N. 302 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 2006

Ordinanza  emessa  il  10  maggio  2006  dal  tribunale  di  Roma nel
procedimento  civile  promosso  da  Fabbri  Fabrizio  contro Alitalia
S.p.A.

Lavoro  e  occupazione - Dipendenti di imprese di navigazione aerea -
  Assistenti  di  volo  - Diritti derivanti dal contratto di lavoro -
  Prescrizione  col  decorso  di due anni dal giorno dello sbarco nel
  luogo   di  assunzione,  successivamente  alla  cessazione  o  alla
  risoluzione  del  rapporto - Irragionevole diversita' di disciplina
  rispetto agli altri rapporti di lavoro caratterizzati da stabilita'
  per  i quali non e' prevista sospensione del termine prescrizionale
  in corso di rapporto.
- Codice della navigazione, art. 937.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.37 del 13-9-2006 )
                            IL TRIBUNALE

    Nella causa n. 213120/2005 tra Fabbri Fabrizio e Alitalia S.p.A.,
a  scioglimento  della  riserva  assunta  in  data  9 maggio 2006, ha
pronunciato la seguente ordinanza.
    Con  ricorso  depositato  il  27  maggio  2005  Fabbri  Fabrizio,
dipendente  dell'Alitalia  spa con qualifica di assistente di volo P1
ha  convenuto  in  giudizio  la societa' datrice di lavoro per sentir
accertare   l'inadempimento   contrattuale   derivante   dal  mancato
avviamento   ai   corsi  di  addestramento  per  assistenti  di  volo
responsabili  di  prima,  effettuati  dopo  il 1994 ed il conseguente
diritto  ad  ottenere il riconoscimento della qualifica di assistente
di  volo  responsabile  di  prima  - ora purser di prima - sin dal 1°
febbraio  1995,  con  la  condanna  della  convenuta ad attribuire la
qualifica   superiore  dal  1°  febbraio  1995  col  pagamento  delle
differenze  retributive tra le due qualifiche pari a lire 62.411.565;
costituendosi   l'Alitalia   ha   eccepito   in   via   pregiudiziale
l'estinzione   per  prescrizione  delle  differenze  invocate  previa
sollevazione   della   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 937   codice  della  navigazione  in  relazione  all'art. 3
Costituzione; ha inoltre contestato nel merito la pretesa.
    Osserva il giudice che:
        l'art. 937   c.n. -   secondo  cui  il  termine  biennale  di
prescrizione  dei  diritti  derivanti  dal  contratto  di  lavoro del
personale  di  volo  decorre  dal  giorno  dello  sbarco nel luogo di
assunzione successivamente alla cessazione o risoluzione del rapporto
di  lavoro  - e' la norma applicabile al caso di specie stante il suo
rapporto   di  specialita'  rispetto  alla  regola  generale  di  cui
all'art. 2948 nr. 4 c.c., confermato dall'art. 1, comma 2 c.n.;
        l'art. 937 c.n. non consente il decorso della prescrizione in
corso  di  rapporto  quand'anche  esso sia assistito dalla stabilita'
reale  ex  art. 18  legge  n. 300/1970, norma ormai applicabile anche
alle  imprese  di  navigazione aerea per effetto della sentenza Corte
cost. n. 41/1991;
        al  tempo  della  sua  entrata  in vigore l'art. 937 c.n. era
inserito in un sistema nel quale i rapporti di lavoro aereo non erano
garantiti  da  alcuna  forma di stabilita', potendo essere risolti ad
nutum  (come  d'altronde  la  generalita'  dei rapporti di lavoro tra
privati);  inoltre il termine prescrizionale decorreva anche in corso
di  rapporto  ex  art. 2948  n. 4  c.c.  testo  vigente  anche  prima
dell'intervento della Corte costituzionale suddetto; pertanto in tale
contesto   la  norma  apprestava  una  forma  di  tutela  necessaria,
assicurando  la piu' sollecita formazione della certezza giuridica in
rapporti  di  lavoro  concernenti  un  settore  in  cui l'esigenza di
certezza  riveste una funzione ritenuta particolarmente meritevole di
tutela (Corte cost. n. 98/1973);
        invece,  nell'attuale  quadro  normativo  -  come determinato
anche  dai  ricordati  interventi  della  Corte  costituzionale  - la
permanente  non  decorrenza  del  termine  prescrizionale in corso di
rapporto in rapporti ormai garantiti da stabilita' reale e quindi non
idonei  a  sorreggere  la  presunzione  di  oggettiva difficolta' del
lavoratore  a  far valere il proprio diritto in costanza di rapporto,
appare  priva  di  giustificazione  e  quindi  lesiva  del  principio
costituzionale  di eguaglianza rispetto a quei lavoratori operanti in
imprese  rientranti  nel  campo  di  applicazione dell'art. 18, legge
n. 300/1970  non aventi ad oggetto la navigazione aerea o marittima -
per le quali la prescrizione decorre in corso di rapporto;
        la   non   decorrenza   in  corso  di  rapporto  del  termine
prescrizionale  nei rapporti di lavoro come quello di cui al presente
giudizio confligge persino con l'originaria ratio della disposizione,
la quale - come osservato da Corte costituzionale n. 98/1973 - mirava
a  tutelare  l'interesse  delle  imprese  di navigazione aerea ad una
rapida  definizione  dei  rapporti di debito-credito, presumibilmente
coniugandole  con  ragioni  di tutela del diritto del lavoratore alla
garanzia  giurisdizionale  rispetto  ai timori riconducibili alla non
stabilita' del rapporto stesso;
        viceversa,  l'odierna  realta'  delle  imprese di navigazione
aerea,  caratterizzata  dalla  crescente  brevita'  dei  voli  e  dal
frequente   ritorno   del  lavoratore  nello  scalo  di  arruolamento
impedisce  di individuare una ragionevole giustificazione alla regola
nelle difficolta' alla concreta possibilita' per il lavoratore di far
valere i propri diritti in corso di rapporto a causa della natura del
servizio;  d'altra  parte  l'assoggettamento  dei detti rapporti alla
stabilita'  reale svuota il fondamento razionale del differimento del
dies a quo della decorrenza della prescrizione;
        inoltre, in via generale, si evidenzia come la non decorrenza
della  prescrizione  in corso di rapporto, ove non giustificata dalla
possibilita'   del   verificarsi   di   fenomeni  dissuasivi  per  il
lavoratore,  appare  di  dubbia  coerenza coi principi fondanti di un
evoluto  consesso  civile,  poiche'  provoca  un  serio  vulnus  alla
certezza del diritto, differita sine die alla cessazione del rapporto
di  lavoro  e dunque anche per decenni, con effetti disfunzionali sul
piano   dell'acquisizione   della   prova  e  lesivi  della  concreta
possibilita' di un legittimo affidamento, nonche' possibile fonte per
il  datore  di  lavoro di pesanti conseguenze sul piano patrimoniale,
occupazionale e sul piano della corretta gestione dell'impresa.
    Per  tutte  le  ragioni  suesposte  si  ravvisa  la non manifesta
infondatezza   della   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 937    codice   navigazione   in   riferimento   all'art. 3
Costituzione  nella  parte  in  cui prevede la decorrenza del termine
biennale  di  prescrizione  dei  diritti  derivanti  dai contratti di
lavoro  del  personale di volo dalla data di cessazione o risoluzione
del  rapporto  di lavoro anche quando si tratti di rapporto assistito
dalla c.d. stabilita' reale.
    La   proposta  questione  appare  rilevante  anche  nel  presente
giudizio: la domanda attrice non risulta prima facie - senza con cio'
anticipare   in  alcun  modo  valutazioni  di  merito  -  palesemente
infondata ne' pretestuosa, sicche', in mancanza di atti interruttivi,
assume  rilievo  l'eccezione  di  prescrizione  sollevata da Alitalia
s.p.a   e  quindi  il  sollecitato  esame  di  costituzionalita':  la
fondatezza   dell'eccezione   di   prescrizione   per  le  differenze
retributive  maturate  prima  del biennio anteriore all'interruzione,
ovvero   prima   del   quenquennio   (ove  la  Corte  costituzionale,
riconosciuta la fondatezza della questione qui sollevata e ravvisando
un'ulteriore  disparita'  di  trattamento  tra lavoratori in punto di
durata   del   termine   prescrizionale  ritenesse  di  estendere  la
declaratoria  d'illegittimita'  all'intero  primo  comma  del  citato
articolo.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 937, R-D. 30 marzo 1942 n. 327
(codice della navigazione) nei termini e per le ragioni illustrate in
parte motiva con riferimento all'art. 3 Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Manda  la  cancelleria  per  la notifica della presente ordinanza
alle  parti  ed  al  Presidente  del  Consiglio dei ministri e per la
comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Roma, addi' 10 maggio 2006
                     Il giudice: Mastroberardino
06C0752