N. 312 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2006
Ordinanza emessa il 31 marzo 2006 dal tribunale di Brindisi nel procedimento civile promosso da Fanuli Mariella n.q. di curatore speciale della minore C.M. contro C.L. ed altri Filiazione - Filiazione legittima - Azione di disconoscimento di paternita' del figlio concepito durante il matrimonio - Condizioni di ammissibilita' - Preventiva prova dell'adulterio della moglie nel periodo del concepimento - Irragionevolezza - Limitazione del diritto di difesa. - Codice civile, art. 235, comma 1, n. 3). - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.37 del 13-9-2006 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva pronunciata all'udienza del 10 marzo 2006; Esaminati gli atti; Rilevato, innanzitutto, che la presente controversia riguarda un'azione di disconoscimento di paternita', motivata con il fatto che la madre della minore C.M. sig.ra P.M.T., avrebbe «intrattenuto una relazione sentimentale generalmente riconosciuta» con il sig. B.A. (v. premessa in fatto dell'atto di citazione); Considerato, pertanto, che la causa petendi della domanda di disconoscimento e' il dedotto adulterio della moglie (art. 235, primo comma, n. 3), c.c.), nel mentre nulla si dice, nell'atto di citazione, con riferimento ad una presunta impotenza di C.L.; Ritenuta l'inammissibilita' della prova testimoniale richiesta dall'attrice nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c. depositata in data 18 febbraio 2006, trattandosi di prova diretta (in quanto volta a dimostrare il dedotto adulterio della moglie di C.L. e quindi il fatto costitutivo della domanda), che doveva essere richiesta, al piu', con la prima memoria istruttoria (da depositarsi entro il 31 gennaio 2006), e non gia' con la memoria di replica, con la quale poteva essere soltanto indicata la prova contraria; Ritenuto che detta prova testimoniale sia inoltre inammissibile - con specifico riferimento al quesito attinente lo stato di impotenza di C.L. - in quanto la domanda di disconoscimento non e' stata fondata su tale stato, ma soltanto sul dedotto adulterio della madre; Ritenuta, ancora, per gli stessi motivi, inammissibile la C.T.U. volta ad accertare la sussistenza della capacita' di generare di C.L., richiesta dalla difesa dell'attrice; Ritenuta ancora inammissibilita' del quesito attinente alla identificazione di B.C.A., in quanto nella specie non si verte in tema di dichiarazione giudiziale di paternita'; Ritenuta l'inammissibilita' di tutti i mezzi istruttori richiesti dalla difesa di B.A.C., in quanto questi, pur essendo intervenuto in giudizio ad adiuvandum rispetto alla domanda dell'attrice, ha un interesse di mero fatto in ordine all'esito del presente giudizio, mentre non ha un interesse giuridicamente rilevante ex art. 100 c.p.c., non essendo il B., quale preteso padre naturale, legittimato a proporre azione di disconoscimento di paternita' (cfr. App. Milano 18 marzo 1997, in Dir. fam., 1998, 1451): dal che discende la superfluita' dei mezzi istruttori richiesti dal B., che tendono ad accertare delle circostanze (preteso adulterio della madre di C.M., al fine del disconoscimento della paternita), rispetto alle quali il B. non ha alcun interesse giuridicamente rilevante (peraltro, va osservato che l'interrogatorio formale e la prova testimoniale richiesti dalla difesa del B. sono da ritenere comunque inammissibili, posto che non sono stati articolati per capitoli specifici e separati, ma con un mero richiamo alle premesse in fatto della comparsa d'intervento, che non contiene capitolazione alcuna); Considerata inammissibile la richiesta di acquisizione della videocassetta dimostrativa dell'adulterio, avanzata (sub specie di associazione alla richiesta della difesa di B.C.A.) dalla difesa dell'attrice, trattandosi di richiesta tardiva, essendo stata avanzata con la memoria di replica, mentre doveva essere avanzata con la memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. da depositarsi entro il 31 gennaio 2006; Considerato inammissibile l'interrogatorio formale della minore C.M., deferito dalla difesa di C.L., in quanto il presente giudizio verte su diritti indisponibili, e peraltro la C., in quanto minore, non ha la capacita' di agire e di disporre dei propri diritti; ne', nella specie, puo' prospettarsi un interrogatorio ed una confessione resi dall'avv. M. Fanuli quale curatore speciale della C., posto che l'incarico del curatore speciale e' limitato al promovimento ed alla prosecuzione dell'azione di disconoscimento, senza possibilita' di disporre del diritto sostanziale controverso; Ritenuta l'inammissibilita' della C.T.U. psicologica richiesta dalla difesa di C.L. e P.M.T., finalizzata ad accertare il legame affettivo esistente tra C.M. ed il padre legittimo e gli eventuali turbamenti all'equilibrio affettivo e psicologico che potrebbero derivare da un eventuale disconoscimento della paternita', in quanto e' indubbio che l'attrice abbia un interesse giuridicamente rilevante a vedere accertata la propria paternita' naturale, che si e' manifestato con il promovimento dell'azione; Considerato, peraltro, che, per giurisprudenza costante, l'indagine sull'adulterio della moglie (unica causa petendi nel presente giudizio, come si e' visto in precedenza) ha carattere preliminare rispetto a quella sulla sussistenza o meno del rapporto procreativo, di talche', l'adulterio, come il celamento della gravidanza e della nascita, devono essere preliminarmente ed autonomamente provati quali condizioni per dare ingresso alle prove genetiche o del gruppo sanguigno, le quali, pertanto, anche se espletate contemporaneamente alla prova delle circostanze citate, possono essere esaminate solo subordinatamente al raggiungimento di questa, ed al diverso fine di stabilire il fondamento nel merito della domanda (cfr. Cass. 22 ottobre 2002, n. 14887; Cass. 17 agosto 1998, n. 8087; Cass. 20 febbraio 1992, n. 2113); Rilevato che, nel caso di specie, per i motivi suindicati non sono state ammesse prove volte a dimostrare la sussistenza dell'adulterio della moglie di C.L. il che, re melius perpensa, rende inammissibile anche la C.T.U. genetico-ematologica gia' ammessa con ordinanza in data 23 dicembre 2005, posto che, come si e' visto, tale consulenza non puo', di per se' solo ed in assenza di prova dell'adulterio, avere rilevanza; Considerato, pertanto, che, allo stato, la suddetta ordinanza deve in parte qua essere revocata; Ritenuto, tuttavia, che l'art. 235, primo comma, n. 3), c.c., ove interpretato nel senso che, in assenza di prova dell'adulterio della moglie, non possa farsi luogo all'accertamento tecnico genetico-ematologico al fine di dimostrare l'incompatibilita' delle caratteristiche genetiche e del gruppo sanguigno del figlio con quelle del padre legittimo, sia in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto: a) in considerazione dei profondi cambiamenti della societa' italiana avvenuti nella seconda meta' del XX secolo, il lavoro femminile ha avuto amplissima diffusione; b) sono quindi aumentate le occasioni, per le donne, di uscire dai confini di una vista prevalentemente svolta nella casa coniugale e di luoghi ad essa prossimi; c) l'adulterio della moglie puo' anche consistere in un unico atto di infedelta' sessuale, conseguenza di un rapporto occasionale; d) nell'attuale realta' sociale la prova dell'adulterio della moglie nel periodo del concepimento puo' pertanto costituire una circostanza la cui dimostrazione e' di fatto impossibile o estremamente difficile; e) d'altra parte, e' dubbio che possa considerarsi ancora ragionevole una previsione legislativa che, al fini del disconoscimento della paternita', richieda necessariamente la prova dell'adulterio della moglie, in presenza di un progresso scientifico che consente di ottenere direttamente (e quindi senza passare attraverso la dimostrazione dell'adulterio) una sicura esclusione della paternita' - che rappresenta l'obiettivo finale dell'azione in questione - attraverso accertamenti tecnici capaci di fornire risultati la cui a attendibilita' e' unanimemente riconosciuta (in questo senso, v. Cass. 5 giugno 2004, n. 10742); la disposizione in esame, pertanto, come interpretata dalla giurisprudenza assolutamente costante, appare in contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto rappresenta una limitazione del diritto di difesa della parte attrice (che per accedere agli accertamenti genetico-ematologici deve necessariamente provare con altri mezzi l'adulterio), nonche' con l'art. 3 Cost., in quanto tale limitazione appare del tutto irragionevole; Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale in questione, oltre a non essere manifestamente infondata, appare anche rilevante nel caso di specie, in quanto non sono state ammesse le prove richieste da parte attrice, ragion per cui, allo stato, la C.T.U. genetico-ematologica richiesta sarebbe inammissibile, nel mentre, ove la questione di legittimita' costituzionale fosse fondata, potrebbe procedersi comunque all'espletamento di tale accertamento tecnico; Considerato, pertanto, che il presente giudizio deve essere sospeso, con rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione di legittimita' costituzionale suindicata;
P. Q. M. Non ammette la prova testimoniale richiesta dall'attrice. Non ammette la C.T.U. richiesta dall'attrice, volta ad accertare la capacita' di generare di C.L. Non ammette i mezzi di prova richiesti nell'interesse di B.C.A. Non ammette i mezzi di prova richiesti dalla difesa di C.L. e P.M.T. Revoca l'ordinanza emessa in data 23 dicembre 2005, con la quale era stato disposto che si procedesse a C.T.U. genetico-ematologica. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 235, primo comma, n. 3), c.c., nella parte in cui dispone che l'indagine sull'adulterio della moglie ha carattere preliminare rispetto a quella sulla sussistenza o meno del rapporto procreativo, e che quindi l'adulterio, come il celamento della gravidanza e della nascita, devono essere preliminarmente ed autonomamente provati quali condizioni per dare ingresso alle prove genetiche o del gruppo sanguigno al fine di dimostrare l'incompatibilita' delle caratteristiche generiche e del gruppo sanguigno del figlio con quelle del padre legittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Sospende il giudizio. Dispone che la presente ordinanza sia notificata, oltre che alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al pubblico ministero in sede. Dispone che l'ordinanza sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Brindisi, addi' 31 marzo 2006 Il giudice: Lenoci 06C0762