N. 292 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2005

Ordinanza   emessa   il   12  dicembre  2005  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  6 luglio  2006)  dal  tribunale  di Paola Sezione
distaccata di Scalea - nel procedimento penale a carico di Baldinelli
Teresa

Reati  e  pene  -  Prescrizione  - Modifiche normative comportanti un
  regime piu' favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati
  -  Disciplina  transitoria  - Inapplicabilita' delle nuove norme ai
  processi  gia' pendenti in primo grado ove, alla data di entrata in
  vigore della novella, vi sia stata la dichiarazione di apertura del
  dibattimento  - Disparita' di trattamento tra indagati e imputati e
  tra gli stessi imputati.
- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.37 del 13-9-2006 )
                            IL TRIBUNALE

    Considerato  che la difesa di Baldinelli Teresa solleva questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 10, legge n. 251/2005, nella
parte  in  cui,  al  comma 3, prevede che l'art. 157 c.p., cosi' come
riformulato,  qualora  per effetto delle nuove disposizioni i termini
di  prescrizione  risultino  piu'  brevi, non si applichi ai processi
gia'  pendenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge in
primo  grado  ove  vi  sia  stata  la  dichiarazione  di apertura del
dibattimento, in contrasto con l'art. 3 Cost.;
    Sentito il p.m. che nulla osservava;
    Rilevato  che  la  questione  ha senz'altro rilevanza ai fini del
presente  giudizio  poiche'  l'art. 6,  legge n. 251/2005 modificando
l'art. 157  c.p.  nei  seguenti  termini «la prescrizione estingue il
reato  decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale
stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se
si  tratta  di  delitto»,  l'art. 160  c.p.  nei seguenti termini «in
nessun   caso   i  termini  stabiliti  nell'art. 157  possono  essere
prolungati  oltre  i  termini  di  cui all'art. 161» e l'art. 161 nei
seguenti   termini   «...   in   nessun   caso  l'interruzione  della
prescrizione puo' comportare l'aumento di piu' di un quarto del tempo
necessario  a  prescrivere»  fa  si' che il reato di cui all'art. 372
c.p. si prescriva nel termine massimo di sette anni e sei mesi;
    Pertanto   nel   caso   dell'imputata   Baldinelli   il   termine
prescrizionale  cosi'  modificato  sarebbe  decorso in data 5 gennaio
2004;
    Essendo   indubbio   che  una  norma  che  introduce  un  termine
prescrizionale  inferiore,  andando  a modificare la sopravvenienza o
meno  di  una  causa  estintiva del reato, possa e debba considerarsi
norma  penale  in  concreto  piu'  favorevole,  ai sensi dell'art. 2,
comma 3,  il  reato  ascritto  verrebbe  quindi ad estinguersi (v. ex
multis Cass. s.u. 6 ottobre 1979);
    L'art. 10   della   legge  citata,  pero',  introduce  una  norma
transitoria  che  al  comma 2 recita: «ferme restando le disposizione
dell'art. 2  del codice penale quanto alle altre norme della presente
legge, le disposizioni dell'art. 6 non si applicano ai procedimenti e
ai  processi  in  corso  se i nuovi termini di prescrizione risultano
piu'  lunghi  di  quelli  previdenti»  mentre  al  successivo comma 3
recita:  «se  per  effetto  delle  nuove  disposizioni  i  termini di
prescrizione   risultano  piu'  brevi,  le  stesse  si  applicano  ai
procedimenti  e  ai  processi pendenti alla data di entrata in vigore
della  presente  legge  ad  esclusione  dei processi gia' pendenti in
primo  grado  ove  vi  sia  stata  la  dichiarazione  di apertura del
dibattimento,  nonche' dei processi gia' pendenti in grado di appello
o  avanti  alla Corte di cassazione» che cosi' rende inapplicabile la
nuova formulazione degli articoli 157, 160, 161 all'odierna imputata;
    L'art. 2,  comma 4  c.p. statuisce che i principi di cui ai primi
tre  commi,  statuenti  il principio della retroattivita' della legge
piu' favorevole e della irretroattivita' della legge piu' sfavorevole
(elevato  poi  a  principio  di  rango  costituzionale  dall'art. 25,
comma 2  Cost.)  non  si  applicano  in  caso  di leggi eccezionali o
temporanee;
    Si  ritengono leggi eccezionali le leggi emanate per fronteggiare
circostanze  politiche,  economiche o sociali ritenute cosi' gravi da
giustificare   una   normativa   derogatoria   del  regime  in  atto,
presentando quindi il duplice requisito di essere emanate per ragioni
eccezionali e di fare eccezione alla normativa precedente;
    Per   leggi   temporanee  devono  intendersi  invece  quelle  che
predeterminano esse stesse il momento finale della loro vigenza;
    La  legge  n. 251  non  appare  rientrante  in  nessuna delle due
categorie;
    Lo  stesso  legislatore  poi  fa ben capire la portata differente
delle norme introdotte per l'espresso riferimento all'art. 2 c.p. del
comma  2  dell'art. 10  sancendo  -  qualora  ce  ne  fosse bisogno -
l'irretroattivita'  degli  effetti  sfavorevoli,  e poi al successivo
comma 3  stabilendo invece la retroattivita' degli effetti favorevoli
ai  procedimenti  ed  ai  processi  in  corso  salvi  quelli  ove  il
dibattimento  di  primo  grado sia gia' stato aperto o che pendono in
appello o Cassazione;
    Tale  disparita' di trattamento appare non giustificata da nessun
interesse  garantito  ed  in  apparente contrasto con il principio di
uguaglianza sancito nella Carta costituzionale all'art. 3, producendo
un  trattamento  soggettivamente  diverso  tra  soggetti «indagati» e
soggetti  «imputati»  ed  ancora  peggio  tra  stessi  «imputati» nel
giudizio  di primo grado, ponendo come discrimine la dichiarazione di
apertura del dibattimento;
    La   questione  appare  pertanto  oltre  che  rilevante  al  caso
concreto,  non  manifestamente infondata e meritevole dell'autorevole
vaglio della Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
    Solleva  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 10,
legge n. 251/2005 nella parte in cui statuisce che le disposizioni di
cui  all'art. 6  stessa  legge,  non  si  applicano  ai processi gia'
pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura
del dibattimento.
        Scalea, addi' 12 dicembre 2005
                    Il giudice onorario: Sommella
06C0742