N. 315 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 marzo 2006
Ordinanza emessa il 2 marzo 2006 dal giudice di pace di Scicli nel procedimento civile promosso da Santoro Francesco contro Stazione Carabinieri di Scicli Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motociclo adoperato per commettere la violazione amministrativa di cui all'art. 171 cod. strada (inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Violazione del principio di eguaglianza - Disparita' di trattamento sanzionatorio tra motociclisti ed automobilisti - Irragionevolezza - Contrasto con la tutela della proprieta' privata. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, artt. 3 e 42.(GU n.38 del 20-9-2006 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza. A scioglimento della riserva Letto il ricorso n. 78 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2005, depositato il 22 ottobre 2005 promosso da Santoro Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Cannata, come da mandato a margine dell'atto introduttivo, con cui si impugna il verbale di contestazione n. 418485918, serie 2004-bis n. 2072359, del 12 settembre 2005, redatto dai Carabinieri della stazione di Scicli; Esaminata la documentazione allegata, accertato che il ricorso e' stato tempestivamente proposto e preliminarmente revocata l'ordinanza di contumacia resa in udienza, dell'amministrazione opposta, che si e' costituita, a mezzo della Prefettura di Ragusa, Ufficio territoriale del Governo, con deposito di comparsa di costituzione e risposta; Considerato che e' stata sollevata dal ricorrente la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 213, comma 2-sexies del d.lgs. n. 285/1992, introdotto dal d.l. n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria del ciclomotore o del motociclo nel caso che questo sia stato adoperato per commettere la violazione amministrativa della guida senza avere indossato il casco protettivo, di cui all'articolo 171, del citato decreto legislativo. Ritenuto che nel caso di specie il collegamento giuridico tra la res giudicanda e la norma su indicata ritenuta incostituzionale appare rilevante, poiche' la confisca obbligatoria e' giustificata nel verbale contestato proprio sulla base di tale norma, la cui applicazione e' decisiva ai fini della definizione della causa, in quanto e' oggetto di odierna contestazione. Ritenuto che nel caso de quo deve ritenersi non manifestamente infondata la questione sollevata, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, per il motivo della irragionevolezza e sproporzionalita' della misura di sicurezza amministrativa di carattere patrimoniale della confisca obbligatoria del veicolo e per violazione anche dell'articolo 42 della Costituzione, rilievo che viene sollevato d'ufficio, sotto il profilo della ingiustificata compressione del diritto costituzionalmente protetto della proprieta' privata. L'irragionevolezza (e la sproporzionalita) della norma impugnata, viene rilevata sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, per avere il legislatore equiparato, con la previsione della medesima sanzione accessoria, posizioni giuridiche sostanziali assai differenziate, laddove l'articolo 213, comma 2-sexies del c.d.s. prevede che «e' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere una delle violazione amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato», cosicche', vi e' identita' di disciplina (ingiustificata), sia quando il veicolo venga usato per commettere un reato, sia nel caso che lo stesso sia adoperato per commettere una di quelle violazioni amministrative e, nel caso di specie, di guida del ciclomotore o del motociclo senza avere indossato il casco protettivo. Ora, e' chiaro che la previsione di una sanzione cosi' grave, come la confisca obbligatoria del veicolo, non puo' venire comminata anche nell'ipotesi che il veicolo venga adoperato per commettere una sanzione amministrativa, perche' difetta la mancanza di uno specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra la res e la violazione amministrativa, in quanto col perseguimento dell'obiettivo della riduzione degli incidenti stradali, i diritti patrimoniali dei singoli non possono venire sacrificati in modo indiscriminato attraverso la sottrazione di cose la cui disponibilita' e' di per se' lecita, a meno che non siano oggettivamente e specificamente preordinate e utilizzate in modo sistematico per la commissione degli illeciti. Non si puo' disconoscere, infatti, che la norma impugnata con la previsione della confisca obbligatoria del ciclomotore o del motociclo, si pone al di fuori di quella logica giuridica che sta a fondamento delle misure di sicurezza, le quali sono destinate a riversare i loro effetti, anche di natura patrimoniale, sui soggetti ai quali si applicano nella previsione di una potenziale pericolosita' sociale. Da questo punto di vista, la norma citata viola anche l'articolo 42 della Costituzione, in quanto operando un trasferimento pregiudizievole per il patrimonio del soggetto, finisce con assumere aspetti di mero trasferimento coattivo di un bene dal privato allo Stato per finalita' squisitamente repressive, si' da identificarsi addirittura con l'istituto della espropriazione, con la violazione dei diritti del soggetto, che vede sacrificato il suo diritto di proprieta' a un interesse generale non costituzionalmente protetto, quale la prevenzione degli incidenti stradali. La Corte e' chiamata quindi ad affermare che il principio di uguaglianza risulta violato anche quando la legge, senza ragionevole motivo, faccia un trattamento uguale a cittadini che si trovino in posizioni soggettive assai differenziate, secondo che vengano commesse violazioni di norme penali ovvero amministrative. Il giudizio che la Corte viene chiamata ad esprimere, non investe soltanto il problema della parita' di trattamento di posizioni soggettive differenziate, come appena accennate, ma anche una valutazione di adeguatezza e di proporzionalita' ovvero di ragionevolezza intrinseca della norma impugnata. Si aggiunga, inoltre, che la norma e' inficiata anche sotto il profilo della «illogicita' e della ingiustizia manifesta», parametri questi non disconosciuti dalla Corte, che sconfinano addirittura nell'eccesso di potere legislativo, costituito dalla comminatoria di diverse sanzioni amministrative, principale e accessorie, per la violazione di una norma del codice della strada che non suscita alcun allarme sociale. E' sufficiente rilevare che la violazione dell'articolo 171 c.d.s. comporta l'assoggettamento del trasgressore a quattro conseguenze negative: la prima, consistente nel pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria; la seconda, nella decurtazione del punteggio della patente di guida; la terza, la confisca obbligatoria del ciclomotore o del motociclo; e infine, l'impossibilita' per il trasgressore di accedere al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta per l'effetto della previsione della detta confisca, ai sensi dell'articolo 210, comma 3, stesso codice. La norma citata contrasta con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, anche sotto il profilo che con riferimento ad altre violazioni amministrative (ad es. quella prevista dall'articolo 148, comma 10, c.d.s. del divieto di sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle curve o dei dossi) che pongono piu' gravemente in pericolo l'incolumita' fisica non solo del conducente, ma anche degli altri (antagonisti) utenti della strada, il legislatore prevede sanzioni accessorie meno severe, quali la sospensione della patente di guida (nell'esempio indicato), o la revoca nei soli casi piu' gravi o di reiterazione della violazione, della sola decurtazione del punteggio, o ancora del solo fermo amministrativo, sicche' viene inficiata la «coerenza interna» che lega la norma impugnata con il sistema complessivo delle sanzioni previste dal codice della strada.
P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza; Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 5-bis, lettera c), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, per violazione degli articoli 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui dispone che e' sempre disposta la confisca nel caso in cui un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere la violazione amministrativa di cui all'articolo 171 del codice della strada; Sospende il presente giudizio iscritto al n. 78 del ruolo generale contenzioso civile dell'anno 2005; Ordina alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' trasmessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Scicli, addi' 2 marzo 2006 Il giudice di pace: Coppeta 06C0765