
materie o porzioni di esse e l'altro territoriale, con la conseguenza
che   un   atto  idoneo  ad  incidere  (indifferentemente,  in  senso
restrittivo  o  ampliativo)  sul  territorio,  si riflette, ipso jure
sulle competenze costituzionali della regione stessa sotto il profilo
della relativa sfera spaziale di efficacia.
    2.  -  Violazione  degli  artt.  6,  116, primo comma, Cost. e 1,
secondo  comma,  dello  Statuto  speciale per la Valle d'Aosta (legge
cost. n. 4 del 1948).
    Inoltre,  gli atti censurati si pongono in evidente contrasto con
l'art. 6  Cost.,  dal  quale  si desume con nettezza il principio che
impegna  la Repubblica alla tutela delle minoranze linguistiche. Tale
disposizione  di  principio va necessariamente letta in coordinamento
con  l'art. 116,  primo  comma, Cost., nel quale il riconoscimento di
forme  e  condizioni  di  peculiare  autonomia  alla Valle d'Aosta va
interpretato  come  altresi'  connesso alla finalita' di predisporre,
mediante  lo  Statuto  speciale,  degli  idonei strumenti di garanzia
delle   peculiarita'   linguistiche   e   culturali  della  comunita'
valdostana.
    In  puntuale  attuazione  delle  due  norme costituzionali appena
richiamate,  lo  Statuto  speciale  della  Regione  Valle  d'Aosta ha
voluto, dunque, salvaguardare, in via generale, gli specifici fattori
(linguistici,  storici,  culturali)  di  coesione  della Valle, anche
attraverso  la  precisa  individuazione  del territorio della regione
mediante  l'espresso  riferimento  ai comuni ad essa appartenenti nel
1948, operato dall'art. 1, secondo comma.
    In  altre parole, cio' che la norma statutaria ha in tale maniera
inteso     preservare     coincide     anche     con     l'equilibrio
linguistico-culturale   all'interno   della   comunita'   valdostana,
sussistente alla data di entrata in vigore della fonte statutaria. Al
fine  di  conseguire  tale  obiettivo,  si e' scelto di escludere che
l'equilibrio in parola potesse subire alterazioni e rimaneggiamenti a
seguito  della  successiva aggregazione, con legge statale, di comuni
appartenenti   ad   altre   regioni  ed  in  assenza  delle  garanzie
discendenti da un atto con forza di legge costituzionale.
    Gli  atti  impugnati,  pertanto, nel momento in cui si pongono in
contrasto  con il principio di rango costituzionale appena richiamato
e  con  le  norme,  di  pari  grado, che ne costituiscono attuazione,
determinano  anche da questo punto di vista una illegittima invasione
della  sfera  di  garanzie  ed  attribuzioni  di cui la Regione Valle
d'Aosta  risulta  costituzionalmente  e statutariamente investita, la
quale   verrebbe   intaccata  dall'indebita  alterazione  dell'ambito
territoriale nel quale si esplicano le competenze regionali.
    3.  -  Violazione dell'art. 57, terzo comma, Cost. e dell'art. 1,
secondo  comma,  dello  Statuto  speciale per la Valle d'Aosta (legge
cost. n. 4 del 1948).
    Il  procedimento  nel  quale  si  inseriscono gli atti che con il
presente  ricorso si contestano appare, altresi', lesivo della tutela
che  la Costituzione riserva alla Regione Valle d'Aosta, all'art. 57,
secondo  comma.  Tale  disposizione,  com'e'  noto,  nel disciplinare
l'attribuzione  dei seggi senatoriali su base regionale, assegna alla
Regione  Valle  d'Aosta  un  solo senatore. Dunque, mediante siffatta
previsione  il  Costituente  ha  deliberato,  ponendo una norma dalla
valenza   indubbiamente  garantistica,  di  escludere  l'applicazione
dell'ordinario  criterio  della  proporzione  tra  numero di seggi al
Senato attribuiti a ciascuna regione e popolazione in essa residente,
ex art. 57, u.c., Cost.
    Ora,  anche  a  trascurare quanto gia' sopra rilevato, se dovesse
ritenersi,  consentita  l'indiscriminata possibilita' di aggregazione
alla regione, mediante una legge ordinaria statale seppur rinforzata,
cio'   equivarrebbe   a   ritenere  ammessa  la  possibilita'  di  un
indiscriminato   aumento   della   popolazione  regionale  e  di  una
corrispondente lesione del criterio proporzionale per la ripartizione
dei  seggi  al  Senato. Nulla esclude, infatti, che l'avanzamento dei
confini  regionali,  che  attraverso  gli  atti  impugnati  e'  stato
avviato, induca altri comuni «nuovi confinanti» ad attivare lo stesso
procedimento  di aggregazione, producendo un «effetto a catena» dagli
esiti imprevedibili.
    In  questa maniera, non solo si smarrirebbe la ratio garantistica
dell'art. 57,  terzo  comma,  Cost.,  ma  tale  norma  costituzionale
finirebbe    con   l'assumere   un   carattere   di   incomprensibile
penalizzazione proprio della Regione Valle d'Aosta.
    La  palese  assurdita' di una simile conseguenza, letta alla luce
dell'art. 1,  secondo comma, dello Statuto speciale, da' conto, anche
lungo  questo  versante,  del  perche'  il legislatore costituzionale
statutario,  in  perfetta  linea  con il Costituente, abbia deciso di
«irrigidire»  l'estensione  territoriale  della  regione, individuata
attraverso  i  comuni  ad essa originariamente appartenenti. Sicche',
gli  atti  che  qui  si  censurano,  pretendendo  di sottrarsi a tale
disciplina garantistica, sono da ritenersi illegittimi e lesivi delle
attribuzioni  di  cui  la  Regione  Valle  d'Aosta,  ai  sensi  della
Costituzione e dello Statuto speciale, gode.
    4.  -  Violazione, da parte della deliberazione del Consiglio dei
ministri  e  degli  atti  conseguenti  impugnati, dell'art. 44, terzo
comma,  dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge cost. n. 4
del 1948).
    La  deliberazione  del  Consiglio dei ministri del 7 luglio 2006,
che con il presente ricorso si impugna, e' da considerarsi, altresi',
illegittima  e  lesiva  delle  competenze  statutarie  della  regione
valdostana  anche  per  quanto  concerne  il  profilo  relativo  alla
composizione   dell'organo  collegiale  da  cui  e'  stata  adottata.
L'art. 44,  terzo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta,
infatti,  stabilisce  espressamente  che  e' attribuito al presidente
della regione il potere di intervenire «alle sedute del Consiglio dei
ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente
la regione».
    Ora, nessun dubbio puo' nutrirsi circa che il fatto che l'oggetto
su  cui, nella specie, il Consiglio era chiamato a pronunciarsi, vale
a  dire  la  decisione  relativa al referendum per l'aggregazione del
Comune  di  Noasca  alla  Valle d'Aosta, rappresentasse una questione
riguardante,  in  maniera  quasi  paradigmatica,  particolarmente  la
regione.  Tuttavia,  nessuna comunicazione o convocazione in ordine a
tale  seduta  del  Consiglio  dei ministri e' pervenuta al presidente
della  regione,  ne'  ad  altro  organo regionale. Di conseguenza, la
regione  non  e'  stata  messa in condizione di far valere nella sede
collegiale  governativa  la  potesta'  di cui risulta statutariamente
investita.
    Pertanto,  l'assenza  di  comunicazione  della  data  in  cui  il
Consiglio dei ministri avrebbe deliberato sulla questione de qua e la
mancata   espressa  convocazione  del  presidente  della  regione  si
risolvono  in  una  violazione  dell'attribuzione  regionale prevista
all'art. 44, terzo comma, dello Statuto speciale e determinano, anche
da   questo   ulteriore   punto   di  vista,  l'illegittimita'  della
deliberazione  in quella sede assunta, come pure di ogni atto ad essa
conseguente  e  in  particolare  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  datato  10  luglio 2006, di indizione del referendum nel
Comune di Noasca per la giornata dell'8 ottobre 2006.
Istanza  di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, ex art.
40 della legge n. 87 del 1953 e art. 28 delle norme integrative per i
              giudizi davanti alla corte costituzionale
    L'illegittimita' da cui gli atti impugnati risultano affetti e le
conseguenze  cui  la  loro esecuzione nelle more del giudizio darebbe
luogo  inducono,  altresi',  ad  avanzare richiesta, a codesta ecc.ma
Corte,   affinche'   disponga   la  sospensione  dell'esecuzione  dei
medesimi,   ed  in  particolare  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  di  indizione del referendum. Rappresentano gravi ragioni
che  depongono  in favore della sospensione, tra l'altro, il dato per
cui la sollecitazione sulla questione del corpo elettorale del Comune
di  Noasca,  illegittimamente  operata, rischierebbe di provocare una
risposta  da  parte  del  medesimo del tutto inane ed improduttiva di
effetti.  Infatti,  al  di  la'  della  piu'  che seria necessita' di
evitare  l'impegno finanziario per l'allestimento e l'espletamento di
una   votazione   referendaria  non  assistita  dal  carattere  della
legittimita',  e'  necessario  tener  conto  del principio in base al
quale    il   ricorso   all'istituto   referendario   puo'   avvenire
esclusivamente   in   casi  tassativamente  indicati.  Cio',  poiche'
l'ordinamento  attribuisce,  a  tutta  evidenza,  un rilievo talmente
marcato  alla  pronunzia diretta del corpo elettorale da accordare la
ricorribilita'  a  tali forme di consultazione soltanto a determinate
condizioni  e,  comunque,  sempre  e  soltanto  nel  caso  in cui sia
possibile  ricollegare  all'esito  del  referendum un qualche effetto
giuridico.  La ratio che informa il sistema e', dunque, quella di non
stimolare  una presa di posizione da parte degli elettori, in tutti i
casi in cui essa sia destinata a restare improduttiva di qualsivoglia
efficacia nella sfera del diritto.
       Considerando,  allora,  l'incostituzionalita'  e  gli  effetti
finanziari   e  politico-  istituzionali  che  discenderebbero  dallo
svolgimento  del  referendum  indetto  per l'8 ottobre 2006, sembrano
ricorrere   nella  fattispecie  le  «gravi  ragioni»  che,  ai  sensi
dell'art. 40  della  legge n. 87 del 1953, dovrebbero indurre codesta
ecc.ma  Corte  altresi'  a  deliberare  la sospensione dell'efficacia
degli atti contro cui e' avanzato il presente ricorso, in particolare
del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.
                              P. Q. M.
    Con  riserva  di  ulteriormente  argomentare,  la  Regione  Valle
d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma
Corte  costituzionale,  in accoglimento del presente ricorso, voglia:
I)  dichiarare  che non spetta allo Stato attivare il procedimento di
modifica   del  territorio  della  Regione  Valle  d'Aosta  ai  sensi
dell'art. 132,   secondo   comma,  Cost.;  II)  accertare  l'avvenuta
violazione,  come  sopra  prospettata,  di  attribuzioni e competenze
costituzionalmente  e  statutariamente  fissate  in capo alla regione
ricorrente;  III)  annullare  conseguentemente  gli  atti in epigrafe
individuati,  ossia:  a)  l'ordinanza  dell'Ufficio  centrale  per il
referendum  presso  la  Corte  suprema  di  Cassazione, depositata in
cancelleria  il 12 aprile 2006, dichiarativa della legittimita' della
richiesta  di  referendum  per il distacco del Comune di Noasca dalla
Regione  Piemonte  e  per la relativa aggregazione alla Regione Valle
d'Aosta;  b) la deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 luglio
2006  con  la  quale  e'  stato approvato il decreto di indizione del
referendum sul distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e
la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta, da svolgersi domenica
8  ottobre  2006;  c)  il  decreto  del  Presidente della Repubblica,
adottato   in  data  10  luglio  2006  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, serie generale, n. 160 del 12 luglio 2006, con il quale e'
stato  indetto,  per  il  giorno  8  ottobre  2006, il referendum sul
distacco  del  Comune  di  Noasca  dalla  Regione  Piemonte  e la sua
aggregazione  alla  Regione Valle d'Aosta; d) ogni atto presupposto o
conseguente.
    Voglia,  inoltre,  codesta  ecc.ma  Corte,  per  le gravi ragioni
dianzi illustrate, disporre la sospensione dell'esecuzione degli atti
impugnati   ed  in  particolare  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 10 luglio 2006, di indizione del referendum nel Comune
di Noasca per il giorno 8 ottobre 2006.
      Roma, addi' 18 luglio 2006
 Prof. Avv. Giovanni Guzzetta - Prof. Avv. Francesco Saverio Marini
06C0719