N. 94 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 agosto 2006
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 agosto 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Gestione dei rifiuti e tutela del suolo - Classificazione come «materia prima secondaria» dei rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero rispondenti a determinate specifiche nazionali ed internazionali - Esenzione dalla normativa sui rifiuti a condizione che il detentore non se ne disfi, non abbia l'intenzione o non abbia l'obbligo di disfarsene - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria. - Legge della Provincia di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4, artt. 3, lett. w), n. 1), e 5.1, lett. b). - Costituzione, art. 117, primo comma; Direttive 75/442/CEE, 91/156/CEE e 2006/12/CE. Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Gestione dei rifiuti e tutela del suolo - Terre e rocce da scavo e residui della lavorazione della pietra non contaminati, destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati - Esenzione dalla normativa sui rifiuti - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria. - Legge della Provincia di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4, art. 7.1, lett. b). - Costituzione, art. 117, primo comma; Direttive 75/442/CEE, 91/156/CEE e 2006/12/CE. Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Gestione dei rifiuti e tutela del suolo - Trasporti di rifiuti speciali che non eccedano i 30 chilogrammi o i 30 litri al giorno, effettuati dai produttori - Esenzione dalla disciplina del formulario di identificazione dei rifiuti, senza distinguere tra rifiuti pericolosi e non pericolosi - Ricorso del Governo - Dedotto contrasto con il principio fondamentale posto dalla legge statale che consente l'esenzione per i soli rifiuti non pericolosi - Denunciata violazione dello statuto che impone l'armonia con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. - Legge della Provincia di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4, art. 19.3, lett. b). - Statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 9; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193, comma 4. Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Gestione dei rifiuti e tutela del suolo - Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali - Possibilita' che la Giunta preveda, in deroga alla disciplina statale, discipline semplificate o l'esenzione dall'obbligo di iscrizione - Ricorso del Governo - Dedotto contrasto con la legge statale costituente principio fondamentale - Denunciata violazione dello statuto che impone l'armonia con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. - Legge della Provincia di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4, art. 20. - Statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 9; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 212. Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Gestione dei rifiuti e tutela del suolo - Collaudo ed autorizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti - Esercizio provvisorio a seguito della semplice domanda in attesa dell'accertamento della regolarita' dell'impianto e del rilascio dell'autorizzazione - Ricorso del Governo - Dedotto contrasto con la legge statale, costituente principio fondamentale, che non prevede regime provvisorio - Denunciata violazione dello statuto che impone l'armonia con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. - Legge della Provincia di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4, art. 24. - Statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 9; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208.(GU n.38 del 20-9-2006 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il domicilio in via dei Portoghesi n. 12; Contro la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del suo presidente, per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, La gestione dei rifiuti e tutela del suolo (B.U. n. 24/I-II del 13 giugno 2006) negli articoli 3, 5, 7, 19, 20 e 24. Nella legge non e' indicata la fonte costituzionale della potesta' legislativa esercitata dalla provincia. L'indicazione sarebbe stata senz'altro utile tenuto conto della materia disciplinata. Codesta Corte ha chiarito che la materia dei rifiuti rientra nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che l'art. 17, secondo comma, lett. s) della Costituzione ha assegnato alla legislazione esclusiva dello Stato. Codesta Corte ha ugualmente chiarito che «la tutela dell'ambiente» non e' configurabile come competenza statale circoscritta e delimitata. Essa costituisce un «valore», costituzionalmente garantito, a carattere trasversale, che incrocia materie diverse, attribuite alla legislazione regionale (tra le altre, sent. n. 407/02). La materia sulla quale incide la legge provinciale, almeno nelle norme che vengono impugnate, dovrebbe essere la tutela della salute, che lo Statuto regionale (art. 9, n. 10 d.P.R. n. 670 del 1972) attribuisce alla potesta' legislativa delle province, ma «nei limiti indicati dall'art. 5», vale a dire «nei limiti del precedente articolo («in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali») e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato». Articoli 3, lett. w), n. 1) e 5.1, lett. b). Nell' art. 3, lett. w), n. 1 sono classificati come materia prima secondaria i rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero rispondenti a determinate specifiche nazionali ed internazionali. Nell' art. 5.1, lett. b), e' previsto che al materiali e alle sostanze che «gia' presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie» non si applica la normativa sui rifiuti a condizione che il detentore non se ne disfi, non abbia l'intenzione o non abbia l'obbligo di disfarsene. Con lettera n. 2005/4051 C(2005)2364 del 5 luglio 2005 la Commissione CE ha contestato all'Italia diverse violazioni della direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE. Una prima violazione e' stata vista nell'art. 1, commi 25, 26, 27 e 29 della legge n. 308 del 2004, per i quali i rottami ferrosi e non ferrosi, anche provenienti dall'estero, sono considerati materie prime secondarie e, in quanto tali, sottoposte al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti. Ha ritenuto la Commissione che «queste esclusioni, che hanno per effetto la non applicabilita' delle disposizioni sulla gestione dei rifiuti di cui alla direttiva, e' contraria alla direttiva stessa, che non puo' essere derogata da una norma di diritto interno, e che non prevede alcuna esclusione dal suo ambito di applicazione per i rottami derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo e riutilizzabili nell'industria siderurgica o metallurgica». E' subentrata la direttiva 2006/12/CE che definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi (art. 1.1 lett. a). Art. 7.1, lett. b). Esclude dall'applicazione della legge le terre e le rocce di scavo ed i residui della lavorazione della pietra non contaminati, destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati. Nell'allegato I alla direttiva 2006/12/CE, redatto ai sensi dell'art. 1.2, sono classificati rifiuti i «residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attivita' minerarie)». L' art. 7.1, lett. b) che, come si e' gia' rilevato, esclude dall'applicazione della normativa provinciale sui rifiuti «le terre e le rocce da scavo», se destinati alle utilizzazioni elencate, contrasta, pertanto, anche esso con la normativa comunitaria. Sulla normativa comunitaria richiamata la Corte di giustizia si e' espressa piu' di una volta, dichiarando: la direttiva 75/442 non suggerisce alcun criterio determinante per individuare la volonta' del detentore di disfarsi di una sostanza o di un materiale, per cui e' lasciato agli Stati membri di scegliere le modalita' di prova (sentenza 15 giugno 2000, cause riunite C-418/1997 e C-419/1997, ARCO Chemie Nederland, n. 41); non puo' costituire prova della volonta' di disfarsi di una sostanza o di un prodotto l'esecuzione di una operazione di smaltimento o di recupero riportata negli allegati II A e II B della direttiva, poiche' la definizione come rifiuto deve essere preventiva, in quanto solo sul suo presupposto le operazioni successive possono essere qualificate come smaltimento o recupero di rifiuto (sentenza 11 novembre 2004, C-457/02, Niselli, n. 36); la nozione di rifiuti va interpretata con criteri estensivi; un materiale derivante da un processo di fabbricazione o di estrazione, che non e' principalmente destinato a produrlo, puo' costituire un sottoprodotto e non un residuo quando la sua utilizzazione non sia solo eventuale, ma certa, senza previa trasformazione, e avvenga nel corso del processo di produzione (sentenza 18 aprile 2002, C-9/00, Palin Granit, n. 37 e sentenza Niselli cit.). Le norme provinciali impugnate sono, pertanto, in contrasto con la normativa comunitaria richiamata, secondo l'interpretazione che la Corte di giustizia ne ha gia' dato, e quindi costituzionalmente illegittime ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. Come si e' rilevato, l'intervento legislativo della provincia puo' avere come base statutaria solo l'art. 9, n. 10, d.P.R. n. 670 del 1972, che impone la «armonia con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica». I principi fondamentali, che limitano la legislazione concorrente delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., costituiscono per la Provincia di Bolzano il limite imposto dalla Statuto regionale, la cui violazione comporta la illegittimita' costituzionale delle norme. E' da questo punto di vista normativo che vanno esaminate le norme seguenti. Art. 19. 3, lett. b). Ai sensi dell'art. 193, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 le disposizioni di cui al comma 1 non sono applicabili «al trasporto dei rifiuti urbani effettuato da soggetto che gestisce il servizio pubblico, ne' ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi». La norma costituisce un principio fondamentale. La legge provinciale non si e' attenuta escludendo nella lett. b) l'applicabilita' delle disposizioni di cui al comma 1 ai trasporti di rifiuti speciali che non eccedano i 30 chilogrammi o i 30 litri al giorno, effettuati dal produttori dei rifiuti stessi, senza distinguere tra rifiuti pericolosi e non pericolosi. In questo modo l'esenzione e' stata estesa anche ai primi, in violazione di uno dei principi fondamentali posti in materia dalla legge statale. Da qui la sua illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 9, primo comma, dello Statuto, se non ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Art. 20. Nel primo comma viene ribadita la necessita' della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, previsto dall'art. 212 d.lgs. n. 152/2006, dove sono anche fissate le condizioni richieste. Queste condizioni non possono che essere uniformi su tutto il territorio nazionale poiche' la diversa dislocazione territoriale non giustifica una riduzione delle garanzie, rivolte alla tutela dell'ambiente e della salute. La norma statale richiamata costituisce, pertanto, anche essa principio fondamentale. Il secondo comma dell'art. 20 consente alla giunta, in deroga alla disciplina statale, di prevedere discipline semplificate «ossia l'esenzione dall'obbligo di iscrizione». La illegittimita' costituzionale e' di tutta evidenza sempre ai sensi dell'art. 9, primo comma, dello Statuto. Art. 24. Nel primo comma e' previsto che, una volta presentata la domanda di collaudo ed autorizzazione dell'impianto, l'impianto stesso si intende autorizzato «a partire dalla data di attivazione indicata nella richiesta stessa». Entro i 90 giorni successivi alla messa in esercizio dell'impianto va accertata la regolarita' dell'impianto e rilasciata l'autorizzazione (comma 2). In pratica, viene prevista una autorizzazione provvisoria della quale il richiedente puo' usufruire prima di qualsiasi accertamento, con la conseguenza che per 90 giorni puo' essere messo in esercizio un impianto che non sara' poi autorizzato perche' non regolare. L'art. 208 d.lgs. n. 152/2006 disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti e ad essa va sicuramente riconosciuto il carattere di principio fondamentale. Non e' prevista nessuna autorizzazione provvisoria e, tanto meno, l'esercizio provvisorio a seguito della semplice domanda. La norma provinciale impugnata e', pertanto, illegittima sempre per violazione dell'art. 9, primo comma, dello Statuto.
P. Q. M. Si conclude perche' le norme impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime. Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri 4 agosto 2006. Roma, addi' 8 agosto 2006 Il vice Avvocato generale dello Stato: Glauco Nori 06C0737