N. 296 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2005
Ordinanza emessa il 12 dicembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 luglio 2006) dal tribunale di Perugia Sezione distaccata di Gubbio - nel procedimento penale a carico Lepri Raoul ed altri Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime piu' favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Inapplicabilita' delle nuove norme ai processi gia' pendenti in primo grado ove, alla data di entrata in vigore della novella, vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Disparita' di trattamento tra imputati. - Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3. - Costituzione, art. 3.(GU n.37 del 13-9-2006 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza nel procedimento indicato in epigrafe a carico di Lepri Raoul, nato a Gubbio il 3 maggio 1955, Procacci Anna Maria, nata a Gubbio il 25 marzo 1962, Corda Patrizia, nata a Brusacco (TO) l'11 dicembre 1963, Cukeli Petrit, nato a Ahkoder: (Albania) il 23 dicembre 1972, imputati del reato di cui agli artt 81 comma 2 - 110 e 643 c.p. Attesa l'eccezione di costituzionalita' dell'art. 10 comma 3 legge n. 251/2005 sollevata dalla difesa degli imputati Lepri, Corda e Cukeli, con riferimento agli artt. 3 - 24 - 25 - 111 della Costituzione. Uditi i p.m. e il difensore della p.c. Frittelli Enrico che hanno chiesto il rigetto della eccezione ed udito altresi' il difensore dell'imputata Procacci il quale ha chiesto il rigetto dell'eccezione motivandolo con la irrilevanza della questione di costituzionalita' con riguardo alla sua assistita per la quale ricorrerebbero le condizioni per una sentenza di proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 c.p.p.; Letti gli atti del procedimento penale n. 6041/2000 R.G. Dib (995/1996 R.G Gip e 93/1996 R.G.N.R.) a carico degli imputati predetti; Atteso che si procede per il reato di cui all'art 643 c.p., che il dibattimento e' stato aperto in data 12 febbraio 2002 e che all'odierna udienza il processo doveva essere discusso; Considerato che in base alla disciplina dettata dagli artt. 157 e seg. c.p., prima delle modifiche introdotte dall'art. 6 legge n. 251/2005, il termine di prescrizione ordinaria era pari ad anni 10 mentre quello di prescrizione massima a seguito delle cause interruttive succedutesi era di anni 15; Rilevato per contro che, applicando la disciplina introdotta dall'art. 6 legge n. 251/2005, il termine di prescrizione ordinaria sarebbe pari ad anni 6 e quello di prescrizione massima a seguito delle cause interruttive sarebbe pari ad anni 7 e mesi 6, termine ormai interamente decorso dalla data odierna; Considerato che ai sensi dell'art. 10, comma 3, legge n. 251/12005 la nuova disciplina dettata dall'art. 6 e' inapplicabile ostandovi il fatto che alla data di entrata in vigore della stessa era gia' stato aperto il dibattimento; Atteso che viene sollevata dalla difesa e che comunque deve anche essere posta d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 10, comma 3, legge n. 251/2005 per contrasto con l'art 3 della stituzione. Osserva quanto segue E' noto come l'art 25 cpv. Cost. non imponga la retroattivita' di norme penali piu' favorevoli, ma vieti esclusivamente la retroattivita' malam partem. D'altro canto, se l'art. 2 comma 3 c.p. assicura in generale (con il solo limite del giudicato gia' formatosi) l'applicazione del trattamento piu' favorevole sopravvenuto, cio' non significa che non possa essere esclusa la retroattivita' di quest'ultimo. Nell' avvalersi di tale facolta' il legislatore non puo', pero', eludere il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, e deve dunque assicurare il pari trattamento dei cittadini. Se puo' dunque essere esclusa in radice la retroattivita' di tutte le norme penali piu' favorevoli sopravvenute alla commissione del fatto ovvero di alcune di esse, magari per alcuni tipi di reato, non puo' invece introdursi un regime transitorio che, prescindendo dalla valutazione del fatto, abbia l'effetto di far dipendere la retroattivita' della piu' favorevole disciplina sopravvenuta da fattori del tutto estrinseci, estranei cioe' alla logica del trattamento sanzionatorio, in quanto connessi, invece, all'evoluzione del processo penale ed allo stato in cui esso sia per avventura pervenuto ad una certa data. Invero, nel caso in cui l'effetto retroattivo della disciplina sopravvenuta sia correlato al mero dato che il processo abbia o meno varcato una certa soglia, puo' prospettarsi' una disparita' di trattamento tra coloro che hanno commesso il medesimo reato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, alcuni dei quali, solo perche' processati piu' rapidamente, si trovino ad essere giudicati in base alla disciplina previente, a differenza degli altri che per le cause piu' diverse abbiano beneficiato di un iter processuale piu' lento. La disparita' appare particolarmente evidente nel caso di reati a concorso necessario, ove alcuni dei concorrenti si trovino in fase dibattimentale ed altri, magari a seguito di nullita' accertate nell'udienza preliminare, non siano ancora stati rinviati a giudizio. In tale quadro la scelta del legislatore (art. 10 comma 3 legge n. 251/2005) di rendere applicabile retroattivamente la nuova disciplina in tema di prescrizione di cui all'art. 6, legge n. 251/2005 solo nel caso in cui non sia ancora stato aperto il dibattimento sembra in contrasto con l'art. 3 della Costituzione proprio perche' va ad introdurre un regime differenziato a fronte di situazioni identiche, rispetto alle quali l'individuata linea di demarcazione, costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento, pare priva di concreta giustificazione. Ne' sembra possibile sostenere che le norme in tema di prescrizione abbiano natura processuale e siano dunque soggette al diverso principio tempus regit actum, cosi' come sembra doversi escludere che abbia natura processuale la norma transitoria di cui all'art. l0, legge n. 251/2005, la quale, al contrario, richiama al comma 2 prima parte l'art. 2 c.p. e prevede di seguito un regime differenziato solo per la norma che introduce la nuova disciplina in tema di prescrizione, di fatto erodendo parzialmente la sfera di applicazione di quest'ultima. Poiche' in base alla nuova disciplina il reato ascritto agli imputati Lepri Raoul, Procacci Anna Maria, Corda Patrizia e Cukeli Petrit sarebbe ormai prescritto, deve prendersi atto della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art 10 comma 3, legge n. 251/2005 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Va infine osservato che la questione si presenta rilevante anche per l'imputata Procacci Anna Maria ritenendosi inammissibile, siccome avanzata all'esito dell'istruttoria dibattimentale quando ormai si sarebbe dovuto procedere alla discussione finale del processo ex art. 523 e segg. c.p.p., la richiesta di proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 c.p.p. proveniente dalla difesa dell'imputata predetta.
P. Q. M. Letto l'art 23, legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art 10, comma 3 legge n. 251/2005 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Sospende il processo ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che l'ordinanza di cui e' data lettura in udienza alle parti sia notificata agli imputati al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Gubbio, 12 dicembre 2005 Il giudice: Verola 06C0746