N. 315 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 marzo 2006

Ordinanza  emessa  il  2 marzo 2006 dal giudice di pace di Scicli nel
procedimento  civile  promosso  da  Santoro Francesco contro Stazione
Carabinieri di Scicli

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada  -  Confisca obbligatoria del ciclomotore o motociclo
  adoperato  per  commettere  la  violazione  amministrativa  di  cui
  all'art. 171 cod. strada (inosservanza dell'obbligo di indossare il
  casco  protettivo)  -  Violazione  del  principio  di eguaglianza -
  Disparita'   di   trattamento  sanzionatorio  tra  motociclisti  ed
  automobilisti  -  Irragionevolezza  - Contrasto con la tutela della
  proprieta' privata.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 213,
  comma 2-sexies,   introdotto   dall'art. 5-bis   del  decreto-legge
  30 giugno 2005,  n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge
  17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 42.
(GU n.38 del 20-9-2006 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    A scioglimento della riserva
    Letto   il   ricorso   n. 78  del  ruolo  generale  degli  affari
contenziosi  civili  dell'anno 2005,  depositato  il  22 ottobre 2005
promosso    da    Santoro    Francesco,    rappresentato   e   difeso
dall'avv. Alfonso  Cannata,  come  da  mandato  a  margine  dell'atto
introduttivo,   con  cui  si  impugna  il  verbale  di  contestazione
n. 418485918,  serie  2004-bis  n. 2072359,  del  12 settembre  2005,
redatto dai Carabinieri della stazione di Scicli;
    Esaminata la documentazione allegata, accertato che il ricorso e'
stato tempestivamente proposto e preliminarmente revocata l'ordinanza
di  contumacia  resa in udienza, dell'amministrazione opposta, che si
e'   costituita,   a   mezzo  della  Prefettura  di  Ragusa,  Ufficio
territoriale  del Governo, con deposito di comparsa di costituzione e
risposta;
    Considerato che e' stata sollevata dal ricorrente la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo 213,  comma 2-sexies  del
d.lgs. n. 285/1992, introdotto dal d.l. n. 115/2005, convertito dalla
legge n. 168/2005, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione,
nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria del ciclomotore o
del  motociclo nel caso che questo sia stato adoperato per commettere
la  violazione  amministrativa  della  guida senza avere indossato il
casco   protettivo,  di  cui  all'articolo 171,  del  citato  decreto
legislativo.
    Ritenuto  che nel caso di specie il collegamento giuridico tra la
res  giudicanda  e  la  norma  su  indicata ritenuta incostituzionale
appare  rilevante,  poiche'  la confisca obbligatoria e' giustificata
nel  verbale  contestato  proprio  sulla  base  di tale norma, la cui
applicazione  e'  decisiva  ai fini della definizione della causa, in
quanto e' oggetto di odierna contestazione.
    Ritenuto  che  nel  caso de quo deve ritenersi non manifestamente
infondata  la  questione  sollevata,  per  violazione dell'articolo 3
della   Costituzione,   per   il   motivo  della  irragionevolezza  e
sproporzionalita'   della   misura  di  sicurezza  amministrativa  di
carattere  patrimoniale della confisca obbligatoria del veicolo e per
violazione  anche  dell'articolo 42  della  Costituzione, rilievo che
viene  sollevato  d'ufficio,  sotto  il  profilo della ingiustificata
compressione del diritto costituzionalmente protetto della proprieta'
privata.
    L'irragionevolezza (e la sproporzionalita) della norma impugnata,
viene  rilevata  sotto  il  profilo della violazione del principio di
uguaglianza,  per  avere il legislatore equiparato, con la previsione
della  medesima sanzione accessoria, posizioni giuridiche sostanziali
assai   differenziate,  laddove  l'articolo 213,  comma 2-sexies  del
c.d.s. prevede che «e' sempre disposta la confisca in tutti i casi in
cui  un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere
una delle violazione amministrative di cui agli articoli 169, commi 2
e 7, 170 e 171 o per commettere un reato», cosicche', vi e' identita'
di disciplina (ingiustificata), sia quando il veicolo venga usato per
commettere  un  reato,  sia  nel caso che lo stesso sia adoperato per
commettere  una  di  quelle  violazioni amministrative e, nel caso di
specie,  di  guida  del  ciclomotore  o  del  motociclo  senza  avere
indossato il casco protettivo.
    Ora,  e'  chiaro  che  la previsione di una sanzione cosi' grave,
come  la confisca obbligatoria del veicolo, non puo' venire comminata
anche  nell'ipotesi che il veicolo venga adoperato per commettere una
sanzione   amministrativa,   perche'   difetta  la  mancanza  di  uno
specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra la res
e   la   violazione   amministrativa,  in  quanto  col  perseguimento
dell'obiettivo  della  riduzione  degli incidenti stradali, i diritti
patrimoniali  dei  singoli  non  possono  venire  sacrificati in modo
indiscriminato   attraverso   la   sottrazione   di   cose   la   cui
disponibilita'   e'   di  per  se'  lecita,  a  meno  che  non  siano
oggettivamente  e  specificamente  preordinate  e  utilizzate in modo
sistematico per la commissione degli illeciti.
    Non  si puo' disconoscere, infatti, che la norma impugnata con la
previsione   della   confisca  obbligatoria  del  ciclomotore  o  del
motociclo,  si  pone al di fuori di quella logica giuridica che sta a
fondamento  delle  misure  di  sicurezza,  le  quali sono destinate a
riversare  i loro effetti, anche di natura patrimoniale, sui soggetti
ai   quali   si   applicano   nella   previsione  di  una  potenziale
pericolosita' sociale.
    Da   questo   punto   di  vista,  la  norma  citata  viola  anche
l'articolo 42 della Costituzione, in quanto operando un trasferimento
pregiudizievole  per il patrimonio del soggetto, finisce con assumere
aspetti  di  mero  trasferimento coattivo di un bene dal privato allo
Stato  per  finalita'  squisitamente repressive, si' da identificarsi
addirittura  con  l'istituto  della espropriazione, con la violazione
dei  diritti  del  soggetto,  che  vede sacrificato il suo diritto di
proprieta'  a  un interesse generale non costituzionalmente protetto,
quale la prevenzione degli incidenti stradali.
    La  Corte  e'  chiamata  quindi  ad affermare che il principio di
uguaglianza  risulta violato anche quando la legge, senza ragionevole
motivo,  faccia  un  trattamento uguale a cittadini che si trovino in
posizioni   soggettive   assai  differenziate,  secondo  che  vengano
commesse violazioni di norme penali ovvero amministrative.
    Il giudizio che la Corte viene chiamata ad esprimere, non investe
soltanto  il  problema  della  parita'  di  trattamento  di posizioni
soggettive   differenziate,  come  appena  accennate,  ma  anche  una
valutazione   di   adeguatezza   e   di  proporzionalita'  ovvero  di
ragionevolezza intrinseca della norma impugnata.
    Si  aggiunga,  inoltre,  che la norma e' inficiata anche sotto il
profilo  della «illogicita' e della ingiustizia manifesta», parametri
questi  non  disconosciuti  dalla  Corte,  che sconfinano addirittura
nell'eccesso  di potere legislativo, costituito dalla comminatoria di
diverse  sanzioni  amministrative,  principale  e  accessorie, per la
violazione di una norma del codice della strada che non suscita alcun
allarme   sociale.   E'   sufficiente   rilevare  che  la  violazione
dell'articolo 171  c.d.s. comporta l'assoggettamento del trasgressore
a  quattro  conseguenze negative: la prima, consistente nel pagamento
di   una   sanzione  amministrativa  pecuniaria;  la  seconda,  nella
decurtazione  del  punteggio  della  patente  di  guida; la terza, la
confisca  obbligatoria  del  ciclomotore  o  del motociclo; e infine,
l'impossibilita'  per  il trasgressore di accedere al pagamento della
sanzione  pecuniaria in misura ridotta per l'effetto della previsione
della  detta  confisca,  ai  sensi dell'articolo 210, comma 3, stesso
codice.
    La  norma citata contrasta con il principio di uguaglianza di cui
all'articolo 3  della  Costituzione,  anche  sotto il profilo che con
riferimento   ad  altre  violazioni  amministrative  (ad  es.  quella
prevista  dall'articolo 148, comma 10, c.d.s. del divieto di sorpasso
in  prossimita'  o  in  corrispondenza  delle  curve o dei dossi) che
pongono piu' gravemente in pericolo l'incolumita' fisica non solo del
conducente,  ma  anche degli altri (antagonisti) utenti della strada,
il  legislatore  prevede  sanzioni  accessorie  meno severe, quali la
sospensione  della  patente  di  guida  (nell'esempio indicato), o la
revoca  nei  soli casi piu' gravi o di reiterazione della violazione,
della  sola  decurtazione  del  punteggio,  o  ancora  del solo fermo
amministrativo,  sicche'  viene  inficiata  la «coerenza interna» che
lega  la  norma  impugnata  con il sistema complessivo delle sanzioni
previste dal codice della strada.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  articoli 134  della  Costituzione  e  23  della legge
11 marzo   1953,   n. 87,  ritenuta  la  rilevanza  e  non  manifesta
infondatezza;
    Solleva    la    questione    di    legittimita'   costituzionale
dell'articolo 213,  comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile
1992,   n. 285,   introdotto   dall'articolo 5-bis,  lettera c),  del
decreto-legge   30 giugno   2005,   n. 115,  convertito  dalla  legge
17 agosto  2005,  n. 168,  per violazione degli articoli 3 e 42 della
Costituzione,  nella  parte  in cui dispone che e' sempre disposta la
confisca  nel  caso  in  cui  un ciclomotore o un motociclo sia stato
adoperato   per   commettere  la  violazione  amministrativa  di  cui
all'articolo 171 del codice della strada;
    Sospende  il  presente  giudizio  iscritto  al  n. 78  del  ruolo
generale contenzioso civile dell'anno 2005;
    Ordina alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche'  trasmessa  ai  Presidenti  delle  due  Camere del
Parlamento.
        Scicli, addi' 2 marzo 2006
                     Il giudice di pace: Coppeta
06C0765