N. 291 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 2006

Ordinanza  emessa  il  9 marzo 2006 dal tribunale di Bari sul ricorso
proposto da Carrieri Carlino

Patrocinio  a spese dello Stato - Sostituzione del difensore senza la
  prescritta   previa   autorizzazione  del  giudice  -  Perdita  del
  beneficio  -  Ingiustificato  deteriore trattamento di soggetti non
  abbienti  rispetto  a  quelli  abbienti  - Incidenza sul diritto di
  difesa - Lesione del principio di tutela dei lavoratori - Incidenza
  sul principio di retribuzione proporzionata ed adeguata.
- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 4, comma 4.
- Costituzione,  artt. 3, 24, commi secondo e terzo, 35, primo comma,
  e 36, primo comma.
(GU n.37 del 13-9-2006 )
                            IL TRIBUNALE

    Adito  in  sede  di  volontaria  giurisdizione con apposizione al
decreto  di rigetto di liquidazione del compenso al difensore, emesso
dalla  II  Sezione  Penale  in data 28 febbraio 2003, con il quale si
dichiarava l'inammissibilita' dell'istanza per nomina di difensore di
fiducia,  a  cura  dell'imputato,  senza  la  necessaria richiesta di
autorizzazione   al   giudice,   ex   art. 4,   comma 4  della  legge
n. 217/1990, all'epoca vigente.
    Con  ricorso  depositato il 27 marzo 2003 l'avv. Carlino Carrieri
esponeva  in premessa che, con provvedimento del g.i.p. del Tribunale
di  Bari,  dott.  Rautis, del 14 febbraio 2000, l'imputato Abbondanza
Angelo,  difeso  di  fiducia  all'avv.  Elena Rucci del Foro di Bari,
veniva  ammesso  al  patrocinio  a spese dello Stato nel procedimento
n. 405/99 not. reato.
    In  data  7 febbraio  2001,  l'avv.  Elena  Rucci  dichiarava  di
rinunciare  al proprio mandato per giustificati motivi. In pari data,
l'imputato,  rimasto  privo  di  difensore  di fiducia, nominativa il
ricorrente, avv. Carlino Carrieri, proprio difensore di fiducia.
    Con  istanza  depositata  in  data 20 febbraio 2003 il ricorrente
provvedeva  a  richiedere  la  liquidazione  dei  compensivi  per  la
relativa attivita' professionale espletata.
    Con   provvedimento   del  7 marzo  2003  il  giudice  dichiarava
inammissibile l'istanza di liquidazione poiche' «l'imputato procedeva
a   nominare  nuovo  difensore  di  fiducia...  senza  richiedere  la
necessaria   autorizzazione   al   Giudice  (art. 4,  comma 4,  legge
n. 217/1990 vigente all'epoca)».
    Alla  luce  di  quanto  sopra,  il  ricorrente  chiedeva  in  via
preliminare  dichiarare  rilevante  e non manifestante infondata, con
riferimento  agli  artt. 3, 24 comma secondo e terzo, 35 comma primo,
36  comma  primo  della  Costituzione  la  questione  di legittimita'
costituzionale  del  comma  quarto dell'art. 4, legge 30 luglio 1990,
n. 217  nella  parte  in  cui  prevede  la  previa autorizzazione del
Giudice  che  procede, per la sostituzione del difensore da parte del
soggetto  ammesso  al  patrocino a spese dello Stato e, per l'effetto
disporre  la  trasmissione  degli atti della Corte costituzionale; in
via  subordinata, previa declaratoria di inapplicabilita' del comma 4
dell'art. 4,  legge  n. 217/1990  ai  rapporti  in corso alla data di
entrata in vigore della legge n. 134/2001, e, per l'effetto annullare
il  decreto del giudice monocratico della Sezione II, dott. Sergio Di
Paola,  del  28 febbraio  2003,  liquidando le spese e competenze del
difensore come da nota specifica depositata in atti.
    Alla luce delle eccezioni sollevate dal ricorrente, nonche' della
continua ed attuale evoluzione normativa in materia, questo tribunale
ritiene  opportuno non pronunciarsi sic et simpliciter in merito alla
causa di cui sopra.
    Rilevato  che, sotto il profilo dell'uguaglianza, il comma quarto
dell'art. 4  della legge n. 217/1990, nella parte in cui subordina la
sostituzione  del  difensore  ad  una  preventiva  autorizzazione del
giudice,  pone  in  essere una disparita' di trattamento tra soggetti
non  abbienti,  potendo  i  primi  scegliere  liberamente  il proprio
difensore  di  fiducia,  mentre  i  secondi  sarebbero  costretti  ad
effettuare la loro scelta sub condicio judici.
    Ritenuta  infondata la questione di illegittimita' costituzionale
della  citata  norma  in  relazione  all'art. 24  della Costituzione,
poiche'  non  pone  alcuna  concreta  limitazione all'esplicazione al
diritto  alla  difesa,  in  quanto  lo stesso non appare vulnerato in
tutte   le  ipotesi  in  cui  risulti  comunque  assicurata  un'ampia
possibilita'  di scelta del difensore, proprio in quanto «la garanzia
costituzionale  delle  difesa non esclude, quanto alle sue modalita',
la competenza del legislatore a darvi attuazione sulla base di scelte
discrezionali non irragionevoli» (cfr. ordinanza Corte costituzionale
n. 299 del 19-28 giugno 2002).
    Si ritiene di dubbia legittimita' costituzionale l'art. 4, quarto
comma  della citata legge n. 217/1990 ultima parte - «La sostituzione
non  autorizzata comporta la cessazione degli effetti dell'ammissione
al  beneficio»  - in relazione agli artt. 35, primo comma e 36, primo
comma  della  Costituzione,  poiche'  nonostante  entrambe  le  norme
costituzionali tutelino i diritti dei soli lavoratori «subordinati» -
in esecuzione del principio di eguaglianza, nonche' il diritto ad una
retribuzione  proporzionata  e  sufficiente  degli stessi, si rileva,
comunque,  una ingiustificata disparita' di trattamento economico tra
avvocati  che esercitano il patrocinio dei non abbienti a spese dello
Stato  ed  avvocati  di  soggetti  abbienti:  invero, il diritto alla
retribuzione,  costituzionalmente  garantito,  verrebbe violato dalla
mancata  autorizzazione  prevista  dalla  citata  norma  della  legge
n. 217/1990.
    Non entrando nel merito della sussistenza dei requisiti, previsti
dalla  legge,  in  capo  al difensore circa l'iserimento dello stesso
nell'elenco  degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, si
rileva  che, il difensore, che non sia stato autorizzato dal giudice,
nell'esercizio della propria attivita', subisce un grave pregiudizio,
dovuto alla decadenza del beneficio.
    Infatti,  le  precarie  condizioni economiche dell'imputato, gia'
attestate   e   certificate  dal  provvedimento  di  concessione  del
beneficio  del  patrocinio  a  spese  dello  Stato - come nel caso di
specie  -,  manifestano ex ante una piu' che probabile insolvibilita'
dell'imputato, quindi una mancata retribuzione del difensore. Mentre,
nell'ipotesi  di difensori di soggetti abbienti, l'alea della mancata
retribuzione  dell'attivita'  professionale,  svolta  in favore degli
stessi,   oltre   a   muovere  da  diverse  premesse,  e'  pressoche'
inesistente:  il  credito  puo'  sempre  e comunque essere recuperato
coattivamente  ed  esecutivamente  (anche se le eccezioni, per quanto
rare, non mancano).
    Considerata  la  complessivita' della fattispecie e ritenendo non
manifestamente    infondata    le    questioni    di   illegittimita'
costituzionale  dell'art. 4, comma 4 della legge n. 217/1990 (vigente
all'epoca   dei   fatti   ed   abrogata   dall'art. 4   della   legge
n. 134/20001),  in  relazione  agli  articoli 3, 35, primo comma, 36,
primo comma della Costituzione;
    Ritenuta  la  rilevanza concreta ed attuale della questione ed al
fine  di una corretta applicazione, alla fattispecie de qua, della su
citata  norma,  della  cui  legittimita' costituzionale si dubita, si
ritiene   opportuno  sospendere  il  presente  giudizio,  e  proporre
incidente di legittimita' costituzionale.
                              P. Q. M.
    Si  dispone  la  trasmissione  d'ufficio  del  fascicolo di causa
n. 742/03  R.G.  alla  Corte  costituzionale,  per la definizione del
conflitto   rilevato  in  atti,  dell'art. 4,  comma  4  della  legge
n. 217/1990,  in relazione agli articoli 3, 24 secondo e terzo comma,
35 primo comma, 36 primo comma della Costituzione.
    Si  comunichi  al  Presidente  del  Consiglio,  alla  Camera  dei
deputati, al Senato della Repubblica ed alla Consulta.
        Cosi' deciso in Bari, addi' 10 febbraio 2005
                         Il giudice: Ancona
06C0741