N. 11 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 2 agosto 2006
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 2 agosto 2006 (della Regione Valle d'Aosta) Regioni - Variazioni territoriali - Richiesta di referendum per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e per la relativa aggregazione alla Regione Valle d'Aosta - Ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione dichiarativa della legittimita' della richiesta - Conseguenti deliberazione del Consiglio dei ministri di approvazione del decreto di indizione del referendum e decreto del Presidente della Repubblica di indizione del referendum per il giorno 8 ottobre 2006 - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Valle d'Aosta - Denunciata omessa considerazione delle norme statutarie poste a salvaguardia della identita' territoriale della Regione - Indebita alterazione dell'ambito territoriale regionale - Lesione della tutela delle minoranze linguistiche - Incidenza sul criterio di ripartizione dei seggi al Senato. - Ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione del 12 aprile 2006; deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2006; decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2006. - Costituzione, artt. 6, 57, comma terzo, e 116, primo comma; statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, artt. 1, comma secondo, e 50. Regioni - Variazioni territoriali - Richiesta di referendum per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e per la relativa aggregazione alla Regione Valle d'Aosta - Deliberazione del Consiglio dei ministri di approvazione del decreto di indizione del referendum e atti conseguenti - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Valle d'Aosta - Denunciata lesione delle competenze statutarie regionali per la mancata convocazione del Presidente della Regione alla relativa seduta del Consiglio dei ministri. - Deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2006; decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2006. - Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 44, comma terzo. Regioni - Variazioni territoriali - Richiesta di referendum per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e per la relativa aggregazione alla Regione Valle d'Aosta - Ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione dichiarativa della legittimita' della richiesta - Conseguenti deliberazione del Consiglio dei ministri di approvazione del decreto di indizione del referendum e decreto del Presidente della Repubblica di indizione del referendum per il giorno 8 ottobre 2006 - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Valle d'Aosta - Richiesta di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, in particolare del decreto del Presidente della Repubblica di indizione del referendum. - Ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione del 12 aprile 2006; deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2006; decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2006. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 40; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 28.(GU n.42 del 18-10-2006 )
Ricorso della Regione Valle d'Aosta, con sede in Aosta, p.zza Deffeyes, n. 1, c.f. 80002270074 in persona del presidente pro tempore, on. Luciano Caveri, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della deliberazione del1a giunta regionale n. 2035 del 14 luglio 2006, dal prof. avv. Giovanni Guzzetta e dal prof. avv. Francesco Saverio Marini, anche disgiuntamente tra loro, presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Monti Parioli 48, ha eletto domicilio; Contro il Governo in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna, 370, per l'accertamento dell'avvenuta violazione di norme costituzionali e statutarie attributive di competenze e garanzie alla regione ricorrente, in particolare degli artt. 6, 57, terzo comma, e 116, primo comma, Cost. e degli artt. 1, secondo comma, 44, terzo comma, e 50 della legge cost. n. 4 del 1948 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e per il conseguente annullamento: a) della ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di Cassazione, depositata in cancelleria il 12 aprile 2006, dichiarativa dalla legittimita' della richiesta di referendum per il distacco del Comune di Noasca, dalla Regione Piemonte e per la relativa aggregazione alla Regione Valle d'Aosta; b) della deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2006 con la quale e' stato approvato il decreto di indizione del referendum sul distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta, da svolgersi domenica 8 ottobre 2006; c) del decreto del Presidente della Repubblica, adottato in data 10 luglio 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 160 del 12 luglio 2006, con il quale e' stato indetto, per il giorno 8 ottobre 2006, il referendum sul distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta; d) di ogni atto presupposto o conseguente. F a t t o 1. - Con ordinanza depositata in cancelleria il 12 aprile 2006, l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte suprema di Cassazione, ha dichiarato - tra l'altro - la legittimita' della richiesta di referendum «per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e per la relativa aggregazione alla Regione Valle d'Aosta». La legittimita' di tale richiesta e' stata argomentata dall'Ufficio sull'art. 132, secondo comma, Cost., come novellato dall'art. 9, primo comma, legge cost. n. 3 del 2001, nonche' sull'art. 42, secondo comma, della legge n. 352 del 1970. 2. - In conseguenza ditale ordinanza, la Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno -- Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha quindi comunicato alla Regione Valle d'Aosta, con nota prot. 200601151, in data 13 giugno 2006, l'intenzione di «proporre, in occasione di uno dei prossimi Consigli dei ministri, che la data di convocazione dei comizi [elettorali] di che trattasi venga fissata per domenica 8 ottobre 2006», o, in via subordinata per domenica l° ottobre. In particolare, va specificato che la Regione Valle d'Aosta ha avuto conoscenza dell'avvenuta adozione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale soltanto tramite la suddetta comunicazione del Ministero dell'interno, pervenuta il 13 giugno 2006. 3. - Successivamente, in data 7 luglio 2006, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per l'indizione del referendum consultivo, da svolgersi nella giornata di domenica 8 ottobre 2006 con proseguimento nella giornata successiva, per il distacco del Comune di Noasca dal Piemonte e la sua aggregazione alla Valle d'Aosta. 4. - Infine, con decreto del Presidente della Repubblica adottato in data 10 luglio 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2006, il referendum de quo e' stato effettivamente indetto per il giorno 8 ottobre 2006. 5. - Tutto cio' premesso, l'odierna ricorrente, ritenuta la lesione delle proprie attribuzioni costituzionali, impugna gli atti indicati in epigrafe, per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Violazione dell'art. 116, primo comma, Cost., dell'art. 1, secondo comma, e dell'art. 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge cost. n. 4 del 1948). Una corretta considerazione della complessiva disciplina di rango costituzionale in materia di distacco-aggregazione di un comune da una regione alla Regione Valle d'Aosta mostra, in maniera inequivoca, che tanto l'ordinanza dell'Ufficio centra1e per il referendum del 12 aprile 2006, quanto la conseguente deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2006 ed il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2006, come sopra individuati, risultano affetti da gravi profili di illegittimita'. L'Ufficio centrale, infatti, secondo quanto prospettato nella stessa motivazione dell'ordinanza impugnata, nel pronunciarsi sulla menzionata richiesta di referendum ha utilizzato come parametro costituzionale esclusivamente l'art. 132, secondo comma, Cost. Tuttavia, cosi' operando, esso ha integralmente omesso di considerare che, per quanto attiene all'aggregazione alla Regione Valle d'Aosta di un comune situato in una diversa regione, le norme di livello costituzionale alla cui luce valutare la richiesta referendaria sono altresi', ed anzi primariamente, quelle derivanti dallo Statuto speciale della regione medesima (legge cost. n. 4 del 1948). Non si intende, ovviamente, contestare che l'attuale formulazione dell'art. 132, secondo comma, Cost. disponga che «si puo', con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni [...] del comune o dei comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che [...] comuni che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati ad un' altra». Tuttavia, e' altrettanto incontestabile che le norme della Costituzione relative alle autonomie territoriali possono, con riguardo alle regioni a Statuto speciale, essere derogate dai relativi Statuti allo scopo di assicurare «forme e condizioni particolari di autonomia», ex art. 116, primo comma, Cost. Ed a questo fine, l'art. 1, secondo comma, dello Statuto speciale stabilisce che, per quanto attiene alla Valle d'Aosta, il territorio della regione «comprende le circoscrizioni ed i comuni ad esso appartenenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge» [costituzionale], ossia alla data dell'11 marzo 1948. Vale a dire, rientrano nel territorio regionale, in tal modo «costituzionalizzato», esclusivamente i comuni tassativamente individuati nella tabella allegata al decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, recante norme sull' «Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta». Giova ricordare, peraltro, che l'art. 1 dello stesso d.lgs.lgt. n. 545 del 1945 aveva, altresi', soppresso la Provincia di Aosta ed aggregato i comuni che, pur appartenendo ad essa, non ricadevano nel territorio valdostano (ad es. il Comune di Ivrea ed altri comuni del canavesano), alla provincia di Torino. Tale soppressione si spiega proprio alla luce dell'esigenza di tutelare e salvaguardare le peculiari condizioni geografiche, economiche e linguistiche della Valle d'Aosta; si tratta, a ben vedere, della medesima esigenza che ha condotto alla costituzione di essa prima in circoscrizione autonoma e, successivamente, in regione ad autonomia speciale. E dunque lo Statuto speciale, con una norma chiaramente derogatoria rispetto alla generale regolazione delle modificazioni territoriali regionali, per distacco-aggregazione di comuni, contenuta nell'art. 132, secondo comma, Cost., ha introdotto una clausola di salvaguardia della identita' territoriale della regione, negli esatti termini in cui essa si presentava all'entrata in vigore dello Statuto speciale stesso. Sicche', per addivenire ad un cambiamento dell'estensione del territorio regionale, anche come risultato dell'aggregazione di un comune non appartenente originariamente ad esso, e' indispensabile che si proceda ad una revisione dello Statuto speciale, seguendo il procedimento fissato all'art. 50 di esso, non gia' quello previsto all'art. 132 Cost. Non possono, pertanto, considerarsi legittimi ne' una ordinaria «legge della Repubblica» che disponga la variazione territoriale, ne' gli atti ad essa prodromici e strumentali, quali quelli che qui si impugnano, causalmente idonei a determinare un risultato che incide lesivamente sulle competenze della Regione Valle d'Aosta, attraverso una estensione dell'ambito territoriale di essa, realizzata secondo modalita' contrarie a quanto imposto da norme di rango costituzionale. Ed e' bene precisare, a quest'ultimo proposito, che la sfera competenziale della regione risulta invasa per il solo fatto che si attivi un procedimento destinato a produrre una variazione della sua estensione territoriale, in spregio alle garanzie poste da norme di rango costituzionale ed al di fuori delle modalita' all'uopo richieste. E' noto, infatti, che il quadro di competenze di cui la regione puo' vantare, costituzionalmente, la titolarita' si pone come il risultato della concorrenza di due criteri: l'uno relativo a materie o porzioni di esse e l'altro territoriale, con la conseguenza che un atto idoneo ad incidere (indifferentemente, in senso restrittivo o ampliativo) sul territorio, si riflette, ipso jure sulle competenze costituzionali della regione stessa sotto il profilo della relativa sfera spaziale di efficacia. 2. - Violazione degli artt. 6, 116, primo comma, Cost. e 1, secondo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge cost. n. 4 del 1948). Inoltre, gli atti censurati si pongono in evidente contrasto con l'art. 6 Cost., dal quale si desume con nettezza il principio che impegna la Repubblica alla tutela delle minoranze linguistiche. Tale disposizione di principio va necessariamente letta in coordinamento con l'art. 116, primo comma, Cost., nel quale il riconoscimento di forme e condizioni di peculiare autonomia alla Valle d'Aosta va interpretato come altresi' connesso alla finalita' di predisporre, mediante lo Statuto speciale, degli idonei strumenti di garanzia delle peculiarita' linguistiche e culturali della comunita' valdostana. In puntuale attuazione delle due norme costituzionali appena richiamate, lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta ha voluto, dunque, salvaguardare, in via generale, gli specifici fattori (linguistici, storici, culturali) di coesione della Valle, anche attraverso la precisa individuazione del territorio della regione mediante l'espresso riferimento ai comuni ad essa appartenenti nel 1948, operato dall'art. 1, secondo comma. In altre parole, cio' che la norma statutaria ha in tale maniera inteso preservare coincide anche con l'equilibrio linguistico-culturale all'interno della comunita' valdostana, sussistente alla data di entrata in vigore della fonte statutaria. Al fine di conseguire tale obiettivo, si e' scelto di escludere che l'equilibrio in parola potesse subire alterazioni e rimaneggiamenti a seguito della successiva aggregazione, con legge statale, di comuni appartenenti ad altre regioni ed in assenza delle garanzie discendenti da un atto con forza di legge costituzionale. Gli atti impugnati, pertanto, nel momento in cui si pongono in contrasto con il principio di rango costituzionale appena richiamato e con le norme, di pari grado, che ne costituiscono attuazione, determinano anche da questo punto di vista una illegittima invasione della sfera di garanzie ed attribuzioni di cui la Regione Valle d'Aosta risulta costituzionalmente e statutariamente investita, la quale verrebbe intaccata dall'indebita alterazione dell'ambito territoriale nel quale si esplicano le competenze regionali. 3. - Violazione dell'art. 57, terzo comma, Cost. e dell'art. 1, secondo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge cost. n. 4 del 1948). Il procedimento nel quale si inseriscono gli atti che con il presente ricorso si contestano appare, altresi', lesivo della tutela che la Costituzione riserva alla Regione Valle d'Aosta, all'art. 57, secondo comma. Tale disposizione, com'e' noto, nel disciplinare l'attribuzione dei seggi senatoriali su base regionale, assegna alla Regione Valle d'Aosta un solo senatore. Dunque, mediante siffatta previsione il Costituente ha deliberato, ponendo una norma dalla valenza indubbiamente garantistica, di escludere l'applicazione dell'ordinario criterio della proporzione tra numero di seggi al Senato attribuiti a ciascuna regione e popolazione in essa residente, ex art. 57, u.c., Cost. Ora, anche a trascurare quanto gia' sopra rilevato, se dovesse ritenersi, consentita l'indiscriminata possibilita' di aggregazione alla regione, mediante una legge ordinaria statale seppur rinforzata, cio' equivarrebbe a ritenere ammessa la possibilita' di un indiscriminato aumento della popolazione regionale e di una corrispondente lesione del criterio proporzionale per la ripartizione dei seggi al Senato. Nulla esclude, infatti, che l'avanzamento dei confini regionali, che attraverso gli atti impugnati e' stato avviato, induca altri comuni «nuovi confinanti» ad attivare lo stesso procedimento di aggregazione, producendo un «effetto a catena» dagli esiti imprevedibili. In questa maniera, non solo si smarrirebbe la ratio garantistica dell'art. 57, terzo comma, Cost., ma tale norma costituzionale finirebbe con l'assumere un carattere di incomprensibile penalizzazione proprio della Regione Valle d'Aosta. La palese assurdita' di una simile conseguenza, letta alla luce dell'art. 1, secondo comma, dello Statuto speciale, da' conto, anche lungo questo versante, del perche' il legislatore costituzionale statutario, in perfetta linea con il Costituente, abbia deciso di «irrigidire» l'estensione territoriale della regione, individuata attraverso i comuni ad essa originariamente appartenenti. Sicche', gli atti che qui si censurano, pretendendo di sottrarsi a tale disciplina garantistica, sono da ritenersi illegittimi e lesivi delle attribuzioni di cui la Regione Valle d'Aosta, ai sensi della Costituzione e dello Statuto speciale, gode. 4. - Violazione, da parte della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli atti conseguenti impugnati, dell'art. 44, terzo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge cost. n. 4 del 1948). La deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2006, che con il presente ricorso si impugna, e' da considerarsi, altresi', illegittima e lesiva delle competenze statutarie della regione valdostana anche per quanto concerne il profilo relativo alla composizione dell'organo collegiale da cui e' stata adottata. L'art. 44, terzo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, infatti, stabilisce espressamente che e' attribuito al presidente della regione il potere di intervenire «alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la regione». Ora, nessun dubbio puo' nutrirsi circa che il fatto che l'oggetto su cui, nella specie, il Consiglio era chiamato a pronunciarsi, vale a dire la decisione relativa al referendum per l'aggregazione del Comune di Noasca alla Valle d'Aosta, rappresentasse una questione riguardante, in maniera quasi paradigmatica, particolarmente la regione. Tuttavia, nessuna comunicazione o convocazione in ordine a tale seduta del Consiglio dei ministri e' pervenuta al presidente della regione, ne' ad altro organo regionale. Di conseguenza, la regione non e' stata messa in condizione di far valere nella sede collegiale governativa la potesta' di cui risulta statutariamente investita. Pertanto, l'assenza di comunicazione della data in cui il Consiglio dei ministri avrebbe deliberato sulla questione de qua e la mancata espressa convocazione del presidente della regione si risolvono in una violazione dell'attribuzione regionale prevista all'art. 44, terzo comma, dello Statuto speciale e determinano, anche da questo ulteriore punto di vista, l'illegittimita' della deliberazione in quella sede assunta, come pure di ogni atto ad essa conseguente e in particolare del decreto del Presidente della Repubblica, datato 10 luglio 2006, di indizione del referendum nel Comune di Noasca per la giornata dell'8 ottobre 2006. Istanza di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, ex art. 40 della legge n. 87 del 1953 e art. 28 delle norme integrative per i giudizi davanti alla corte costituzionale L'illegittimita' da cui gli atti impugnati risultano affetti e le conseguenze cui la loro esecuzione nelle more del giudizio darebbe luogo inducono, altresi', ad avanzare richiesta, a codesta ecc.ma Corte, affinche' disponga la sospensione dell'esecuzione dei medesimi, ed in particolare del decreto del Presidente della Repubblica di indizione del referendum. Rappresentano gravi ragioni che depongono in favore della sospensione, tra l'altro, il dato per cui la sollecitazione sulla questione del corpo elettorale del Comune di Noasca, illegittimamente operata, rischierebbe di provocare una risposta da parte del medesimo del tutto inane ed improduttiva di effetti. Infatti, al di la' della piu' che seria necessita' di evitare l'impegno finanziario per l'allestimento e l'espletamento di una votazione referendaria non assistita dal carattere della legittimita', e' necessario tener conto del principio in base al quale il ricorso all'istituto referendario puo' avvenire esclusivamente in casi tassativamente indicati. Cio', poiche' l'ordinamento attribuisce, a tutta evidenza, un rilievo talmente marcato alla pronunzia diretta del corpo elettorale da accordare la ricorribilita' a tali forme di consultazione soltanto a determinate condizioni e, comunque, sempre e soltanto nel caso in cui sia possibile ricollegare all'esito del referendum un qualche effetto giuridico. La ratio che informa il sistema e', dunque, quella di non stimolare una presa di posizione da parte degli elettori, in tutti i casi in cui essa sia destinata a restare improduttiva di qualsivoglia efficacia nella sfera del diritto. Considerando, allora, l'incostituzionalita' e gli effetti finanziari e politico- istituzionali che discenderebbero dallo svolgimento del referendum indetto per l'8 ottobre 2006, sembrano ricorrere nella fattispecie le «gravi ragioni» che, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 87 del 1953, dovrebbero indurre codesta ecc.ma Corte altresi' a deliberare la sospensione dell'efficacia degli atti contro cui e' avanzato il presente ricorso, in particolare del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.
P. Q. M. Con riserva di ulteriormente argomentare, la Regione Valle d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia: I) dichiarare che non spetta allo Stato attivare il procedimento di modifica del territorio della Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 132, secondo comma, Cost.; II) accertare l'avvenuta violazione, come sopra prospettata, di attribuzioni e competenze costituzionalmente e statutariamente fissate in capo alla regione ricorrente; III) annullare conseguentemente gli atti in epigrafe individuati, ossia: a) l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di Cassazione, depositata in cancelleria il 12 aprile 2006, dichiarativa della legittimita' della richiesta di referendum per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e per la relativa aggregazione alla Regione Valle d'Aosta; b) la deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2006 con la quale e' stato approvato il decreto di indizione del referendum sul distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta, da svolgersi domenica 8 ottobre 2006; c) il decreto del Presidente della Repubblica, adottato in data 10 luglio 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 160 del 12 luglio 2006, con il quale e' stato indetto, per il giorno 8 ottobre 2006, il referendum sul distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta; d) ogni atto presupposto o conseguente. Voglia, inoltre, codesta ecc.ma Corte, per le gravi ragioni dianzi illustrate, disporre la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati ed in particolare del decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2006, di indizione del referendum nel Comune di Noasca per il giorno 8 ottobre 2006. Roma, addi' 18 luglio 2006 Prof. Avv. Giovanni Guzzetta - Prof. Avv. Francesco Saverio Marini 06C0719