N. 316 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 novembre 2005

Ordinanza  del  10 novembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale
il  15  luglio  2006)  emessa  dal  giudice  di  pace di Amandola nel
procedimento  civile  promosso da Soletti Nazzareno contro Prefettura
di Ascoli Piceno

Circolazione  stradale - Infrazioni al codice della strada - Sorpasso
  vietato  -  Sanzione  amministrativa  accessoria  della sospensione
  della  patente  di  guida  -  Applicabilita'  senza  limitazioni  o
  riduzioni  anche  se il trasgressore svolga attivita' lavorativa di
  conducente  di  veicoli  (in  specie,  come  agente di commercio) -
  Contrasto  con  il  principio lavorista, con il diritto al lavoro e
  con  la tutela del lavoro - Violazione del principio di eguaglianza
  -   Disparita'   di   trattamento  sanzionatorio  (per  la  maggior
  gravosita'  di  conseguenze  che  subisce  l'autista professionista
  rispetto al normale utente della strada).
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 148,
  comma 16.
- Costituzione, artt. 1, 3, 4 e 35.
(GU n.38 del 20-9-2006 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Considerato  che  e'  rilevante  non manifestamente infondata, in
riferimento  agli  artt. 1,  3,  4  e 35 della Cost., la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  148,  comma  16 c.d.s. nelle
parti  i cui dispone la sanzione acc. della sospensione della patente
di  guida,  non  prevedendo  limitazione,  riduzione delle sanzioni o
altre  cautele,  nei  casi  in  cui  il trasgressore svolge attivita'
lavorativa, consistente nella guida di autoveicolo ed infatti: atteso
che il ricorrente svolge attivita' lavorativa di agente di commercio,
ritenuto  che  l'art. 148,  comma  16 appare viziato da illegittimita
costituzionale  per  i  motivi prefati; atteso inoltre che, rebus sic
stantibus,  la norma viola gli artt. 1, 3 e 4 della Costituzione (che
dispongono  che  la  Repubblica  e'  fondata  sul lavoro, promuove le
condizioni  che  lo  rendono  effettivo  e  lo tutela, attribuendo al
lavoro  rango primario rispetto ad altri valori ed interessi) nonche'
l'art. 35   della  Costituzione  (che  dispone  l'uguaglianza  tra  i
cittadini,  cosicche'  di  fronte  a  Fatti  uguali,  pur commessi da
persone   diverse   non   possono  derivare  sanzioni  dagli  effetti
disuguali, incidenti in sfere giuridiche eterogenee, dalla gravosita'
tanto   diversa),  la  disparita'  di  trattamento  risulta  evidente
paragonando il caso del normale utente della strada rispetto al quale
la  sospensione  della  patente costituisce un disagio al caso de quo
per  il  quale  la  sospensione della patente costituisce preclusione
dell'attivita'   lavorativa   con   conseguenti   ulteriori   effetti
sconvolgenti  l'economia  propria e familiare, dato che tale giudizio
non puo' essere definito estraendo dalla soluzione di tale questione.
                              P. Q. M.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso ai sensi dell'art. 23,
legge  11  marzo  1953,  n. 87; ordina altresi' la trasmissione degli
atti  al  Presidente del Consiglio dei ministri nonche' ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
        Amandola, addi' 10 novembre 2005
                     Il giudice di pace: Fedeli
06C0766