N. 302 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 2006
Ordinanza emessa il 10 maggio 2006 dal tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da Fabbri Fabrizio contro Alitalia S.p.A. Lavoro e occupazione - Dipendenti di imprese di navigazione aerea - Assistenti di volo - Diritti derivanti dal contratto di lavoro - Prescrizione col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del rapporto - Irragionevole diversita' di disciplina rispetto agli altri rapporti di lavoro caratterizzati da stabilita' per i quali non e' prevista sospensione del termine prescrizionale in corso di rapporto. - Codice della navigazione, art. 937. - Costituzione, art. 3.(GU n.37 del 13-9-2006 )
IL TRIBUNALE Nella causa n. 213120/2005 tra Fabbri Fabrizio e Alitalia S.p.A., a scioglimento della riserva assunta in data 9 maggio 2006, ha pronunciato la seguente ordinanza. Con ricorso depositato il 27 maggio 2005 Fabbri Fabrizio, dipendente dell'Alitalia spa con qualifica di assistente di volo P1 ha convenuto in giudizio la societa' datrice di lavoro per sentir accertare l'inadempimento contrattuale derivante dal mancato avviamento ai corsi di addestramento per assistenti di volo responsabili di prima, effettuati dopo il 1994 ed il conseguente diritto ad ottenere il riconoscimento della qualifica di assistente di volo responsabile di prima - ora purser di prima - sin dal 1° febbraio 1995, con la condanna della convenuta ad attribuire la qualifica superiore dal 1° febbraio 1995 col pagamento delle differenze retributive tra le due qualifiche pari a lire 62.411.565; costituendosi l'Alitalia ha eccepito in via pregiudiziale l'estinzione per prescrizione delle differenze invocate previa sollevazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 937 codice della navigazione in relazione all'art. 3 Costituzione; ha inoltre contestato nel merito la pretesa. Osserva il giudice che: l'art. 937 c.n. - secondo cui il termine biennale di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo decorre dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o risoluzione del rapporto di lavoro - e' la norma applicabile al caso di specie stante il suo rapporto di specialita' rispetto alla regola generale di cui all'art. 2948 nr. 4 c.c., confermato dall'art. 1, comma 2 c.n.; l'art. 937 c.n. non consente il decorso della prescrizione in corso di rapporto quand'anche esso sia assistito dalla stabilita' reale ex art. 18 legge n. 300/1970, norma ormai applicabile anche alle imprese di navigazione aerea per effetto della sentenza Corte cost. n. 41/1991; al tempo della sua entrata in vigore l'art. 937 c.n. era inserito in un sistema nel quale i rapporti di lavoro aereo non erano garantiti da alcuna forma di stabilita', potendo essere risolti ad nutum (come d'altronde la generalita' dei rapporti di lavoro tra privati); inoltre il termine prescrizionale decorreva anche in corso di rapporto ex art. 2948 n. 4 c.c. testo vigente anche prima dell'intervento della Corte costituzionale suddetto; pertanto in tale contesto la norma apprestava una forma di tutela necessaria, assicurando la piu' sollecita formazione della certezza giuridica in rapporti di lavoro concernenti un settore in cui l'esigenza di certezza riveste una funzione ritenuta particolarmente meritevole di tutela (Corte cost. n. 98/1973); invece, nell'attuale quadro normativo - come determinato anche dai ricordati interventi della Corte costituzionale - la permanente non decorrenza del termine prescrizionale in corso di rapporto in rapporti ormai garantiti da stabilita' reale e quindi non idonei a sorreggere la presunzione di oggettiva difficolta' del lavoratore a far valere il proprio diritto in costanza di rapporto, appare priva di giustificazione e quindi lesiva del principio costituzionale di eguaglianza rispetto a quei lavoratori operanti in imprese rientranti nel campo di applicazione dell'art. 18, legge n. 300/1970 non aventi ad oggetto la navigazione aerea o marittima - per le quali la prescrizione decorre in corso di rapporto; la non decorrenza in corso di rapporto del termine prescrizionale nei rapporti di lavoro come quello di cui al presente giudizio confligge persino con l'originaria ratio della disposizione, la quale - come osservato da Corte costituzionale n. 98/1973 - mirava a tutelare l'interesse delle imprese di navigazione aerea ad una rapida definizione dei rapporti di debito-credito, presumibilmente coniugandole con ragioni di tutela del diritto del lavoratore alla garanzia giurisdizionale rispetto ai timori riconducibili alla non stabilita' del rapporto stesso; viceversa, l'odierna realta' delle imprese di navigazione aerea, caratterizzata dalla crescente brevita' dei voli e dal frequente ritorno del lavoratore nello scalo di arruolamento impedisce di individuare una ragionevole giustificazione alla regola nelle difficolta' alla concreta possibilita' per il lavoratore di far valere i propri diritti in corso di rapporto a causa della natura del servizio; d'altra parte l'assoggettamento dei detti rapporti alla stabilita' reale svuota il fondamento razionale del differimento del dies a quo della decorrenza della prescrizione; inoltre, in via generale, si evidenzia come la non decorrenza della prescrizione in corso di rapporto, ove non giustificata dalla possibilita' del verificarsi di fenomeni dissuasivi per il lavoratore, appare di dubbia coerenza coi principi fondanti di un evoluto consesso civile, poiche' provoca un serio vulnus alla certezza del diritto, differita sine die alla cessazione del rapporto di lavoro e dunque anche per decenni, con effetti disfunzionali sul piano dell'acquisizione della prova e lesivi della concreta possibilita' di un legittimo affidamento, nonche' possibile fonte per il datore di lavoro di pesanti conseguenze sul piano patrimoniale, occupazionale e sul piano della corretta gestione dell'impresa. Per tutte le ragioni suesposte si ravvisa la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 937 codice navigazione in riferimento all'art. 3 Costituzione nella parte in cui prevede la decorrenza del termine biennale di prescrizione dei diritti derivanti dai contratti di lavoro del personale di volo dalla data di cessazione o risoluzione del rapporto di lavoro anche quando si tratti di rapporto assistito dalla c.d. stabilita' reale. La proposta questione appare rilevante anche nel presente giudizio: la domanda attrice non risulta prima facie - senza con cio' anticipare in alcun modo valutazioni di merito - palesemente infondata ne' pretestuosa, sicche', in mancanza di atti interruttivi, assume rilievo l'eccezione di prescrizione sollevata da Alitalia s.p.a e quindi il sollecitato esame di costituzionalita': la fondatezza dell'eccezione di prescrizione per le differenze retributive maturate prima del biennio anteriore all'interruzione, ovvero prima del quenquennio (ove la Corte costituzionale, riconosciuta la fondatezza della questione qui sollevata e ravvisando un'ulteriore disparita' di trattamento tra lavoratori in punto di durata del termine prescrizionale ritenesse di estendere la declaratoria d'illegittimita' all'intero primo comma del citato articolo.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 937, R-D. 30 marzo 1942 n. 327 (codice della navigazione) nei termini e per le ragioni illustrate in parte motiva con riferimento all'art. 3 Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Manda la cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 10 maggio 2006 Il giudice: Mastroberardino 06C0752