N. 93 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 agosto 2006
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 agosto 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Elezioni - Norme della Regione Sardegna - Elezioni amministrative comunali e provinciali - Attribuzione alla Regione delle funzioni gia' di competenza delle prefetture, ad eccezione dei provvedimenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni mafiosi - Ricorso del Governo - Denunciato trasferimento unilaterale di intere funzioni amministrative di un organo dello Stato alla Regione in violazione delle norme procedurali previste dallo statuto, lesione delle competenze dello Stato - Lamentata genericita' della norma, superamento dei limiti di competenza regionale «in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», contrasto con i principi dell'ordinamento della Repubblica in materia di competenze e funzionamento dello Stato con riferimento alle funzioni del prefetto e delle prefetture previste nel testo unico degli enti locali. - Legge della Regione Sardegna 1° giugno 2006, n. 8, art. 3, comma 1, lett. b). - Costituzione, artt. 48, 117 e 118; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, lett. b), e 56.(GU n.38 del 20-9-2006 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. Contro la Regione Sardegna, in persona del presidente della giunta regionale in carica con sede Cagliari, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale della Regione Sardegna n. 8 del 1° giugno 2006 (pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 1° giugno 2006) recante «Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (lndizione elezioni comunali e provinciali) e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento organi enti locali). Interventi per la partecipazione elettorale», con specifico riguardo all'art. 3, comma 1, lett. b) della predetta legge, per contrasto con gli artt. 48, 117 e 118 della Costituzione, e cio' a seguito ed in forza della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale assunta nella seduta del 28 luglio 2006. 1. - Nel B.U.R. della Regione Sardegna n. 18 del 1° giugno 2006 e' stata pubblicata la legge della Regione Sardegna n. 8 del 1° giugno 2006 recante «lntegrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione elezioni comunali e provinciali) e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento organi enti locali), interventi per la partecipazione elettorale». Tale legge modifica ed integra alcune disposizioni previste da precedenti leggi regionali sarde in materia di elezioni amministrative comunali e provinciali, quali la composizione ed il funzionamento dei seggi elettorali (art. 1); interventi per favorire la partecipazione elettorale (art. 2); modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (art. 3). Il citato art. 3 della legge regionale n. 8/2006, introduce alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, l'art. 5-bis il quale stabilisce che «le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono esercitate dalla Regione, ad eccezione dei provvedimenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni mafiosi. Tale formulazione del tutto generica ingenera fondati dubbi sulla esatta e concreta delimitazione degli ambiti di competenza tra Stato e regione. 1) La disposizione regionale impugnata risulta emanata in modo unilaterale con legge regionale stabilendo il trasferimento in via generale di intere funzioni amministrative di un organo dello Stato alla regione e delle competenze del relativo ufficio (Prefetture). La procedura di trasferire competenze statali ed uffici con legge regionale viola l'art. 56 dello statuto di autonomia della Regione Sardegna che prevede uno specifico procedimento per il passaggio e conferimento delle competenze statali alla Regione Sardegna che sono emanate con decreto legislativo, su proposta di una commissione paritetica formata da rappresentati del Governo e della Regione e sottoposte al parere del Consiglio regionale. Tale disposizione procedurale non risulta attuata e cio' comporta l'illegittimita' costituzionale della norma in esame (v. C.c. nn. 33 del 2003; 180/1980 e 237/1983) che emanata con legge regionale viene a ledere le competenze dello Stato in materia. 2) Inoltre la locuzione «funzioni attribuite alle prefetture» contenuta nel citato art. 5-bis risulta generica e di dubbio contenuto. Infatti, non e' chiaro se tale locuzione voglia riferirsi alle sole funzioni delle prefetture quale l'ufficio periferico del Ministero dell'interno, previste dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali (artt. 145 e 256 del d.lgs. n. 267/2000) oppure si riferisca alle funzioni del «prefetto» organo preposto all'ufficio territoriale di governo e rappresentante della Repubblica. In ogni caso, quale che sia la portata della norma, essa eccede i limiti di competenza costituzionale «in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» prevista dall'art. 3, lett. b) dello statuto della Regione Sardegna in relazione agli articoli 48, 117 e 118 della Costituzione. Come e' articolata la norma impugnata sembra avere una portata generale nel senso di stabilire che tutte le competenze previste dal Testo unico sugli enti locali (d.lgs. n. 267/2000) attribuite alle prefetture e ai prefetti passano alla Regione Sardegna. Se cio' e' esatto, la norma deve ritenersi incostituzionale in quanto incide su settori e materie che esulano dalla competenza regionale e si pone in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica in materia di competenze e funzionamento dello Stato. Lo statuto speciale della Sardegna, (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3) all'art. 3, lett. b), prevede che la regione disponga di una potesta' legislativa primaria nella materia dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni e stabilisce che questa competenza deve essere esercitata in armonia con le norme della Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Questo principio e' stato ribadito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale ed in particolare dalla sentenza 13 febbraio 2003, n. 48, la quale, pur riconoscendo ampie competenze alla regione Sardegna in materia elettorale, ha precisato che la durata in carica degli organi elettivi locali, fissata dalla legge, non e' liberamente disponibile da parte della regione violando le garanzie costituzionali del mandato degli organi elettivi locali ed eccedendo i limiti della competenza regionale prevista dall'art. 3, lett. b) dello statuto deIla Regione Sardegna in materia di ordinamento degli enti locali. E' evidente che, data la portata della norma impugnata, la competenza legislativa primaria della Ragione Sardegna in materia di ordinamento degli enti locali, non puo' estendersi a funzioni e servizi di sicura competenza statale esercitati dalle prefetture e dai prefetti e previste nel Testo unico degli enti locali. Qualora la norma impugnata si riferisca alle funzioni del prefetto, sono di sicura competenza statale quelle in materia di elezioni politiche, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica (artt. 14, 54, 145, e 256 del d. lgs n. 267/2000). Trattasi di funzioni statali che il sindaco esercita quale ufficiale di Governo per le quali il Prefetto ha un consistente compito di intervento, di vigilanza, controllo e in alcuni casi poteri surrogatori (art. 54, commi 2, 6, 7, 8, 10 del d. lgs n. 267/2000). Tale funzione, in vigore anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione (art. 2, comma 4, lett. m) e n) della legge 5 giugno 2003, n. 131) non rientra nelle materie di competenza legislativa regionale in via generale, ne' vi sono norme dello statuto della Regione Sardegna o nelle relative norme di attuazione che possano avvalorare il conferimento di tali funzioni amministrative alla regione. In particolare, deve ritenersi costituzionalmente illegittima la disposizione citata con riguardo alle competenze statali in materia elettorale (art. 48 Cost., art. 117, secondo comma, lett. f) e p), tra queste: i poteri di vigilanza del prefetto sul regolare funzionamento degli uffici elettorali comunali (art. 54, comma 1, 6, 8 del TUEL n. 267/2000) principalmente esercitati a mezzo del servizio tecnico ispettivo elettorale; il potere sostitutivo del prefetto nei confronti degli organi comunali in caso di' ritardo nell'esecuzione degli adempimenti loro assegnati in materia di elettorato attivo e di tenuta delle liste elettorali (art. 53, comma 1, T.U. 223/1967); i poteri di approvazione del prefetto delle delegazioni e delle revoche delle funzioni di ufficiale elettorale nei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti (art. 4-bis, T.U. n. 223/1967). Ugualmente rientra nella competenza legislativa statale la disposizione dell'art. 70 del testo unico sugli enti locali trattandosi di disposizione riguardante la giurisdizione e le norme processuali (art. 117, secondo comma, lett. p) Cost.). La normativa in esame appare parimenti costituzionalmente viziata per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione qualora si interpreti la locuzione «funzioni attribuite alle prefetture» come funzione attribuite «all'ufficio periferico del Ministero dell'interno». Al riguardo le norme del TUEL n. 267/2000 che recano il termine «prefettura» sono soltanto due: 1) art. 145, comma 1, che si riferisce alla prefettura quale organo competente ad erogare le competenze dei componenti delle commissioni straordinarie di cui all'art. 144 del testo unico; tale ultima norma si riferisce alle commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. E' evidente che tali funzioni non possono che appartenere allo Stato considerato che si verte in materia di ordine pubblico e sicurezza, di esclusiva competenza statale (art. 117, secondo comma, lett. h) Cost.) per ammissione, peraltro, della stessa regione che nel corpo della norma in esame fa salve, in capo allo Stato, le funzioni relative allo scioglimento dei consigli comunali provinciali per motivi di ordine pubblico e infiltrazione mafiosa. 2) Art. 256, comma 8, che prevede la notifica all'ente locale da parte del Ministero dell'interno, «per il tramite della prefettura» del piano di estinzione della massa passiva dei comuni sottoposti a dissesto finanziario. L'adempimento della notifica viene affidata la prefettura quale ufficio periferico del Ministero dell'interno in quanto si tratta dell'amministrazione competente per tutto il procedimento di dissesto finanziario e del successivo risanamento. Tale disciplina del dissesto finanziario degli enti locali risponde non soltanto all'esigenza di tutela degli equilibri finanziari degli enti stessi, ma anche ad un interesse pubblico rinvenibile nella tutela dei terzi debitori degli enti locali. Sotto questo profilo le norme del TUEL rispondono sia a finalita' analoghe a quelle che il diritto civile prevede per il fallimento e, pertanto, la loro disciplina non puo' che essere statale sia ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione sia per tutelare l'interesse a che i livelli delle prestazioni e dei servizi che riguardano i diritti civili e sociali dei cittadini vengano garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lett. m) Cost.) e condizione che diventa particolarmente critica quando l'ente locale si trova in uno stato deficitario o di dissesto vero e proprio.
P. Q. M. Chiede che l'ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. b) della legge della Regione Sardegna n. 8 del 1° giugno 2006, sotto i profili illustrati nel ricorso. Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso: estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2006; copia della legge regionale impugnata. Roma, addi' 28 luglio 2006 L'Avvocato dello Stato: Michele Dipace 06C0721