N. 316 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 novembre 2005
Ordinanza del 10 novembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 luglio 2006) emessa dal giudice di pace di Amandola nel procedimento civile promosso da Soletti Nazzareno contro Prefettura di Ascoli Piceno Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Sorpasso vietato - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Applicabilita' senza limitazioni o riduzioni anche se il trasgressore svolga attivita' lavorativa di conducente di veicoli (in specie, come agente di commercio) - Contrasto con il principio lavorista, con il diritto al lavoro e con la tutela del lavoro - Violazione del principio di eguaglianza - Disparita' di trattamento sanzionatorio (per la maggior gravosita' di conseguenze che subisce l'autista professionista rispetto al normale utente della strada). - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 148, comma 16. - Costituzione, artt. 1, 3, 4 e 35.(GU n.38 del 20-9-2006 )
IL GIUDICE DI PACE Considerato che e' rilevante non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 1, 3, 4 e 35 della Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 148, comma 16 c.d.s. nelle parti i cui dispone la sanzione acc. della sospensione della patente di guida, non prevedendo limitazione, riduzione delle sanzioni o altre cautele, nei casi in cui il trasgressore svolge attivita' lavorativa, consistente nella guida di autoveicolo ed infatti: atteso che il ricorrente svolge attivita' lavorativa di agente di commercio, ritenuto che l'art. 148, comma 16 appare viziato da illegittimita costituzionale per i motivi prefati; atteso inoltre che, rebus sic stantibus, la norma viola gli artt. 1, 3 e 4 della Costituzione (che dispongono che la Repubblica e' fondata sul lavoro, promuove le condizioni che lo rendono effettivo e lo tutela, attribuendo al lavoro rango primario rispetto ad altri valori ed interessi) nonche' l'art. 35 della Costituzione (che dispone l'uguaglianza tra i cittadini, cosicche' di fronte a Fatti uguali, pur commessi da persone diverse non possono derivare sanzioni dagli effetti disuguali, incidenti in sfere giuridiche eterogenee, dalla gravosita' tanto diversa), la disparita' di trattamento risulta evidente paragonando il caso del normale utente della strada rispetto al quale la sospensione della patente costituisce un disagio al caso de quo per il quale la sospensione della patente costituisce preclusione dell'attivita' lavorativa con conseguenti ulteriori effetti sconvolgenti l'economia propria e familiare, dato che tale giudizio non puo' essere definito estraendo dalla soluzione di tale questione.
P. Q. M. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; ordina altresi' la trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Amandola, addi' 10 novembre 2005 Il giudice di pace: Fedeli 06C0766