N. 290 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 2005

Ordinanza   emessa   il   29 novembre   2005  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale   il   4 luglio  2006)  dal  tribunale  di  Trani  nei
procedimenti  civili  riuniti promossi da Campanella Antonio ed altri
contro USL BA/1 in liquidazione coatta amministrativa.

Sanita' pubblica - Regione Puglia - Soppressione delle USL - Gestioni
  liquidatorie  delle  stesse  - Applicabilita' degli artt. 198, 199,
  comma 1,  200, comma 2, 201, 204, 206, comma 2, 207, 208, 209, 210,
  212  e  213 del r.d. n. 267/1942, relativi alla liquidazione coatta
  amministrativa,  in quanto compatibili - Ingiustificata limitazione
  del  principio di responsabilita' patrimoniale di cui all'art. 2740
  c.c. - Lesione del principio di riserva di legge statale in materia
  processuale e civile.
- Legge   della  Regione  Puglia  9 dicembre  2002,  n. 20,  art. 11,
  comma 3-bis,  introdotto  dall'art. 43,  comma 2, della legge della
  Regione   Puglia   7 marzo  2003,  n. 4,  modificato  dall'art. 32,
  comma 1, lett. a), della legge della Regione Puglia 7 gennaio 2004,
  n. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 117, comma secondo, lett. l).
(GU n.37 del 13-9-2006 )
                            IL TRIBUNALE

    Esaminati  gli  atti dei procedimenti rinuiti sotto il n. 1368/05
RG proposti da:
        1) Campanella Antonio + 4;
        2) Pizzitelli Michele;
        3) Lemma Luigi;
        4) Pavone Vincenzo;
        5) Credifarma S.p.a.;
        6) Loffredo Francesca;
        7) Dibenedetto Maria;
        8) Dibenedetto Angela;
        9) Seccia Giuseppe;
        10) Petrignani Ignazio;
    Contro  liquidazione  coatta  amministrativa  ex  U.S.L.  BA1, in
persona  del  commissario  liquidatore pro tempore, aventi ad oggetto
opposizioni (ex art. 98 L.F.) allo stato passivo depositato presso la
cancelleria  fallimentare  di questo Tribunale in data 22 aprile 2005
dal  commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa
della  ex  U.S..L.  Ba1  (cfr. nota prot. n. 27919 del 21 aprile 2005
trasmessa  dal  commissario liquidatore della A.U.S.L. BA/2 ex U.S.L.
BA/1,   BA/4   e   BA/6  in  liquidazione  coatta  amministrativa)  e
dichiarazioni tardive di credito (ex art. 101 L.F.);
    Solleva  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 11,
comma  3-bis,  della  l.r.  Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, cosi' come
introdotto  dall'art. 43,  secondo  comma,  l.r. Puglia 7 marzo 2003,
n. 4,  a  sua  volta  modificato dall'art. 32, comma primo, lett. A),
l.r.  Puglia  7 gennaio  2004 n. 1, in riferimento agli artt. 3 e 117
Costituzione, per le seguenti ragioni.
             Non manifesta infondatezza della questione
    L'art. 117,  secondo  comma,  lett. l), della Costituzione, cosi'
come  integrato  e  modificato  dalla recente novella apportata dalla
legge   cost.   18 ottobre  2001,  n. 3,  attribuisce  alla  potesta'
legislativa  esclusiva  dello  Stato,  tra le altre, la materia della
«giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento  civile e penale;
giustizia amministrativa».
    Trattasi  di  innovazione normativa solo apparente atteso che, in
passato,  la  dottrina  non  ha  mai dubitato sull'esclusiva potesta'
legislativa  dello  Stato  nelle  materie in questione, cosi' come in
quelle  relative  alla  difesa esterna e all'ordinamento pubblico, in
quanto   trattasi   di   materie   particolarmente  delicate  per  le
implicazioni  riguardanti  l'unita'  dello  Stato  e  il rispetto del
principio   di   eguaglianza,   attuabile  innegabilmente  attraverso
l'uniformita'   di  disciplina  in  materia  di  diritti  civili  del
cittadino e tutela degli stessi.
    Nonostante  il  chiaro  dettato normativo di rango costituzionale
sopra richiamato, il legislatore della Regione Puglia, con l'art. 43,
secondo  comma,  l.r.  Puglia  7 marzo  2003,  n. 4,  successivamente
modificato dall'art. 32, comma primo, lett. A), l.r. Puglia 7 gennaio
2004,  n. 1,  ha introdotto, all'art. 11 della l.r. Puglia 9 dicembre
2002  n. 20,  il  comma 3-bis,  con  il  quale e' stato espressamente
stabilito  che  «...  alle  gestioni  liquidatorie,  risultanti dalla
soppressione delle predette USL, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della
legge  23 dicembre  1994, n. 724 e dell'art. 2, comma 14, della legge
28  dicembre  1995,  n. 549,  che  si  trovano in condizioni di grave
dissesto  finanziario  ovvero  risultano  gravemente  deficitarie, si
applicano  gli  artt. 198, 199, comma 1, 200, comma 2, 201, 204, 206,
comma 2, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267
(disciplina    del    fallimento,    del    concordato    preventivo,
dell'amministrazione   controllata   e   della   liquidazione  coatta
amministrativa), in quanto compatibili».
    La  Regione  Puglia, cosi' legiferando, ha introdotto una novella
procedura  concorsuale  di  natura amministrativa regolando la stessa
attraverso  il  richiamo  ad alcune norme poste dal r.d. n. 267/42 in
materia  di  liquidazione  coatta  amministrativa,  in tal modo pero'
violando la riserva esclusiva della potesta' legislativa statale come
sopra  richiamata  ed  anche  il  principio  di eguaglianza enunciato
dall'art. 3 della Costituzione attraverso l'introduzione, solo per la
Regione Puglia, di una regolamentazione dell'esercizio dei diritti di
credito da far valere nei confronti delle gestioni liquidatorie delle
USL sottoposte a tale procedura.
    Sotto  piu'  profili,  il  richiamo  espresso  alle  norme  della
liquidazione  coatta  amministrativa  finisce per incidere in maniera
diretta  su diritti civili, su norme processuali, sulla giurisdizione
e,  in  ultima  analisi, persino con indirette implicazioni di natura
penalistica  si  pensi  ad  esempio  alla  individuazione  ed  esatta
qualificazione   dei  reati  eventualmente  ascrivibili  al  soggetto
investito dell'incarico di liquidatore).
    E'   pur  vero  che  la  liquidazione  coatta  amministrativa  ha
notoriamente    natura   di   procedimento   amministrativo   e   non
giurisdizionale  e,  come  tale,  la sua regolamentazione non rientra
nella  riserva  di  potesta'  legislativa  statale.  Tale  principio,
tuttavia,  puo'  valere  nei  limiti in cui la disciplina legislativa
regionale   si   limiti   a   regolamentare   il   mero  procedimento
amministrativo  senza  tuttavia  incidere  su posizioni soggettive di
pieno  diritto,  di  natura  civile,  e persino sulla giurisdizione e
sulle norme di carattere processuale.
    Nella  fattispecie,  il  suddetto  limite  sembrerebbe ampiamente
superato  dal legislatore regionale, come emerge dall'esame di alcune
delle   norme   della  legislazione  statale  recepite  dall'art. 11,
comma 3-bis, cit.
    In  primo  luogo,  attiene  certamente  all'ordinamento civile la
disciplina  che  riguarda  la  capacita'  e  lo stato di un soggetto,
quand'anche   di   natura   pubblicistica,  e  quindi  anche  la  sua
sottoponibilita'  a  procedura  concorsuale,  tant'e' che l'art. 194,
r.d.  n. 267/42  qualifica  come  inderogabile,  tra  gli  altri,  il
principio dell'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza (cfr.
art. 195),  accertamento invece non previsto dalla legge regionale de
qua avendo la stessa affidato tale compito al Presidente della giunta
regionale  che  vi  ha provveduto con decreto n. 261/2003. Sotto tale
profilo,  gia' si intravede una indebita interferenza del legislatore
regionale in materia di giurisdizione, atteso che l'omessa previsione
dell'accertamento  giudiziale,  da  parte del tribunale fallimentare,
cosi'   come  inderogabilmente  impone  l'art. 194,  r.d.  n. 267/42,
finisce  per  spostare  l'accertamento, in ordine alla ricorrenza dei
presupposti  per  l'apertura  della procedura concorsuale, in sede di
giurisdizione amministrativa anziche' ordinaria.
    Inoltre,  l'art. 201 L.F., recepito, tra gli altri, dall'art. 11,
comma  3-bis  cit.,  richiama a sua volta la disciplina degli effetti
dell'apertura della procedura concorsuale per i creditori (titolo II,
capo  III,  sez.  II  del  n. 267  cit.)  e  sui  rapporti  giuridici
preesistenti  (titolo  II,  capo III, sez. IV del n. 267 cit.), senza
trascurare  il  non meno rilevante conferimento della legittimazione,
in capo al commissario liquidatore, ad agire in revocatoria ordinaria
(art. 66 r.d. n. 267 cit.). E' sufficiente dare una rapida lettura ad
alcune  delle  norme  richiamate dall'art. 201 per appurare quanto le
stesse  incidano  su  diritti  soggettivi di natura indiscutibilmente
civilistica e sulla disciplina processuale.
    Si pensi, ad esempio, all'art. 51 contenuto nella richiamata Sez.
II)  L.F.,  che  vieta  la  proposizione  o la prosecuzione di azioni
esecutive individuali una volta aperta la procedura concorsuale. Tale
norma  finisce  per  incidere pesantemente sul diritto soggettivo del
creditore e sulla tutela dello stesso, inibendogli la possibilita' di
agire  individualmente  per  l'esercizio del proprio diritto, dovendo
viceversa  soggiacere  al  principio  della par condicio creditorum e
conseguentemente   alle   modalita'   ed  ai  tempi  della  procedura
concorsuale. L'art. 52 L.F., anch'esso richiamato ed applicabile alla
fattispecie,  impone modalita' procedurali per l'accertamento in sede
concorsuale   di   ogni   credito,   stabilendo  norme  di  carattere
processuale  v'e'  infatti  il  richiamo  alle norme poste dal capo V
della legge fallimentare).
    L'art. 55  L.F.,  com'e'  noto,  impone  la sospensione del corso
degli  interessi,  convenzionali o legali, agli effetti del concorso,
tranne  il  caso  di  crediti  assistiti da prelazione per i quali il
decorso  degli  interessi e' regolato diversamente. Conseguentemente,
per  mera  opzione  del legislatore regionale, in deroga al principio
generale  enunciato  dall'art. 1282  cod.  civ.,  i crediti pecuniari
vantati  nei  confronti  delle  gestioni  liquidatorie  delle  U.S.L.
insistenti  nella  Regione Puglia, dalla data del decreto di apertura
della  procedura  liquidatoria, non produrrebbero piu' interessi, ne'
vi  sarebbe  possibilita'  alcuna  di  esercitare il relativo credito
accessorio  in  altra  sede, non essendovi certamente speranza alcuna
che le suddette gestioni ritornino in bonis. Dal canto suo, l'art. 56
L.F.  prevede limitazioni alla compensabilita' dei crediti, in deroga
ai  principi  generali  in  materia  posti  dal  codice  civile (cfr.
art. 1241 e seg. cod. civ.).
    L'art. 66  L.F.,  poi,  attribuisce  al  curatore fallimentare e,
nella  liquidazione coatta amministrativa, al commissario liquidatore
la  legittimazione  ad  agire in revocatoria ordinaria a tutela degli
interessi   della  massa  dei  creditori,  cosi'  sostituendo  quella
dell'organo  della  procedura  concorsuale  alla  legittimazione  dei
singoli  creditori  costretti  a  insinuarsi  nel  passivo, in deroga
all'art. 2901 cod. civ.
    Quanto  alle  norme  poste  sotto la sezione IV, pure applicabili
alla  liquidazione  coatta  amministrativa,  esse regolano i rapporti
preesistenti  all'apertura  della  procedura  concorsuale, incidendo,
talvolta  pesantemente,  sulle  sorti  dei  diritti civili vantati da
soggetti  terzi.  Si  pensi,  ad esempio, alla facolta', accordata al
commissario  liquidatore  in  deroga ai principi enunciati dal codice
civile   in   materia   di   risoluzione   contrattuale,   di  optare
unilateralmente  per  lo scioglimento dai rapporti sorti da contratti
di  compravendita  non  ancora eseguiti (art. 72), di associazione in
partecipazione  (art. 77),  di  conto corrente, mandato e commissione
(art. 78),   di  locazione  di  immobili  (art. 80)  e  da  contratti
d'appalto (art. 81).
    I   dubbi   di  illegittimita'  costituzionalita'  si  accentuano
ulteriormente  se  si  passa  a  considerare  anche  l'art. 209 L.F.,
laddove  esso  detta  norme  di  natura squisitamente procedurale e/o
attinenti   alla  giurisdizione.  In  primo  luogo,  e'  previsto  il
deposito,  nella  cancelleria  del  luogo  dove  ha  sede  l'impresa,
dell'elenco  dei  crediti  ammessi  o  respinti:  al riguardo v'e' da
chiedersi  quale  potere  abbia  l'ente  regionale  di  imporre ad un
ufficio  giudiziario  dello  Stato e al relativo personale statale la
ricezione  di atti di una sua procedura amministrativa, in difetto di
qualsivoglia norma statale che preveda tali adempiment.
    Inoltre,  l'art. 209  prevede la proponibilita' di opposizioni ex
art. 98 e di impugnazioni ex art. 100 L.F., entro quindici giorni dal
deposito  stesso, al presidente del tribunale, con l'osservanza delle
forme  previste  dall'art. 93,  con  conseguente nomina di un giudice
istruttore  per l'istruzione del giudizio e i provvedimenti ulteriori
per prassi giurisprudenziale si ritiene estensibile alla liquidazione
coatta  amministrativa  anche  la  c.d. insinuazione tardiva ai sensi
dell'art. 101 L.F.).
    Anche,  sotto  tale  profilo,  e'  evidente  la  violazione della
riserva  esclusiva di legislazione statale, avendo la Regione Puglia,
attraverso  il  richiamo  normativo operato dall'art. 11, comma 3-bis
cit., stabilito norme processuali, incidendo per altro indirettamente
anche  sui  diritti  sostanziali  attraverso l'imposizione di termini
decadenziali    entro    i   quali   valere   innanzi   all'autorita'
giurisdizionale   le   doglianze   da  parte  dei  creditori  esclusi
dall'elenco  predisposto  dal  commissario liquidatore (il termine di
quindici   giorni   dalla   comunicazione  del  deposito  dell'elenco
predisposto  dal commissario liquidatore e' ritenuto perentorio dalla
prevalente  giurisprudenza  anche  in  materia di liquidazione coatta
amministrativa:  cfr.  Trib.  Perugina  28 ottobre  1996; Trib. Roma,
19 luglio 1968; Trib. Milano 7 novembre 1994), e individuando persino
in  maniera esclusiva il giudice competente funzionalmente a decidere
le   controversie  insorte,  derogando  alla  regolamentazione  della
competenza  territoriale  ad  esempio l'art. 20 c.p.c.) e per materia
(si  pensi  alla competenza del giudice del lavoro ex art. 409 e seg.
c.p.c.,  introdotta anche per il pubblico impiego dall'art. 63 d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165) posta dal codice di rito.
    Ovviamente,  risulta violato dal cit. art. 11, comma 3-bis, anche
il  parametro costituzionale posto dall'art. 3 della Costituzione, in
quanto,   prevedendo   una   disciplina  peculiare  per  le  gestioni
liquidatorie  delle  unita'  sanitarie locali soppresse della Regione
Puglia,  si  finisce  per  assicurare un trattamento inspiegabilmente
diverso,   e  per  piu'  versi  peggiorativo,  rispetto  ad  analoghe
situazioni  soggettive  ed  a  rapporti insorti con U.S.L. insistenti
nell'ambito  territoriale di altre Regioni italiane che non prevedano
analoga disciplina.
              Rilevanza della questione di legittimita'
    E'   evidente   la   rilevanza  della  prospettata  questione  di
legittimita'  costituzionale  nel  giudizio  de  quo,  atteso  che il
giudice istruttore e, ancor prima, il tribunale, sono stati investiti
dei  giudizi  di  opposizione  e  di  insinuazione tardiva proprio in
applicazione   degli  artt. 98  e  101  L.F.  cosi'  come  richiamati
dall'art. 209  L.F.,  cui  fa  espresso rinvio l'art. 11, comma 3-bis
cit., della di cui legittimita' costituzionale si dubita.
    E'  in virtu' infatti del richiamo espresso alla disciplina posta
dall'art. 209  L.F. che e' stata avviata la procedura di liquidazione
coatta   amministrativa   della   gestione  liquidatoria  U.S.L.  BA1
soppressa,   il  commissario  liquidatore  ha  depositato  presso  la
cancelleria  fallimentare del Tribunale di Trani l'elenco dei crediti
ammessi  o  esclusi, sono state proposte le opposizioni dai creditori
esclusi  e  le  dichiarazioni  tardive di credito, e' stato designato
questo giudice istruttore per la trattazione delle cause e, in ultima
analisi,  questo  tribunale e' chiamato a pronunciarsi, nelle forme e
con  le  modalita' stabilite per le procedure concorsuali, non ultima
la statuizione, di accoglimento o di rigetto della domanda, in ordine
all'ammissione  dei crediti allo stato passivo della liquidatela (per
taluni   ricorrenti   il  giudice  e'  stato  invitato  a  provvedere
all'ammissione    con   decreto,   stante   l'accordo   delle   parti
sull'ammontare  del  credito  preteso  [cfr.  ad  esempio  i  giudizi
promossi  da Campanella Antonio + 4; Loffredo Francesca, Di Benedetto
Maria,  Di  Bendetto  Angela, Seccia Giuseppe]), senza considerare le
implicazioni  di  diritto  sostanziale  che derivano, come gia' sopra
evidenziato,  dall'applicazione  dell'art. 201,  primo comma, L.F. Si
pensi,  a  tal  ultimo  riguardo,  anche  alle  motivazioni di talune
esclusioni, fondate sulla non opponibilita' di provvedimenti monitori
non    ancora   divenuti   definitivamente   esecutivi   al   momento
dell'apertura  della  procedura  concorsuale in tutta coerenza con il
consolidato   principio  desumibile  dall'art. 52  L.F.  (cfr.  Cass.
26 marzo  2004,  n. 6085; Cass. 22 settembre 1997, n. 9346 (l'esempio
considerato  trova  riscontro  nell'opposizione  proposta  dal  dott.
Michele   Rizzitelli   per   crediti   derivanti  da  prestazioni  di
convenzionamento  esterno,  per  i  quali  era stato concesso decreto
ingiuntivo  n. 73  del  24 gennaio  1992,  opposto  dalla  U.S.L. con
citazione   del  21 febbraio  1992,  e  il  conseguente  giudizio  di
opposizione  era  stato  dichiarato interrotto il 4 novembre 1993 per
effetto  dell'apertura della procedura concorsuale de qua [cfr. prima
e  seconda  facciata  del  ricorso  in opposizione allo stato passivo
depositato  in  data  30 maggio  2005.  Si pensi altresi' alla natura
retributiva,   e   comunque   riconducibile  al  rapporto  di  lavoro
subordinato,   di   taluni   crediti   vantati   da  opponenti  (cfr.
l'opposizione  allo  stato  passivo  congiuntamente proposta, in data
18 maggio   2005,   dai  lavoratori  dipendenti  Campanella  Antonio,
Scarciello  Giuseppe,  Piazzola  Ruggiero,  Diviesti Cosimo e Cafagna
Michele)  per  i  quali  la  competenza  per  materia  -  in  difetto
dell'art. 11,  comma 3-bis - spetterebbe al giudice del lavoro, e non
al  giudice fallimentare, investito dei presenti giudizi riuniti, con
applicazione del relativo rito processuale speciale lavoristico.
    Alla  luce  delle considerazioni che precedono, non si ravvisa la
possibilita'  di  procedere oltre nei giudizi riuniti in corso, senza
la    preventiva   decisione   della   Corte   costituzionale   sulla
pregiudiziale  questione  di illegittimita' dell'art. 11, comma 3-bis
cit., prospettata nei sensi come sopra esposti.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 11,
comma  3-bis,  della  l.r.  Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, cosi' come
introdotto  dall'art. 43,  secondo  comma,  l.r. Puglia 7 marzo 2003,
n. 4,  a  sua  volta  modificato dall'art. 32, comma primo, lett. a),
l.r.  Puglia  7 gennaio  2004,  n. 1,  nella  parte  in cui, mediante
espresso  rinvio alla disciplina stabilita in materia di liquidazione
coatta  amministrativa,  rende applicabili alle gestioni liquidatorie
delle  USL soppresse ai sensi dell'art. 6, comma 1, legge 23 dicembre
1994, n. 724 e dell'art. 2, comma 14, legge 28 dicembre 1995, n. 549,
in   grave   dissesto   finanziario  o  gravemente  deficitarie,  gli
artt. 198,  199  comma  1, 200, 201, 204, 206 comma 2, 207, 208, 209,
210,  212  e  213  del  r.d.  16 marzo  1942,  n. 267  disciplina del
fallimento,    del    concordato   preventivo,   dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in contrasto
con gli artt. 3 e 117 della Costituzione;
    Sospende i processi riuniti in corso;
    Rimette  gli  atti  innanzi  alla  Corte  costituzionale  perche'
statuisca  in  merito  alla  questione di illegittimita' costituzione
come sopra sollevata;
    Manda   alla  cancelleria  per  la  trasmissione  della  presente
ordinanza,   unitamente   al   fascicolo   processuale,   alla  Corte
costituzionale  e per la notifica della detta ordinanza alle parti in
causa  e  ai  presidenti  della  giunta e del consiglio della Regione
Puglia.
        Trani, addi' 23 novembre 2005
                    Il giudice istruttore: Grillo
06C0740